Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 15832 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per n.q. di amministratrice di sostegno di (Avv.
[...] CP_1
_____________________________ Misuraca Margherita ed Eugenio Scotto di Tella)
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA) CP_2
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 3/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore dei procuratori antistatari in € 1182,30 incluse spese generali,
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.10.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l CP_2
CP_ al fine di vedere condannare l in persona del legale rappresentante pro-
tempore, a corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto a titolo di arretrati della pensione di inabilità civile spettantegli ai sensi dell'art. 25 comma 6 legge n.114 del
2014.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante che gli arretrati sarebbero stati pagata con la prossima mensilità utile.
All'udienza con trattazione scritta del 3.06.2025 i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
tuttavia il procuratore di parte ricorrente insisteva nella vittoria delle spese atteso che la resistente aveva provveduto a pagare solo nelle more del giudizio.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio
(maggio 2025).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base del principio della
CP_ soccombenza virtuale, vengono poste a carico dell atteso che risulta incontestato che il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del ricorso come da documentazione in atti.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Palermo, 11.06.2025
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro