Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. 738/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 17/04/2023 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLI MANUEL e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAGGIOLI MANUEL
- parte appellante - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. STECCANELLA MICHELE e Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. ARBIA MARIA CELESTE;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc) – appello avverso la sentenza del tribunale di Treviso n. 410/2023 pubblicata in data 14/03/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 23-1-2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, contrariis rejectis, riformare l'impugnata sentenza di primo grado e per l'effetto:
-1-
Accertata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, la rilevanza e la fondatezza della querela di falso ai fini della decisione della causa, Sospendere
l'odierno giudizio di appello e provvedere ai sensi dell'art. 355 cpc.
IN VIA COMUNQUE PREGIUDIZALE E CAUTELARE.
In ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, sospendere l'immediata esecutività della sentenza impugnata, tenuto conto del grave pregiudizio che potrebbe derivare all'attrice appellante dall'esecuzione della sentenza impugnata..
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO.
In riforma della impugnata sentenza:
Accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti dell'immobile di proprietà
[...]
dovuti a errore di progettazione e per l'effetto accertare e Parte_1
dichiarare la responsabilità ex art. 1669 cc del direttore lavori generale, progettista, arch. e conseguentemente condannare l'architetto a Controparte_1 Controparte_1
risarcire i danni patiti dalla società attrice che si quantificano in euro 90.190,00=
(novantamilacentonovanta,00) o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta ex art. 1669 c.c., accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti dell'immobile di proprietà
[...]
attribuibili ad errore di progettazione e per l'effetto accertare e Parte_1
dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cc o ex art. 1218 e seg. cc del direttore lavori generale, progettista, arch. e conseguentemente condannare Controparte_1
l'architetto a risarcire i danni patiti dalla società attrice che si Controparte_1
quantificano in euro 90.190,00= o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Con rigetto di ogni domanda riconvenzionale ex adverso formulata, in quanto infonda in fatto ed in diritto.
Sempre con vittoria di spese e compensi professionali.
Controparte_1
Nel merito, in via principale:
-2- 1) Dichiararsi nulla ed inammissibile, anche per manifesta infondatezza, la querela di falso;
2) Respingersi l'appello principale proposto da in quanto Parte_1
inammissibile e in ogni caso infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione 31.8.2023, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, in via subordinata
Nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado e di conseguente accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da Parte_1
nei confronti del concludente, condannarsi il terzo chiamato .,
[...] CP_2
Assicuratore per la R.C. professionale, a tenere il concludente medesimo sollevato ed indenne da ogni pronuncia pregiudizievole ex art. 1917 c.c. per le ragioni esposte in comparsa di costituzione 31.8.2023.
In ogni caso: spese ed onorari di lite, anche della presente fase d'appello, integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle prove per testi di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 del 11.3.2020.
CP_2
Nel merito
Rigettarsi l'appello promosso da con conseguente, Parte_1 integrale conferma dell'impugnata sentenza di prime cure n. 410/2023, emessa dal
Tribunale di Treviso il 14.03.2023.
In ogni caso, rigettarsi la domanda di garanzia/manleva in questa sede reiterata dall'assicurato Arch. nei confronti della deducente impresa assicuratrice, CP_1
previo accertamento dell'inoperatività della polizza assicurativa n. 7304943399 per la fattispecie di cui è causa, in ragione di tutti i motivi in atti esposti.
Nell'ipotesi subordinata in cui la polizza stipulata dall'Arch. sia ritenuta CP_1
operativa, regolare ed efficace per il sinistro di cui è causa, contenersi l'indennizzo che sia chiamata a corrispondere in favore dell'assicurato nei limiti e CP_2
termini di cui alle condizioni generali e particolari poste a regolamentazione dell'invocato contratto, il cui contenuto dovrà ritenersi parte integrante degli atti, con
-3- applicazione dello scoperto/franchigia contrattualizzati e sino a concorrenza dei massimali di esposizione ivi indicati.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente grado.
In via istruttoria
Si reiterano le istanze e difese svolte in primo grado, opponendosi all'istanza di espletamento di nuova e non meglio specificata CTU, siccome irritualmente avanzata per la prima volta con l'atto di appello e affatto giustificata dalla querela di falso presentata incidentalmente.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. (d'ora in avanti anche solo ”) ha Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio avanti il tribunale di Treviso l'arch. Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni – quantificati in complessivi €
90.190,00 – che assumeva esserle derivati dall'asserita erronea progettazione delle opere di ristrutturazione di un capannone industriale in precedenza gravemente danneggiatoc da un incendio, opere che avevano successivamente presentato gravi infiltrazioni d'acqua.
2. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, assumendo di aver adottato l'unica soluzione possibile in presenza dei ristretti vincoli imposti dalla committente (sia quanto alla spesa massima, sia quanto all'impossibilità di coinvolgere nei lavori di restauro anche la Immobiliare Vivan
Franco s.n.c. proprietaria della porzione di capannone confinante a quella di proprietà attorea, parimenti danneggiata dall'incendio) e chiamando in causa il proprio assicuratore. Il convenuto ha altresì formulato domanda riconvenzionale diretta al pagamento del residuo compenso spettantegli.
3. Si è quindi costituita in giudizio la terza chiamata , chiedendo in CP_2 principalità il rigetto della domanda attorea e, in subordine, eccependo l'inoperatività della polizza nel caso di specie.
4. L'adito tribunale, espletata c.t.u., ha definito la controversia con la sentenza n.
410/2023, respingendo le domande di e accogliendo solo in parte la Parte_1 domanda riconvenzionale del , condannando l'attrice al pagamento di CP_1
2.500.00, oltre alla rifusione delle spese processuali.
-4- 5. Avverso l'indicata sentenza ha formulato appello , sulla base di quattro Parte_1 motivi e chiedendo preliminarmente l'accertamento della ammissibilità e rilevanza della querela di falso che ha proposto avverso il documento prodotto in primo grado sub n. 6 dal , con sospensione del presente processo ex art. 355 c.p.c. CP_1
6. Si sono costituiti in causa l'arch. e opponendosi CP_1 CP_2 all'accoglimento della richiesta di sospensione ex art. 355 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza.
7. La causa, precisate le conclusioni come in epigrafe ritrascritte, depositati gli scritti difensivi conclusionali, è stata riservata per la decisione all'udienza del 23-1-2025.
In diritto.-
a) Sentenza appellata.
Mette conto ripercorrere, in estrema sintesi e ai fini che qui rilevano, l'iter logico giuridico seguito dal tribunale nella sentenza gravata per pervenire alla decisione qui appellata.
Il tribunale, premesso che la causa ha ad oggetto la progettazione delle opere di ristrutturazione di un capannone industriale di danneggiato a seguito di Parte_1 un incendio affidata dall'arch. , ha constatato che: CP_1
- l'arch. aveva redatto un primo progetto (SCIA del 16-12-2014: doc. 22 CP_1
) che prevedeva la necessità di coinvolgere il proprietario del Parte_1
capannone contermine ( ) in quanto era indispensabile demolire e Per_1
ricostruire il muro di confine in comunione;
- considerata l'indisponibilità da parte del confinante, era stato elaborato un secondo progetto che non prevedeva interventi sul muro confinante, ma la costruzione di un muro adiacente a quello esistente ammalorato;
- con nota del 25-3-2015 l'arch. e il progettista delle strutture (ing. CP_1
) avevano comunicato alla committente che il secondo progetto Per_2
rappresentava una soluzione di compromesso e non era pienamente idoneo ad evitare future problematiche, essendo imprescindibile – per ottenere risultati definitivi – intervenire con la stabilizzazione della muratura deteriorata e non potendo pertanto essere responsabili di eventuali crolli o danni causati dal mancato ripristino strutturale della muratura;
- nonostante la pacifica ricezione di tale missiva, ebbe a decidere di Parte_1
-5- dar corso all'intervento senza il coinvolgimento del vicino.
In tale situazione, il tribunale ha ritenuto che non poteva essere ravvisata la responsabilità dell'architetto , avendo costui inequivocabilmente chiarito che CP_1
la soluzione prospettata aveva degli evidenti limiti e foriera di possibili future problematiche, e avendo la committente – ad onta di tale chiara rappresentazione della intrinseca non risolutività della soluzione progettuale indicata – deciso di dar corso ad essa, “riducendo in tal modo il progettista al ruolo di mero nudus minister”.
Solo per completezza di motivazione il tribunale ha soggiunto che, in ogni caso, non era risultato – all'esito dell'espletata c.t.u. – la percorribilità di soluzioni alternative a regola d'arte senza il coinvolgimento del . Per_1
b) Querela di falso.
1. Si pone preliminarmente la questione inerente alla richiesta di proposizione della querela di falso in via incidentale e della connessa istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 355 c.p.c.
1.1. Come noto, a mente dell'art. 355 c.p.c., in caso di proposizione in appello in via incidentale della querela di falso, è rimessa al giudice la valutazione della rilevanza del documento per la decisione della causa
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la corte d'appello, diversamente dal tribunale, non sia tenuta ad interpellare la parte che ha prodotto il documento nei cui confronti è proposta querela (Cass. 104/1997), essendo chiamata a compiere direttamente il preliminare vaglio al fine di decidere se disporre con ordinanza la sospensione del giudizio e la rimessione della causa di falso davanti al tribunale
(Cass. 1929/2003); detto giudizio preliminare, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 1683/1980), deve riguardare: (i) il fatto che la querela sia stata ritualmente proposta, la verifica cioè della sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione (Cass. s.u. 15169/2010); (ii) la rilevanza del documento di cui si contesta l'autenticità ai fini della decisione sull'impugnazione (Cass. 688/1984). Il giudizio sulla rilevanza comprende anche la valutazione dell'astratta idoneità dei mezzi di prova offerti a privare di efficacia probatoria il documento impugnato (Cass. 2403/1998).
Secondo Cass. n. 23899 del 23/11/2016 al giudice, oltre che il giudizio sulla ammissibilità e rilevanza della querela, è conferita anche la verifica circa la eventuale
-6- manifesta infondatezza, mediante un'interpretazione restrittiva dell'art. 355 c.p.c., in virtù del principio della ragionevole durata del processo.
1.2. Ciò premesso, va evidenziato che viene proposta querela di falso avverso il documento prodotto in primo grado sub n. 6 dall'arch. , ossia la missiva 25-3- CP_1
2015 poi valorizzata dal tribunale per escludere la responsabilità dei professionisti.
La prospettazione dell'appellante non è immune da una certa contraddittorietà.
In sede di atto di citazione d'appello l'appellante non contesta di aver ricevuto la missiva di quel contenuto (“non se ne contesta la ricezione”: appello, pag. 15), ma contesta che la lettera ricevuta corrispondesse al documento n. 6, sostenendo che invece la missiva ricevuta aveva il tenore del documento in questa sede prodotto sub
2. Vale a dire l'identico contenuto del documento n. 6, ma senza le sottoscrizioni dei due professionisti autori della stessa che nel documento n. 6, invece, compaiono
(“essendo stato ricevuto senza le dovute sottoscrizioni … venne ritenuto un documento del tutto irrilevante e privo di qualunque effetto”: appello, pag. 16).
Nelle note scritte per l'udienza del 28-9-2024, a fronte del deposito da parte del degli avvisi di ricevimento sottoscritti relativi alla lettera raccomandata datata CP_1
25-3-2015 (documenti la cui ammissibilità è evidentemente in funzione della difesa avverso la richiesta di proposizione della querela di falso avanzata da Parte_1 con l'appello) la linea difensiva dell'appellante si è assestata sul rilievo che “la mail di cui documento n. 3, non abbia mai avuto come allegato la lettera/comunicazione oggetto di querela di falso, ancorché non sottoscritta”: e dunque con immutazione rispetto alla precedente prospettazione pare negata la circostanza che la mail 25-3-
2015 avesse l'allegato – quand'anche non sottoscritto – del quale prima si era invece dato espressamente atto.
Nelle medesime note si dava nondimeno atto che “la raccomandata era pervenuta in data 10.04.15” e che “la comunicazione contenuta nella raccomandata” era
“pervenuta a lo si ribadisce, non sottoscritta dai due professionisti”. CP_3
Nella comparsa conclusionale la linea difensiva pare incentrarsi sulla tempistica del ricevimento della lettera raccomandata a.r. rispetto alla asserita data di conclusione del contratto di prestazione professionale con l'architetto per sostenere che “la raccomandata, se si considerano la data di spedizione e di ricezione (03.04.2015 e
10.03.2015) venne spedita e ricevuta quando l'incarico professionale era già stato
-7- accettato dall'Arch. ”, rilevandosi altresì che “tale lettera raccomandata” non CP_1 era stata “… mai ricevuta dalla appellante con le sottoscrizioni dei due Pt_2 professionisti e con i timbri”.
In sede di memoria di replica, l'appellante ha dedotto di aver “ricevuto solo la bozza non firmata, contenuta nella raccomandata a. r. ricevuta il 10.04.2015” e, quanto alla mail, di non aver “mai ricevuto la mail in argomento”.
Una prospettazione dunque ondivaga, incerta e non priva di deduzioni contrastanti che vale a rendere – se non inammissibile – in ogni caso del tutto priva di verosimiglianza, siccome intimamente contraddittoria, la tesi agitata con la querela di falso.
1.3. Va ricordato che il secondo comma dell'art. 221 c.p.c., prescrive a pena di nullità, “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”.
L'appellante opina di aver assolto a tale onere con la produzione del documento n. 3, ossia la lettera che assume di aver ricevuto in luogo di quella prodotta in primo grado. Non viene peraltro formulata alcuna istanza istruttoria né viene articolato alcun capitolo di prova in proposito. Le conclusioni definitivamente assunte non riportano alcuna richiesta di indole istruttoria (nemmeno di essere autorizzati alla produzione del documento n. 3).
In tale contesto, va ritenuta la palese inammissibilità della querela di falso, in quanto non sostenuta da alcuna effettiva indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
Orbene, anche assumendo una implicita richiesta diretta alla produzione del documento n. 3 (ossia la missiva che l'appellante assume di aver effettivamente ricevuto in luogo del doc. 6 prodotto dal in primo grado e che viene allegata CP_1 all'appello), non può in alcun modo ritenersi che, con la mera produzione di tale documento, la querela sia corredata da sufficienti elementi di prova a sostegno.
Allegare, sic et simpliciter, il documento prodotto sub n. 3 di per sé non vale ancora a escludere che anche il documento prodotto sub n. 6 sia stato - esso pure - recapitato ai destinatari ivi indicati con il contenuto e le sottoscrizioni quali risultanti dal relativo documento tempestivamente prodotto in causa dalla difesa dell'arch. e mai CP_1
contestato per tutta la durata del primo grado da (la Parte_1 quale, anzi, ebbe a svolgere difese che importavano l'espresso riconoscimento del
-8- tenore di quel documento).
In effetti, l'arch. , nella sua comparsa costitutiva in primo grado, ha allegato di CP_1
aver fatto recapitare la nota datata 25-3-2015 e prodotta quale documento n. 6, ossia la “lettera raccomandata a.r.” a “ – Ditta San Marino Immobiliare – Parte_3
Via Tempio Malatestiano 21 – Rimini”.
Orbene, la circostanza dedotta a sostegno della querela, vale a dire che era stata inviata la missiva di cui al documento prodotto in questa sede con il n. 3 ossia (non già una lettera raccomandata, ma) una “mail” con allegata la minuta di un testo di una missiva non recante sottoscrizioni, in nulla impedisce o smentisce la prospettazione del incentrata sulla spedizione della lettera raccomandata CP_1 prodotta sub n. 6, né comporta per ciò solo la “falsità” o “non genuinità” della lettera raccomandata di cui al predetto doc. 6.
E, dunque, dopo non avere per tutto il primo grado di giudizio contestato la ricezione della lettera raccomandata a.r. quale prodotta dal sin dall'inizio di questa CP_1
contesa e, anzi, avendo più volte assunto una linea difensiva che la ricezione di quella missiva presupponeva, la presentazione in questa sede di appello della querela di falso con la mera allegazione di una missiva che si assume di aver ricevuto (in luogo di quella) non solo non vale a corroborare la querela degli indispensabili elementi di prova a suo sostegno, ma finisce per disvelare il tentativo di superare il chiaro ed inequivoco riconoscimento operato in prime cure circa la effettiva ricezione della nota 25-3-2015 e la sottovalutazione che – evidentemente – in allora era stata compiuta sulla valenza probatoria di essa (e che si cercherebbe, ora, ma invano, di giustificare con la circostanza della mera mancanza di sottoscrizioni, come se una comunicazione di quel genere potesse essere tenuta in non cale unicamente per la mancanza di sottoscrizioni, tanto più di un allegato ad una mail).
Del resto – e inoltre – risulta dalle allegazioni della stessa appellante (oltre che dalla documentazione prodotta dall'appellato ) che quella lettera a.r. venne CP_1 effettivamente recapitata all'indirizzo dopo essere stata anticipata via mail (docc.
3-4 prodotti da in questo grado). CP_1
1.4. Le svolte osservazioni valgono anche a evidenziare l'insussistenza del requisito della rilevanza che pure in questa sede va scrutinata ai fini della sospensione del
-9- processo.
E' la stessa appellante a sostenere che – a suo avviso – il documento prodotto quale n. 6 (ossia la lettera raccomandata recante le sottoscrizioni) “non doveva essere tenuto in considerazione dal giudice di primo grado, anche solo in forza di tali aspetti formali” (pagina 13 dell'appello, con riferimento a i destinatari e alla mancanza di prova della ricevuta di ritorno) in quanto “non ha alcuna pertinenza con i difetti lamentati da oggetto di causa” (appello, pag. 21). Il primo Parte_1 motivo di appello, infatti, è incentrato sulla inidoneità di tale missiva a “sollevare” il progettista-direttore dei lavori dalle responsabilità legate alla realizzazione del progetto e alla sua messa in esecuzione (appello, pag. 18). Il che non può non riverberarsi sulla “rilevanza” ai fini di questo giudizio della querela di falso diretta avverso quella missiva.
In definitiva, sul punto, la corte ritiene l'insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del processo ex art. 355 c.p.c.
c) disamina dei motivi
1. Con il primo motivo, come già anticipato, l'appellante deduce che il contenuto della missiva 15-3-2015 non sarebbe comunque «idoneo a sollevare il progettista
/direttore dei lavori dalle responsabilità legate alla realizzazione del progetto e alla sua messa in esecuzione» (appello, pag. 18). Si sostiene che la scelta progettuale non fu affatto decisa dalla società, alla quale fu sottoposta e “collegialmente” valutata insieme ai tecnici e approvata nel corso della riunione del 25-5-2015.
Il motivo sottolinea altresì che nella missiva 25-3-2015 non si fa riferimento al progetto nella sua interezza, “ma solo ad un aspetto del tutto secondario ovvero quello relativo alla muratura deteriorata” che non è crollata e, dunque, tale nota non dovrebbe poter valere come esonero da responsabilità per le infiltrazioni d'acqua piovana conseguente – secondo l'appellante – a un'errata elaborazione progettuale del sistema di raccolta delle acque e non sono in connessione causale con la parte di muratura a cui ci si riferisce nella predetta lettera.
In merito alla “muratura deteriorata” il motivo evidenzia come la sua struttura fosse integra e idonea, come ricavabile dagli esiti dei sopralluoghi dei vigili del fuoco e ribadisce che non sarebbe corretto il tentativo di desumere da alcune frasi della mail
11-3-2015 (doc. 4) la espressione di una scelta vincolante da parte della
-10- committenza del progetto, come del resto avrebbe riconosciuto anche il c.t.u. a pagina 31 della sua relazione.
1.1. Il motivo non ha pregio.
Innanzi tutto, è opportuno evidenziare che la parte appellante non pone in discussione l'applicabilità del principio del c.d. nudus minister all'attività posta in essere dall'arch. (come si avrà modo di evidenziare in seguito il secondo CP_1 motivo assume l'inapplicabilità di quel principio all'ipotesi del direttore dei lavori, ma non formula alcuna specifica doglianza con riguardo alla posizione del progettista), statuizione che, pertanto, in assenza di uno specifico motivo di appello, deve ritenersi ormai passata in cosa giudicata.
In secondo luogo va subito chiarito che la circostanza – su cui pure insiste la parte appellante – che la comunicazione in discussione sia stata diretta a Parte_3 che, all'epoca non era (ancora) il legale rappresentante della , è del tutto Parte_1
inconsistente, volta che mai per tutto il primo grado di giudizio era stato neppure adombrato che il soggetto destinatario della comunicazione dei progettisti (il
, appunto) non fosse la persona che rappresentava la società nei rapporti Pt_3
inerenti alla realizzazione del progetto de quo. Del resto, e in ogni caso, tutta la documentazione in atti restituisce che il era il referente della società (della Pt_3
quale sarebbe poi diventato anche legale rappresentante) per tutte le questioni attinenti alla progettazione e realizzazione della ristrutturazione del capannone della
. Parte_1
Ciò posto, in merito all'osservazione del tribunale, secondo la quale fu a Parte_1
decidere di dar corso al secondo progetto (quello che non coinvolgeva la proprietà limitrofa) pur essendo a conoscenza dei suoi punti critici, si tratta di circostanza che – contrariamente a quanto assunto dell'appellante – risulta in causa alla stregua della documentazione acquisita e da nessuno posta in seria discussione.
E' certo infatti che, con la missiva 9-2-2015, l'arch. , all'esito di un sopralluogo CP_1 con gli altri tecnici e l'impresario, constatata l'impraticabilità della soluzione che coinvolgeva il vicino per l'atteggiamento ostruzionistico di costui, avanzò l'idea di un progetto che non coinvolgesse la proprietà del , con costruzione di una Per_1
muratura separata e adiacente a quella ammalorata (doc. 4 , Parte_1 sottoponendo alla committenza (e al di lei legale) l'idea e rinviando ogni decisione al
-11- sopralluogo in contraddittorio che si sarebbe tenuto il 25-2-2015.
Il punto è stato riconosciuto anche dalla qui appellante in primo grado, laddove a pagina 2 dell'atto di citazione ebbe a rilevare che “stante l'assoluta mancanza di collaborazione con il proprietario confinante … assodata dagli stessi tecnici, come si evince chiaramente dalla comunicazione dell'arch. in data 19-2-2015… . CP_1
Venivano valutate soluzioni alternative”.
La stessa parte appellante allega espressamente che in esito alla riunione del 25-2-
2015 il secondo progetto venne da essa approvato (e sia pure “collegialmente”).
Risulta inoltre l'invio da parte di all'arch. della mail 11-3-2015 Parte_1 CP_1
(doc. 4), il cui testuale tenore è opportuno riportare: “Dal momento che dal preventivo pervenuto e dall'incontro con le parti dal quale è emerso che anche riducendo i lavori al minimo i costi di ristrutturazione restano ampiamente sopra ai 200.000 euro indicati dalla come tetto massimo oltre il quale non avrebbe Parte_1
più potuto offrire garanzie certe di pagamento, la società in assenza di modifiche che portino il costo dell'intervento sotto il limite indicato, si vede costretta a rinunciare al ripristino delle strutture esistenti prima dell'incendio. Il progetto dovrà in tal caso essere completamente rivisto e dovranno essere modificati tempi, modi di esecuzione e costi. La invito a girare la comunicazione alla ditta Segatto”.
Risulta, per espressa deduzione della parte appellante, che in data 25-3-2015
[...]
ricevette la mail (quand'anche, a suo dire, priva delle sottoscrizioni) da parte Pt_1 dei due progettisti recante a chiarissime lettere l'espressa indicazione della criticità che la soluzione progettuale prevista recava, così come è certo – sempre per averlo allegato la stessa – che in data 10-4-2015 venne ricevuta la lettera Parte_1
raccomandata a.r. recante le medesime inequivoche avvertenze circa i limiti e le insuperabili criticità della soluzione progettuale.
Che, infine, nonostante quelle chiare indicazioni provenienti dai tecnici, Parte_1
abbia nondimeno deciso di dar corso alla SCIA relativa al secondo progetto, presentandola in Comune il 13 aprile 2015 con le sottoscrizioni del legale rappresentante di , è del pari incontestato in causa. Parte_1
Alla stregua del riportato cronologico susseguirsi dei fatti rilevanti in causa risulta in maniera sufficientemente chiara che la committente presentò la SCIA relativa al secondo progetto certamente dopo aver avuto diretta cognizione (in modo ribadito ed
-12- evidente) degli insuperabili limiti tecnici del progetto che non comportava il previo coinvolgimento della proprietà contermine con risanamento delle strutture murarie comuni.
Il che vale anche a rendere priva di decisivo rilievo la questione della
“interpretazione” della mail 11-3-2015, sopra riportata, e su cui pure insiste l'appellante.
Infatti, volta che:
- la soluzione originariamente predisposta dall'arch. era corretta;
CP_1
- tale soluzione non venne eseguita per l'opposizione del vicino;
- non era possibile una soluzione alternativa risolutiva in assenza dell'intervento nella proprietà del vicino;
- il secondo progetto (che non comportando l'intervento sulla proprietà non Per_1 poteva essere risolutivo) venne predisposto dal con l'espressa indicazione di CP_1
tale sua provvisorietà e non definitività;
- tale secondo progetto venne approvato dal committente nonostante quella chiara indicazione delle criticità della soluzione praticabile in assenza dell'intervento sulla proprietà ; Per_1 deve ritenersi che il tribunale abbia ritenuto dirimente – e la valutazione merita piena condivisione – l'approvazione da parte della committenza di un progetto del quale erano state a chiare lettere evidenziati i limiti e le carenze e nonostante ciò.
Tanto basta a sorreggere la decisione sul punto del tribunale che merita, pertanto, conferma.
Priva di pregio è anche l'altra doglianza svolta con il motivo in disamina, ossia che la missiva 25-3-2015 non potrebbe in ogni caso valere a sostenere l'esonero da responsabilità dei progettisti, in quanto in essa non vi sarebbe alcun riferimento al progetto ricostruttivo nella sua interezza, ma solo ad un aspetto “del tutto secondario” ovvero quello “relativo alla muratura deteriorata”, che – come appurato dal c.t.u. – è tuttora esistente e non oggetto di crolli.
Come si è avuto modo sopra già di rilevare, a seguito dell'incendio che aveva colpito i capannoni della e del vicino , divisi da un unico muro comune, si Parte_1 Per_1
rendeva indispensabile, per pervenire ad un corretto ripristino degli edifici intervenire proprio sulla muratura comune, intervento peraltro avversato dal vicino. Il primo
-13- progetto, come detto, prevedeva l'intervento sulle parti comuni, ma non poteva avere seguito per l'opposizione del , onde si rendeva necessario ipotizzare Per_1
alternative soluzioni che non coinvolgessero le proprietà limitrofe. E proprio questo è
l'oggetto della comunicazione 25-3-2015 trasmessa dai tecnici, ossia che tale secondo progetto, con il quale non si interveniva sul muro comune, ma si rendeva staticamente indipendente la porzione di , avrebbe nondimeno richiesto in Parte_1 ogni caso “la necessaria stabilizzazione della muratura deteriorata, in quanto la condizione di esposizione agli eventi atmosferici nonché a situazioni di carico particolari … può portare al collasso della muratura e quindi al crollo della copertura poggiante si essa, con tutte le conseguenze del caso”, onde i progettisti si ritenevano
“esonerati da ogni responsabilità in merito a futuri crolli o danni causati dal NON ripristino strutturale della muratura, in quanto impossibilitati ad intervenire ai fini di garantire la sicurezza delle strutture ed in quanto esecutori diretti della volontà del proprio committente (la ”. Parte_1
La c.t.u. è estremamente chiara nell'evidenziare che la corretta soluzione progettuale
(recepita nel primo progetto redatto dal ) imponeva l'intervento anche sulla CP_1
proprietà del vicino ( ) con rifacimento del muro comune senza il cui completo Per_1
risanamento non sarebbe stato in alcun modo possibile a una soluzione definitiva
(“data la tipologia dell'intero fabbricato, l'impossibilità di procedere ad interventi risolutivi, e quindi eliminare le difformità e i vizi, senza il coinvolgimento della proprietà confinante”: c.t.u., pag. 35).
Non si può dunque, fondatamente sostenere – come cercherebbe di voler accreditare l'appellante – che si tratti di un “aspetto secondario” ovvero che la missiva non riguardasse proprio quello che era il vero nodo centrale della progettazione del capannone di ossia la necessità di coinvolgere la Parte_1
proprietà del e il risanamento del muro comune. Per_1
2. Il secondo motivo deplora che il tribunale abbia ritenuto applicabile il caso del c.d. nudus minister a chi, come l'arch. , era non solo progettista, ma anche CP_1
direttore dei lavori. Come sopra già evidenziato, non si pone in discussione che quel principio debba trovare applicazione con riguardo alla figura del progettista, ma si sostiene, citando una sentenza del tribunale di Busto Arsizio, che non potrebbe trovare applicazione nei riguardi di chi ricopra la funzione di direttore dei lavori.
-14- 2.1. Il motivo è del tutto fuori bersaglio.
A prescindere da ogni altra considerazione che pure potrebbe svolgersi (come sull'autorità di un precedente di merito neppure riportato per esteso e senza neanche il luogo ove poterlo reperire), dirimente è il rilievo che la responsabilità dell'arch.
dedotta in causa da è esclusivamente quella inerente alla CP_1 Parte_1
progettazione, non già quella relativa alla sua veste di direttore dei lavori.
3. Il terzo motivo sottopone a critica la sentenza nella parte in cui il tribunale ha escluso che il progettista potesse rinvenire soluzioni alternative che non presentassero le problematiche poi manifestatesi.
3.1. Mette conto ricordare che il rilievo circa la impraticabilità di soluzioni progettuali corrette senza il coinvolgimento del proprietario confinante è stato svolto dal tribunale
“per completezza” ritenendo “assorbente l'accettazione da parte del committente del secondo progetto, pur avendone i tecnici chiaramente rappresentato le criticità”
(sentenza, pag. 5). Si tratta pertanto di un argomento ad abundantiam che non vale di per sé ad intaccare la ratio decidendi espressa con riferimento alla nota missiva del 25-3-2015, il che finisce per connotare di profili di inammissibilità della doglianza in disamina (sull'inammissibilità dell'impugnazione diretta alle motivazioni ad abundantiam o agli obiter dicta v. Cass. 18402/2022; Cass. 8755/2018).
In ogni caso, l'infondatezza del motivo risulta chiaramente alla stregua degli accertamenti tecnici dell'ausiliare del giudice che, all'esito della sua indagine, è condivisibilmente pervenuto alla identificazione della causa delle infiltrazioni nel pessimo stato di conservazione della copertura dell'immobile limitrofo ( ), Per_1 individuando nel previo ripristino da parte del confinante “della copertura con relativo sistema di smaltimento delle acque meteoriche”, l'indispensabile presupposto per poi procedere “anche al ripristino della parte nord” (c.t.u., pag. 58-59).
Quanto poi alla possibilità di alternativi interventi che non coinvolgessero la proprietà confinante, il c.t.u. è stato molto esplicito nel ritenere “data la tipologia dell'intero fabbricato, l'impossibilità di procedere ad interventi risolutivi, e quindi eliminare le difformità e i vizi, senza il coinvolgimento della proprietà confinante” (c.t.u., pag. 35).
Con specifico riguardo poi alla soluzione proposta dal consulente tecnico di parte
San Marino, l'esperto dell'ufficio ha osservato che “l'intervento proposto da parte attrice, con riferimento alla relazione tecnica dell'ing. (cfr. doc.14, Persona_3
-15- pagg. 10-13, parte attrice): “(…) realizzazione di un doppio muro su tutto il lato nord, con una intercapedine di dimensioni tali da permettere l'impermeabilizzazione dell'esterno del muro stesso e la raccolta dell'acqua piovana alla sua base (…)” al costo determinato in € 30.400,00 oltre Iva e accessori di legge, nell'impossibilità di coinvolgere il Vivan, come già detto al Capitolo 6, tale intervento risulta soluzione parziale e temporanea, ma non risolutiva del problema. Se da un lato con detta soluzione si è in grado di smaltire le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura
Vivan evitando conseguenti ristagni a pavimento, dall'altro non si eliminano le infiltrazioni all'origine e non si impedisce il degrado della muratura divisoria che continuerà ad essere bagnata dalle acque piovane inficiando la stabilità dell'opera”, confermando così che “gli interventi necessari per ovviare ai vizi prevedono inevitabilmente il ripristino delle parti ammalorate del capannone confinante”
(relazione c.t.u., pag. 38).
Valutazione poi ribadita più avanti nella relazione ove si nota “che data la tipologia dell'intero fabbricato non si potevano prospettare diversi altri interventi da quelli previsti dal professionista a risoluzione definitiva del problema senza il coinvolgimento del confinante”, ritenendosi che le “soluzioni per raccogliere l'acqua a pavimento proveniente dalla copertura confinante sarebbero comunque risultate provvisorie, temporanee, non risolutive e attuabili medio tempore in attesa sempre di coinvolgere il confinante” (relaz. C.t.u., pag. 44).
Non si tratta, pertanto, di un'erronea interpretazione da parte del tribunale degli accertamenti e delle valutazioni tecniche espressi dal c.t.u., come parrebbe voler sostenere l'appellante, ma delle inequivoche risultanze dell'indagine officiosamente espletata dall'ausiliare.
È appena il caso di rilevare che l'accenno compiuto dal tribunale circa il prevedibile diniego da parte del confinante al sostenimento delle spese necessarie per dar corso alla soluzione prospettata dal consulente di parte attrice è un'osservazione che, benché non priva di ragionevolezza alla luce della condotta tenuta dal , risulta Per_1 in ogni caso del tutto espletiva nell'argomentazione della decisione, che si basa sull'accertata natura non risolutiva della soluzione prospettata.
In definitiva, sul punto, si tratta di accertamenti e valutazioni tecniche puntualmente richiamate anche dal tribunale e sulle quali non si rinvengono specifiche e
-16- convincenti critiche mosse dall'appellante con il motivo in disamina che, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
5. Con il quinto motivo si censura l'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'arch. , deducendosi che – contrariamente a quanto opinato dal tribunale – CP_1 anche la voce sub d) del preventivo dell'architetto (vale a dire la SCIA dell'ottobre
2015) era stata oggetto di specifica contestazione con la mail 23-10-2017 (doc. 30)
e, comunque, la presentazione della SCIA in seconda variante del 9 ottobre 2015 era
“già prevista da molti mesi”, come si ricaverebbe dalla mail 11 marzo 2015 laddove si
“rinunciava al ripristino delle strutture esistenti prima dell'incendio” vale a dire – secondo l'appellante – al muro divisorio tra i due numeri civici del capannone.
Merita ricordare che il tribunale è pervenuto alla decisione di riconoscere il compenso di € 2.500,00 per l'attività connessa alla presentazione della SCIA in seconda variante del 9 ottobre 2015 sulla base di due argomentazioni: i.) la mancata contestazione sul punto da parte di;
ii) la circostanza che tale seconda Parte_1 variante (inerente all'unione delle due porzioni del capannone al fine della creazione di un'unica unità immobiliare senza il muro divisorio fra il civico n.1 e il civico n. 3) aveva ad oggetto modifiche nuove e diverse rispetto alla precedente SCIA del 13 aprile 2015 e, dunque, non ricomprese nel preventivo 10 marzo 2015.
Sul punto il ha replicato che all'epoca della mail invocata (11 marzo 2015) CP_1
non si era ancora individuata la modalità di costruzione del capannone, risalendo l'originario progetto al 13 aprile 2015, di tal ché la variante della primavera del 2015 non poteva essere stata “preventivata” mesi prima.
La questione si incentra dunque sulla ricomprensione o meno nel preventivo del 10-
28 marzo 2015 dell'attività inerente alla presentazione della SCIA in seconda variante del 9 ottobre 2015, come detto relativa alla scelta di unificare alcuni locali dei due numeri civici del capannone senza il muro divisorio originariamente previsto.
La circostanza che la seconda variante fosse “prevista da molti mesi” si ricaverebbe, secondo l'appellante, dalla mail 11-3-2015 ove “rinunciava al ripristino Parte_1 delle strutture esistenti prima dell'incendio”, ma si tratta di argomento del tutto privo di pregio, in quanto il riferimento “al ripristino delle strutture esistenti prima dell'incendio” è alquanto vago e da esso non può sic et simpliciter desumersi che l'attività professionale per la redazione della seconda variante circa sette mesi dopo
-17- fosse ricompresa in quel preventivo.
La sentenza si sottrae pertanto alla critica svolta con il quarto motivo.
d) conclusioni e spese.
In definitiva, non sussistono motivi per disporre la sospensione ex art. 355 c.p.c. e l'appello è privo di fondamento, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto della nota spese prodotta dall'appellato . CP_1
per questi motivi
definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 410/2023 del tribunale di Treviso, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore alla rifusione delle spese processuali sostenute da e Controparte_1 CP_2
spese che liquida, per ciascuno di essi, in € 9.991,00 per compensi, oltre al
[...]
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante Parte_1 del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 6 febbraio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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