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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta da dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 344/2024 R.G., vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Doria - appellante contro
(cf. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Salvatore Corrado
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1070/2024 del Tribunale di Lecce pubblicata il 20.03.2024. All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità Parte_1 nei confronti di , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti CP_1 danni, da inabilità temporanea e permanente, nonché il danno da mancato consenso informato, patiti a seguito dell'intervento di “meniscectomia mediale selettiva artroscopica, lisi alare esterna”, cui la stessa veniva sottoposta in data
15.5.2019 presso l'Ospedale “V. Fazzi” di . CP_1
L'attrice evidenziava che: -nel gennaio 2019 si sottoponeva a visita ortopedica presso il Dr. il quale diagnosticava una sospetta lesione Per_1 del menisco mediale a destra e il successivo 21 gennaio 2019 veniva eseguita risonanza magnetica;
-in data 15.05.2019 si sottoponeva all'intervento di
“meniscectomia mediale selettiva artroscopica, lisi alare esterna” che, secondo quanto riportato nella cartella clinica, era stato eseguito regolarmente con un decorso post-operatorio nella norma;
-nei giorni e mesi successivi tuttavia la riscontrava persistenza del dolore e blocco articolare, tanto da sottoporsi Pt_1 ad ulteriori accertamenti ed infine a nuovo intervento di artroscopia presso l'Istituto Galeazzi di Milano. Tanto premesso, l'attrice deduceva che i sanitari avevano errato nel valutare e trattare la condizione del ginocchio, poiché avrebbero dovuto, in principio, eseguire oltre alla risonanza magnetica, anche una radiografia;
disporre un'adeguata terapia conservativa ed infiltrativa prima dell'artroscopia ed infine impostare una più corretta terapia chirurgica di ricostruzione cartilaginea.
2.- Istruita la causa a mezzo di c.t.u., il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 20.03.2024, ha rigettato la domanda di parte attrice poiché infondata, condannando quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate nella somma di euro 10.860,00, oltre accessori.
Il primo giudice, facendo proprie le conclusioni dedotte dai consulenti tecnici d'ufficio e dunque escludendo qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai sanitari, ha evidenziato che: -i sanitari intervenuti hanno agito correttamente nell'eseguire prima la risonanza e poi l'intervento in ragione delle lesioni del menisco riscontrate e non potevano in alcun modo diagnosticare una CRPS;
-la rigidità del ginocchio è conseguenza della CRPS e non dell'intervento eseguito presso il nosocomio di;
-la stessa CRPS, di difficile diagnosi e CP_1 imprevedibile, potrebbe essersi aggravata a seguito della volontaria interruzione della terapia da parte dell'attrice e del secondo intervento eseguito presso l'istituto Galeazzi di Milano. Quanto al danno da mancato consenso informato, infine, il Tribunale ha rilevato che l'attrice non ha indicato quali informazioni le sarebbero state nascoste e che avrebbero potuto incidere sulla sua decisione di sottoporsi o meno all'intervento, né ha provato in alcun modo che non si sarebbe sottoposta all'intervento stesso.
3.- Avverso la sentenza ha proposto appello articolando sei Parte_1 motivi di gravame che saranno più avanti esaminati, con i quali lamenta un'errata valutazione dei mezzi istruttori, specificamente della c.t.u., nonché
pag. 2/11 un'omessa pronuncia su parte delle domande avanzate con l'atto introduttivo il presente giudizio.
Con comparsa depositata il 27.06.2024, si è costituita rilevando CP_1
l'infondatezza dei motivi di gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.04.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo giudice si è pronunciato circa l'esatta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte dei sanitari dell'Ospedale di Lecce, nonostante ciò non fosse oggetto di domanda da parte dell'originaria attrice: questa aveva reso oggetto di censura sì la condotta dei sanitari, ma con riferimento all'errata valutazione delle condizioni in cui si trovava la paziente prima dell'intervento chirurgico e in considerazione delle quali sarebbe stata più indicata una terapia conservativa, anche in considerazione della giovane età della stessa.
5. Con il secondo motivo di appello, la deducente ritiene l'impugnato provvedimento meritevole di censura anche per avere, il Tribunale, aderito acriticamente alle conclusioni dell'espletata c.t.u. omettendo di svolgere un'adeguata valutazione dell'intero materiale probatorio. Ed anzi, secondo l'appellante, il primo giudice, limitandosi a riportare pedissequamente il contenuto dell'elaborato peritale, non ne ha colto neppure l'ovvia conseguenza di riconoscere la responsabilità dei sanitari intervenuti dato che i consulenti d'ufficio giungono a sostenere che la paziente, la quale risultava affetta da algodistrofia, avrebbe dovuto ricevere un trattamento differente e non essere sottoposta, in via prioritaria, ad un'artroscopia.
6. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui omette di pronunciarsi sulla domanda avanzata dall'attrice relativa alla correttezza della scelta operata dai sanitari i quali optavano per l'intervento chirurgico non valutando la possibilità di una terapia conservativa. Inoltre, secondo la deducente, il Tribunale non ha tenuto in adeguato conto il fatto che i sanitari avrebbero dovuto, ancor prima dell'intervento di artroscopia eseguito pag. 3/11 presso l'Ospedale di , sottoporre la ad esami diagnostici mirati a far CP_1 Pt_1 emergere la patologia di CRPS.
7. Con il quarto motivo l'impugnante lamenta che la decisione di primo grado, riportando quanto dedotto in sede di c.t.u., pur partendo da un corretto presupposto, ossia il dato di fatto per cui l'intervento non fosse urgente, giungono a sostenere che sia stata comunque corretta la scelta di eseguirlo.
Inoltre, gli stessi periti pur sostenendo che la causa della rigidità del ginocchio è la patologia di , si limitano ad evidenziare che detta patologia è derivata CP_2 dall'intervento, senza tuttavia censurare il comportamento dei sanitari nella fase diagnostica preoperatoria.
8. Le censure enucleabili dai primi quattro motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto connesse e in parte sovrapponibili, sono infondate.
La difesa appellante sostiene che il Tribunale, e ancor prima i consulenti tecnici d'ufficio, non avrebbero valutato la doglianza circa la mancata effettuazione di esami ed accertamenti diagnostici prima di procedere all'intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva artroscopica.
In realtà, il provvedimento impugnato ha espressamente esaminato e valutato in modo approfondito detta doglianza. Rinviando alla motivazione della sentenza di primo grado, in questa sede vengono richiamati i punti essenziali, idonei a confutare i motivi di appello.
8.1. Il primo giudice ha dato atto che l'attrice aveva dedotto, tra le altre omissioni, che i sanitari del non avevano prescritto, prima CP_3 dell'esecuzione dell'artroscopia, una RXgrafia del ginocchio nelle due proiezioni indicate in citazione;
inoltre, non avevano eseguito, prima dell'artroscopia, una adeguata terapia conservativa e infiltrativa.
Sul punto, occorre innanzitutto evidenziare che tutte queste omissioni si riferiscono alla lesione del menisco e alle patologie del menisco. L'attrice ha in sostanza lamentato che non era stata adeguatamente indagata la patologia del menisco, con conseguente errore terapeutico e peggioramento della sintomatologia, con danno identificato nel “blocco articolare del ginocchio dx”.
Sulla base delle risposte, quanto mai dettagliate ed esaustive, fornite dai cc.tt.uu.. va escluso, in primo luogo, un errore tecnico nella esecuzione pag. 4/11 dell'intervento artroscopico, “sebbene, purtroppo, persiste immodificata la rigidità in flessione del ginocchio destro che potrebbe ascriversi, per la stessa documentazione esibita e come da parere degli autorevoli specialistici interpellati, in una sindrome algo-distrofica”.
In secondo luogo, con specifico riguardo al profilo della necessità dell'intervento o della opportunità di procedere preventivamente a terapia conservativa e infiltrativa, i consulenti di ufficio hanno affermato che “la Pt_1 con evidenza strumentale RMN di lesione target con segni e sintomi corrispondenti era “idonea” o meglio “candidata” ad un trattamento artroscopico non urgente quale scelta ponderata tra le indicazioni specialistiche e preferenze delle paziente il cui differimento di qualche mese avrebbe potuto contemplare un tentativo di trattamento di tipo conservativo basato sul riposo, terapia riabilitativa ed eventualmente infiltrativa”.
Questa osservazione è stata svolta sulla scorta delle più recenti linee guida internazionali ed europee circa il trattamento delle lesioni meniscali. Infatti, i consulenti hanno esposto a sostegno i riferimenti alla letteratura sulle patologie meniscali ed alle linee guida pubblicate nel giugno 2019 dalla British Association for Surgery of the Knee (BASK) “con l'obiettivo di sviluppare un consensus nazionale su come classificare e gestire i pazienti con patologia meniscale, compreso stabilire le caratteristiche cliniche per determinare quali pazienti candidare alla chirurgia e quali alle opzioni di trattamento non chirurgiche ed evitare una chirurgia non necessaria”. Sulla base delle notazioni relative alle lesioni meniscali ed alla loro classificazione, alle relative presentazioni cliniche ed alle correlate strategie di trattamento (v. relazione peritale pagg.14-18), i consulenti hanno affermato che “nella maggior parte dei pazienti, dovrebbero passare almeno 3 mesi dall'insorgenza dei sintomi prima di considerare la chirurgia artroscopica. Le strategie di trattamento in questi 3 mesi dovrebbero essere educazione del paziente, fisioterapia e, in alcuni casi, infiltrazioni. Solo i pazienti con sintomi e segni “meniscali” o “probabilmente meniscali” devono essere considerati idonei per la chirurgia artroscopica. In alcuni pazienti può essere indicata una chirurgia precoce. Devono comunque sempre essere valutate anche le preferenze del paziente”.
8.2. Nel caso specifico, i consulenti hanno rilevato dalla documentazione prodotta che “la , di anni 16, si recò a visita presso ortopedico di fiducia, Pt_1
pag. 5/11 il Dr per dolore persistete al ginocchio destro. La visita eseguita in Per_1 data 16.01.2019 concludeva per una sospetta lesione del menisco mediale a destra e prescriveva esame RMN che, eseguito in data 21.01.2019 presso il
di mostrò una minima falda liquida articolare, la Controparte_4 CP_5 disomogeneità del segnale del corpo-corno posteriore del menisco mediale e una possibile minuta lesione del corpo del menisco laterale. Conferma strumentale per cui e per quanto riferito dalla , fu posta in lista di attesa Pt_1 per intervento chirurgico di artroscopia. Come da cartella clinica della Unità
Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di , in data 15.05.2019, CP_1 previo pre-ricovero per esami ematochimi e strumentali di routine e regolare sottoscrizione di consenso informato da parte della madre, fu sottoposta ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro che rilevò oltre alla lesione parziale del menisco segni di iperpressione rotulea esterna e condropatia femoro rotulea di III grado secondo Outerbridge per cui fu eseguita meniscectomia mediale selettiva, debridment cartilagineo e lateral relase.”.
Risulta evidente, dal percorso descritto, che dalla prima diagnosi da parte del medico specialista di fiducia (16.1.2019) all'intervento chirurgico artroscopico presso l'Ospedale (15.5.2019) passarono quattro mesi, nel corso dei CP_3 quali la paziente, con i suoi genitori, del tutto verosimilmente ha seguito le prescrizioni dello specialista di fiducia, ponderando la situazione sulla base delle informazioni ottenute e degli esiti degli esami strumentali;
ha quindi considerato quale soluzione da preferire la chirurgia artroscopica, tanto da mettersi in liste d'attesa per l'intervento. A tale soluzione chirurgica – hanno evidenziato i periti
– la stessa risultava oggettivamente “idonea” o meglio “candidata”, di talché non è possibile ascrivere ai sanitari la responsabilità per un intervento chirurgico inopportuno, inutile o frettoloso.
8.3. Per completezza, va aggiunto che il quadro clinico accertato in epoca successiva all'intervento in questione, evidenzia “una sindrome algodistrofica” confermata attraverso l'esame scintigrafico. Si tratta di una complessa patologia il cui meccanismo patogenetico non è ancora chiarito e la sua evoluzione è del tutto imprevista ed imprevedibile.
I consulenti d'ufficio hanno chiaramente affermato che “l'intervento artroscopico del 15 settembre 2019 non è da considerare l'evento lesivo determinante la importante limitazione articolare del ginocchio destro della pag. 6/11 attrice poiché come documentato dagli esami strumentali ed accertato dalla artroscopia diagnostica eseguita presso l'Istituto specializzato Galeazzi di Milano non vi sono lesioni iatrogene sottostanti. Si esclude in questo punto la fondatezza della ritenuta derivazione causale del blocco articolare del ginocchio dall'intervento eseguito presso il nosocomio leccese.
Risulta pertanto fondato il rilevo del primo giudice secondo cui l'accertato peggioramento delle condizioni generali del soggetto rispetto a quelle preesistenti prima dell'intervento artroscopico non sono da rapportare causalmente alla condotta medico-chirurgica denunciata. Né – occorre sottolineare – nella fase preoperatoria vi erano elementi che potessero far sospettare una sindrome algodistrofica (CRPS), la quale “è un evento non raro, la cui diagnosi poggia su un ricco corteo di segni e sintomi, che deve essere sospettata soprattutto dopo un precedente traumatico o chirurgico. È opinione comune che il ritardo diagnostico, così frequente in questi pazienti, possa rappresentare il principale predittore di prognosi negativa. Tanto a dimostrare che i dati epidemiologici, i segni e sintomi lamentati dalla nonché Pt_1
l'evidenza strumentale RMN non potevano far sospettare prima dell'intervento del maggio 2019 una CRPS”. In ogni caso, risulta accertato che il peggioramento delle condizioni della paziente non sono da rapportare Cont causalmente alla condotta medico-chirurgica dei sanitari della convenuta.
Risulta infine inammissibile, oltre che infondata, la censura secondo cui i sanitari avrebbero dovuto, ancor prima dell'intervento di artroscopia eseguito presso l'Ospedale di , sottoporre la ad esami diagnostici mirati a far CP_1 Pt_1 emergere la patologia di CRPS. Questo profilo di critica era stato sollevato in sede di comparsa conclusionale, laddove altre omissioni erano state dedotte in citazione a sostegno della ipotesi di responsabilità dei sanitari. Sul punto risulta del tutto condivisibile la notazione secondo cui l'approccio da mantenere non può essere quello ex post;
ovvero non è possibile partire dalla consapevolezza di una sindrome diagnosticata in un certo momento storico e in presenza di determinati sintomi, per poi ritenere che la stessa sindrome si sarebbe potuta diagnosticare anche in un momento pregresso. La valutazione va invece compiuta ponendosi nelle condizioni in cui si trovava il medico cui si imputa l'errore, a prescindere dagli sviluppi futuri, dai sintomi successivi e da eventuali nuovi o aggravati sintomi che abbiano poi suggerito la diagnosi alcuni mesi dopo. Come già rilevato, nel caso in esame non vi erano – né l'appellante li ha pag. 7/11 minimamente indicati - dati epidemiologici, segni e sintomi, tra quelli lamentati dalla prima dell'intervento eseguito all'Ospedale “Fazzi”, né esiti Pt_1 dell'esame RMN, che potessero far sospettare una CRPS.
L'attrice, odierna appellante, non ha fornito alcun elemento circa l'esistenza di terapie alternative, di carattere farmacologico e/o conservativo, idonee nel caso specifico ad eliminare gli inconvenienti lamentati, fermo sempre restando che tali terapie, in teoria, avrebbero potuto evitare l'intervento al menisco – che
è stato correttamente eseguito e non ha determinato alcun danno - ma, con ogni probabilità, non avrebbero scongiurato la patologia di CRPS successivamente diagnosticata.
9. Gli ultimi due motivi di gravame, infine, possono essere trattati congiuntamente poiché connessi ed aventi ad oggetto la parte della sentenza relativa al danno da mancato consenso informato. L'appellante lamenta innanzitutto che nonostante i consulenti evidenzino che dalla documentazione prodotta non si potesse evincere quali informazioni siano state o meno date alla paziente, gli stessi non giungono poi a riconoscere la lesione del diritto all'autodeterminazione.
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale erra anche nella parte in cui sostiene che l'attrice non ha in alcun modo provato di aver subito un danno da mancato consenso informato, non avendo dimostrato in quale modo si sarebbe differentemente determinata se avesse ricevuto informazioni diverse o più dettagliate: ebbene, la deducente evidenzia come risulta chiaro e provato che se la fosse stata messa al corrente dell'alternativa di una terapia Pt_1 conservativa certamente avrebbe deciso di evitare di sottoporsi ad un intervento chirurgico.
10. Anche queste censure, ai limiti dell'ammissibilità, in quanto già esaminate e confutate dal Tribunale, vanno disattese, in quanto prive di qualsiasi fondamento.
È sufficiente rilevare che dalla cartella clinica in atti si evince come il consenso raccolto dalla paziente sia stato effettivo e che le informazioni dalla stessa ricevute abbiano incluso anche i rischi connessi all'intervento. Infatti, il documento sottoscritto dalla madre della (all'epoca sedicenne), contiene Pt_1 la clausola seguente: “mi sono state elencate le complicanze che si possono
pag. 8/11 manifestare durante l'intervento, nonché le procedure chirurgiche di altro tipo
(ed i rischi connessi) che potrebbero rendersi necessarie o opportune nel corso dell'intervento prestabilito”.
Non vi è prova che tale clausola, necessariamente sintetica e riassuntiva, non risponda a verità; in altri termini non vi sono elementi per sostenere che la sottoscrizione sia stata apposta senza una preventiva informazione da parte del medico che ha raccolto la dichiarazione di consenso. Peraltro, va considerato che, nel caso specifico, la paziente si era già rivolta ad uno specialista di fiducia e si era già sottoposta ad esami strumentali dallo stesso prescritti: in base alla diagnosi, alle informazioni ottenere ed agli esiti degli esami, ella aveva richiesto l'intervento chirurgico e si era messa in lista d'attesa mesi prima. Quello in discussione è chiaramente un intervento elettivo (o programmato), deciso dalla paziente, unitamente ai genitori, e dal medico, in condizioni non di urgenza, tali da consentire una adeguata ponderazione della scelta.
In queste condizioni, non si comprende come possa configurarsi una violazione del diritto alla autodeterminazione, sul presupposto, asserito dalla appellante, che l'intervento le ha causato un danno alla salute, intervento cui avrebbe scelto di non sottoporsi ove adeguatamente informata.
Nel caso specifico si è accertato che l'intervento eseguito presso il CP_3
non ha comportato alcun danno alla salute nella paziente, con la
[...] conseguenza che non vi era un rischio specifico sul quale la stessa non abbia ricevuto informazione e che abbia potuto incidere sulla manifestazione del consenso.
Per altro verso, la giurisprudenza ha chiarito che l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, “l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (Cass. n. 20885/2018).
pag. 9/11 Nel caso di specie, la difesa appellante non ha provato, e neppure allegato, che, ove le fosse stata prospettata una soluzione alternativa non si sarebbe sottoposta all'intervento, ma si è limitata a lamentare la genericità della dichiarazione di consenso. Per altro verso, non è dimostrato che le informazioni comunque ricevute fossero inidonee alla manifestazione del libero consenso e quindi all'autodeterminazione della paziente. Non ricorre neppure il dissenso presunto, in quanto la non ha indicato quali informazioni le sarebbero Pt_1 state nascoste e che avrebbero potuto incidere sulla sua autodeterminazione, dissuadendola dal fare l'intervento da lei stessa richiesto e programmato.
L'appello deve essere pertanto rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Ne consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1070/2024 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 20.03.2024, proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese CP_1 del grado, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 5 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta da dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 344/2024 R.G., vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Doria - appellante contro
(cf. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Salvatore Corrado
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1070/2024 del Tribunale di Lecce pubblicata il 20.03.2024. All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità Parte_1 nei confronti di , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti CP_1 danni, da inabilità temporanea e permanente, nonché il danno da mancato consenso informato, patiti a seguito dell'intervento di “meniscectomia mediale selettiva artroscopica, lisi alare esterna”, cui la stessa veniva sottoposta in data
15.5.2019 presso l'Ospedale “V. Fazzi” di . CP_1
L'attrice evidenziava che: -nel gennaio 2019 si sottoponeva a visita ortopedica presso il Dr. il quale diagnosticava una sospetta lesione Per_1 del menisco mediale a destra e il successivo 21 gennaio 2019 veniva eseguita risonanza magnetica;
-in data 15.05.2019 si sottoponeva all'intervento di
“meniscectomia mediale selettiva artroscopica, lisi alare esterna” che, secondo quanto riportato nella cartella clinica, era stato eseguito regolarmente con un decorso post-operatorio nella norma;
-nei giorni e mesi successivi tuttavia la riscontrava persistenza del dolore e blocco articolare, tanto da sottoporsi Pt_1 ad ulteriori accertamenti ed infine a nuovo intervento di artroscopia presso l'Istituto Galeazzi di Milano. Tanto premesso, l'attrice deduceva che i sanitari avevano errato nel valutare e trattare la condizione del ginocchio, poiché avrebbero dovuto, in principio, eseguire oltre alla risonanza magnetica, anche una radiografia;
disporre un'adeguata terapia conservativa ed infiltrativa prima dell'artroscopia ed infine impostare una più corretta terapia chirurgica di ricostruzione cartilaginea.
2.- Istruita la causa a mezzo di c.t.u., il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 20.03.2024, ha rigettato la domanda di parte attrice poiché infondata, condannando quest'ultima alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate nella somma di euro 10.860,00, oltre accessori.
Il primo giudice, facendo proprie le conclusioni dedotte dai consulenti tecnici d'ufficio e dunque escludendo qualsivoglia profilo di responsabilità in capo ai sanitari, ha evidenziato che: -i sanitari intervenuti hanno agito correttamente nell'eseguire prima la risonanza e poi l'intervento in ragione delle lesioni del menisco riscontrate e non potevano in alcun modo diagnosticare una CRPS;
-la rigidità del ginocchio è conseguenza della CRPS e non dell'intervento eseguito presso il nosocomio di;
-la stessa CRPS, di difficile diagnosi e CP_1 imprevedibile, potrebbe essersi aggravata a seguito della volontaria interruzione della terapia da parte dell'attrice e del secondo intervento eseguito presso l'istituto Galeazzi di Milano. Quanto al danno da mancato consenso informato, infine, il Tribunale ha rilevato che l'attrice non ha indicato quali informazioni le sarebbero state nascoste e che avrebbero potuto incidere sulla sua decisione di sottoporsi o meno all'intervento, né ha provato in alcun modo che non si sarebbe sottoposta all'intervento stesso.
3.- Avverso la sentenza ha proposto appello articolando sei Parte_1 motivi di gravame che saranno più avanti esaminati, con i quali lamenta un'errata valutazione dei mezzi istruttori, specificamente della c.t.u., nonché
pag. 2/11 un'omessa pronuncia su parte delle domande avanzate con l'atto introduttivo il presente giudizio.
Con comparsa depositata il 27.06.2024, si è costituita rilevando CP_1
l'infondatezza dei motivi di gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.04.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il primo giudice si è pronunciato circa l'esatta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte dei sanitari dell'Ospedale di Lecce, nonostante ciò non fosse oggetto di domanda da parte dell'originaria attrice: questa aveva reso oggetto di censura sì la condotta dei sanitari, ma con riferimento all'errata valutazione delle condizioni in cui si trovava la paziente prima dell'intervento chirurgico e in considerazione delle quali sarebbe stata più indicata una terapia conservativa, anche in considerazione della giovane età della stessa.
5. Con il secondo motivo di appello, la deducente ritiene l'impugnato provvedimento meritevole di censura anche per avere, il Tribunale, aderito acriticamente alle conclusioni dell'espletata c.t.u. omettendo di svolgere un'adeguata valutazione dell'intero materiale probatorio. Ed anzi, secondo l'appellante, il primo giudice, limitandosi a riportare pedissequamente il contenuto dell'elaborato peritale, non ne ha colto neppure l'ovvia conseguenza di riconoscere la responsabilità dei sanitari intervenuti dato che i consulenti d'ufficio giungono a sostenere che la paziente, la quale risultava affetta da algodistrofia, avrebbe dovuto ricevere un trattamento differente e non essere sottoposta, in via prioritaria, ad un'artroscopia.
6. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui omette di pronunciarsi sulla domanda avanzata dall'attrice relativa alla correttezza della scelta operata dai sanitari i quali optavano per l'intervento chirurgico non valutando la possibilità di una terapia conservativa. Inoltre, secondo la deducente, il Tribunale non ha tenuto in adeguato conto il fatto che i sanitari avrebbero dovuto, ancor prima dell'intervento di artroscopia eseguito pag. 3/11 presso l'Ospedale di , sottoporre la ad esami diagnostici mirati a far CP_1 Pt_1 emergere la patologia di CRPS.
7. Con il quarto motivo l'impugnante lamenta che la decisione di primo grado, riportando quanto dedotto in sede di c.t.u., pur partendo da un corretto presupposto, ossia il dato di fatto per cui l'intervento non fosse urgente, giungono a sostenere che sia stata comunque corretta la scelta di eseguirlo.
Inoltre, gli stessi periti pur sostenendo che la causa della rigidità del ginocchio è la patologia di , si limitano ad evidenziare che detta patologia è derivata CP_2 dall'intervento, senza tuttavia censurare il comportamento dei sanitari nella fase diagnostica preoperatoria.
8. Le censure enucleabili dai primi quattro motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto connesse e in parte sovrapponibili, sono infondate.
La difesa appellante sostiene che il Tribunale, e ancor prima i consulenti tecnici d'ufficio, non avrebbero valutato la doglianza circa la mancata effettuazione di esami ed accertamenti diagnostici prima di procedere all'intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva artroscopica.
In realtà, il provvedimento impugnato ha espressamente esaminato e valutato in modo approfondito detta doglianza. Rinviando alla motivazione della sentenza di primo grado, in questa sede vengono richiamati i punti essenziali, idonei a confutare i motivi di appello.
8.1. Il primo giudice ha dato atto che l'attrice aveva dedotto, tra le altre omissioni, che i sanitari del non avevano prescritto, prima CP_3 dell'esecuzione dell'artroscopia, una RXgrafia del ginocchio nelle due proiezioni indicate in citazione;
inoltre, non avevano eseguito, prima dell'artroscopia, una adeguata terapia conservativa e infiltrativa.
Sul punto, occorre innanzitutto evidenziare che tutte queste omissioni si riferiscono alla lesione del menisco e alle patologie del menisco. L'attrice ha in sostanza lamentato che non era stata adeguatamente indagata la patologia del menisco, con conseguente errore terapeutico e peggioramento della sintomatologia, con danno identificato nel “blocco articolare del ginocchio dx”.
Sulla base delle risposte, quanto mai dettagliate ed esaustive, fornite dai cc.tt.uu.. va escluso, in primo luogo, un errore tecnico nella esecuzione pag. 4/11 dell'intervento artroscopico, “sebbene, purtroppo, persiste immodificata la rigidità in flessione del ginocchio destro che potrebbe ascriversi, per la stessa documentazione esibita e come da parere degli autorevoli specialistici interpellati, in una sindrome algo-distrofica”.
In secondo luogo, con specifico riguardo al profilo della necessità dell'intervento o della opportunità di procedere preventivamente a terapia conservativa e infiltrativa, i consulenti di ufficio hanno affermato che “la Pt_1 con evidenza strumentale RMN di lesione target con segni e sintomi corrispondenti era “idonea” o meglio “candidata” ad un trattamento artroscopico non urgente quale scelta ponderata tra le indicazioni specialistiche e preferenze delle paziente il cui differimento di qualche mese avrebbe potuto contemplare un tentativo di trattamento di tipo conservativo basato sul riposo, terapia riabilitativa ed eventualmente infiltrativa”.
Questa osservazione è stata svolta sulla scorta delle più recenti linee guida internazionali ed europee circa il trattamento delle lesioni meniscali. Infatti, i consulenti hanno esposto a sostegno i riferimenti alla letteratura sulle patologie meniscali ed alle linee guida pubblicate nel giugno 2019 dalla British Association for Surgery of the Knee (BASK) “con l'obiettivo di sviluppare un consensus nazionale su come classificare e gestire i pazienti con patologia meniscale, compreso stabilire le caratteristiche cliniche per determinare quali pazienti candidare alla chirurgia e quali alle opzioni di trattamento non chirurgiche ed evitare una chirurgia non necessaria”. Sulla base delle notazioni relative alle lesioni meniscali ed alla loro classificazione, alle relative presentazioni cliniche ed alle correlate strategie di trattamento (v. relazione peritale pagg.14-18), i consulenti hanno affermato che “nella maggior parte dei pazienti, dovrebbero passare almeno 3 mesi dall'insorgenza dei sintomi prima di considerare la chirurgia artroscopica. Le strategie di trattamento in questi 3 mesi dovrebbero essere educazione del paziente, fisioterapia e, in alcuni casi, infiltrazioni. Solo i pazienti con sintomi e segni “meniscali” o “probabilmente meniscali” devono essere considerati idonei per la chirurgia artroscopica. In alcuni pazienti può essere indicata una chirurgia precoce. Devono comunque sempre essere valutate anche le preferenze del paziente”.
8.2. Nel caso specifico, i consulenti hanno rilevato dalla documentazione prodotta che “la , di anni 16, si recò a visita presso ortopedico di fiducia, Pt_1
pag. 5/11 il Dr per dolore persistete al ginocchio destro. La visita eseguita in Per_1 data 16.01.2019 concludeva per una sospetta lesione del menisco mediale a destra e prescriveva esame RMN che, eseguito in data 21.01.2019 presso il
di mostrò una minima falda liquida articolare, la Controparte_4 CP_5 disomogeneità del segnale del corpo-corno posteriore del menisco mediale e una possibile minuta lesione del corpo del menisco laterale. Conferma strumentale per cui e per quanto riferito dalla , fu posta in lista di attesa Pt_1 per intervento chirurgico di artroscopia. Come da cartella clinica della Unità
Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di , in data 15.05.2019, CP_1 previo pre-ricovero per esami ematochimi e strumentali di routine e regolare sottoscrizione di consenso informato da parte della madre, fu sottoposta ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro che rilevò oltre alla lesione parziale del menisco segni di iperpressione rotulea esterna e condropatia femoro rotulea di III grado secondo Outerbridge per cui fu eseguita meniscectomia mediale selettiva, debridment cartilagineo e lateral relase.”.
Risulta evidente, dal percorso descritto, che dalla prima diagnosi da parte del medico specialista di fiducia (16.1.2019) all'intervento chirurgico artroscopico presso l'Ospedale (15.5.2019) passarono quattro mesi, nel corso dei CP_3 quali la paziente, con i suoi genitori, del tutto verosimilmente ha seguito le prescrizioni dello specialista di fiducia, ponderando la situazione sulla base delle informazioni ottenute e degli esiti degli esami strumentali;
ha quindi considerato quale soluzione da preferire la chirurgia artroscopica, tanto da mettersi in liste d'attesa per l'intervento. A tale soluzione chirurgica – hanno evidenziato i periti
– la stessa risultava oggettivamente “idonea” o meglio “candidata”, di talché non è possibile ascrivere ai sanitari la responsabilità per un intervento chirurgico inopportuno, inutile o frettoloso.
8.3. Per completezza, va aggiunto che il quadro clinico accertato in epoca successiva all'intervento in questione, evidenzia “una sindrome algodistrofica” confermata attraverso l'esame scintigrafico. Si tratta di una complessa patologia il cui meccanismo patogenetico non è ancora chiarito e la sua evoluzione è del tutto imprevista ed imprevedibile.
I consulenti d'ufficio hanno chiaramente affermato che “l'intervento artroscopico del 15 settembre 2019 non è da considerare l'evento lesivo determinante la importante limitazione articolare del ginocchio destro della pag. 6/11 attrice poiché come documentato dagli esami strumentali ed accertato dalla artroscopia diagnostica eseguita presso l'Istituto specializzato Galeazzi di Milano non vi sono lesioni iatrogene sottostanti. Si esclude in questo punto la fondatezza della ritenuta derivazione causale del blocco articolare del ginocchio dall'intervento eseguito presso il nosocomio leccese.
Risulta pertanto fondato il rilevo del primo giudice secondo cui l'accertato peggioramento delle condizioni generali del soggetto rispetto a quelle preesistenti prima dell'intervento artroscopico non sono da rapportare causalmente alla condotta medico-chirurgica denunciata. Né – occorre sottolineare – nella fase preoperatoria vi erano elementi che potessero far sospettare una sindrome algodistrofica (CRPS), la quale “è un evento non raro, la cui diagnosi poggia su un ricco corteo di segni e sintomi, che deve essere sospettata soprattutto dopo un precedente traumatico o chirurgico. È opinione comune che il ritardo diagnostico, così frequente in questi pazienti, possa rappresentare il principale predittore di prognosi negativa. Tanto a dimostrare che i dati epidemiologici, i segni e sintomi lamentati dalla nonché Pt_1
l'evidenza strumentale RMN non potevano far sospettare prima dell'intervento del maggio 2019 una CRPS”. In ogni caso, risulta accertato che il peggioramento delle condizioni della paziente non sono da rapportare Cont causalmente alla condotta medico-chirurgica dei sanitari della convenuta.
Risulta infine inammissibile, oltre che infondata, la censura secondo cui i sanitari avrebbero dovuto, ancor prima dell'intervento di artroscopia eseguito presso l'Ospedale di , sottoporre la ad esami diagnostici mirati a far CP_1 Pt_1 emergere la patologia di CRPS. Questo profilo di critica era stato sollevato in sede di comparsa conclusionale, laddove altre omissioni erano state dedotte in citazione a sostegno della ipotesi di responsabilità dei sanitari. Sul punto risulta del tutto condivisibile la notazione secondo cui l'approccio da mantenere non può essere quello ex post;
ovvero non è possibile partire dalla consapevolezza di una sindrome diagnosticata in un certo momento storico e in presenza di determinati sintomi, per poi ritenere che la stessa sindrome si sarebbe potuta diagnosticare anche in un momento pregresso. La valutazione va invece compiuta ponendosi nelle condizioni in cui si trovava il medico cui si imputa l'errore, a prescindere dagli sviluppi futuri, dai sintomi successivi e da eventuali nuovi o aggravati sintomi che abbiano poi suggerito la diagnosi alcuni mesi dopo. Come già rilevato, nel caso in esame non vi erano – né l'appellante li ha pag. 7/11 minimamente indicati - dati epidemiologici, segni e sintomi, tra quelli lamentati dalla prima dell'intervento eseguito all'Ospedale “Fazzi”, né esiti Pt_1 dell'esame RMN, che potessero far sospettare una CRPS.
L'attrice, odierna appellante, non ha fornito alcun elemento circa l'esistenza di terapie alternative, di carattere farmacologico e/o conservativo, idonee nel caso specifico ad eliminare gli inconvenienti lamentati, fermo sempre restando che tali terapie, in teoria, avrebbero potuto evitare l'intervento al menisco – che
è stato correttamente eseguito e non ha determinato alcun danno - ma, con ogni probabilità, non avrebbero scongiurato la patologia di CRPS successivamente diagnosticata.
9. Gli ultimi due motivi di gravame, infine, possono essere trattati congiuntamente poiché connessi ed aventi ad oggetto la parte della sentenza relativa al danno da mancato consenso informato. L'appellante lamenta innanzitutto che nonostante i consulenti evidenzino che dalla documentazione prodotta non si potesse evincere quali informazioni siano state o meno date alla paziente, gli stessi non giungono poi a riconoscere la lesione del diritto all'autodeterminazione.
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale erra anche nella parte in cui sostiene che l'attrice non ha in alcun modo provato di aver subito un danno da mancato consenso informato, non avendo dimostrato in quale modo si sarebbe differentemente determinata se avesse ricevuto informazioni diverse o più dettagliate: ebbene, la deducente evidenzia come risulta chiaro e provato che se la fosse stata messa al corrente dell'alternativa di una terapia Pt_1 conservativa certamente avrebbe deciso di evitare di sottoporsi ad un intervento chirurgico.
10. Anche queste censure, ai limiti dell'ammissibilità, in quanto già esaminate e confutate dal Tribunale, vanno disattese, in quanto prive di qualsiasi fondamento.
È sufficiente rilevare che dalla cartella clinica in atti si evince come il consenso raccolto dalla paziente sia stato effettivo e che le informazioni dalla stessa ricevute abbiano incluso anche i rischi connessi all'intervento. Infatti, il documento sottoscritto dalla madre della (all'epoca sedicenne), contiene Pt_1 la clausola seguente: “mi sono state elencate le complicanze che si possono
pag. 8/11 manifestare durante l'intervento, nonché le procedure chirurgiche di altro tipo
(ed i rischi connessi) che potrebbero rendersi necessarie o opportune nel corso dell'intervento prestabilito”.
Non vi è prova che tale clausola, necessariamente sintetica e riassuntiva, non risponda a verità; in altri termini non vi sono elementi per sostenere che la sottoscrizione sia stata apposta senza una preventiva informazione da parte del medico che ha raccolto la dichiarazione di consenso. Peraltro, va considerato che, nel caso specifico, la paziente si era già rivolta ad uno specialista di fiducia e si era già sottoposta ad esami strumentali dallo stesso prescritti: in base alla diagnosi, alle informazioni ottenere ed agli esiti degli esami, ella aveva richiesto l'intervento chirurgico e si era messa in lista d'attesa mesi prima. Quello in discussione è chiaramente un intervento elettivo (o programmato), deciso dalla paziente, unitamente ai genitori, e dal medico, in condizioni non di urgenza, tali da consentire una adeguata ponderazione della scelta.
In queste condizioni, non si comprende come possa configurarsi una violazione del diritto alla autodeterminazione, sul presupposto, asserito dalla appellante, che l'intervento le ha causato un danno alla salute, intervento cui avrebbe scelto di non sottoporsi ove adeguatamente informata.
Nel caso specifico si è accertato che l'intervento eseguito presso il CP_3
non ha comportato alcun danno alla salute nella paziente, con la
[...] conseguenza che non vi era un rischio specifico sul quale la stessa non abbia ricevuto informazione e che abbia potuto incidere sulla manifestazione del consenso.
Per altro verso, la giurisprudenza ha chiarito che l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, “l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (Cass. n. 20885/2018).
pag. 9/11 Nel caso di specie, la difesa appellante non ha provato, e neppure allegato, che, ove le fosse stata prospettata una soluzione alternativa non si sarebbe sottoposta all'intervento, ma si è limitata a lamentare la genericità della dichiarazione di consenso. Per altro verso, non è dimostrato che le informazioni comunque ricevute fossero inidonee alla manifestazione del libero consenso e quindi all'autodeterminazione della paziente. Non ricorre neppure il dissenso presunto, in quanto la non ha indicato quali informazioni le sarebbero Pt_1 state nascoste e che avrebbero potuto incidere sulla sua autodeterminazione, dissuadendola dal fare l'intervento da lei stessa richiesto e programmato.
L'appello deve essere pertanto rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Ne consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1070/2024 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 20.03.2024, proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese CP_1 del grado, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 5 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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