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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
La Corte, composta dai magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente rel. dr. Maria Grazia Federici Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3361/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Ge- Parte_1 C.F._1
remia Trabucchi (C.F.: ) del Foro di Sondrio, elettivamente domici- CodiceFiscale_2
liato presso il difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Sondrio, Via XXV aprile, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 Controparte_2
Maurizio Carrara (CF ) elettivamente domiciliata presso il difensore – C.F._3
domicilio digitale con studio in Sondrio, Galleria Parravicni, 8, pec.
[...]
Email_2
appellata pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelli ulteriore che eventualmente emergeranno nel corso del Giudizio d'Appello, la riforma integrale della Sentenza n. 345/2024, emessa dal Tribunale di Sondrio nella Causa civile n. 128/2024
R.G.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
L'appellata/appellante incidentale : Controparte_1
In via principale: piaccia a codesta Corte Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, re- spingere l'appello avversario e, in accoglimento del proposto appello incidentale, condannare al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio a favore della Parte_1 [...]
. Controparte_3
Con vittoria di spese anche del presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 4/2024 emessa il 10/1/2024 la Provincia di Sondrio applicava a
[...]
ai sensi dell'art. 9, lett. i), del “Regolamento per la disciplina della caccia di sele- Parte_2 zione agli ungulati” adottato dal Consiglio Provinciale di Sondrio con Deliberazione n. 17 del
30.08.2015, la sanzione della preclusione per dieci anni e, pertanto, fino al 31/12/2033, dell'esercizio venatorio delle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina e Lepre) ed in zona di maggior tutela, nell'intera zona Alpi della Provincia di Sondrio. La sanzione era irroga- ta a seguito della segnalazione di reato n. 12/2020, redatta in data 31/8/2020 dal Raggruppa- mento Carabinieri Parchi – Stazione CC “Parco” Valfurva che avevano contestato a i Pt_1
reati di cui all'art. 30, 1° comma, lett. a), d), g) e h, della L.157/92, per avere, in concorso con
, abbattuto, in data 16/8/2020 - in periodo di divieto generale - un camoscio Persona_1 maschio adulto in Località “Oultoir” in Comune di Valdisotto all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio). Il procedimento penale iniziato a carico di e del coimputato Pt_1 CP_4
mano era stato definito con sentenza di condanna.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso al Tribunale di Sondrio deducendo di Pt_1
essersi limitato - come accertato in sede penale - a fornire a l'arma con la qua- Persona_1
le quest'ultimo aveva sparato al camoscio. Sosteneva, quindi, di non essere l'autore dell'abbat-
pagina 2 di 6 timento, sicché a suo carico poteva essere ravvisato solo l'illecito di cui all'articolo 9 lett. h) del regolamento, riguardante l'ipotesi “l'esercizio della caccia in zona di protezione totale della fauna selvatica” per il quale poteva essere adottato il provvedimento disciplinare dell'esclusio- ne per tre anni (e non dieci) dalle cacce di specializzazioni e in zona di maggiore tutela.
3. La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Osservava che l'abbattimento del capo era ascrivibile, a titolo di concorso, anche a co- Pt_1
me del resto accertato, con sentenza passata in giudicato, in sede penale.
4. Il Tribunale, con sentenza n. 345 del 25/11/2024, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite. Osservava che il giudizio penale si era concluso con sentenza di appli- cazione della pena su richiesta delle parti “in relazione ad un'ipotesi di reato in cui veniva pre- vista la responsabilità concorrente dei due imputati (uno dei quali l'odierno ricorrente) che in concorso tra loro abbattevano un animale selvatico in zona Parco”. Il fatto “era stato commes- so da entrambi ( e ), anche se uno solo dei due ha premuto il Parte_1 Persona_1 grilletto al fine di abbattere l'animale”. Era stato accertato, in particolare, che il ricorrente aveva fornito l'arma, aveva accompagnato sul “luogo di caccia”, era con lui Persona_1 nel momento dell'abbattimento e che insieme i due avevano recuperato l'animale, sezionando- lo per recuperarne carne e corna;
insieme si erano poi allontanati ed insieme erano fuggiti dai carabinieri. Anche pertanto, era responsabile dell'abbattimento del capo. Pt_1
5. Avverso tale sentenza ha interposto appello deducendo che il Tribunale, con mo- Pt_1
tivazione carente e inadeguata, sarebbe incorso in errore nell'interpretazione e applicazione delle disposizioni di legge in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative. Allega di es- sere stato condannato, in sede penale, per l'abbattimento del camoscio solo a titolo di concorso nella condotta del per avere fornito a quest'ultimo l'arma utilizzata per l'uccisione del Per_1
capo. Sostiene, pertanto, che nella sua condotta sarebbero ravvisabili solo gli estremi della vio- lazione consistente nell'esercizio della caccia in zona di protezione totale della fauna selvatica e non già quello di abbattimento del capo. In altri termini, stante l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, la , nell'emissione dell'ordinanza im- Controparte_1
pugnata, avrebbe dovuto qualificare diversamente i fatti materiali, distinguendo quelli imputa- bili al sig. : autore materiale dell'abbattimento del capo in zona di protezione Persona_1
totale della fauna selvatica – art. 9, lett. i) del Regolamento – da quelli invece attribuibili al pagina 3 di 6 esercizio della caccia in zona di protezione totale della fauna selvatica – art. 9, lett. h) Pt_1
del Regolamento de quo.
6. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
proponendo appello incidentale in ordine al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha compensato le spese di lite. Deduce che correttamente il Tribunale ha ritenuto la sanzione ap- plicabile a chi concorre nella condotta illecita e si duole della compensazione delle spese di- sposta in violazione del criterio della soccombenza sulla base di non precisate ragioni equitati- ve.
7. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ed è stata data lettura del dispositivo trascritto in calce.
***
8. I fatti oggetto di causa sono pacifici e, del resto, sono stati accertati nell'ambito del pro- cedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna (e non di ap- plicazione di pena, come erroneamente indicato dal Tribunale: cfr. sentenza Tribunale Sondrio
n. 57/2023 irrevocabile il 13/5/2023: doc. 1 prodotto dalla in primo gra- Controparte_1 do) dell'odierno appellante e di alla pena di 11 mesi e 20 gg. di reclusione e € Persona_1
3.450,00 di multa.
9. I carabinieri, allertati per un probabile atto di bracconaggio, il giorno 16/8/2020 si reca- rono in località Oultoir e videro una motocicletta Yamaha con a bordo due persone che, alla vi- sta dei militari, invertì il senso di marcia e si sottrasse all'inseguimento. In seguito dall'esame delle immagini di telecamere poste all'interno del parco, i carabinieri identificarono Pt_1
e . Quest'ultimo, presso la cui abitazione furono reperite carne di ca-
[...] Persona_1
moscio e le corna dell'ungulato, nonché il seghetto con il quale, sul luogo dell'abbattimento,
l'animale era stato sezionato, riferì di essersi recato sul posto insieme al con la motoci- Pt_1
di quest'ultimo, di avere sparato al camoscio con una pistola che gli era stata fornita da Pt_3
e di avere poi provveduto, sempre insieme al compagno, a sezionare l'animale e prele- Pt_1
vare le corna. Il a sua volta, consegnò ai carabinieri la pistola Uberto cal. 357 M con la Pt_1 quale l'animale era stato abbattuto.
10. Tali risultanze, non contestate dall'appellante, evidenziano il contributo consapevol- mente offerto da alla consumazione dell'illecito amministrativo di abbattimento del ca- Pt_1
moscio: Pt_1
pagina 4 di 6 ha portato sul posto gli ha fornito l'arma utilizzata per uccidere, in sua presenza, Per_1
l'animale e ha partecipato alle successive operazioni di prelievo delle carni e delle corna per poi allontanarsi insieme al compagno e fuggire alla vista dei carabinieri. Correttamente, pertan- to, il Tribunale, ad avviso della Corte, ha ritenuto ascrivibile anche a a titolo di concor- Pt_1 so nell'illecito amministrativo, la condotta consistente nell'abbattimento del capo. In tema di sanzioni amministrative, invero, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981, che contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo applicabile la sanzione a tutti coloro che abbiano offerto un contri- buto alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale conflui- scono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, sempre che sussista nei sin- goli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito persegui- to da tutti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1876/2000).
11. Per le ragioni sopra esposte l'appello principale deve essere respinto.
12. È per contro meritevole di accoglimento l'appello incidentale della Controparte_5
. La compensazione delle spese, che il Tribunale ha disposto per non meglio indicate “ra-
[...] gioni equitative”, può essere disposta solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nel caso sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 c.p.c. e
Corte Cost. n. 77/2018). Nella fattispecie, l'appellante è totalmente soccombente e non ricorre alcune delle ipotesi che consente di derogare, nella regolamentazione delle spese, al criterio della soccombenza. Le spese di primo grado sono liquidate in dispositivo con applicazione dei valori minimi per le cause di valore indeterminabile in considerazione della semplicità delle questioni oggetto di causa e con esclusione del compenso per la fase istruttoria (non espletata).
13. Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto, in fine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da av- Parte_1
verso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 345 del 5/11/2024, nonché sull'appello incidenta- le proposto dalla verso la medesima sentenza, così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'appello principale;
b) in accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sen- tenza impugnata, che nel resto conferma, condanna a rimborsare alla Parte_1
provincia di Sondrio le spese del giudizio di primo grado che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) condanna a rimborsare alla le spese del grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
d) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 4 marzo 2024
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
La Corte, composta dai magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente rel. dr. Maria Grazia Federici Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3361/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Ge- Parte_1 C.F._1
remia Trabucchi (C.F.: ) del Foro di Sondrio, elettivamente domici- CodiceFiscale_2
liato presso il difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Sondrio, Via XXV aprile, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 Controparte_2
Maurizio Carrara (CF ) elettivamente domiciliata presso il difensore – C.F._3
domicilio digitale con studio in Sondrio, Galleria Parravicni, 8, pec.
[...]
Email_2
appellata pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelli ulteriore che eventualmente emergeranno nel corso del Giudizio d'Appello, la riforma integrale della Sentenza n. 345/2024, emessa dal Tribunale di Sondrio nella Causa civile n. 128/2024
R.G.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
L'appellata/appellante incidentale : Controparte_1
In via principale: piaccia a codesta Corte Tribunale, previa ogni più opportuna declaratoria, re- spingere l'appello avversario e, in accoglimento del proposto appello incidentale, condannare al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio a favore della Parte_1 [...]
. Controparte_3
Con vittoria di spese anche del presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 4/2024 emessa il 10/1/2024 la Provincia di Sondrio applicava a
[...]
ai sensi dell'art. 9, lett. i), del “Regolamento per la disciplina della caccia di sele- Parte_2 zione agli ungulati” adottato dal Consiglio Provinciale di Sondrio con Deliberazione n. 17 del
30.08.2015, la sanzione della preclusione per dieci anni e, pertanto, fino al 31/12/2033, dell'esercizio venatorio delle cacce di specializzazione (Ungulati, Tipica Alpina e Lepre) ed in zona di maggior tutela, nell'intera zona Alpi della Provincia di Sondrio. La sanzione era irroga- ta a seguito della segnalazione di reato n. 12/2020, redatta in data 31/8/2020 dal Raggruppa- mento Carabinieri Parchi – Stazione CC “Parco” Valfurva che avevano contestato a i Pt_1
reati di cui all'art. 30, 1° comma, lett. a), d), g) e h, della L.157/92, per avere, in concorso con
, abbattuto, in data 16/8/2020 - in periodo di divieto generale - un camoscio Persona_1 maschio adulto in Località “Oultoir” in Comune di Valdisotto all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio). Il procedimento penale iniziato a carico di e del coimputato Pt_1 CP_4
mano era stato definito con sentenza di condanna.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso al Tribunale di Sondrio deducendo di Pt_1
essersi limitato - come accertato in sede penale - a fornire a l'arma con la qua- Persona_1
le quest'ultimo aveva sparato al camoscio. Sosteneva, quindi, di non essere l'autore dell'abbat-
pagina 2 di 6 timento, sicché a suo carico poteva essere ravvisato solo l'illecito di cui all'articolo 9 lett. h) del regolamento, riguardante l'ipotesi “l'esercizio della caccia in zona di protezione totale della fauna selvatica” per il quale poteva essere adottato il provvedimento disciplinare dell'esclusio- ne per tre anni (e non dieci) dalle cacce di specializzazioni e in zona di maggiore tutela.
3. La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Osservava che l'abbattimento del capo era ascrivibile, a titolo di concorso, anche a co- Pt_1
me del resto accertato, con sentenza passata in giudicato, in sede penale.
4. Il Tribunale, con sentenza n. 345 del 25/11/2024, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite. Osservava che il giudizio penale si era concluso con sentenza di appli- cazione della pena su richiesta delle parti “in relazione ad un'ipotesi di reato in cui veniva pre- vista la responsabilità concorrente dei due imputati (uno dei quali l'odierno ricorrente) che in concorso tra loro abbattevano un animale selvatico in zona Parco”. Il fatto “era stato commes- so da entrambi ( e ), anche se uno solo dei due ha premuto il Parte_1 Persona_1 grilletto al fine di abbattere l'animale”. Era stato accertato, in particolare, che il ricorrente aveva fornito l'arma, aveva accompagnato sul “luogo di caccia”, era con lui Persona_1 nel momento dell'abbattimento e che insieme i due avevano recuperato l'animale, sezionando- lo per recuperarne carne e corna;
insieme si erano poi allontanati ed insieme erano fuggiti dai carabinieri. Anche pertanto, era responsabile dell'abbattimento del capo. Pt_1
5. Avverso tale sentenza ha interposto appello deducendo che il Tribunale, con mo- Pt_1
tivazione carente e inadeguata, sarebbe incorso in errore nell'interpretazione e applicazione delle disposizioni di legge in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative. Allega di es- sere stato condannato, in sede penale, per l'abbattimento del camoscio solo a titolo di concorso nella condotta del per avere fornito a quest'ultimo l'arma utilizzata per l'uccisione del Per_1
capo. Sostiene, pertanto, che nella sua condotta sarebbero ravvisabili solo gli estremi della vio- lazione consistente nell'esercizio della caccia in zona di protezione totale della fauna selvatica e non già quello di abbattimento del capo. In altri termini, stante l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, la , nell'emissione dell'ordinanza im- Controparte_1
pugnata, avrebbe dovuto qualificare diversamente i fatti materiali, distinguendo quelli imputa- bili al sig. : autore materiale dell'abbattimento del capo in zona di protezione Persona_1
totale della fauna selvatica – art. 9, lett. i) del Regolamento – da quelli invece attribuibili al pagina 3 di 6 esercizio della caccia in zona di protezione totale della fauna selvatica – art. 9, lett. h) Pt_1
del Regolamento de quo.
6. La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
proponendo appello incidentale in ordine al capo della sentenza con il quale il Tribunale ha compensato le spese di lite. Deduce che correttamente il Tribunale ha ritenuto la sanzione ap- plicabile a chi concorre nella condotta illecita e si duole della compensazione delle spese di- sposta in violazione del criterio della soccombenza sulla base di non precisate ragioni equitati- ve.
7. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ed è stata data lettura del dispositivo trascritto in calce.
***
8. I fatti oggetto di causa sono pacifici e, del resto, sono stati accertati nell'ambito del pro- cedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna (e non di ap- plicazione di pena, come erroneamente indicato dal Tribunale: cfr. sentenza Tribunale Sondrio
n. 57/2023 irrevocabile il 13/5/2023: doc. 1 prodotto dalla in primo gra- Controparte_1 do) dell'odierno appellante e di alla pena di 11 mesi e 20 gg. di reclusione e € Persona_1
3.450,00 di multa.
9. I carabinieri, allertati per un probabile atto di bracconaggio, il giorno 16/8/2020 si reca- rono in località Oultoir e videro una motocicletta Yamaha con a bordo due persone che, alla vi- sta dei militari, invertì il senso di marcia e si sottrasse all'inseguimento. In seguito dall'esame delle immagini di telecamere poste all'interno del parco, i carabinieri identificarono Pt_1
e . Quest'ultimo, presso la cui abitazione furono reperite carne di ca-
[...] Persona_1
moscio e le corna dell'ungulato, nonché il seghetto con il quale, sul luogo dell'abbattimento,
l'animale era stato sezionato, riferì di essersi recato sul posto insieme al con la motoci- Pt_1
di quest'ultimo, di avere sparato al camoscio con una pistola che gli era stata fornita da Pt_3
e di avere poi provveduto, sempre insieme al compagno, a sezionare l'animale e prele- Pt_1
vare le corna. Il a sua volta, consegnò ai carabinieri la pistola Uberto cal. 357 M con la Pt_1 quale l'animale era stato abbattuto.
10. Tali risultanze, non contestate dall'appellante, evidenziano il contributo consapevol- mente offerto da alla consumazione dell'illecito amministrativo di abbattimento del ca- Pt_1
moscio: Pt_1
pagina 4 di 6 ha portato sul posto gli ha fornito l'arma utilizzata per uccidere, in sua presenza, Per_1
l'animale e ha partecipato alle successive operazioni di prelievo delle carni e delle corna per poi allontanarsi insieme al compagno e fuggire alla vista dei carabinieri. Correttamente, pertan- to, il Tribunale, ad avviso della Corte, ha ritenuto ascrivibile anche a a titolo di concor- Pt_1 so nell'illecito amministrativo, la condotta consistente nell'abbattimento del capo. In tema di sanzioni amministrative, invero, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981, che contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo applicabile la sanzione a tutti coloro che abbiano offerto un contri- buto alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale conflui- scono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, sempre che sussista nei sin- goli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito persegui- to da tutti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1876/2000).
11. Per le ragioni sopra esposte l'appello principale deve essere respinto.
12. È per contro meritevole di accoglimento l'appello incidentale della Controparte_5
. La compensazione delle spese, che il Tribunale ha disposto per non meglio indicate “ra-
[...] gioni equitative”, può essere disposta solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nel caso sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 c.p.c. e
Corte Cost. n. 77/2018). Nella fattispecie, l'appellante è totalmente soccombente e non ricorre alcune delle ipotesi che consente di derogare, nella regolamentazione delle spese, al criterio della soccombenza. Le spese di primo grado sono liquidate in dispositivo con applicazione dei valori minimi per le cause di valore indeterminabile in considerazione della semplicità delle questioni oggetto di causa e con esclusione del compenso per la fase istruttoria (non espletata).
13. Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto, in fine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da av- Parte_1
verso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 345 del 5/11/2024, nonché sull'appello incidenta- le proposto dalla verso la medesima sentenza, così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'appello principale;
b) in accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sen- tenza impugnata, che nel resto conferma, condanna a rimborsare alla Parte_1
provincia di Sondrio le spese del giudizio di primo grado che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) condanna a rimborsare alla le spese del grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
d) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 4 marzo 2024
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 6 di 6