Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2332/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2332 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a CALOPEZZATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
15.10.62, rappresentata e difesa dall'avv. PARISE ROBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a LONGOBUCCO (CS) in [...] CP_1 C.F._2
20.05.61, rappresentata e difesa dall'avv. ABBRUZZESE FABIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 12.12.24 ha introdotto Parte_1 il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie . CP_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- in data 8.9.1984 il ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in Longobucco (CS) con la sig.ra CP_1
- dalla loro unione sono nati il figlio , nato il [...] e deceduto in Persona_1
Rossano il 16.10.2012 e la figlia in data 14.2.1990, coniugata ed Persona_2 autosufficiente economicamente;
- la con ricorso notificato in data 05/12/2018, proponeva domanda di CP_1 separazione giudiziale nei confronti del coniuge sig. innanzi al Parte_1
Tribunale di Castrovillari, iscritta al n. 3062/2018 e definito con sentenza n. 1418/2024;
- la separazione tra le parti dura ininterrottamente dall'anno 2018 e gli stessi non hanno alcuna intenzione o reciproca volontà di riconciliarsi e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra indicato atteso che è trascorro il termine minimo di legge. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, attesa
l'impossibilità di una riconciliazione, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza ed agli adempimenti di legge;
b. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.2.25 si è costituita la parte resistente, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo.
Con decreto del 16.12.24 ex art. 473 bis.14 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 18.03.2025 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
In occasione della predetta udienza, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo, intervenuto con scrittura privata depositata telematicamente, in ordine alle condizioni alle quali addivenire al divorzio, con rinuncia sottoscritta a comparire personalmente e volontà di non volersi riconciliare. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato, chiedendo la decisione rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali.
La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n. 1418 del 2024 di questo Tribunale (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, in assenza di figli minori, nulla deve essere statuito, tenuto conto, peraltro, che alcuna domande ulteriore è stata esperita dalle parti. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI celebrato in Longobucco in data
08.09.84 TRA e , come sopra generalizzati Parte_1 CP_1
(atto n.25, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 1984);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 R.G. n. 2332/2024 - Pag. 3 di 3
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. NULLA in ordine alle statuizioni accessorie;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.3.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia