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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 73/25 Registro generale Appello Lavoro n. 719/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile per revocazione ex art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c. della sentenza n. 1198/2023 della Corte di Appello di Milano (rel. Cuomo), discussa all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Papa Malatesta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza Barberini n.12
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Forte, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria San Babila n° 4/a
E
Controparte_2
(CONTUMACE)
[...]
E
Controparte_3
(CONTUMACE)
RESISTENTI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
“per i motivi esposti in narrativa, revocare la sentenza della Corte D'Appello di Milano, Sez. Lavoro, n. 1198/2023, pronunciata il 14 dicembre 2023 e pubblicata il 15 gennaio 2024, non notificata, resa all'esito del procedimento R.G. n. 621/2022, e per l'effetto:
[1] rispetto all'avviso di addebito n. 36820140020394054000, dichiarare la cessata materia del contendere con esclusivo riferimento ai crediti oggetto di stralcio come risultanti dall'estratto di ruolo nr. 0004916 del 2014 depositato in atti;
rispetto alle cartelle di pagamento nn. 06820150076169681000 e 06820150118057285000, e agli avvisi di pagamento nn. 36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820150012439204000 e 36820150018255542000, dichiarare la cessata materia del contendere stante l'intervenuto stralcio ex lege di tutti i crediti da essi riportati;
con riferimento a tutti i crediti non oggetto di stralcio contenuti nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti ex art. 617 c.p.c. e art. 24 della Legge n. 46 del 1999; ancora in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4 con riferimento ai vizi relativi al contenuto ed alla notifica degli avvisi di addebito, che dovrebbe essere riconosciuta in capo agli Enti creditori che risultano già costituiti nel presente giudizio;
in subordine, nel merito, senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le censure proposte dal sig. per CP_1 le ragioni esposte nella narrativa che precede e per l'effetto rigettare le domande del contribuente con la conseguente conferma della statuizione di prime cure e della piena validità ed efficacia di tutti gli atti impugnati;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre oneri come per legge”.
PER OLGIATI:
“- in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di parte attrice, per i motivi esposti in premessa e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione per cui è causa;
-nel merito: Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione;
- dichiarare vinte le spese di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 8.2.2021, depositato presso il Tribunale di Busto Arsizio, il sig.
ha agito nei confronti di , e , impugnando gli Controparte_1 CP_5 CP_3 CP_2 estratti di ruolo relativi ai crediti di carattere previdenziale e assistenziale di cui alle cartelle di pagamento nn. 06820040348115939000, 06820060250299717000, 06820070373469001000, 06820150076169681000, 06820150118057285000, 06820160094149291000 e 06820190071443286000, e agli avvisi di addebito nn. 36820130006364924000, 36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020394054000, 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820150001232906000, 36820150001750163000, 36820150003617746000, 36820150005312467000, 36820150012353880000, 36820150012439204000, 36820150015608072000, 36820150018255542000. 36820150019507002000, 36820160014921168000, 36820160014947654000, 36820160017018928000, 36820160030060356000, 36820170006415901000, 36820170006493735000, 36820170022265525000, 36820170022333958000, 36820170024791380000, 36820180001592719000, 36820190031079661000. In particolare, ha lamentato l'asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da alcuni dei titoli impugnati. Con sentenza n. 133/2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto integralmente il ricorso. Il sig. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. CP_1
Nel corso del giudizio, essendo entrata in vigore la l. n. 197/2022, in CP_5 adempimento dell'ordinanza del collegio del 25/1/23, in data 5/5/23 ha depositato gli estratti di ruolo dai quali risultano i debiti interessati dallo stralcio (annullati dal 30 aprile 2023) relativi alle cartelle di pagamento nn. 06820150076169681000 e 06820150118057285000 e agli avvisi di addebito nn. 36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020394054000,
[2] 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820150012439204000 e 36820150018255542000 (cfr. All. B, docc. 10 e 11). Successivamente, con riferimento ai crediti non stralciati portati dalle cartelle di pagamento nn. 06820040348115939000, 06820060250299717000, 06820070373469001000, 06820160094149291000, e 06820190071443286000 e dagli avvisi di addebito nn. 36820150003617746000, 36820150005312467000, 36820130006364924000, 36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820140020394054000, 36820150001232906000, 36820150001750163000, 36820150012439204000, 36820150018255542000, 36820150012353880000, 36820150015608072000, 36820150019507002000, 36820160014921168000, 36820160014947654000, 36820160017018928000, 36820160030060356000, 36820170006415901000, 36820170006493735000, 36820170022265525000, 36820170022333958000, 36820170024791380000, 36820180001592719000 e 36820190031079661000, il sig. ha aderito alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione - quater”) ai CP_1 sensi dell'art. 1, co. 231-252, della legge n. 197/2022, presentando diverse istanze che sono state accolte dall' della Riscossione in 18 rate. Tuttavia, CP_6 con riguardo a tutte le posizioni in definizione agevolata, il contribuente era decaduto dal beneficio secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 232 e 244 dell'art. 1, legge n. 197/2022, non avendo provveduto al pagamento della prima rata in scadenza il 31 ottobre 2023. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1198 del 2023 ha così statuito
“In parziale riforma della sentenza n. 133/2022 del Tribunale di Busto Arsizio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 06820150076169681000 ( ) e n. CP_2
06820150118057285000 ( ) ed agli avvisi di pagamento nn. CP_2
36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020394054000, 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820150012439204000 e 36820150018255542000. Conferma le restanti statuizioni di merito. Compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna al Controparte_1 pagamento dei restanti 2/3 che liquida in € 9.200,00 in favore di , € 3.000,00 CP_3 in favore di ed € 9.200,00 in favore di oltre accessori di legge”. CP_2 CP_5
Il 14 marzo 2024 ha proposto presso la Corte Parte_1
d'Appello un'istanza per la correzione di errore materiale della sentenza n. 1198/2023 ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., chiedendo che il dispositivo venisse corretto “in quanto la sua formulazione letterale è affetta da un errore materiale con particolare ed esclusivo riferimento alle statuizioni relative all'avviso di pagamento n. 36820140020394054000. Nello specifico, nel dispositivo la sentenza dichiara la cessata materia del contendere indistintamente per tutti i crediti portati da tale atto, laddove, tuttavia, soltanto alcuni crediti di cui al predetto avviso sono stati oggetto di stralcio, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 222-230, legge n. 197/2022”.
[3] La Corte d'Appello, con ordinanza del 21/5/24, ha respinto l'istanza statuendo che “L'istanza non può essere accolta, non vertendosi nell'ambito dell'ipotesi di correzione dell'errore materiale”. La Corte ha inoltre precisato che, in adempimento dell'ordinanza del collegio del 25/1/23, in data 5/5/23 aveva CP_5 depositato documentazione relativa ai crediti oggetto di stralcio, allegando i documenti 10 e 11 nonché documentazione relativa ai crediti non oggetto di stralcio, indicandoli specificamente ed allegando i documenti 12 e 13. Tra i crediti non oggetto di stralcio e per i quali insisteva per il rigetto dell'appello sia CP_5 con le note di accompagnamento della documentazione sia in sede di discussione, non rientrava il credito, o meglio parte del credito, di cui all'avviso di pagamento n. 36820140020394054000.
Con ricorso 5-7-2024 ha chiesto la revocazione della sentenza n. CP_5
1198/2023, in quanto la stessa risulterebbe viziata da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., con particolare riferimento alle statuizioni relative all'avviso di pagamento n. 36820140020394054000 (il quale porta crediti dovuti all' per l'anno 2014). CP_3
A sostegno della propria istanza, evidenzia che la sentenza sarebbe errata in quanto la Corte “ha dichiarato la cessata materia del contendere indistintamente per tutti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 36820140020394054000, laddove, tuttavia, soltanto alcuni di essi sono stati oggetto di stralcio per effetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 222-230, legge n. 197/2022. In altri termini, la sentenza di seconde cure ha ritenuto stralciate tout court tutte le partite di ruolo di cui al predetto avviso, conseguentemente - erroneamente - dichiarando la cessata materia del contendere con riferimento a tutti i crediti portati dal già menzionato avviso di addebito, compresi quelli di valore superiore a 1.000,00 euro non oggetto di stralcio ex lege, secondo quanto risultante dall'estratto di ruolo prodotto in giudizio dall'Agente della Riscossione (cfr. Estratto di ruolo allegato dall'Agente della Riscossione alla nota del 5 maggio 2023 sub doc. 11, All. B) ns. prod. secondo grado del 5 maggio 2023). Infatti, dall'esame dell'estratto di ruolo, al di là delle partite stralciate, risulta che rispetto all'avviso di addebito n. 36820140020394054000 residuano ancora carichi iscritti a ruolo per complessivi circa € 50.000,00 (cfr. pagg. 7-11, doc. CP_3
11, All. B) ns. prod. secondo grado del 5 maggio 2023).”
ammette di aver generato un equivoco, producendo l'estratto di ruolo CP_5 relativo all'avviso di addebito n. 36820140020394054000, senza specificare che esso conteneva sia partite stralciate, sia partite non stralciate. Tuttavia, la questione sarebbe stata chiarita nel prosieguo del giudizio allorquando il sig. ha allegato di aver aderito, in relazione alle partite oggetto di causa non CP_1 oggetto di stralcio, alla definizione agevolata. Le istanze dallo stesso prodotte includevano, infatti, anche le partite ancora attive presenti nell'estratto di ruolo relativo all'avviso di addebito n. 36820140020394054000. Il contribuente era poi decaduto dal beneficio della definizione agevolata a fronte del mancato pagamento
[4] della prima rata in scadenza il 31 ottobre 2023. Conclude quindi rilevando come l'errore commesso dalla Corte territoriale abbia avuto portata decisiva. Da ultimo, ripropone le difese già svolte nella comparsa di costituzione e risposta in appello.
Il sig. si è costituito con memoria depositata in data 24/7/2024. CP_1
In via preliminare, ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio di parte attrice, dovendo costituirsi in giudizio solo tramite personale interno o CP_5 facente parte della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni. In secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per revocazione, per manifesta violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Nel caso di specie, si verterebbe infatti in errore di allegazione da parte di stessa. CP_5
Ha riproposto tutti i motivi di appello relativi all'avviso di addebito per cui è causa.
ed non si sono costituiti, rimanendo contumaci. CP_3 CP_2
All'udienza del 22 ottobre 2024, a seguito della discussione orale, il Collegio ha invitato l'Agente della Riscossione a depositare note scritte in replica alle eccezioni di inammissibilità proposte da parte resistente e ad allegare i documenti relativi all'avviso di addebito oggetto di causa ed, in particolare, il doc. 11 allegato alla nota del 5 maggio 2023, nonché il doc. 19 relativo all'istanza di adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'atto di costituzione in giudizio il sig. ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'asserita inammissibilità della revocazione proposta da Parte_1
tramite un avvocato del libero Foro, in violazione dell'art. 11, D.lgs. n.
[...]
546/1992, laddove “nelle materie oggetto della convenzione tra e CP_5
l'Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente”. Innanzi tutto, si fa presente che il richiamo alla predetta norma è inconferente rispetto al caso di specie, trattandosi di una disposizione relativa al procedimento tributario. In ogni caso, la censura è infondata, in quanto la presente controversia lavoristica non è riservata all'Avvocatura dello Stato sulla base del protocollo d'Intesa del 24 settembre 2020 stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l' Parte_1
, applicabile al caso di specie in quanto la procura alle liti rilasciata al
[...] difensore è del 21 giugno 2024 e, quindi, anteriore all'ultimo Protocollo d'Intesa del 25 giugno 2024.
[5] In particolare, l'art.
3.3 del citato Protocollo, rubricato “Contenzioso afferente l'attività di Riscossione”, elenca in modo tassativo i casi in cui l'Avvocatura assume il patrocinio dell'ente, e cioè: “- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione– per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);- altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione”. L'art.
3.7 del Protocollo, rubricato “Cause per le quali l'Avvocatura dello Stato non assume il patrocinio”, stabilisce, inoltre, che: “In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. [..]”. Pertanto, in base a quanto sopra argomentato e a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 30008/2019, per il presente giudizio dinanzi alla Corte d'Appello risulta legittima la fruizione da parte dell' del patrocinio di un avvocato del libero Foro, Parte_2 senza che sia necessaria alcuna deliberazione dell'Ente. Ne deriva la piena validità della procura rilasciata da Parte_1
allo scrivente difensore in data 21 giugno 2024, nonché dell'atto di
[...] citazione per revocazione depositato nell'interesse dell'Agente della Riscossione. Rimane ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c., che al secondo comma prevede che il giudice, quando rilevi, tra l'altro, un vizio che determina la nullità della procura, assegna alle parti un termine perentorio per la rinnovazione della stessa, e aggiunge che “l'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. A seguito del rilievo del Collegio, l' ha provveduto a depositare, ad CP_5 integrazione dell'originaria procura alle liti, la procura speciale del 28/11/2024, che ha espressamente autorizzato il difensore ad introdurre il presente giudizio di revocazione.
Nel merito, il ricorso è infondato.
ha sostenuto che l'errore di fatto commesso dalla Corte sarebbe consistito CP_5 nel non essersi accorta della inesatta comunicazione effettuata dalla stessa in relazione allo sgravio dei crediti contributivi riportati dall'AVI n. Pt_1
36820140020394054000, essendo peraltro tale errore reso palese
[6] dall'ammissione avversaria di aver inoltrato domanda di rateizzazione dei relativi crediti. Occorre osservare che, come evidenziato dalle Sezioni Unite, "Il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza … l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione" (Cass. SU n. 8984/2018). Soggiunge la Corte che "La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (vedasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a par. 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Restano, quindi, esclusi dall'area del vizio revocatorio ipotetici errori di valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, quand'anche fosse fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)". Il principio richiamato fissa il discrimine tra vizio revocatorio ed error iuris, escludendo dal primo ogni asserita errata valutazione, sia in fatto che in diritto, svolta dal Giudice di legittimità. Le Sezioni Unite hanno di recente confermato i suddetti principi statuendo che in tema di revocazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (SU n. 20013/2024). In coerenza con i principi richiamati deve affermarsi che nel caso in esame nessun errore di percezione è ravvisabile nella sentenza impugnata. Invero, il vizio denunciato risulta attinente a questioni oggetto di discussione tra le parti, tant'è che lo stesso Collegio, al fine di dissipare ogni dubbio, ha richiesto all' di precisare quali avvisi di addebito fossero stati oggetto di sgravio. CP_5
[7] A fronte della inequivoca affermazione secondo cui i crediti portati dal citato avviso di addebito erano stati stralciati, il Collegio – senza approfondire ulteriormente la questione – ha ritenuto di dichiarare sul punto la cessazione della materia del contendere. L'omessa verifica – nell'ambito della copiosa documentazione depositata – della coincidenza tra le singole voci non stralciate dell'avviso di addebito de quo e la domanda di rateizzazione proposta dall'opponente in relazione a tale avviso non può in alcun modo essere ritenuto un errore di fatto poichè la Corte – per accorgersi dell'errore – avrebbe dovuto mettere in discussione l'affermazione CP_3 stessa secondo cui tutti i crediti risultavano sgravati e, nonostante le Pt_1 fallaci informazioni ottenute dall' (e oggetto di discussione), valutare in CP_5 autonomia i documenti, confrontando quali poste contributive rivendicate (ma non sgravate) fossero state oggetto di rateizzazione. E' evidente che tale situazione non corrisponde ad un mero errore di percezione, ma integra – eventualmente – un errore di valutazione su una questione oggetto di discussione.
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso dev'essere rigettato.
Trattandosi di materia particolarmente complessa, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 30 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[8]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile per revocazione ex art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c. della sentenza n. 1198/2023 della Corte di Appello di Milano (rel. Cuomo), discussa all'udienza collegiale del 30 gennaio 2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Papa Malatesta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazza Barberini n.12
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Forte, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria San Babila n° 4/a
E
Controparte_2
(CONTUMACE)
[...]
E
Controparte_3
(CONTUMACE)
RESISTENTI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
“per i motivi esposti in narrativa, revocare la sentenza della Corte D'Appello di Milano, Sez. Lavoro, n. 1198/2023, pronunciata il 14 dicembre 2023 e pubblicata il 15 gennaio 2024, non notificata, resa all'esito del procedimento R.G. n. 621/2022, e per l'effetto:
[1] rispetto all'avviso di addebito n. 36820140020394054000, dichiarare la cessata materia del contendere con esclusivo riferimento ai crediti oggetto di stralcio come risultanti dall'estratto di ruolo nr. 0004916 del 2014 depositato in atti;
rispetto alle cartelle di pagamento nn. 06820150076169681000 e 06820150118057285000, e agli avvisi di pagamento nn. 36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820150012439204000 e 36820150018255542000, dichiarare la cessata materia del contendere stante l'intervenuto stralcio ex lege di tutti i crediti da essi riportati;
con riferimento a tutti i crediti non oggetto di stralcio contenuti nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti ex art. 617 c.p.c. e art. 24 della Legge n. 46 del 1999; ancora in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4 con riferimento ai vizi relativi al contenuto ed alla notifica degli avvisi di addebito, che dovrebbe essere riconosciuta in capo agli Enti creditori che risultano già costituiti nel presente giudizio;
in subordine, nel merito, senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le censure proposte dal sig. per CP_1 le ragioni esposte nella narrativa che precede e per l'effetto rigettare le domande del contribuente con la conseguente conferma della statuizione di prime cure e della piena validità ed efficacia di tutti gli atti impugnati;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre oneri come per legge”.
PER OLGIATI:
“- in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di parte attrice, per i motivi esposti in premessa e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione per cui è causa;
-nel merito: Rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza oggetto dell'impugnazione per revocazione;
- dichiarare vinte le spese di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 8.2.2021, depositato presso il Tribunale di Busto Arsizio, il sig.
ha agito nei confronti di , e , impugnando gli Controparte_1 CP_5 CP_3 CP_2 estratti di ruolo relativi ai crediti di carattere previdenziale e assistenziale di cui alle cartelle di pagamento nn. 06820040348115939000, 06820060250299717000, 06820070373469001000, 06820150076169681000, 06820150118057285000, 06820160094149291000 e 06820190071443286000, e agli avvisi di addebito nn. 36820130006364924000, 36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020394054000, 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820150001232906000, 36820150001750163000, 36820150003617746000, 36820150005312467000, 36820150012353880000, 36820150012439204000, 36820150015608072000, 36820150018255542000. 36820150019507002000, 36820160014921168000, 36820160014947654000, 36820160017018928000, 36820160030060356000, 36820170006415901000, 36820170006493735000, 36820170022265525000, 36820170022333958000, 36820170024791380000, 36820180001592719000, 36820190031079661000. In particolare, ha lamentato l'asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e l'intervenuta prescrizione dei crediti portati da alcuni dei titoli impugnati. Con sentenza n. 133/2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto integralmente il ricorso. Il sig. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. CP_1
Nel corso del giudizio, essendo entrata in vigore la l. n. 197/2022, in CP_5 adempimento dell'ordinanza del collegio del 25/1/23, in data 5/5/23 ha depositato gli estratti di ruolo dai quali risultano i debiti interessati dallo stralcio (annullati dal 30 aprile 2023) relativi alle cartelle di pagamento nn. 06820150076169681000 e 06820150118057285000 e agli avvisi di addebito nn. 36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020394054000,
[2] 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820150012439204000 e 36820150018255542000 (cfr. All. B, docc. 10 e 11). Successivamente, con riferimento ai crediti non stralciati portati dalle cartelle di pagamento nn. 06820040348115939000, 06820060250299717000, 06820070373469001000, 06820160094149291000, e 06820190071443286000 e dagli avvisi di addebito nn. 36820150003617746000, 36820150005312467000, 36820130006364924000, 36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820140020394054000, 36820150001232906000, 36820150001750163000, 36820150012439204000, 36820150018255542000, 36820150012353880000, 36820150015608072000, 36820150019507002000, 36820160014921168000, 36820160014947654000, 36820160017018928000, 36820160030060356000, 36820170006415901000, 36820170006493735000, 36820170022265525000, 36820170022333958000, 36820170024791380000, 36820180001592719000 e 36820190031079661000, il sig. ha aderito alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione - quater”) ai CP_1 sensi dell'art. 1, co. 231-252, della legge n. 197/2022, presentando diverse istanze che sono state accolte dall' della Riscossione in 18 rate. Tuttavia, CP_6 con riguardo a tutte le posizioni in definizione agevolata, il contribuente era decaduto dal beneficio secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 232 e 244 dell'art. 1, legge n. 197/2022, non avendo provveduto al pagamento della prima rata in scadenza il 31 ottobre 2023. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1198 del 2023 ha così statuito
“In parziale riforma della sentenza n. 133/2022 del Tribunale di Busto Arsizio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 06820150076169681000 ( ) e n. CP_2
06820150118057285000 ( ) ed agli avvisi di pagamento nn. CP_2
36820130013608715000, 36820140007809235000, 36820140020394054000, 36820140020598452000, 36820140026938426000, 36820150012439204000 e 36820150018255542000. Conferma le restanti statuizioni di merito. Compensa per 1/3 le spese del doppio grado e condanna al Controparte_1 pagamento dei restanti 2/3 che liquida in € 9.200,00 in favore di , € 3.000,00 CP_3 in favore di ed € 9.200,00 in favore di oltre accessori di legge”. CP_2 CP_5
Il 14 marzo 2024 ha proposto presso la Corte Parte_1
d'Appello un'istanza per la correzione di errore materiale della sentenza n. 1198/2023 ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., chiedendo che il dispositivo venisse corretto “in quanto la sua formulazione letterale è affetta da un errore materiale con particolare ed esclusivo riferimento alle statuizioni relative all'avviso di pagamento n. 36820140020394054000. Nello specifico, nel dispositivo la sentenza dichiara la cessata materia del contendere indistintamente per tutti i crediti portati da tale atto, laddove, tuttavia, soltanto alcuni crediti di cui al predetto avviso sono stati oggetto di stralcio, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 222-230, legge n. 197/2022”.
[3] La Corte d'Appello, con ordinanza del 21/5/24, ha respinto l'istanza statuendo che “L'istanza non può essere accolta, non vertendosi nell'ambito dell'ipotesi di correzione dell'errore materiale”. La Corte ha inoltre precisato che, in adempimento dell'ordinanza del collegio del 25/1/23, in data 5/5/23 aveva CP_5 depositato documentazione relativa ai crediti oggetto di stralcio, allegando i documenti 10 e 11 nonché documentazione relativa ai crediti non oggetto di stralcio, indicandoli specificamente ed allegando i documenti 12 e 13. Tra i crediti non oggetto di stralcio e per i quali insisteva per il rigetto dell'appello sia CP_5 con le note di accompagnamento della documentazione sia in sede di discussione, non rientrava il credito, o meglio parte del credito, di cui all'avviso di pagamento n. 36820140020394054000.
Con ricorso 5-7-2024 ha chiesto la revocazione della sentenza n. CP_5
1198/2023, in quanto la stessa risulterebbe viziata da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., con particolare riferimento alle statuizioni relative all'avviso di pagamento n. 36820140020394054000 (il quale porta crediti dovuti all' per l'anno 2014). CP_3
A sostegno della propria istanza, evidenzia che la sentenza sarebbe errata in quanto la Corte “ha dichiarato la cessata materia del contendere indistintamente per tutti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 36820140020394054000, laddove, tuttavia, soltanto alcuni di essi sono stati oggetto di stralcio per effetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 222-230, legge n. 197/2022. In altri termini, la sentenza di seconde cure ha ritenuto stralciate tout court tutte le partite di ruolo di cui al predetto avviso, conseguentemente - erroneamente - dichiarando la cessata materia del contendere con riferimento a tutti i crediti portati dal già menzionato avviso di addebito, compresi quelli di valore superiore a 1.000,00 euro non oggetto di stralcio ex lege, secondo quanto risultante dall'estratto di ruolo prodotto in giudizio dall'Agente della Riscossione (cfr. Estratto di ruolo allegato dall'Agente della Riscossione alla nota del 5 maggio 2023 sub doc. 11, All. B) ns. prod. secondo grado del 5 maggio 2023). Infatti, dall'esame dell'estratto di ruolo, al di là delle partite stralciate, risulta che rispetto all'avviso di addebito n. 36820140020394054000 residuano ancora carichi iscritti a ruolo per complessivi circa € 50.000,00 (cfr. pagg. 7-11, doc. CP_3
11, All. B) ns. prod. secondo grado del 5 maggio 2023).”
ammette di aver generato un equivoco, producendo l'estratto di ruolo CP_5 relativo all'avviso di addebito n. 36820140020394054000, senza specificare che esso conteneva sia partite stralciate, sia partite non stralciate. Tuttavia, la questione sarebbe stata chiarita nel prosieguo del giudizio allorquando il sig. ha allegato di aver aderito, in relazione alle partite oggetto di causa non CP_1 oggetto di stralcio, alla definizione agevolata. Le istanze dallo stesso prodotte includevano, infatti, anche le partite ancora attive presenti nell'estratto di ruolo relativo all'avviso di addebito n. 36820140020394054000. Il contribuente era poi decaduto dal beneficio della definizione agevolata a fronte del mancato pagamento
[4] della prima rata in scadenza il 31 ottobre 2023. Conclude quindi rilevando come l'errore commesso dalla Corte territoriale abbia avuto portata decisiva. Da ultimo, ripropone le difese già svolte nella comparsa di costituzione e risposta in appello.
Il sig. si è costituito con memoria depositata in data 24/7/2024. CP_1
In via preliminare, ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio di parte attrice, dovendo costituirsi in giudizio solo tramite personale interno o CP_5 facente parte della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni. In secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per revocazione, per manifesta violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Nel caso di specie, si verterebbe infatti in errore di allegazione da parte di stessa. CP_5
Ha riproposto tutti i motivi di appello relativi all'avviso di addebito per cui è causa.
ed non si sono costituiti, rimanendo contumaci. CP_3 CP_2
All'udienza del 22 ottobre 2024, a seguito della discussione orale, il Collegio ha invitato l'Agente della Riscossione a depositare note scritte in replica alle eccezioni di inammissibilità proposte da parte resistente e ad allegare i documenti relativi all'avviso di addebito oggetto di causa ed, in particolare, il doc. 11 allegato alla nota del 5 maggio 2023, nonché il doc. 19 relativo all'istanza di adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'atto di costituzione in giudizio il sig. ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'asserita inammissibilità della revocazione proposta da Parte_1
tramite un avvocato del libero Foro, in violazione dell'art. 11, D.lgs. n.
[...]
546/1992, laddove “nelle materie oggetto della convenzione tra e CP_5
l'Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente”. Innanzi tutto, si fa presente che il richiamo alla predetta norma è inconferente rispetto al caso di specie, trattandosi di una disposizione relativa al procedimento tributario. In ogni caso, la censura è infondata, in quanto la presente controversia lavoristica non è riservata all'Avvocatura dello Stato sulla base del protocollo d'Intesa del 24 settembre 2020 stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l' Parte_1
, applicabile al caso di specie in quanto la procura alle liti rilasciata al
[...] difensore è del 21 giugno 2024 e, quindi, anteriore all'ultimo Protocollo d'Intesa del 25 giugno 2024.
[5] In particolare, l'art.
3.3 del citato Protocollo, rubricato “Contenzioso afferente l'attività di Riscossione”, elenca in modo tassativo i casi in cui l'Avvocatura assume il patrocinio dell'ente, e cioè: “- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione– per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);- altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione”. L'art.
3.7 del Protocollo, rubricato “Cause per le quali l'Avvocatura dello Stato non assume il patrocinio”, stabilisce, inoltre, che: “In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. [..]”. Pertanto, in base a quanto sopra argomentato e a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 30008/2019, per il presente giudizio dinanzi alla Corte d'Appello risulta legittima la fruizione da parte dell' del patrocinio di un avvocato del libero Foro, Parte_2 senza che sia necessaria alcuna deliberazione dell'Ente. Ne deriva la piena validità della procura rilasciata da Parte_1
allo scrivente difensore in data 21 giugno 2024, nonché dell'atto di
[...] citazione per revocazione depositato nell'interesse dell'Agente della Riscossione. Rimane ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c., che al secondo comma prevede che il giudice, quando rilevi, tra l'altro, un vizio che determina la nullità della procura, assegna alle parti un termine perentorio per la rinnovazione della stessa, e aggiunge che “l'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. A seguito del rilievo del Collegio, l' ha provveduto a depositare, ad CP_5 integrazione dell'originaria procura alle liti, la procura speciale del 28/11/2024, che ha espressamente autorizzato il difensore ad introdurre il presente giudizio di revocazione.
Nel merito, il ricorso è infondato.
ha sostenuto che l'errore di fatto commesso dalla Corte sarebbe consistito CP_5 nel non essersi accorta della inesatta comunicazione effettuata dalla stessa in relazione allo sgravio dei crediti contributivi riportati dall'AVI n. Pt_1
36820140020394054000, essendo peraltro tale errore reso palese
[6] dall'ammissione avversaria di aver inoltrato domanda di rateizzazione dei relativi crediti. Occorre osservare che, come evidenziato dalle Sezioni Unite, "Il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza … l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione" (Cass. SU n. 8984/2018). Soggiunge la Corte che "La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (vedasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a par. 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Restano, quindi, esclusi dall'area del vizio revocatorio ipotetici errori di valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, quand'anche fosse fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)". Il principio richiamato fissa il discrimine tra vizio revocatorio ed error iuris, escludendo dal primo ogni asserita errata valutazione, sia in fatto che in diritto, svolta dal Giudice di legittimità. Le Sezioni Unite hanno di recente confermato i suddetti principi statuendo che in tema di revocazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (SU n. 20013/2024). In coerenza con i principi richiamati deve affermarsi che nel caso in esame nessun errore di percezione è ravvisabile nella sentenza impugnata. Invero, il vizio denunciato risulta attinente a questioni oggetto di discussione tra le parti, tant'è che lo stesso Collegio, al fine di dissipare ogni dubbio, ha richiesto all' di precisare quali avvisi di addebito fossero stati oggetto di sgravio. CP_5
[7] A fronte della inequivoca affermazione secondo cui i crediti portati dal citato avviso di addebito erano stati stralciati, il Collegio – senza approfondire ulteriormente la questione – ha ritenuto di dichiarare sul punto la cessazione della materia del contendere. L'omessa verifica – nell'ambito della copiosa documentazione depositata – della coincidenza tra le singole voci non stralciate dell'avviso di addebito de quo e la domanda di rateizzazione proposta dall'opponente in relazione a tale avviso non può in alcun modo essere ritenuto un errore di fatto poichè la Corte – per accorgersi dell'errore – avrebbe dovuto mettere in discussione l'affermazione CP_3 stessa secondo cui tutti i crediti risultavano sgravati e, nonostante le Pt_1 fallaci informazioni ottenute dall' (e oggetto di discussione), valutare in CP_5 autonomia i documenti, confrontando quali poste contributive rivendicate (ma non sgravate) fossero state oggetto di rateizzazione. E' evidente che tale situazione non corrisponde ad un mero errore di percezione, ma integra – eventualmente – un errore di valutazione su una questione oggetto di discussione.
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso dev'essere rigettato.
Trattandosi di materia particolarmente complessa, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti costituite delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 30 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[8]