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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/02/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5763 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26/06/2024 e vertente
TRA
Cod. Fisc. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'A.U. e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pieretti
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via CodiceFiscale_1
Panama n. 26 giusta procura in atti;
Appellante, appellata incidentale
E
, in persona del Sindaco in carica pro-tempore, P.IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dell'Avv. Rita Burchielli C.F. e P.IVA_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acquapendente, Via Gramsci n. 11, giusta procura in atti;
Appellato, appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 132/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 30/01/2020
Conclusioni
1 Per la società: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 132 del 30.01.2020, accogliere il presente appello e conseguentemente: - rigettare l'opposizione avversaria, confermando il decreto ingiuntivo Trib. Viterbo n. 1033/13; in ogni caso, condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di € 18.781,41 (di cui € 14.099,58 riconosciuti dalla sentenza Parte_1 di I grado e € 4.681,83 oggetto del presente appello), oltre interessi legali ex D.Lgvo n. 231/02 maturati e maturandi e spese di procedura;
- accogliere integralmente l'opposizione di al decreto ingiuntivo Trib. Viterbo n. Parte_1
1173/2013 e pertanto accertare e dichiarare che ha legittimamente compensato il Parte_1
proprio debito nei confronti del , relativo al canone di concessione del Controparte_2 diritto di superficie dell'area in loc. Le Vene degli anni 2008-2009-2010, da quantificare nell'importo di € 13.357,83= (ridotto in proporzione al minor godimento dell'area da parte di
, con il proprio credito per restituzione delle somme indebitamente corrisposte negli anni dal Pt_1
1996 al 2007, pari ad € 24.254.61=; condannare il , in persona del legale rappr. p.t., al pagamento del Controparte_2 residuo importo (a seguito dell'operata compensazione) pari a € 10.796,78= per canoni indebitamente corrisposti, oltre interessi legali maturati e maturandi ex D.Lgvo n. 231/02; riformare e/o revocare la statuizione di accertamento e condanna di al pagamento di € Parte_1
20.560,54, oltre interessi legali;
- accertare e dichiarare che il è debitore nei confronti di S.I.I.T. Controparte_1 dell'importo di € 168,00 per spese di registro della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2832 del 2012;
per l'effetto condannare il stesso, in persona del legale rappr. p.t., al pagamento CP_2 dell'importo di € 168,00, oltre interessi legali maturati e maturandi ex D.Lgvo n. 231/02;
- confermare la statuizione di condanna del , in persona del legale Controparte_1 rappr. p.t., al pagamento di € 9.682,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di rimborso delle spese legali liquidate con le sentenze Trib. Viterbo n. 501/2003 e Corte App. Roma n. 2832/2012; confermare altresì la statuizione di condanna del , in persona del Controparte_1 legale rappr. p.t. al pagamento di € 14.099,58, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare controparte al pagamento dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il “Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_2
NEL MERITO
1) Rigettare l'appello proposto da parte della perché infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 tutte le motivazioni illustrate nell'esposizione del presente atto, confermando la sentenza del
2 Tribunale di Viterbo a. nella parte in cui riconosce il creditore nei Controparte_1 confronti dell'appellante della somma di € 20.560,54, per i canoni di concessione relativi agli anni
2008, 2009 e 2010, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, compensandola con la somma di
€ 14.099,58 dovuta dal oltre interessi legali dalla scadenza Controparte_3
al saldo, e b. nella parte in cui riconosce come non dovuta dal Controparte_3 la somma di € 4.681,83 portata dalla fattura relativa gli interessi di mora;
[...]
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE
2. Riformare la sentenza n. 132/2020 del Tribunale di Viterbo revocando la condanna del
[...]
al pagamento delle spese legali liquidate nelle sentenze emesse in precedente Controparte_1
giudizio svoltosi tra le stesse parti (Sentenza Tribunale di Viterbo n. 501/2003 e Sentenza Corte
d'Appello di Roma n. 2832/2012) in quanto diversamente si avrebbe duplicazione di titoli;
3. Riformare la sentenza n. 132/2020 nella parte in cui dispone la integrale compensazione delle spese legali tra le parti, condannando al pagamento integrale o, in subordine, parziale, delle Pt_1
spese legali del primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO
4. Condannare la parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/2013 emesso dal Tribunale di Viterbo in data
23.10.2013, con il quale, a istanza di S.I.I.T., gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
18.781,41, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovute per il mancato pagamento di due fatture emesse dalla società ricorrente per la fornitura di acqua potabile.
A sostegno dell'opposizione l'amministrazione comunale esponeva che il credito non aveva i requisiti dell'esigibilità e della certezza e che, comunque, la somma non era dovuta attesa la sussistenza di altri rapporti tra le parti in relazione ai quali vantava un controcredito nei confronti della opposta.
Si costituiva la contestando quanto sostenuto da parte opponente. Parte_1
In particolare la società evidenziava l'insussistenza del controcredito vantato dall'opponente atteso che il rapporto dal quale lo stesso scaturiva era in realtà ora esistente tra il medesimo comune e altro soggetto, a causa del trasferimento d'azienda da a , comprensivo anche della Pt_1 CP_4 concessione del diritto di superficie relativa all'area “Le Vene “ ubicata presso il Comune di
[...]
con riferimento al quale, per il periodo precedente a maggio 2010 – data del trasferimento CP_1
ex lege da a – la medesima opposta vantava un credito avendo corrisposto l'intero Pt_1 CP_4
canone di concessione concordato con atto transattivo del 1996, pur avendo avuto a disposizione un'area inferiore di almeno di un terzo a quella oggetto dell'accordo. 3 Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1173/2013 Pt_1
emesso, dal Tribunale di Viterbo in data 14 novembre 2013, dichiarato provvisoriamente esecutivo, chiesto dal e avente ad oggetto la somma di € 42.486,93, oltre Controparte_1
interessi e spese di procedura, asseritamente dovuti a titolo di pagamento dei canoni per la concessione del diritto di superficie sull'area in località Le Vene per gli anni 2008/2013.
La società previa richiesta di dichiarazione di inammissibilità del decreto ingiuntivo in quanto Pt_1 erroneamente proposto anche ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., nel merito, oltre a chiedere che venisse dichiarato che nulla era dovuto per la concessione a decorrere dal maggio 2010, avendo da quella data cessato la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato e, altresì, la legittima compensazione di quanto richiesto per il periodo pregresso con la minor disponibilità del bene in quanto insistente su una superficie inferiore rispetto a quella concordata, proponeva domanda riconvenzionale per ottenere dal la restituzione delle somme corrisposte Controparte_1 indebitamente a titolo di canoni, pari a € 10.796,78, nonché il pagamento di € 28.631,95 di cui €
9.682,54 per spese di lite liquidate con sentenza dalla Corte d'appello di Roma all'esito del giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'oggetto della concessione del diritto di superficie, determinato in mq 12.000,00, € 168,00 per spese di registrazione della sentenza ed € 18.781,41 oltre interessi per fatture non pagate e relative alla fornitura in favore del dell'acqua potabile, già oggetto del CP_2
decreto ingiuntivo n. 1033/2013, opposto nel giudizio iscritto al n. R.G. 4/2014.
Si costituiva in detto giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
promossa e la conferma del provvedimento monitorio nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da chiedendo altresì la riunione dei due giudizi così venutisi ad Pt_1
instaurare.
Disposta la riunione dei due giudizi, all'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza n. 132/2020 con la quale il Tribunale di Viterbo disponeva “a) in parziale accoglimento dell'opposizione promossa dal avverso il D.I. n. 1033/2013, R.G. n. Controparte_1
4/2014, revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente, , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della minor somma di € 14.099,58, oltre
[...] interessi legali dalla scadenza al saldo;
b) in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da
avverso il D.I. n. 1173/2013, R.G. n. 12/2014, revoca il Controparte_5
decreto ingiuntivo e condanna parte opponente, , al Controparte_5
pagamento, in favore del in persona del Sindaco pro tempore, della CP_2 Controparte_1 minor somma di € 20.560,54, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
c) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale promossa da Parte_2
4
[...] nel giudizio R.G. n. 12/2014, condanna il in persona del pro Controparte_1 CP_6 tempore, al pagamento della somma di € 9.682,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
d) Controparte_5 accerta e dichiara l'operatività della compensazione fra la somma degli importi di cui ai punti a) e
c), con quelli di cui al punto b), fermo l'eventuale diritto al residuo che non rientrasse in compensazione;
e) rigetta ogni altra domanda spese dei due giudizi riuniti compensate tra le parti.”
Avverso tale sentenza la società ha proposto Parte_1
appello.
Si è costituito il contestando l'appello chiedendone il rigetto, e Controparte_1
proponendo appello incidentale.
All'udienza del 17/04/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “Il credito di per canoni indebitamente Pt_1 corrisposti a fronte del mancato godimento di una parte dell'area concessale dal comune (in particolare, la domanda di di compensazione del proprio credito con i canoni del 2008, Pt_1
2009, 2010 e la domanda riconvenzionale di di condanna del comune per il residuo Pt_1 importo di € 10.796,78): violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - erroneità ed illogicità della motivazione - erronea interpretazione dei fatti di causa - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – violazione dell'art. 2697 c.c”, parte appellante, appellata in via incidentale, lamenta che il Giudice di primo grado non ha compensato le somme che il
[...]
doveva restituire alla società per avere usufruito di una porzione Controparte_1 Pt_1
minore di terreno. Inoltre, lamenta che il Giudice avrebbe dovuto interpretare la domanda proposta da S.I.I.T. con l'opposizione, non come una richiesta di riduzione del canone concordato bensì accertare se al in relazione al godimento del diritto di superficie su un'area di minore CP_2
estensione rispetto a quella pattuita, spettasse o meno un canone concessorio in misura inferiore, dichiarando quindi il diritto della concessionaria di ripetere quanto indebitamente corrisposto (o compensare con altro credito del . CP_2
Il motivo è infondato.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n° 1173/2013 la società non solo ha opposto Pt_1
che una parte della somma richiesta con decreto ingiuntivo dal non Controparte_1
era dovuta in quanto vi era stato un subentro della società , ma ha dedotto e dimostrato, come CP_4
riportato anche nella sentenza oggetto della presente impugnazione, che il terreno messo a disposizione del è inferiore rispetto a quello stabilito con atto Controparte_1
Per_ transattivo del 8 Aprile 1998 a rogito Notaio con il quale le parti hanno stabilito che per l'occupazione dei terreni in località le Vene fino al 1995 era dovuta la somma di € 50.000,00 e che
5 per l'occupazione dal 1996 in poi era dovuto un canone di £ 10.000.000 annui oltre rivalutazione
ISTAT.
L'accertamento del minor terreno messo a disposizione è fatto accertato con sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Roma n° 2832/2012, ma come giustamente evidenziato dal giudice di primo grado, non è ammessa l'arbitraria riduzione del canone operata unilateralmente da parte della S.I.I.T., inoltre, come evidenziato dal Giudice di prime cure non è ammissibile una riduzione proporzionale in base ad un semplice calcolo matematico atteso che non vi è stato accordo tra le parti, e che sull'eventuale riduzione potrebbero incidere anche altri fattori.
Inoltre, il conduttore dell'immobile concesso in locazione, ipotesi simile alla concessione del diritto di superficie, non può decidere arbitrariamente una autoriduzione dell'importo del canone di locazione, nemmeno in presenza di gravi difetti e vizi strutturali dell'immobile, riscontrati soltanto successivamente alla sottoscrizione del contratto e taciuti dal locatore. A confermare tale principio va richiamata la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 7636/2016 che ponendosi nel solco già segnato dalla precedente giurisprudenza di legittimità e di merito ha rigettato il ricorso di un conduttore, che aveva deciso unilateralmente di ridurre l'importo del canone a causa della presenza di gravi vizi strutturali di cui l'immobile condotto in locazione risultava affetto. Tali vizi, taciuti al momento di sottoscrizione del contratto, rendevano l'abitazione inidonea all'uso pattuito.
In tema di locazione (nella specie, relativa ad un immobile adibito ad uso commerciale), la mancata corresponsione e/o la cosiddetta autoriduzione del canone costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio e ciò anche nell' ipotesi in cui detta omissione e/o riduzione sia stata effettuata dal conduttore per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dal ritenuto inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata: l'articolo 1578 del c.c (rubricato “vizi della cosa locata”) non dà al conduttore la facoltà di operare detta riduzione (e, “a fortiori”, il mancato versamento del dovuto) ma solo di domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti. Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti. In tale direzione si è orientata anche la Cassazione con la sentenza n.4913/2018 , secondo cui la sospensione unilaterale del pagamento dei canoni di locazione costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un'unilaterale ragione fattasi dal conduttore che, perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ovvero all'obbligazione principale del conduttore.
6 Con il secondo motivo di appello rubricato “La fattura s.i.i.t. n. 9/2013: erroneità ed illogicità della motivazione - erronea interpretazione dei fatti di causa - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c” lamenta la società appellante, appellata in via incidentale che la sentenza di primo grado ha errato nel non riconoscere il credito dovuto dal Controparte_1 richiesto con la fattura n° 9/2013 per l'importo di € 4.681,83 relativa ad interessi moratori per ritardo nel pagamento di della fornitura di acqua potabile per € 3.062,31 e per ritardo nella restituzione dei canoni versati in eccedenza in relazione al diritto di superficie per € 1.619,52.
Il motivo è privo di pregio.
Nella fattura n° 9/2013 non è dato evincere che gli interessi moratori sono riferiti al ritardo nel pagamento per la fornitura dell'acqua potabile né a quali anni di fornitura si riferisce e su quale importo sono stati applicati. Nella fattura, infatti, è riportata la seguente dicitura “interessi moratori per ritardo pagamento fatture anno 2012”. Da una lettura di questa dicitura si evince che si tratta di interessi moratori per ritardo nel pagamento delle fatture dell'anno 2012. Ma come affermato dalla stessa società nell'anno 2012 era subentrata nella fornitura di acqua la società e Pt_1 CP_7 pertanto alcun diritto aveva l'odierna appellante, appellata in via incidentale, di richiedere interessi moratori per l'anno 2012. Né può essere condivisa l'affermazione della , contenuta nell'atto Pt_1
di appello, che si trattava di interessi moratori relativi alla fornitura di acqua non pagata dal comune di , ossia al mancato pagamento della fattura n° 29/2010 riconosciuta come Controparte_1
somma dovuta dalla sentenza oggetto della presente impugnazione, mancando ogni riferimento nella fattura n° 9/2013 alla fattura n° 2972010.
L'art.115 c.p.c. dispone che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
L'art . 116 c.p.c. dispone che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parte gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Dalla lettura di dette disposizioni, che la S..I.I.T. ritiene essere state violate dal giudice di prime cure, non si evince a quale violazione faccia riferimento, atteso che nessun'altra interpretazione può essere data ai documenti depositati se non quella fornita dal Giudice di primo grado. Altresì, non può essere accolta la richiesta di applicazione di interessi moratori per ritardo nella restituzione dei canoni versati in eccedenza in quanto il d.lgs 231/2002, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose
7 norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese e della P.A. di termini di pagamento eccessivamente dilazionati.
In questo senso, la finalità del D. lgs. 231/2002 è essenzialmente quella di tutelare, nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, le imprese, e in particolare quelle di dimensioni medio-piccole, le quali costituiscono, come è noto, l'ossatura del sistema produttivo nazionale ma, essendo dotate di minore capacità finanziaria e di minore possibilità di accesso, al credito, sono incise in misura molto rilevante dal fenomeno dei ritardati pagamenti, in special modo nei rapporti con la P.A.
Il D. lgs. 231/2002 ha un ambito applicativo molto vasto: esso si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti – tra imprese o tra imprese e P.A. - che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Dunque, il D. lgs. 231/2002 si applica alle obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto commerciale, come ad esempio la compravendita, l'appalto, la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, etc.
Restano invece esclusi dall'ambito applicativo del D. lgs. 231/2002 tutti i pagamenti relativi a contratti di credito, come il contratto di mutuo, di apertura di credito, di sconto, di factoring, e i contratti di garanzia, come la fidejussione. Sono altresì esclusi i contratti di utilizzazione di beni dietro corrispettivo in denaro, come la locazione, l'affitto e il leasing. Pertanto, nessun interesse moratorio può essere riconosciuto come dovuto alla società appellante.
Con il terzo motivo di appello rubricato “ la domanda di condanna alla restituzione delle spese di registro della sentenza della corte di appello di Roma n. 2832/2012: omessa pronuncia - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.)”,
l'appellante principale lamenta che nel considerare le spese giudiziali liquidate dal Tribunale di
Viterbo con la sentenza n° 501/2003 e della Corte d'Appello con la sentenza n° 2832/2012 il Giudice di prime cure non ha inserito le spese di registrazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello n°
2832/2012 e pari € 168,00.
Il motivo è fondato.
Ai fini della compensazione andavano inserite anche le spese di registrazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello n° 2832/2012 e pari € 168,00, in quanto l'appellante principale ha dimostrato di averle sostenute ed il non ha dimostrato di avere effettuato il Controparte_1
rimborso delle stesse.
8 Con il primo motivo di appello incidentale rubricato: “Errata pronuncia in merito all'accoglimento della domanda di condanna del al pagamento delle spese legali Controparte_1 liquidate nella sentenze n. 510/2003 del Tribunale di Viterbo e 2832/2012 della Corte d'Appello di Roma” il censura la sentenza di primo grado affermando che avendo il Giudice CP_2
riconosciuto alla dovute le spese legali liquidate in altri procedimenti si genera un duplicato di Pt_1
titoli.
Il motivo è infondato.
Condivisibile è la linea adottata dal Giudice di prime cure che ha considerato le somme liquidate per spese legali in favore della solo ai fini della compensazione con le altre somme dovute dalla Pt_1
al , non procedendo pertanto ad alcuna duplicazione di titoli, Pt_1 Controparte_1
ma operando solo una compensazione.
Con il secondo motivo di appello incidentale rubricato “sulla compensazione delle spese legali”
l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado perché ha compensato le spese legali nonostante che l'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n° 4 Controparte_1
/2014 sia stata accolta, e che la compensazione sarebbe stata giustificata solo se fosse stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.12/2014 promossa dalla società Pt_1
Il motivo è infondato.
La compensazione delle spese legali in ragione della reciproca soccombenza statuita dalla sentenza di primo grado risulta condivisibile anche da questa Corte d'Appello atteso che entrambi i decreti ingiuntivi opposti sono stati revocati in primo grado. A fondamento della condanna alle spese di lite vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.): la parte vittoriosa, infatti, non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto. Finché però la causa è pendente, e il diritto incerto, il carico delle spese deve essere anticipato da ciascuna delle parti, e solo al momento della definizione della pretesa giuridica, le spese che la parte vittoriosa ha anticipato devono esserle restituite dalla parte che soccombe.
Le principali disposizioni che si occupano della condanna alle spese sono gli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.
L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza. Prevede subito dopo l'eccezione al principio generale, per il caso in cui il giudice ha formulato in corso di causa una proposta conciliativa, e una parte l'ha rifiutata senza giustificato motivo. In questo caso il principio di soccombenza trova una deroga parziale, e le spese legali dell'attività successiva alla proposta conciliativa sono poste a carico della parte che l'ha rifiutata, anche se fosse la parte vittoriosa.
9 L'art. 92 c.p.c. stabilisce ulteriori deroghe al principio generale della soccombenza, consentendo al giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando sono eccessive o superflue, e quando la parte vittoriosa ha violato i doveri di lealtà e probità nel processo.
I commi 2 e 3 dell'art 92 c.p.c. , si occupano della compensazione delle spese, ovvero del caso in cui ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. Il giudice può, dunque, decidere di compensare le spese tra le parti quando vi è soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova,
o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure, infine, nel caso di conciliazione della causa.
Pertanto, essendo in primo grado le parti risultate soccombenti reciprocamente le spese giustamente sono state compensate fra le parti.
Le spese del presente grado di giudizio, atteso la misura minima dell'accoglimento dell'appello principale e quindi la sostanziale soccombenza reciproca tra le parti, possono essere dichiarate compensate.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Controparte_5
e sull'appello incidentale proposto dal
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 132/2020 del Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 30/01/2020, così
[...]
provvede:
1- In accoglimento parziale dell'appello principale, dichiara che la S.I.I.T. può porre in compensazione rispetto alle somme dovute al anche la Controparte_1 somma di € 168,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2- Rigetta per il resto l'appello principale e l'appello incidentale, così confermando la sentenza di primo grado per la parte non incisa dal motivo d'appello accolto;
3- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 12.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
10 Assunta Marini
Franco Petrolati
11
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5763 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26/06/2024 e vertente
TRA
Cod. Fisc. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'A.U. e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pieretti
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via CodiceFiscale_1
Panama n. 26 giusta procura in atti;
Appellante, appellata incidentale
E
, in persona del Sindaco in carica pro-tempore, P.IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dell'Avv. Rita Burchielli C.F. e P.IVA_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acquapendente, Via Gramsci n. 11, giusta procura in atti;
Appellato, appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 132/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 30/01/2020
Conclusioni
1 Per la società: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 132 del 30.01.2020, accogliere il presente appello e conseguentemente: - rigettare l'opposizione avversaria, confermando il decreto ingiuntivo Trib. Viterbo n. 1033/13; in ogni caso, condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di € 18.781,41 (di cui € 14.099,58 riconosciuti dalla sentenza Parte_1 di I grado e € 4.681,83 oggetto del presente appello), oltre interessi legali ex D.Lgvo n. 231/02 maturati e maturandi e spese di procedura;
- accogliere integralmente l'opposizione di al decreto ingiuntivo Trib. Viterbo n. Parte_1
1173/2013 e pertanto accertare e dichiarare che ha legittimamente compensato il Parte_1
proprio debito nei confronti del , relativo al canone di concessione del Controparte_2 diritto di superficie dell'area in loc. Le Vene degli anni 2008-2009-2010, da quantificare nell'importo di € 13.357,83= (ridotto in proporzione al minor godimento dell'area da parte di
, con il proprio credito per restituzione delle somme indebitamente corrisposte negli anni dal Pt_1
1996 al 2007, pari ad € 24.254.61=; condannare il , in persona del legale rappr. p.t., al pagamento del Controparte_2 residuo importo (a seguito dell'operata compensazione) pari a € 10.796,78= per canoni indebitamente corrisposti, oltre interessi legali maturati e maturandi ex D.Lgvo n. 231/02; riformare e/o revocare la statuizione di accertamento e condanna di al pagamento di € Parte_1
20.560,54, oltre interessi legali;
- accertare e dichiarare che il è debitore nei confronti di S.I.I.T. Controparte_1 dell'importo di € 168,00 per spese di registro della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2832 del 2012;
per l'effetto condannare il stesso, in persona del legale rappr. p.t., al pagamento CP_2 dell'importo di € 168,00, oltre interessi legali maturati e maturandi ex D.Lgvo n. 231/02;
- confermare la statuizione di condanna del , in persona del legale Controparte_1 rappr. p.t., al pagamento di € 9.682,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di rimborso delle spese legali liquidate con le sentenze Trib. Viterbo n. 501/2003 e Corte App. Roma n. 2832/2012; confermare altresì la statuizione di condanna del , in persona del Controparte_1 legale rappr. p.t. al pagamento di € 14.099,58, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- condannare controparte al pagamento dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il “Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, CP_2
NEL MERITO
1) Rigettare l'appello proposto da parte della perché infondato in fatto ed in diritto per Parte_1 tutte le motivazioni illustrate nell'esposizione del presente atto, confermando la sentenza del
2 Tribunale di Viterbo a. nella parte in cui riconosce il creditore nei Controparte_1 confronti dell'appellante della somma di € 20.560,54, per i canoni di concessione relativi agli anni
2008, 2009 e 2010, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, compensandola con la somma di
€ 14.099,58 dovuta dal oltre interessi legali dalla scadenza Controparte_3
al saldo, e b. nella parte in cui riconosce come non dovuta dal Controparte_3 la somma di € 4.681,83 portata dalla fattura relativa gli interessi di mora;
[...]
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE
2. Riformare la sentenza n. 132/2020 del Tribunale di Viterbo revocando la condanna del
[...]
al pagamento delle spese legali liquidate nelle sentenze emesse in precedente Controparte_1
giudizio svoltosi tra le stesse parti (Sentenza Tribunale di Viterbo n. 501/2003 e Sentenza Corte
d'Appello di Roma n. 2832/2012) in quanto diversamente si avrebbe duplicazione di titoli;
3. Riformare la sentenza n. 132/2020 nella parte in cui dispone la integrale compensazione delle spese legali tra le parti, condannando al pagamento integrale o, in subordine, parziale, delle Pt_1
spese legali del primo grado di giudizio.
IN OGNI CASO
4. Condannare la parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/2013 emesso dal Tribunale di Viterbo in data
23.10.2013, con il quale, a istanza di S.I.I.T., gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
18.781,41, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovute per il mancato pagamento di due fatture emesse dalla società ricorrente per la fornitura di acqua potabile.
A sostegno dell'opposizione l'amministrazione comunale esponeva che il credito non aveva i requisiti dell'esigibilità e della certezza e che, comunque, la somma non era dovuta attesa la sussistenza di altri rapporti tra le parti in relazione ai quali vantava un controcredito nei confronti della opposta.
Si costituiva la contestando quanto sostenuto da parte opponente. Parte_1
In particolare la società evidenziava l'insussistenza del controcredito vantato dall'opponente atteso che il rapporto dal quale lo stesso scaturiva era in realtà ora esistente tra il medesimo comune e altro soggetto, a causa del trasferimento d'azienda da a , comprensivo anche della Pt_1 CP_4 concessione del diritto di superficie relativa all'area “Le Vene “ ubicata presso il Comune di
[...]
con riferimento al quale, per il periodo precedente a maggio 2010 – data del trasferimento CP_1
ex lege da a – la medesima opposta vantava un credito avendo corrisposto l'intero Pt_1 CP_4
canone di concessione concordato con atto transattivo del 1996, pur avendo avuto a disposizione un'area inferiore di almeno di un terzo a quella oggetto dell'accordo. 3 Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1173/2013 Pt_1
emesso, dal Tribunale di Viterbo in data 14 novembre 2013, dichiarato provvisoriamente esecutivo, chiesto dal e avente ad oggetto la somma di € 42.486,93, oltre Controparte_1
interessi e spese di procedura, asseritamente dovuti a titolo di pagamento dei canoni per la concessione del diritto di superficie sull'area in località Le Vene per gli anni 2008/2013.
La società previa richiesta di dichiarazione di inammissibilità del decreto ingiuntivo in quanto Pt_1 erroneamente proposto anche ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., nel merito, oltre a chiedere che venisse dichiarato che nulla era dovuto per la concessione a decorrere dal maggio 2010, avendo da quella data cessato la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato e, altresì, la legittima compensazione di quanto richiesto per il periodo pregresso con la minor disponibilità del bene in quanto insistente su una superficie inferiore rispetto a quella concordata, proponeva domanda riconvenzionale per ottenere dal la restituzione delle somme corrisposte Controparte_1 indebitamente a titolo di canoni, pari a € 10.796,78, nonché il pagamento di € 28.631,95 di cui €
9.682,54 per spese di lite liquidate con sentenza dalla Corte d'appello di Roma all'esito del giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'oggetto della concessione del diritto di superficie, determinato in mq 12.000,00, € 168,00 per spese di registrazione della sentenza ed € 18.781,41 oltre interessi per fatture non pagate e relative alla fornitura in favore del dell'acqua potabile, già oggetto del CP_2
decreto ingiuntivo n. 1033/2013, opposto nel giudizio iscritto al n. R.G. 4/2014.
Si costituiva in detto giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1
promossa e la conferma del provvedimento monitorio nonché il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da chiedendo altresì la riunione dei due giudizi così venutisi ad Pt_1
instaurare.
Disposta la riunione dei due giudizi, all'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza n. 132/2020 con la quale il Tribunale di Viterbo disponeva “a) in parziale accoglimento dell'opposizione promossa dal avverso il D.I. n. 1033/2013, R.G. n. Controparte_1
4/2014, revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente, , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, della minor somma di € 14.099,58, oltre
[...] interessi legali dalla scadenza al saldo;
b) in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da
avverso il D.I. n. 1173/2013, R.G. n. 12/2014, revoca il Controparte_5
decreto ingiuntivo e condanna parte opponente, , al Controparte_5
pagamento, in favore del in persona del Sindaco pro tempore, della CP_2 Controparte_1 minor somma di € 20.560,54, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
c) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale promossa da Parte_2
4
[...] nel giudizio R.G. n. 12/2014, condanna il in persona del pro Controparte_1 CP_6 tempore, al pagamento della somma di € 9.682,54, oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
d) Controparte_5 accerta e dichiara l'operatività della compensazione fra la somma degli importi di cui ai punti a) e
c), con quelli di cui al punto b), fermo l'eventuale diritto al residuo che non rientrasse in compensazione;
e) rigetta ogni altra domanda spese dei due giudizi riuniti compensate tra le parti.”
Avverso tale sentenza la società ha proposto Parte_1
appello.
Si è costituito il contestando l'appello chiedendone il rigetto, e Controparte_1
proponendo appello incidentale.
All'udienza del 17/04/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “Il credito di per canoni indebitamente Pt_1 corrisposti a fronte del mancato godimento di una parte dell'area concessale dal comune (in particolare, la domanda di di compensazione del proprio credito con i canoni del 2008, Pt_1
2009, 2010 e la domanda riconvenzionale di di condanna del comune per il residuo Pt_1 importo di € 10.796,78): violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - erroneità ed illogicità della motivazione - erronea interpretazione dei fatti di causa - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – violazione dell'art. 2697 c.c”, parte appellante, appellata in via incidentale, lamenta che il Giudice di primo grado non ha compensato le somme che il
[...]
doveva restituire alla società per avere usufruito di una porzione Controparte_1 Pt_1
minore di terreno. Inoltre, lamenta che il Giudice avrebbe dovuto interpretare la domanda proposta da S.I.I.T. con l'opposizione, non come una richiesta di riduzione del canone concordato bensì accertare se al in relazione al godimento del diritto di superficie su un'area di minore CP_2
estensione rispetto a quella pattuita, spettasse o meno un canone concessorio in misura inferiore, dichiarando quindi il diritto della concessionaria di ripetere quanto indebitamente corrisposto (o compensare con altro credito del . CP_2
Il motivo è infondato.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n° 1173/2013 la società non solo ha opposto Pt_1
che una parte della somma richiesta con decreto ingiuntivo dal non Controparte_1
era dovuta in quanto vi era stato un subentro della società , ma ha dedotto e dimostrato, come CP_4
riportato anche nella sentenza oggetto della presente impugnazione, che il terreno messo a disposizione del è inferiore rispetto a quello stabilito con atto Controparte_1
Per_ transattivo del 8 Aprile 1998 a rogito Notaio con il quale le parti hanno stabilito che per l'occupazione dei terreni in località le Vene fino al 1995 era dovuta la somma di € 50.000,00 e che
5 per l'occupazione dal 1996 in poi era dovuto un canone di £ 10.000.000 annui oltre rivalutazione
ISTAT.
L'accertamento del minor terreno messo a disposizione è fatto accertato con sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Roma n° 2832/2012, ma come giustamente evidenziato dal giudice di primo grado, non è ammessa l'arbitraria riduzione del canone operata unilateralmente da parte della S.I.I.T., inoltre, come evidenziato dal Giudice di prime cure non è ammissibile una riduzione proporzionale in base ad un semplice calcolo matematico atteso che non vi è stato accordo tra le parti, e che sull'eventuale riduzione potrebbero incidere anche altri fattori.
Inoltre, il conduttore dell'immobile concesso in locazione, ipotesi simile alla concessione del diritto di superficie, non può decidere arbitrariamente una autoriduzione dell'importo del canone di locazione, nemmeno in presenza di gravi difetti e vizi strutturali dell'immobile, riscontrati soltanto successivamente alla sottoscrizione del contratto e taciuti dal locatore. A confermare tale principio va richiamata la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 7636/2016 che ponendosi nel solco già segnato dalla precedente giurisprudenza di legittimità e di merito ha rigettato il ricorso di un conduttore, che aveva deciso unilateralmente di ridurre l'importo del canone a causa della presenza di gravi vizi strutturali di cui l'immobile condotto in locazione risultava affetto. Tali vizi, taciuti al momento di sottoscrizione del contratto, rendevano l'abitazione inidonea all'uso pattuito.
In tema di locazione (nella specie, relativa ad un immobile adibito ad uso commerciale), la mancata corresponsione e/o la cosiddetta autoriduzione del canone costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio e ciò anche nell' ipotesi in cui detta omissione e/o riduzione sia stata effettuata dal conduttore per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dal ritenuto inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata: l'articolo 1578 del c.c (rubricato “vizi della cosa locata”) non dà al conduttore la facoltà di operare detta riduzione (e, “a fortiori”, il mancato versamento del dovuto) ma solo di domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti. Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti. In tale direzione si è orientata anche la Cassazione con la sentenza n.4913/2018 , secondo cui la sospensione unilaterale del pagamento dei canoni di locazione costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un'unilaterale ragione fattasi dal conduttore che, perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ovvero all'obbligazione principale del conduttore.
6 Con il secondo motivo di appello rubricato “La fattura s.i.i.t. n. 9/2013: erroneità ed illogicità della motivazione - erronea interpretazione dei fatti di causa - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c” lamenta la società appellante, appellata in via incidentale che la sentenza di primo grado ha errato nel non riconoscere il credito dovuto dal Controparte_1 richiesto con la fattura n° 9/2013 per l'importo di € 4.681,83 relativa ad interessi moratori per ritardo nel pagamento di della fornitura di acqua potabile per € 3.062,31 e per ritardo nella restituzione dei canoni versati in eccedenza in relazione al diritto di superficie per € 1.619,52.
Il motivo è privo di pregio.
Nella fattura n° 9/2013 non è dato evincere che gli interessi moratori sono riferiti al ritardo nel pagamento per la fornitura dell'acqua potabile né a quali anni di fornitura si riferisce e su quale importo sono stati applicati. Nella fattura, infatti, è riportata la seguente dicitura “interessi moratori per ritardo pagamento fatture anno 2012”. Da una lettura di questa dicitura si evince che si tratta di interessi moratori per ritardo nel pagamento delle fatture dell'anno 2012. Ma come affermato dalla stessa società nell'anno 2012 era subentrata nella fornitura di acqua la società e Pt_1 CP_7 pertanto alcun diritto aveva l'odierna appellante, appellata in via incidentale, di richiedere interessi moratori per l'anno 2012. Né può essere condivisa l'affermazione della , contenuta nell'atto Pt_1
di appello, che si trattava di interessi moratori relativi alla fornitura di acqua non pagata dal comune di , ossia al mancato pagamento della fattura n° 29/2010 riconosciuta come Controparte_1
somma dovuta dalla sentenza oggetto della presente impugnazione, mancando ogni riferimento nella fattura n° 9/2013 alla fattura n° 2972010.
L'art.115 c.p.c. dispone che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
L'art . 116 c.p.c. dispone che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parte gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Dalla lettura di dette disposizioni, che la S..I.I.T. ritiene essere state violate dal giudice di prime cure, non si evince a quale violazione faccia riferimento, atteso che nessun'altra interpretazione può essere data ai documenti depositati se non quella fornita dal Giudice di primo grado. Altresì, non può essere accolta la richiesta di applicazione di interessi moratori per ritardo nella restituzione dei canoni versati in eccedenza in quanto il d.lgs 231/2002, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, successivamente modificato dal D.lgs. n. 192/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose
7 norme che derogano alla tradizionale disciplina del Codice civile, con la finalità di contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti e conseguentemente di eliminare le distorsioni e gli ostacoli della concorrenza, causati dalla imposizione da parte delle grandi imprese e della P.A. di termini di pagamento eccessivamente dilazionati.
In questo senso, la finalità del D. lgs. 231/2002 è essenzialmente quella di tutelare, nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, le imprese, e in particolare quelle di dimensioni medio-piccole, le quali costituiscono, come è noto, l'ossatura del sistema produttivo nazionale ma, essendo dotate di minore capacità finanziaria e di minore possibilità di accesso, al credito, sono incise in misura molto rilevante dal fenomeno dei ritardati pagamenti, in special modo nei rapporti con la P.A.
Il D. lgs. 231/2002 ha un ambito applicativo molto vasto: esso si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti – tra imprese o tra imprese e P.A. - che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Dunque, il D. lgs. 231/2002 si applica alle obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto commerciale, come ad esempio la compravendita, l'appalto, la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, etc.
Restano invece esclusi dall'ambito applicativo del D. lgs. 231/2002 tutti i pagamenti relativi a contratti di credito, come il contratto di mutuo, di apertura di credito, di sconto, di factoring, e i contratti di garanzia, come la fidejussione. Sono altresì esclusi i contratti di utilizzazione di beni dietro corrispettivo in denaro, come la locazione, l'affitto e il leasing. Pertanto, nessun interesse moratorio può essere riconosciuto come dovuto alla società appellante.
Con il terzo motivo di appello rubricato “ la domanda di condanna alla restituzione delle spese di registro della sentenza della corte di appello di Roma n. 2832/2012: omessa pronuncia - violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.)”,
l'appellante principale lamenta che nel considerare le spese giudiziali liquidate dal Tribunale di
Viterbo con la sentenza n° 501/2003 e della Corte d'Appello con la sentenza n° 2832/2012 il Giudice di prime cure non ha inserito le spese di registrazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello n°
2832/2012 e pari € 168,00.
Il motivo è fondato.
Ai fini della compensazione andavano inserite anche le spese di registrazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello n° 2832/2012 e pari € 168,00, in quanto l'appellante principale ha dimostrato di averle sostenute ed il non ha dimostrato di avere effettuato il Controparte_1
rimborso delle stesse.
8 Con il primo motivo di appello incidentale rubricato: “Errata pronuncia in merito all'accoglimento della domanda di condanna del al pagamento delle spese legali Controparte_1 liquidate nella sentenze n. 510/2003 del Tribunale di Viterbo e 2832/2012 della Corte d'Appello di Roma” il censura la sentenza di primo grado affermando che avendo il Giudice CP_2
riconosciuto alla dovute le spese legali liquidate in altri procedimenti si genera un duplicato di Pt_1
titoli.
Il motivo è infondato.
Condivisibile è la linea adottata dal Giudice di prime cure che ha considerato le somme liquidate per spese legali in favore della solo ai fini della compensazione con le altre somme dovute dalla Pt_1
al , non procedendo pertanto ad alcuna duplicazione di titoli, Pt_1 Controparte_1
ma operando solo una compensazione.
Con il secondo motivo di appello incidentale rubricato “sulla compensazione delle spese legali”
l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado perché ha compensato le spese legali nonostante che l'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n° 4 Controparte_1
/2014 sia stata accolta, e che la compensazione sarebbe stata giustificata solo se fosse stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.12/2014 promossa dalla società Pt_1
Il motivo è infondato.
La compensazione delle spese legali in ragione della reciproca soccombenza statuita dalla sentenza di primo grado risulta condivisibile anche da questa Corte d'Appello atteso che entrambi i decreti ingiuntivi opposti sono stati revocati in primo grado. A fondamento della condanna alle spese di lite vi è il principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.): la parte vittoriosa, infatti, non deve essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto. Finché però la causa è pendente, e il diritto incerto, il carico delle spese deve essere anticipato da ciascuna delle parti, e solo al momento della definizione della pretesa giuridica, le spese che la parte vittoriosa ha anticipato devono esserle restituite dalla parte che soccombe.
Le principali disposizioni che si occupano della condanna alle spese sono gli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.
L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza. Prevede subito dopo l'eccezione al principio generale, per il caso in cui il giudice ha formulato in corso di causa una proposta conciliativa, e una parte l'ha rifiutata senza giustificato motivo. In questo caso il principio di soccombenza trova una deroga parziale, e le spese legali dell'attività successiva alla proposta conciliativa sono poste a carico della parte che l'ha rifiutata, anche se fosse la parte vittoriosa.
9 L'art. 92 c.p.c. stabilisce ulteriori deroghe al principio generale della soccombenza, consentendo al giudice di non porre le spese a carico del soccombente quando sono eccessive o superflue, e quando la parte vittoriosa ha violato i doveri di lealtà e probità nel processo.
I commi 2 e 3 dell'art 92 c.p.c. , si occupano della compensazione delle spese, ovvero del caso in cui ciascuna parte sostiene le proprie spese legali. Il giudice può, dunque, decidere di compensare le spese tra le parti quando vi è soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova,
o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure, infine, nel caso di conciliazione della causa.
Pertanto, essendo in primo grado le parti risultate soccombenti reciprocamente le spese giustamente sono state compensate fra le parti.
Le spese del presente grado di giudizio, atteso la misura minima dell'accoglimento dell'appello principale e quindi la sostanziale soccombenza reciproca tra le parti, possono essere dichiarate compensate.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Controparte_5
e sull'appello incidentale proposto dal
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 132/2020 del Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 30/01/2020, così
[...]
provvede:
1- In accoglimento parziale dell'appello principale, dichiara che la S.I.I.T. può porre in compensazione rispetto alle somme dovute al anche la Controparte_1 somma di € 168,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2- Rigetta per il resto l'appello principale e l'appello incidentale, così confermando la sentenza di primo grado per la parte non incisa dal motivo d'appello accolto;
3- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 12.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
10 Assunta Marini
Franco Petrolati
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