TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2024, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.9511/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 24/5/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Cosimo Summa
e Monica Mariano
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocato Michele Simone
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avvocato Paola Catalano
Resistenti
Oggetto: Riconoscimento del diritto all'assegno di cura
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 9/9/2022, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere stata riconosciuta con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 29/10/2018 quale avente diritto alla indennità per ciechi assoluti – assume di essere non autosufficiente ai sensi dell'Allegato n.3 del DPCM 159/2013 e lamenta la mancata chiusura della procedura amministrativa avviata con la domanda da lei presentata in data 27/6/2020 con Codice per ottenere il C.F._1 riconoscimento del diritto all'assegno di cura emergenziale COVID previsto dalla
Delibera di Giunta Regionale n.687/2020, sostiene di essere in possesso dei Cont requisiti di cui alle lettere f) ed i) dell'art.3, secondo comma, del Decreto
(fondo nazionale per le non Autosufficienze) del 26/9/2016 recepito dalla Delibera di Giunta sopra citata e chiede testualmente:
“”””””””””””””””””””””“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Accertare e dichiarare, in contraddittorio con l' in persona del Presidente CP_2 pro tempore, e la in persona del Presidente pro tempore, che la CP_1 ricorrente è affetta da disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del Decreto FNA
2016, così come recepito dalla con G.R. n. 687/2020 e atti CP_1 conseguenti con decorrenza dalla data di pubblicazione del GR o da quella che sarà ritenuta di giustizia. a) Conseguentemente, accertare che lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti per la concessione del diritto all'assegno di cura emergenziale Covid – 19 e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nella domanda amministrativa. b)
Conseguentemente, condannare le parti convenute, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, a corrispondere alla ricorrente l'assegno di cura con decorrenza dalla data di pubblicazione del GR o da quella che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge. c) Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””
Si è costituita in giudizio la con memoria nella quale eccepisce, in CP_1 via preliminare, il difetto di giurisdizione, rilevando che la ricorrente si duole del silenzio sulla sua domanda e quindi di un comportamento omissivo da parte della Pubblica Amministrazione, eccepisce altresì difetto di legittimazione passiva sia rispetto all'accertamento delle condizioni di gravissima non autosufficienza ai sensi dell'art.3 del Decreto FNA, sia rispetto alla corresponsione del contributo COVID per essere i provvedimenti di accertamento, di ammissione al beneficio e di liquidazione della prestazione di Cont competenza della e contesta, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiede dichiararsi la inammissibilità o il rigetto nel merito, rappresentando che la domanda amministrativa presentata dalla signora il 27/6/2020 - Parte_1 in concomitanza della c.d. “seconda finestra” per la presentazione da parte di soggetti non ancora in possesso di una valutazione positiva di gravissima non autosufficienza - non è stata valutata per esaurimento delle risorse e che l'esito Cont della domanda è stato reso noto con Determinazione del Direttore della n.3357 del 19/8/2021, dove la domanda della signora contrassegnata Parte_1 dal Codice è posta all'849° posto della Graduatoria dei non ammessi. C.F._2
Si è costituita, altresì, la con memoria nella quale eccepisce, in via Parte_2 preliminare, difetto di giurisdizione e chiede nel merito la reiezione del ricorso,
2 rappresentando che con Atto Dirigenziale n.384 del 20/5/2020 sono stati approvati l'avviso informatico e il format delle domande per accedere all'assegno di cura e sono state previste due finestre temporali per la presentazione delle domande, la prima dedicata alle persone già riconosciute in condizioni di gravissima non autosufficienza e la seconda riservata alle persone non ancora in possesso di tale riconoscimento, il cui numero non era noto e che dovevano Cont essere sottoposte ad accertamento da parte della specificandosi nell'Atto
Dirigenziale che l'erogazione del contributo sarebbe avvenuta, una volta accertata la gravissima non autosufficienza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Cont La resistente espone inoltre che gli utenti della prima finestra temporale, dopo una verifica dei dati formali, sono stati tutti ammessi a beneficiare dell'assegno di cura per il periodo , mentre gli utenti della seconda Org_1 finestra temporale sono stati valutati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, che le domande di questa seconda finestra erano
3.892, a fronte di un finanziamento regionale disponibile soltanto per 454 utenti, che le domande sono state valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, senza procedere alla verifica e valutazione delle istanze che non erano finanziabili per esaurimento risorse, come previsto da nota n.38889 del
5/8/2020 della , e che la domanda presentata dalla ricorrente il CP_1
27/6/2020 si è posizionata al n.
1.951 dell'ordine cronologico di presentazione e Cont al n.849 dell'elenco di cui all'Allegato C della Determina Dirigenziale n.3557 del 19/8/2021 con la quale è stato reso noto l'elenco delle domande non valutabili per mancanza di risorse.
Tali essendo gli avversi assunti, la eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalle Amministrazioni resistenti è fondata e va accolta, ritenendo di doversi condividere e richiamare, ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c., quanto già espresso in altre pronunce di questa Sezione su caso analogo (sentenza n.
2687/2022 del 07/10/2022, Dott. sentenza n. 1162/2023 del Per_1
28/03/2023, Dott. Per_2
Si osserva infatti che entrambi i resistenti affermano che la scelta nella priorità da attribuire allee richieste è rimessa alla discrezionalità degli enti e che le erogazioni erano disponibili sino a capienza di fondi..
Si deve a tal proposito rilevare, in punto di discrezionalità amministrativa, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza n.2481 del
27/01/2023 hanno chiarito che: “Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per mancata erogazione dell'assegno di cura- previsto dall'art. 3 del d.m. Lavoro e Politiche
3 Sociali del 7 maggio 2014 e dall'art. 3 del d.m. Lavoro e Politiche Sociali del 14 maggio 2015 e stabilito dalle Regioni (nella specie, dalla ) per Org_2 favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizione di disabilità gravissima - in quanto, una volta riconosciuta dalla P.A. la sussistenza dello
"status" sanitario da cui consegue il diritto di ottenere l'erogazione, nessuno spazio residua alla discrezionalità amministrativa.”
Nella motivazione di tale Ordinanza delle Sezioni Unite si legge che: “5.
2. Ritiene il Collegio che tali criteri di riparto possano trovare applicazione anche nella presente controversia riguardante l'assegno di cura previsto dalla Org_2
unitamente alle altre Regioni di Italia, per favorire la permanenza a
[...] domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima (ex art. 3 dei D.M. 7/5/2014 e 14/5/2015) e per sostenere i loro familiari nel carico di cura. Nel caso in esame, è, infatti, incontroverso che l'Amministrazione aveva espressamente riconosciuto il diritto della minore a essere inserita nel programma, avendo accertato la sussistenza dello status sanitario cui conseguiva il diritto di ottenere la materiale erogazione dell'assegno di cura. Nessun spazio residuava, pertanto, alla discrezionalità amministrativa per la concessione dell'assegno di cura, non materialmente corrisposto solo a causa dell'inerzia della Pubblica amministrazione.
5.3. In tale contesto e alla luce dei principi sopra esposti la giurisdizione sulla presente controversia, nella quale la parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ingiusto subito per mancata erogazione dell'assegno di cura . in via diretta e/o indiretta, compete al Giudice ordinario”.
Le Sezioni Unite dunque affermano che vi sia la giurisdizione del Giudice ordinario quando non residua alcuno spazio di discrezionalità amministrativa per aver la Amministrazione già accertato “la sussistenza dello status sanitario cui conseguiva il diritto di ottenere la materiale erogazione dell'assegno di cura”. Cont Ma nel caso in esame non vi è ancora stato da parte della in favore della ricorrente l'accertamento dello stato di grave non autosufficienza che costituisce Cont presupposto della prestazione invocata, anzi la ha deciso di non procedere all'accertamento perché, nell'ambito del potere discrezionale esercitato secondo il criterio della capienza dei fondi previsti dalla ha ritenuto che l'istante, CP_1 anche qualora fosse stata riconosciuta come persona in condizioni di gravissima non autosufficienza, non avrebbe potuto ricevere l'assegno di cura perché la sua domanda si era posizionata nell'ultima parte della e non rientrava Parte_3 nel limite dei fondi disponibili.
E allora a questo punto rilevare che quello che parte ricorrente sostanzialmente richiede (e ciò è chiaro dalla lettura della motivazione del ricorso) è la
4 rivalutazione dei criteri di priorità a fronte di un chiaro dettato delle delibere istitutive di criteri di priorità legati alla disponibilità di fondi.
Anzi, ed a maggior ragione, la parte inizialmente si duole del silenzio amministrativo sull'istanza.
In sostanza, per come costruito il ricorso, l'istante critica il silenzio dell'Amministrazione e comunque i criteri di priorità delle domande e la loro suddivisione anche in base alle risorse disponibili.
A fronte della prospettazione attorea, si deve rilevare che la Giunta Regionale della Regione , con D.G.R. del 12 maggio 2020 n. 687, citata nell'Atto CP_1
Dirigenziale regionale n.384 del 20/5/2020 allegato al ricorso, in relazione alla necessità di fornire alle famiglie già duramente colpite dalla pandemia COVID-
19, anche alla luce delle criticità nell'accesso ai sevizi sanitari, sociosanitari e sociali, interventi significativi in termini di supporto e sostegno concreto, ha previsto un contributo economico straordinario di euro 800,00 mensili per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 in favore di nuclei familiari con disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non autosufficienza assistiti a domicilio da care giver familiare, ovvero da altre figure professionali da cui gli pazienti dipendessero in modo vitale.
In relazione alla stima della platea dei potenziali beneficiari di tale contributo economico straordinario, la Delibera Regionale ha calcolato circa 7.400 persone Cont inserite negli elenchi dei pazienti già valutati dalla come disabili gravissimi e ha previsto nuovi richiedenti che potevano poi risultare in possesso dei requisiti di cui all'art.3, secondo comma, D.M. 26/9/2016 e con la medesima delibera la predetta Giunta Regionale ha assegnato le risorse necessarie per dare corso al contributo in parola in misura di euro 41.500.000,00, demandando ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali l'approvazione di un format di domanda unico regionale Cont da presentare alla territorialmente competente, recante le modalità e i termini di presentazione delle domande.
Con Atto Dirigenziale del 20 maggio 2020 n. 384, allegato al ricorso, sono stati, quindi, approvati sia l'Avviso informativo in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza, contenente le procedure di accesso al contributo economico emergenza Covid-19, sia i relativi format di domanda da inoltrare tramite apposita piattaforma informatica.
Inoltre, con detto provvedimento sono state definite due finestre temporali per la presentazione delle succitate istanze: la prima riservata alle persone la cui condizione di gravissima non autosufficienza fosse stata già accertata nell'ambito di procedure similari ed i cui elenchi fossero già noti alle Organizzazione_3
5 territorialmente competenti;
la seconda riservata alle persone non riconducibili Cont alla suddetta condizione, per le quali le avrebbero dovuto procedere alla erogazione del contributo in ordine cronologico di presentazione delle istanze fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili. Cont A fronte di quanto precede si deve osservare che, come anche chiarito dall convenuta, la domanda presentata dalla ricorrente rientrava nella seconda finestra temporale in questione, e che tale domanda “si è posizionata al posto
1.591 dell'elenco in ordine cronologico di presentazione” con il corollario che la stessa è stata ritenuta “non valutabile per esaurimento risorse” come da Cont Determina della Dirigenza n.3557 19/8/2021, allegata alla memoria della Cont
E allora, ne consegue che l'accoglimento della domanda attorea ineludibilmente presuppone la rivalutazione dei criteri di priorità deliberati in sede regionale, come detto, imprescindibilmente correlati alla disponibilità dei fondi.
Tanto premesso, è stato, in maniera condivisibile, affermato, tanto dal giudice amministrativo, quanto dal giudice di legittimità che “il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione. E' inoltre configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse” (vds. Consiglio di Stato, sez. VII, 19.1.2023, n.
664; nonché cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5.8.2021, n. 5762: Ai fini dell'individuazione del giudice competente nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, deve ritenersi fondamentale la distinzione fra le ipotesi in cui il contributo sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alle Amministrazioni sia demandato soltanto il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa, e le ipotesi in cui invece la legge attribuisce alla
Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, apprezzando in maniera
6 discrezionale l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione”; Cassazione civile, sez. un., 13.10.2011, n. 21062: “In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione”).
In termini del tutto significativi, la Cassazione Civile a Sezioni Unite con sentenza n. 3848 del 20/2/2007, muovendo dalla premessa che “in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere
l'ausilio assistenziale, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario e previo apprezzamento discrezionale dell'an, del quid e del quomodo dell'erogazione”, ha, nel medesimo solco, concluso nel sento di ritenere - in fattispecie assimilabile a quella che viene qui in decisione - “… che la cognizione della domanda proposta nei confronti del da invalido quasi totale ai fini della concessione del servizio taxi Pt_4 previsto per persone fisicamente impedite alla salita ed alla discesa dei mezzi pubblici di trasporto, in relazione al disposto dell'art. 26 l. 5 febbraio 1992 n. 104, appartiene alla giurisdizione amministrativa poiché il portatore di handicap è titolare in proposito di un mero interesse legittimo, dal momento che, la rivendicata provvidenza viene erogata sulla base di una compatibilità con le risorse di bilancio pubblico, da valutarsi discrezionalmente da parte della pubblica amministrazione”.
Come già accennato, l'erogazione del contributo economico di cui si discute non
è incondizionata, in quanto, stante la limitatezza dei fondi, è previsto un ordine di priorità che determina una più o meno favorevole collocazione in graduatoria, con il corollario che i soggetti aventi accesso al beneficio in ragione della loro condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza potranno ricevere la prestazione di cui trattasi solo nel limite dei fondi regionali stanziati, potendo, quindi vantare un mero interesse legittimo ad una corretta costituzione del fondo medesimo.
Come affermato in sede di giurisdizione amministrativa, quindi, “i provvedimenti gravati afferiscono all'esercizio di un potere discrezionale della p.a., consistente nell'individuazione e applicazione dei criteri di ammissione a un beneficio assistenziale. La situazione giuridica soggettiva nella quale si trova il privato di
7 fronte a tale manifestazione d'imperio è indubbiamente costituita dall'interesse legittimo, in quanto costui potrà conseguire il beneficio cui ambisce solo in virtù dell'attività di intermediazione posta in essere dall'Amministrazione. È pertanto il
Giudice Amministrativo a dover decidere la controversia, sulla base dell'ordinario criterio di riparto fondato sulla causa petendi, di cui all'art. 103 della Costituzione.
Peraltro, la sussistenza della giurisdizione del G.A. in materia di assegno di cura è stata reiteratamente affermata in giurisprudenza, anche da questa Sezione (si vedano a tal fine, ex multibus: Consiglio di Stato, III, 10 giugno 2016 n. 2501; TAR
Puglia, Lecce, II, 3 marzo 2016 n. 435; 31 luglio 2015 n. 259; 9 ottobre 2018 n.
1667; 24 ottobre 2018 n. 1535; 16 ottobre 2019 n. 1730) …” così anche T.A.R.
Lecce, 11 agosto 2020, n. 905, TAR Lecce 1281/2022 e implicitamente CdS
2728/2022 (in caso di silenzio analogo al presente).
Sebbene in fattispecie diversa i principi base relativi al rapporto cittadino –
Amministrazione concorrono a rafforzare la decisione di declinare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite, considerate la complessità della fattispecie e l'assenza di espressa statuizione delle SSUU in punto di giurisdizione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, innanzi al quale il procedimento sarà riassunto nei termini di legge.
Spese compensate;
Lecce, 24 Maggio - 11 Giugno 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria I. Gustapane
8