Sentenza 11 aprile 1989
Massime • 1
Con riguardo alla causa possessoria inerente ad un fondo, il titolare del relativo contratto agrario ha un interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, con la conseguenza che in esso non può assumere la qualità di testimone (art. 246 cod. proc. civ.). tale divieto non si estende ai familiari del detto titolare del rapporto agrario, portatori di un interesse di fatto nella causa che, seppure apprezzabile in Sede di valutazione della loro deposizione, non è tuttavia di ostacolo alla loro assunzione come testi. ( V 248/74, Corte cost.).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/1989, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 11 aprile 1989 |
Testo completo
Con riguardo alla causa possessoria inerente ad un fondo, il titolare del relativo contratto agrario ha un interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, con la conseguenza che in esso non può assumere la qualità di testimone (art. 246 cod. proc. civ.). tale divieto non si estende ai familiari del detto titolare del rapporto agrario, portatori di un interesse di fatto nella causa che, seppure apprezzabile in Sede di valutazione della loro deposizione, non è tuttavia di ostacolo alla loro assunzione come testi. ( V 248/74, Corte cost.).*