Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, la lettura del dispositivo soltanto al termine dell'udienza da parte del giudice non è causa di nullità del procedimento stesso, nessuna invalidità potendo derivare dal fatto che, tra la chiusura dell'istruttoria e la lettura del dispositivo stesso, sia trascorso un intervallo di tempo di poche ore, poiché la stessa norma di cui all'art. 23 comma settimo della legge 689/1981 consente l'adozione di un provvedimento di differimento dell'intera fase decisoria ad un'udienza successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LOSAVIO Giovanni - Consigliere -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso l'Avvocato DAVOLI FARRONATO rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI MONTE PASCHI SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI NORMANNI 1, presso l'avvocato ALBERTO DI GIAMBATTISTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e
BANCA DI ROMA, BA UC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 44/98 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 23/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23.4.1998 il Pretore di Civitavecchia accolse la opposizione proposta da AR UC contro il Comune di Civitavecchia ed il Servizio di Riscossione Tributi, avverso l'avviso di mora n. 4325159 del 21.10.1994 e la cartella esattoriale n. 403228, aventi ad oggetto sanzioni per violazione del codice della strada.
Aveva dedotto il AR di non avere ricevuto alcun verbale di contestazione e che la cartella e l'avviso di mora erano privi di sottoscrizione. Il Comune aveva resistito - contumace era invece rimasto il Servizio di Riscossione Tributi - deducendo che le irregolarità lamentate non gli erano imputabili, riguardando il Servizio di Riscossione, e comunque eccependo la tardività della opposizione, essendo stata rituale la notifica del verbale di contestazione.
Ha rilevato il pretore che sia la cartella esattoriale che l'avviso di mora sono carenti della sottoscrizione, della motivazione, della indicazione del titolo per cui si era proceduto e della notificazione. Ha altresì ritenuto inapplicabile la procedura introdotta dall'art. 203 del codice della strada, essa operando per le infrazioni commesse dopo l'1.1.1993.
Propone ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia con 6 motivi;
non ha presentato difese AR UC ne' il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi.
All'udienza del 12.6.1991 il Collegio ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti del Servizio predetto, cui non era stato notificato il ricorso, il quale ha presentato memoria attraverso la Banca Monte dei Paschi di Siena, alla quale l'atto è stato notificato unitamente all'ordinanza di integrazione e che ha rilevato di essere estraneo alla contestazione di cui si tratta, in quanto all'epoca quel servizio era gestito dalla Banca di Roma. Conseguentemente la integrazione è stata disposta ed eseguita nei confronti di quest'ultima, che non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunzia il ricorrente la violazione dell'art. 23 L. 689/1981, deducendo che il pretore non aveva pronunciato il dispositivo della sentenza nella udienza di discussione. Con il 2^ motivo denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c., la erroneità e contraddittorietà della motivazione. Censura la sentenza impugnata per avere posto a base della motivazione una cartella mai vista, avendo egli espressamente dichiarato che non era mai stata depositata, sicché inesistente dovrebbe considerarsi la motivazione sul punto della assenza dei requisiti fondamentali dell'atto. Contesta l'assunto che dagli atti prodotti non fosse risultato il titolo per cui si era proceduto, essendo invece state prodotte le copie autentiche dei verbali di accertamento nn. 129/00239 del 6.6.1991 e 131/00002 del 19.5.1991, unitamente a quelle dei relativi atti postali di invio e ricevimento. Con il terzo motivo denunzia il ricorrente la violazione dell'art. 22 L. 689/1981 e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Premessa la esecutività del verbale di contestazione rileva che il ricorso al pretore avrebbe dovuto essere proposto entro i trenta giorni successivi alla data in cui tale atto era divenuto esecutivo e cioè sessanta giorni dopo la notifica;
tanto essendo mancato, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo.
Con il 4^ motivo è dedotta la violazione delle leggi 890/1982, 689/1981, 122/1989 e la omessa e insufficiente motivazione. Rileva il Comune che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, la mancanza di relata di notifica non incide sulla validità dell'atto, costituendone una mera irregolarità, atteso che la notifica a mezzo posta è affidata all'ufficiale giudiziario e alla amministrazione postale e che l'attività del primo non assolve ad alcuna funzione essenziale al procedimento notificatorio, avendo il solo scopo di fornire al terzo la garanzia della effettuazione della notificazione a mezzo del servizio postale e la indicazione dell'ufficio cui il plico è presentato per l'invio al destinatario.
Osserva, ancora, che nessun rilievo ha il mancato ritiro da parte del contravventore delle raccomandate contenenti i verbali di accertamento, essendosi la notifica compiuta nel decimo giorno dal deposito degli atti presso l'Ufficio postale.
Con il 5^ motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni della legge 122/1989 e del vigente codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile l'art. 238 del nuovo codice stradale, operativo dall'1.1.1993; nella specie trovava invece applicazione la legge citata che aveva introdotto la speciale procedura, poi assunta nell'art. 238 predetto.
Con il 6^ motivo si denunzia la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere il giudice di merito condannato alle spese processuali il Comune, benché il fondamento della decisione avesse riguardato atti - ritenuti anomali - compiuti dal Servizio Riscossione.
È privo di fondamento il primo motivo, in quanto deduce una circostanza - quale la mancata lettura del dispositivo nella udienza di discussione, - che il relativo verbale del 30.10.1997 smentisce, in esso leggendosi "il Pretore trattiene la causa in decisione, decidendo come da separato dispositivo, di cui viene data lettura a fine udienza".
Nè rileva che la lettura sia avvenuta al termine della udienza, nessuna nullità potendo derivare "dal fatto che tra la chiusura della istruttoria e la lettura del dispositivo sia trascorso un intervallo di poche ore, consentendo la stessa norma di cui all'art. 23 c. 7^ citata legge 689/1981 l'adozione di un provvedimento di differimento dell'intera fase decisoria ad udienza successiva" (Cass. 1740/1991). Con riferimento al secondo motivo, con il quale è stata denunziata la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, va rilevato che con il ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981 AR UC dedusse che mai gli era "pervenuto e notificato ... alcun atto ovvero titolo su cui si fonderebbe l'avviso di mora e in particolare ne' il verbale di contravvenzione ne' altro".
A fronte di tale rilievo, il Comune di Civitavecchia, costituendosi in giudizio, eccepì che, al contrario, il titolo posto a fondamento della iscrizione a ruolo era costituito da alcuni verbali di contestazione "regolarmente inviati tramite il sevizio postale raccomandato".
Assume il pretore che "nel caso di specie dagli atti prodotti dal convenuto non risulta il titolo per cui si procede", affermazione che non è dato stabilire, per la sua apoditticità, se costituisca frutto di uno specifico accertamento negativo, in punto di fatto, ovvero di omesso esame della documentazione prodotta, integranti l'una quanto l'altra ipotesi un vizio di motivazione, posto che avrebbe dovuto la sentenza impugnata dar conto delle ragioni per le quali non era risultato "il titolo per cui si procede", o perché non era stato prodotto alcun titolo, contrariamente all'assunto della difesa del convenuto, ovvero perché quello prodotto era estraneo alla iscrizione a ruolo.
Per tale aspetto il ricorso merita di essere accolto, avendo la decisione impugnata mancato di dare atto di avere esaminato la documentazione prodotta;
e quanto al punto controverso, se la contestazione della contravvenzione sia mai avvenuta - come aveva negato il AR - o se sia avvenuta separatamente rispetto a quella degli atti esattoriali, al punto da rendere non più ammissibile la opposizione per tardività - secondo la tesi della Amministrazione comunale - il primo giudice non fornisce una adeguata risposta.
La decisione impugnata va pertanto cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese di cassazione.
I successivi motivi sono tutti assorbiti da tale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, anche per le spese di Cassazione. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003