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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3267/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3267/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Grazia PULVIRENTI;
APPELLANTI contro
nato a [...] il [...] (C.F. RT
); C.F._3
APPELLATO - contumace
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Renato PENNISI;
APPELLATA
nata ad [...] il [...] (C.F. ); CP_3 C.F._4
APPELLATA - contumace
(C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino LANZA;
APPELLATA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e proponevano appello avverso la sentenza numero Parte_1 Parte_2
73/2021 (causa n. 574/2018 R.G.) del giudice di pace di Giarre del 05.08.2021 (depositata in data 30.08.2021), con la quale il giudice
- aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria di essi appellanti nei confronti di e, conseguentemente, di RT [...]
(quale compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà di Controparte_2
quest'ultimo);
- aveva rigettato la pretesa risarcitoria (anche) nei confronti delle altre parti convenute
( e , per avere e CP_3 Controparte_4 Parte_1
già ottenuto, da parte di somme Parte_2 Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno (rispettivamente, € 350,00, per i danni subiti dal veicolo, ed € 200,00, per i danni fisici patiti dalla conducente Parte_2
e, viceversa, non avere dimostrato l'esistenza di un maggior danno – patrimoniale e/o non patrimoniale – così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
In particolare, con il primo motivo di gravame e Parte_1 Parte_2
lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149, 156, 157, 160 e 112 c.p.c. per avere il giudice di pace erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti di dovendo considerarsi instaurato il contraddittorio RT
nei confronti di quest'ultimo.
Con il secondo motivo di gravame, e deducevano la Parte_1 Parte_2
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., nella parte in cui il giudice di primo grado pagina 2 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti di e RT [...]
in ragione delle quietanze sottoscritte da essi appellanti a tacitazione dei Controparte_2
danni subiti in conseguenza del sinistro occorso.
Con il terzo motivo di appello, poi, parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado erroneamente valutato le risultanze istruttorie, sulla base delle quali e avrebbero dovuto considerarsi responsabili del RT CP_3
sinistro occorso e, conseguentemente, avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
Con il quarto motivo di gravame, e contestavano la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, non considerando assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., aveva rigettato la domanda risarcitoria nella misura indicata nell'atto di citazione.
Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame, parte appallante riteneva errata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, sull'erroneo presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di e Parte_1 Parte_2 aveva condannato quest'ultimi al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'accertamento della responsabilità del sinistro occorso in data 07.05.2018 in capo ad e e la condanna di quest'ultimi, in solido con le RT CP_3
rispettive Compagnie assicuratrici convenute, al risarcimento di tutti i dati patiti.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la contestando l'appello Controparte_2
proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto.
§§§§§
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Si costituiva altresì deducendo l'infondatezza dell'appello Controparte_4
proposto ovvero, in subordine, chiedendo di ridurre il quantum risarcitorio nella misura del danno effettivamente accertato e provato e delle quote di responsabilità di ciascun conducente, detraendo, eventualmente, le somme già percepite dagli odierni appellanti dalla
[...]
Controparte_2
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, e ritenevano di RT CP_3
non doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del
27.01.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
In via preliminare, deve darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di e RT
CP_3
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da e merita di essere Parte_1 Parte_2
parzialmente accolto.
§§§§§
Il primo motivo di gravame dedotto dagli odierni appellanti si fonda sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149, 156, 157, 160 e 112 c.p.c., per avere il giudice di pace pagina 4 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti di
RT
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che «la notifica dell'atto di citazione spiegato dagli attori nei confronti di non è andata a buon fine. Infatti, risulta RT
in atti la restituzione del plico postale A/R n. 78768488514-2, inoltrato per la notifica il
31.10.2018 e contenente la citazione diretta ad con la dizione RT
“mancata consegna del plico a domicilio … per irreperibilità del destinatario”. Tenuto conto che la domanda spiegata nei confronti della per il sinistro in Controparte_2 argomento vede (proprietario dell'accennata autovettura Fiat RT
punto targata DZ 058 VG) come litisconsorte necessario, la sua mancata citazione in giudizio rende la domanda degli attori inammissibile».
Al riguardo, deve rilevarsi che la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1
è da ritenersi ammissibile, in quanto la questione della sua ammissibilità Parte_2
o meno deve, oggi, considerarsi assorbita e sanata stante la circostanza che il contraddittorio, nel giudizio di appello, è stato pienamente integrato nei confronti di tutte le parti convenute e, dunque, anche di la cui notifica dell'atto di citazione in appello RT
risulta infatti regolare.
Ed invero, in conformità all'ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema
Corte, 'la nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado che non sia stata fatta valere, nel giudizio di secondo grado, dall'appellato rimasto contumace, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo ormai preclusa ogni indagine sulla sussistenza del dedotto vizio di nullità della sentenza di primo grado, atteso che la regola del rilievo d'ufficio delle nullità in caso di contumacia, prevista dall'art. 164, comma 1, c.p.c., si riferisce unicamente alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche a quella introduttiva del grado precedente, in virtù dello sbarramento conseguente alla regola
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della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c.'
(Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2022 n.30485).
§§§§§
Con il secondo motivo di gravame, la difesa di parte appellante contestava la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva considerato percepite a titolo satisfattivo (e non di mero acconto) le somme che, con dichiarazioni sottoscritte in data
26.06.2018, e avevano accettato dalla Parte_1 Parte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno per il sinistro occorso (rispettivamente, Controparte_2 pari ad € 350,00 ed € 200,00).
La difesa di parte appellante, quindi, nel contestare la non satisfattività delle somme ricevute, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., per avere il giudice di pace, rigettato la domanda risarcitoria nei confronti di e RT [...]
sull'erroneo presupposto di cui sopra. Controparte_2
In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che «la sottoscrizione in data
26.06.2018 (quindi prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio) tanto da parte di quanto della di relative, distinte quietanze liberatorie Parte_1 Parte_2
in favore della denota una grave imprudenza degli odierni Controparte_2
attori, rasentando gli estremi della iniziativa temeraria. Non si condividono affatto i rilievi strumentali del difensore degli attori che al fine di tentare di neutralizzare le predette quietanze liberatorie richiama principi giurisprudenziali che mal si conciliano con il caso che ci occupa. Entrambe le quietanze fanno riferimento alla dazione di somme di denaro a titolo di risarcimento danni relativamente ad un sottostante sinistro stradale».
Sulla base di tali considerazioni, il giudice di pace era giunto ad affermare che «non si tratta, diversamente da quanto rappresentato dal difensore degli attori, di dichiarazioni riguardanti questioni giuridiche complesse ma si tratta di semplici quietanze di pagamento, liberamente e
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consapevolmente sottoscritte “a tacitazione” dei danni subiti in conseguenza del riferito sinistro».
L'interpretazione offerta dal giudice di prime cure appare condivisibile in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di ritenere che le somme erogate da in favore di e erano Controparte_2 Parte_1 Parte_2
state da quest'ultimi percepite a titolo di integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro di cui si discute (e non solo quale mero acconto).
Ed invero, dall'esame dei documenti versati in atti, risulta che, con dichiarazioni distinte, entrambe sottoscritte in data 26.06.2018,:
1) accettava espressamente «l'importo di euro 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta) a tacitazione del danno causato alla mia autovettura TG.
DP750HK dall'auto tg. DZ058HK – ass.ta la quale ha ritamponato la CP_2
mia vettura subito dopo che mi aveva tamponato la vettura tg. CM650KA» (cfr. allegato n. 9 dell'atto di citazione originario);
2) parimenti, accettava il diverso importo di € 200,00 «a Parte_2
tacitazione definitiva di tutti i danni subiti. La presente avrà carattere liberatorio al momento del materiale ricevimento della somma sopraindicata» (cfr. allegato n. 1 dell'atto di citazione originario).
In punto di diritto, deve, al riguardo, ricordarsi che, al fine di verificare la sussistenza di una volontà del soggetto che ha rilasciato la quietanza di rinunciare con la stessa ad ulteriori pretese, è necessario tenere adeguatamente conto del senso letterale delle espressioni utilizzate dalle parti, considerando la comune intenzione manifestata dalle stesse, desumibile anche dal complesso delle loro pattuizioni. Accertata la volontà negoziale delle parti (mediante, come si è detto, una puntuale verifica della comune intenzione dei contraenti ed una adeguata considerazione delle espressioni letterali utilizzate nel documento sottoscritto), 'dovrà
(ovviamente) attribuirsi rilievo non solo all'avvenuto riconoscimento dell'an della
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responsabilità ma anche alla determinazione del quantum del danno conseguente' (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, 3 maggio 2022, n. 13975).
Ebbene, nel caso di specie, le richiamate dichiarazioni, oltre a contenere tutti i riferimenti essenziali relativi al sinistro di cui si discute, manifestano, in modo chiaro ed univoco, la volontà degli odierni appellanti di ricevere le relative somme a totale soddisfacimento di ogni loro spettanza, rinunciando poi ad ogni altra ed ulteriore pretesa in ordine al sinistro in esame.
Ne deriva, quindi, che nulla più è dovuto da e RT [...]
in favore di e per il Controparte_2 Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni relativi al sinistro per cui è causa.
A nulla, pertanto, rileva la circostanza, dedotta da e Parte_1 Parte_2 secondo cui, dall'esame delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'interrogatorio formale reso dagli appellanti è possibile ricavare la volontà dei medesimi di accettare le somme suddette solo a titolo di acconto.
Occorre, difatti, ricordare che lo strumento processuale in esame (l'interrogatorio formale) è volto essenzialmente a provocare la confessione giudiziale di una parte. Nel nostro ordinamento, principio generale è, difatti, quello secondo cui le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, ove non si traducano in una confessione (ossia qualora non riconoscano fatti a danno del soggetto che le rende), non hanno valore probatorio e, conseguentemente, non possono essere utilizzate a favore del dichiarante. Conseguentemente, il giudice potrà valutarle liberamente quali meri argomenti di prova, insieme ed al pari degli altri elementi probatori acquisiti in giudizio (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. II, 6 febbraio 2014, n.
2725).
Per l'effetto, il motivo di gravame è infondato e, quindi, deve essere rigettato.
§§§§§
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Con il terzo motivo di gravame è stata dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali e avrebbero dovuto considerarsi RT CP_3
responsabili per il sinistro per cui è causa, avendo entrambi tamponato l'autovettura, di proprietà di e condotta da Parte_1 Parte_2
La difesa di parte appellante, più precisamente, muovendo dalla considerazione secondo cui entrambe le Compagnie assicuratrici convenute avrebbero dovuto essere condannate, in solido con e per i danni subiti da e RT CP_3 Parte_1
a seguito del sinistro occorso, deduceva la nullità della sentenza Parte_2
impugnata nella parte in cui era stata rigettata la domanda risarcitoria, oltre che nei confronti della e di (per le ragioni sopra Controparte_2 RT
meglio descritte), anche nei confronti di e di CP_3 Controparte_4
Il giudice di primo grado, in particolare, nel rigettare la domanda risarcitoria, aveva evidenziato, con riguardo ad che «la CTU medico legale Controparte_2
disposta dal precedente G.d.P. (dott. cessato dalle funzioni il 16.09.2020) ha Persona_1
restituito la sostanziale congruità dell'offerta risarcitoria extragiudiziale, formalizzata da
a favore di alla quale ultima il Dott. Controparte_2 Parte_2 Per_2
(consulente medico legale d'ufficio) ha riconosciuto solamente una modestissima inabilità
[...]
temporanea parziale pari ad undici giorni al 75 %. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni al mezzo spiegata nei confronti del proprietario della Fiat Punto, si ribadisce che la quietanza sottoscritta da ha liberato dal Parte_1 Controparte_2 dover corrispondere altre somme per i danni alla Lancia LT dell'attore». Con riguardo, invece, ad pur accertando che «l'autovettura del Controparte_4 Parte_1
condotta dalla sia stata dapprima attinta in via diretta ed esclusiva Parte_2
dall'autovettura Alfa Romeo 147 della e pochi istanti dopo tamponata dalla CP_5
stessa autovettura Alfa Romeo 147, in conseguenza però del distinto tamponamento che quest'ultimo veicolo subiva, a sua volta, dall'autovettura che lo seguiva, vale a dire dalla Fiat
Punto dell' , era giunta ad affermare «che l'evento principale (in RT
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termini di effettiva causazione dei danni lamentati) sia il secondo lo si evince chiaramente non solo tenendo conto della genesi della lite giudiziaria (inizialmente promossa dagli attori esclusivamente nei confronti di proprietario della Fiat Punto, e RT
della e solo dopo i rilievi del primo convenuto estesa a Controparte_2 CP_3
ed alla ma anche dalla richiesta stragiudiziale di
[...] Controparte_4
risarcimento, inoltrata solamente all' sinistri della Società a firma di CP_6 CP_2 recante la data “Giarre 08-05-2018” ove si legge: “il sinistro si è Parte_2
verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura (tipologia del veicolo, modello e targa) Fiat Punto DZ 058 VG…”».
La sentenza impugnata, quindi, aveva ritenuto che la richiamata dichiarazione resa da
(in cui la stessa altresì affermava che la sua autovettura veniva «toccata Parte_2
già precedentemente dall'Alfa CM 650 KA») chiariva la dinamica del sinistro, «restituendo al primo evento, “tocco” tra due veicoli, un significato del tutto marginale e trascurabile dal punto di vista causale. Le predette dichiarazioni, contenute nella richiesta di risarcimento danni a firma di … provengono dalla stessa parte attrice che Parte_2
confezionandole autonomamente ha inteso, senza alcun dubbio, circoscrivere il perimetro delle responsabilità altrui al solo secondo evento, vale a dire al tamponamento che la Lancia LT di parte attrice subiva dall'Alfa Romeo 147 in conseguenza del tamponamento che l'Alfa
Romeo riceveva dalla Fiat punto che la seguiva».
La ricostruzione operata dal giudice di prime cure è da ritenersi errata, in quanto le risultanze istruttorie versate in atti consentono, in verità, di affermare la responsabilità, in eguale misura, di e CP_3 RT
Occorre, infatti, rilevare che non è stata specificamente contestata, in atti, la circostanza secondo cui il veicolo, di proprietà di e condotto da Parte_1 Parte_2
sia stato tamponato, dapprima, dall'autovettura di e, poi, nuovamente da tale CP_3
autovettura in quanto, a sua volta, tamponata da quella di RT
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difatti, si limita a dedurre, peraltro genericamente, la circostanza, Controparte_4
secondo la quale sarebbero stati gli stessi appellanti a definire lieve l'urto subito da parte del veicolo di proprietà di (assicurato presso la e ad CP_3 Controparte_4 ascrivere, invece, efficacia causale all'urto impresso dal veicolo di proprietà di
(assicurato presso la . RT Controparte_2
Tuttavia, tale circostanza, oltre ad essere stata solo oggetto di allegazione generica, risulta essere smentita alla luce degli altri elementi probatori versati in atti, dai quali, invece, risulta che e sia nel giudizio di primo grado sia in appello, Parte_1 Parte_2
non hanno escluso e/o limitano la responsabilità di riconducendo a contrario i CP_3
danni patiti ad entrambi i tamponamenti.
Ne consegue che, avendo omesso di contestare specificamente tale Controparte_4
circostanza (limitandosi unicamente a formulare difese generiche) e, comunque, non avendo fornito in giudizio alcuna prova contraria in tal senso, la dinamica del sinistro e, dunque, la eguale responsabilità di e non può che considerarsi CP_3 RT
provata.
Per l'effetto, e devono essere ritenuti egualmente CP_3 RT
responsabili dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni appellanti.
§§§§§
Con il quarto motivo di gravame, e hanno ritenuto Parte_1 Parte_2
errata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, non considerando pienamente assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e non ravvisando alcun maggior danno risarcibile, aveva rigettato la domanda risarcitoria nella misura indicata nell'atto di citazione originario nei confronti di entrambe le Compagnie assicuratrici appellate.
Al riguardo – premesso che non contestata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è la circostanza che sia sia avevano percepito a titolo di risarcimento del Parte_1 Parte_2
danno subìto a seguito del sinistro occorso le somme, rispettivamente, di € 350,00 e € 200,00,
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ed accertato – per le ragioni sopra esposte – che tali somme erano state percepite dagli odierni appellanti non a titolo di mero acconto bensì a titolo satisfattivo – occorre, nel caso di specie, verificare se sussista o meno, in concreto, un maggior danno, sì come lamentato ed allegato dalla difesa di parte appellante che possa essere fatto valere nei confronti di chi non aveva preso parte a quella definizione transattiva.
In tale prospettiva, occorre preliminarmente ricordare che, nel nostro ordinamento, vige il principio secondo cui il risarcimento del danno deve essere diretto a reintegrare il danneggiato nella situazione precedente alla verificazione dell'evento lesivo, senza che il danneggiato possa ottenere (a titolo di risarcimento) un importo maggiore rispetto al danno effettivamente patito, non essendo consentito al medesimo evidentemente di lucrare sul danno risarcibile percependo un risarcimento superiore alle conseguenze dannose effettivamente subìte.
In secondo luogo, è dato altresì pacifico che la transazione tra un soggetto danneggiato e la
Compagnia assicuratrice non esclude al primo di domandare eventuale maggiore risarcimento dei danni anche alle Compagnie assicuratrici degli altri veicoli eventualmente coinvolti nel sinistro stradale, influendo la intervenuta transazione, al più sulla, valutazione (quantificazione) dei danni e sulla quota (parte) di relativa responsabilità.
Ciò premesso, nel caso di specie – accertato che e CP_3 RT
risultano responsabili in egual misura – deve rilevarsi che, con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale subìto da l'esame degli elementi probatori versati in Parte_1
atti non consente di considerare provata l'esistenza di un maggior danno.
Ed invero, l'odierno appellante, nel contestare di avere accettato la somma di € 350,00 a titolo satisfattivo, lamentava che tale somma non fosse idonea ed adeguata rispetto al danno in concreto subito. Parte appellante, in particolare, asseriva che i danni al proprio autoveicolo ammontavano «ad € 1.647,00 come risulta dalla fattura emessa dal Sig. , meno Persona_3
le somme ricevute in acconto da parte della compagnia di assicurazione. I danni al veicolo targato DP750HK nella suddetta misura di € 1.647,00 viene confermato dalla stessa perizia
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effettuata da parte della assicurazione e dalla fattura emessa dal carrozziere che ha Parte_3
provveduto alla riparazione di tali danni».
Ebbene – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso – nel caso di specie, non ha sufficientemente provato l'esistenza di un danno alla Parte_1
propria autovettura di importo maggiore rispetto a quello già risarcito dalla
[...]
così non assolvendo all'onere probatorio di cui al citato articolo. Controparte_2
L'odierno appellante, infatti, si è limitato a produrre, a fondamento della doglianza in esame, la fattura del carrozziere ( che aveva provveduto alla riparazione del danno. Persona_3
Tale fattura, tuttavia, oltre a risultare assolutamente generica (non essendo in essa specificate le singole voci di danno e le conseguenti specifiche riparazioni eseguite), non costituisce comunque elemento sufficiente per ritenere che abbia subìto, in astratto, Parte_1
un danno superiore rispetto a quello, in concreto, patito e che, conseguentemente, abbia diritto ad un risarcimento maggiore rispetto a quanto già percepito (€ 350,00).
La interpretazione della Suprema Corte è, difatti, pacifica nel ritenere che, in tema di sinistro stradale, la sola fattura, allorché prodotta in giudizio, non costituisce, di per sé, prova del danno del veicolo incidentato, «tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione … e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla» (cfr. Cass. Civ., sez.
VI, 12 febbraio 2018 n. 3293).
In punto di diritto, è, infatti, noto che, ai fini del risarcimento del danno a seguito di un sinistro stradale, è necessaria la sussistenza (e la produzione in giudizio) di prove adeguate e concrete dei danni subìti dal veicolo.
Nel caso di specie, ha, però, omesso di fornire prove specifiche ed Parte_1
adeguate in tal senso.
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Ed infatti, non è presente in atti alcuna ulteriore documentazione (fotografica o di altro tipo) tale da rivelare le condizioni del veicolo incidentato a seguito del sinistro stradale occorso e, dunque, tale da consentire una valutazione positiva circa l'esistenza di un maggior danno, sì come allegato dall'odierno appellante.
Né rilievo probatorio alcuno può attribuirsi alla perizia eseguita da Controparte_2
che quantificherebbe i danni al veicolo di cui si discute in € 1.674,00, ossia nella stessa
[...]
misura risultante dalla fattura prodotta da Parte_1
Deve, al riguardo, ricordarsi che la perizia stragiudiziale, eventualmente eseguita, non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, potendo essere liberamente valutata dal giudice di merito quale mero elemento indiziario (cfr. Cass. Civ. n.
2980/2023).
Tanto più, la valutazione stragiudiziale in questione costituisce atto proveniente da soggetto
'terzo' ( rispetto alle parti ( Controparte_2 Controparte_4
e nei cui confronti si intenderebbe fare valere un credito per maggior
[...] CP_3
danno.
Pertanto, non avendo sufficientemente dimostrato (specificamente nei Parte_1
confronti di e l'entità del (sostenuto) maggior Controparte_4 CP_3
danno patito, nessun risarcimento ulteriore può essere, in suo favore, riconosciuto.
Sicché, la domanda risarcitoria proposta da non merita di essere accolta, Parte_1
oltre che nei confronti di e per le RT Controparte_2
ragioni sopra dette (e, in particolare, alla luce della dichiarazione con cui lo stesso accettava l'importo di € 350,00, rinunciando espressamente ad ogni altra pretesa), neanche nei confronti di e, conseguentemente, di CP_3 Controparte_4
§§§§§
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Quanto al risarcimento dei danni fisici patiti da quest'ultima, come si è Parte_2
già anticipato, lamentava (al pari di di avere percepito da parte della Parte_1
una somma di importo inferiore rispetto a quella in concreto Controparte_2
dovuta e, dunque, di avere diritto ad un maggiore risarcimento tanto da parte di e (quale Compagnia assicurativa del RT Controparte_2
veicolo di proprietà di quest'ultimo) quanto da parte di e di CP_3 Controparte_4
(quale Compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà della convenuta).
[...]
Il motivo è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di quantificare il danno subito da in misura superiore rispetto a quello in concreto percepito. Parte_2
Ed invero, la CTU medico-legale espletata in primo grado ha accertato che «il sinistro subito dalla signora ha avuto un'efficienza lesiva sufficiente a determinare Parte_2
le lesioni denunciate solo per il IS DE … Il conseguente danno biologico è causalmente ben correlabile con le riferite modalità dell'incidente stesso secondo tutti i parametri della criteriologia Medico - Legale», così riconoscendo una invalidità temporanea parziale di giorni 11 al 75%.
Individuata l'invalidità subita dall'odierna appellante, la quantificazione della stessa deve essere effettuata, in conformità all'orientamento costante della interpretazione della Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. n. 38077/2021), secondo le Tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate) dal Tribunale di Milano, in base alle quali il danno sarebbe quantificato in € 455,73
(come risulta altresì dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte appellante).
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, accertata la responsabilità concorrente di per il sinistro di cui si discute, (quale Compagnia CP_3 Controparte_4
assicuratrice del veicolo di proprietà di quest'ultima) non ha sufficientemente provato l'estraneità del primo tamponamento (causato, come sopra si è detto, da , ai danni CP_3
patiti dall'odierna appellante.
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infatti, si limitava a contestare genericamente l'an della pretesa Controparte_4
risarcitoria, asserendo che il primo tamponamento, causato dalla propria assicurata CP_3
non avesse causato i danni lamentati, senza, tuttavia, provare in concreto tale
[...]
circostanza ovvero, ancora, senza contestare il quantum risarcitorio, non formulando al riguardo specifiche contestazioni in merito ai risultati cui era pervenuto il consulente incaricato, bensì affermando unicamente che «il consulente del giudice, dott. non ha riconosciuto Per_4 in capo all'istante alcun postumo invalidante ma soltanto una I.T.P. di giorni 11 al 75% che secondo le tabelle ministeriali ascende all'importo di € 391,79. Da tale importo occorrerà detrarre la somma di € 200,00 già versata dalla in via stragiudiziale» (cfr. comparsa CP_2
di costituzione in appello).
Ne consegue che, avendo dimostrato l'esistenza nonché l'entità del Parte_2
maggior danno patito, deve riconoscersi, in suo favore, il diritto ad ottenere il risarcimento dello stesso, come in giudizio accertato e quantificato (€ 455,73).
Tuttavia, occorre, anche qui, richiamare il principio secondo cui il danneggiato può ottenere il risarcimento solo delle conseguenze, immediate e dirette, causate dall'evento lesivo, non potendo quest'ultimo percepire, a titolo di risarcimento, una somma maggiore rispetto al danno in concreto patito.
Ne deriva, nel caso di specie, che l'importo di € 455,73 dovrà evidentemente essere decurtato della somma già percepita a titolo di risarcimento dall'odierna appellante, pari ad € 200,00.
Sulla base delle superiori considerazioni, pertanto, e CP_3 Controparte_4
devono essere condannate, in solido, al risarcimento del danno in favore di
[...]
nella misura di € 255,73 (455,73-200). Parte_2
Tale somma andrà via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del sinistro (07.05.2018) fino alla data della presente sentenza;
inoltre, sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza al soddisfo.
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Sicché, la domanda risarcitoria avanzata da per i danni fisici patiti non Parte_2
merita di essere accolta nei confronti di e RT Controparte_2
per le ragioni sopra meglio descritte. Viceversa, deve essere accolta nei confronti di
[...]
e CP_3 Controparte_4
§§§§§
Sulla base di quanto sopra esposto, l'appello proposto da e Parte_1 [...]
merita di essere solo parzialmente accolto. Parte_2
§§§§§
In dipendenza dell'accoglimento solo parziale dell'appello proposto da e Parte_1
peraltro nei contenuti limiti di cui si è detto, devono ritenersi sussistenti i Parte_2 presupposti di cui all'art. 92 comma 1 c.p.c. per compensare le spese di lite fra gli odierni appellanti e sia per il primo grado che per il presente grado di Controparte_4
giudizio; in dipendenza della contumacia, vanno dichiarate irripetibili nei confronti della contumace le spese sia del primo che del secondo grado. CP_3
Confermata la pronuncia sulle spese nei rapporti fra e Parte_1 [...]
da un lato e e Parte_2 Controparte_2 RT
dall'altro, le spese del presente gradi giudizio vanno poste a carico dei predetti Parte_1
e ed in favore di dovendo questo
[...] Parte_2 Controparte_2
Tribunale confermare integralmente (con riguardo alla posizione specifica di tali parti) il decisum del giudice di primo grado, così rigettando la domanda di riforma della impugnata sentenza;
per le stesse ragioni, nulla va disposto sulle spese processuali in favore di rimasto contumace. RT
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3267/2022 R.G. così statuisce:
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- ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 73/2021 del giudice di Parte_2 pace di Giarre (CT),
o CONDANNA e al pagamento, in CP_3 Controparte_4 favore di della somma di € 255,73, oltre rivalutazione Parte_2 dalla data del sinistro (07.05.2018) fino alla data della presente sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza al soddisfo;
o COMPENSA le spese di primo grado fra ed Parte_2 [...] dichiara irripetibili le spese processuali di Controparte_4 nei confronti della contumace Parte_2 CP_3
- CONFERMA per il resto la sentenza del giudice di pace impugnata;
- COMPENSA integralmente le spese del presente grado fra gli appellanti e e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 irripetibili le spese degli appellanti nei confronti della contumace CP_3
- CONDANNA e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 di delle spese processuali del presente giudizio, che Controparte_2 liquida in complessivi € 1.701,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
NULLA sulle spese nei confronti del contumace CP_1
;
[...]
- RIGETTA ogni ulteriore domanda.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Renata
LOMBARDO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. Pt_4
Catania, 24 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3267/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Grazia PULVIRENTI;
APPELLANTI contro
nato a [...] il [...] (C.F. RT
); C.F._3
APPELLATO - contumace
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Renato PENNISI;
APPELLATA
nata ad [...] il [...] (C.F. ); CP_3 C.F._4
APPELLATA - contumace
(C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonino LANZA;
APPELLATA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e proponevano appello avverso la sentenza numero Parte_1 Parte_2
73/2021 (causa n. 574/2018 R.G.) del giudice di pace di Giarre del 05.08.2021 (depositata in data 30.08.2021), con la quale il giudice
- aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria di essi appellanti nei confronti di e, conseguentemente, di RT [...]
(quale compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà di Controparte_2
quest'ultimo);
- aveva rigettato la pretesa risarcitoria (anche) nei confronti delle altre parti convenute
( e , per avere e CP_3 Controparte_4 Parte_1
già ottenuto, da parte di somme Parte_2 Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno (rispettivamente, € 350,00, per i danni subiti dal veicolo, ed € 200,00, per i danni fisici patiti dalla conducente Parte_2
e, viceversa, non avere dimostrato l'esistenza di un maggior danno – patrimoniale e/o non patrimoniale – così non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
In particolare, con il primo motivo di gravame e Parte_1 Parte_2
lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149, 156, 157, 160 e 112 c.p.c. per avere il giudice di pace erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti di dovendo considerarsi instaurato il contraddittorio RT
nei confronti di quest'ultimo.
Con il secondo motivo di gravame, e deducevano la Parte_1 Parte_2
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., nella parte in cui il giudice di primo grado pagina 2 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti di e RT [...]
in ragione delle quietanze sottoscritte da essi appellanti a tacitazione dei Controparte_2
danni subiti in conseguenza del sinistro occorso.
Con il terzo motivo di appello, poi, parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado erroneamente valutato le risultanze istruttorie, sulla base delle quali e avrebbero dovuto considerarsi responsabili del RT CP_3
sinistro occorso e, conseguentemente, avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
Con il quarto motivo di gravame, e contestavano la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, non considerando assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., aveva rigettato la domanda risarcitoria nella misura indicata nell'atto di citazione.
Infine, con il quarto ed ultimo motivo di gravame, parte appallante riteneva errata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, sull'erroneo presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di e Parte_1 Parte_2 aveva condannato quest'ultimi al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'accertamento della responsabilità del sinistro occorso in data 07.05.2018 in capo ad e e la condanna di quest'ultimi, in solido con le RT CP_3
rispettive Compagnie assicuratrici convenute, al risarcimento di tutti i dati patiti.
§§§§§
Si costituiva in giudizio la contestando l'appello Controparte_2
proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto.
§§§§§
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Si costituiva altresì deducendo l'infondatezza dell'appello Controparte_4
proposto ovvero, in subordine, chiedendo di ridurre il quantum risarcitorio nella misura del danno effettivamente accertato e provato e delle quote di responsabilità di ciascun conducente, detraendo, eventualmente, le somme già percepite dagli odierni appellanti dalla
[...]
Controparte_2
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, e ritenevano di RT CP_3
non doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del
27.01.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
In via preliminare, deve darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di e RT
CP_3
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da e merita di essere Parte_1 Parte_2
parzialmente accolto.
§§§§§
Il primo motivo di gravame dedotto dagli odierni appellanti si fonda sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149, 156, 157, 160 e 112 c.p.c., per avere il giudice di pace pagina 4 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti di
RT
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che «la notifica dell'atto di citazione spiegato dagli attori nei confronti di non è andata a buon fine. Infatti, risulta RT
in atti la restituzione del plico postale A/R n. 78768488514-2, inoltrato per la notifica il
31.10.2018 e contenente la citazione diretta ad con la dizione RT
“mancata consegna del plico a domicilio … per irreperibilità del destinatario”. Tenuto conto che la domanda spiegata nei confronti della per il sinistro in Controparte_2 argomento vede (proprietario dell'accennata autovettura Fiat RT
punto targata DZ 058 VG) come litisconsorte necessario, la sua mancata citazione in giudizio rende la domanda degli attori inammissibile».
Al riguardo, deve rilevarsi che la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1
è da ritenersi ammissibile, in quanto la questione della sua ammissibilità Parte_2
o meno deve, oggi, considerarsi assorbita e sanata stante la circostanza che il contraddittorio, nel giudizio di appello, è stato pienamente integrato nei confronti di tutte le parti convenute e, dunque, anche di la cui notifica dell'atto di citazione in appello RT
risulta infatti regolare.
Ed invero, in conformità all'ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema
Corte, 'la nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado che non sia stata fatta valere, nel giudizio di secondo grado, dall'appellato rimasto contumace, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo ormai preclusa ogni indagine sulla sussistenza del dedotto vizio di nullità della sentenza di primo grado, atteso che la regola del rilievo d'ufficio delle nullità in caso di contumacia, prevista dall'art. 164, comma 1, c.p.c., si riferisce unicamente alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche a quella introduttiva del grado precedente, in virtù dello sbarramento conseguente alla regola
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della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c.'
(Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2022 n.30485).
§§§§§
Con il secondo motivo di gravame, la difesa di parte appellante contestava la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva considerato percepite a titolo satisfattivo (e non di mero acconto) le somme che, con dichiarazioni sottoscritte in data
26.06.2018, e avevano accettato dalla Parte_1 Parte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno per il sinistro occorso (rispettivamente, Controparte_2 pari ad € 350,00 ed € 200,00).
La difesa di parte appellante, quindi, nel contestare la non satisfattività delle somme ricevute, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., per avere il giudice di pace, rigettato la domanda risarcitoria nei confronti di e RT [...]
sull'erroneo presupposto di cui sopra. Controparte_2
In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che «la sottoscrizione in data
26.06.2018 (quindi prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio) tanto da parte di quanto della di relative, distinte quietanze liberatorie Parte_1 Parte_2
in favore della denota una grave imprudenza degli odierni Controparte_2
attori, rasentando gli estremi della iniziativa temeraria. Non si condividono affatto i rilievi strumentali del difensore degli attori che al fine di tentare di neutralizzare le predette quietanze liberatorie richiama principi giurisprudenziali che mal si conciliano con il caso che ci occupa. Entrambe le quietanze fanno riferimento alla dazione di somme di denaro a titolo di risarcimento danni relativamente ad un sottostante sinistro stradale».
Sulla base di tali considerazioni, il giudice di pace era giunto ad affermare che «non si tratta, diversamente da quanto rappresentato dal difensore degli attori, di dichiarazioni riguardanti questioni giuridiche complesse ma si tratta di semplici quietanze di pagamento, liberamente e
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consapevolmente sottoscritte “a tacitazione” dei danni subiti in conseguenza del riferito sinistro».
L'interpretazione offerta dal giudice di prime cure appare condivisibile in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di ritenere che le somme erogate da in favore di e erano Controparte_2 Parte_1 Parte_2
state da quest'ultimi percepite a titolo di integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro di cui si discute (e non solo quale mero acconto).
Ed invero, dall'esame dei documenti versati in atti, risulta che, con dichiarazioni distinte, entrambe sottoscritte in data 26.06.2018,:
1) accettava espressamente «l'importo di euro 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta) a tacitazione del danno causato alla mia autovettura TG.
DP750HK dall'auto tg. DZ058HK – ass.ta la quale ha ritamponato la CP_2
mia vettura subito dopo che mi aveva tamponato la vettura tg. CM650KA» (cfr. allegato n. 9 dell'atto di citazione originario);
2) parimenti, accettava il diverso importo di € 200,00 «a Parte_2
tacitazione definitiva di tutti i danni subiti. La presente avrà carattere liberatorio al momento del materiale ricevimento della somma sopraindicata» (cfr. allegato n. 1 dell'atto di citazione originario).
In punto di diritto, deve, al riguardo, ricordarsi che, al fine di verificare la sussistenza di una volontà del soggetto che ha rilasciato la quietanza di rinunciare con la stessa ad ulteriori pretese, è necessario tenere adeguatamente conto del senso letterale delle espressioni utilizzate dalle parti, considerando la comune intenzione manifestata dalle stesse, desumibile anche dal complesso delle loro pattuizioni. Accertata la volontà negoziale delle parti (mediante, come si è detto, una puntuale verifica della comune intenzione dei contraenti ed una adeguata considerazione delle espressioni letterali utilizzate nel documento sottoscritto), 'dovrà
(ovviamente) attribuirsi rilievo non solo all'avvenuto riconoscimento dell'an della
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responsabilità ma anche alla determinazione del quantum del danno conseguente' (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, 3 maggio 2022, n. 13975).
Ebbene, nel caso di specie, le richiamate dichiarazioni, oltre a contenere tutti i riferimenti essenziali relativi al sinistro di cui si discute, manifestano, in modo chiaro ed univoco, la volontà degli odierni appellanti di ricevere le relative somme a totale soddisfacimento di ogni loro spettanza, rinunciando poi ad ogni altra ed ulteriore pretesa in ordine al sinistro in esame.
Ne deriva, quindi, che nulla più è dovuto da e RT [...]
in favore di e per il Controparte_2 Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni relativi al sinistro per cui è causa.
A nulla, pertanto, rileva la circostanza, dedotta da e Parte_1 Parte_2 secondo cui, dall'esame delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'interrogatorio formale reso dagli appellanti è possibile ricavare la volontà dei medesimi di accettare le somme suddette solo a titolo di acconto.
Occorre, difatti, ricordare che lo strumento processuale in esame (l'interrogatorio formale) è volto essenzialmente a provocare la confessione giudiziale di una parte. Nel nostro ordinamento, principio generale è, difatti, quello secondo cui le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, ove non si traducano in una confessione (ossia qualora non riconoscano fatti a danno del soggetto che le rende), non hanno valore probatorio e, conseguentemente, non possono essere utilizzate a favore del dichiarante. Conseguentemente, il giudice potrà valutarle liberamente quali meri argomenti di prova, insieme ed al pari degli altri elementi probatori acquisiti in giudizio (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. II, 6 febbraio 2014, n.
2725).
Per l'effetto, il motivo di gravame è infondato e, quindi, deve essere rigettato.
§§§§§
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Con il terzo motivo di gravame è stata dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali e avrebbero dovuto considerarsi RT CP_3
responsabili per il sinistro per cui è causa, avendo entrambi tamponato l'autovettura, di proprietà di e condotta da Parte_1 Parte_2
La difesa di parte appellante, più precisamente, muovendo dalla considerazione secondo cui entrambe le Compagnie assicuratrici convenute avrebbero dovuto essere condannate, in solido con e per i danni subiti da e RT CP_3 Parte_1
a seguito del sinistro occorso, deduceva la nullità della sentenza Parte_2
impugnata nella parte in cui era stata rigettata la domanda risarcitoria, oltre che nei confronti della e di (per le ragioni sopra Controparte_2 RT
meglio descritte), anche nei confronti di e di CP_3 Controparte_4
Il giudice di primo grado, in particolare, nel rigettare la domanda risarcitoria, aveva evidenziato, con riguardo ad che «la CTU medico legale Controparte_2
disposta dal precedente G.d.P. (dott. cessato dalle funzioni il 16.09.2020) ha Persona_1
restituito la sostanziale congruità dell'offerta risarcitoria extragiudiziale, formalizzata da
a favore di alla quale ultima il Dott. Controparte_2 Parte_2 Per_2
(consulente medico legale d'ufficio) ha riconosciuto solamente una modestissima inabilità
[...]
temporanea parziale pari ad undici giorni al 75 %. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni al mezzo spiegata nei confronti del proprietario della Fiat Punto, si ribadisce che la quietanza sottoscritta da ha liberato dal Parte_1 Controparte_2 dover corrispondere altre somme per i danni alla Lancia LT dell'attore». Con riguardo, invece, ad pur accertando che «l'autovettura del Controparte_4 Parte_1
condotta dalla sia stata dapprima attinta in via diretta ed esclusiva Parte_2
dall'autovettura Alfa Romeo 147 della e pochi istanti dopo tamponata dalla CP_5
stessa autovettura Alfa Romeo 147, in conseguenza però del distinto tamponamento che quest'ultimo veicolo subiva, a sua volta, dall'autovettura che lo seguiva, vale a dire dalla Fiat
Punto dell' , era giunta ad affermare «che l'evento principale (in RT
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termini di effettiva causazione dei danni lamentati) sia il secondo lo si evince chiaramente non solo tenendo conto della genesi della lite giudiziaria (inizialmente promossa dagli attori esclusivamente nei confronti di proprietario della Fiat Punto, e RT
della e solo dopo i rilievi del primo convenuto estesa a Controparte_2 CP_3
ed alla ma anche dalla richiesta stragiudiziale di
[...] Controparte_4
risarcimento, inoltrata solamente all' sinistri della Società a firma di CP_6 CP_2 recante la data “Giarre 08-05-2018” ove si legge: “il sinistro si è Parte_2
verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura (tipologia del veicolo, modello e targa) Fiat Punto DZ 058 VG…”».
La sentenza impugnata, quindi, aveva ritenuto che la richiamata dichiarazione resa da
(in cui la stessa altresì affermava che la sua autovettura veniva «toccata Parte_2
già precedentemente dall'Alfa CM 650 KA») chiariva la dinamica del sinistro, «restituendo al primo evento, “tocco” tra due veicoli, un significato del tutto marginale e trascurabile dal punto di vista causale. Le predette dichiarazioni, contenute nella richiesta di risarcimento danni a firma di … provengono dalla stessa parte attrice che Parte_2
confezionandole autonomamente ha inteso, senza alcun dubbio, circoscrivere il perimetro delle responsabilità altrui al solo secondo evento, vale a dire al tamponamento che la Lancia LT di parte attrice subiva dall'Alfa Romeo 147 in conseguenza del tamponamento che l'Alfa
Romeo riceveva dalla Fiat punto che la seguiva».
La ricostruzione operata dal giudice di prime cure è da ritenersi errata, in quanto le risultanze istruttorie versate in atti consentono, in verità, di affermare la responsabilità, in eguale misura, di e CP_3 RT
Occorre, infatti, rilevare che non è stata specificamente contestata, in atti, la circostanza secondo cui il veicolo, di proprietà di e condotto da Parte_1 Parte_2
sia stato tamponato, dapprima, dall'autovettura di e, poi, nuovamente da tale CP_3
autovettura in quanto, a sua volta, tamponata da quella di RT
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difatti, si limita a dedurre, peraltro genericamente, la circostanza, Controparte_4
secondo la quale sarebbero stati gli stessi appellanti a definire lieve l'urto subito da parte del veicolo di proprietà di (assicurato presso la e ad CP_3 Controparte_4 ascrivere, invece, efficacia causale all'urto impresso dal veicolo di proprietà di
(assicurato presso la . RT Controparte_2
Tuttavia, tale circostanza, oltre ad essere stata solo oggetto di allegazione generica, risulta essere smentita alla luce degli altri elementi probatori versati in atti, dai quali, invece, risulta che e sia nel giudizio di primo grado sia in appello, Parte_1 Parte_2
non hanno escluso e/o limitano la responsabilità di riconducendo a contrario i CP_3
danni patiti ad entrambi i tamponamenti.
Ne consegue che, avendo omesso di contestare specificamente tale Controparte_4
circostanza (limitandosi unicamente a formulare difese generiche) e, comunque, non avendo fornito in giudizio alcuna prova contraria in tal senso, la dinamica del sinistro e, dunque, la eguale responsabilità di e non può che considerarsi CP_3 RT
provata.
Per l'effetto, e devono essere ritenuti egualmente CP_3 RT
responsabili dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli odierni appellanti.
§§§§§
Con il quarto motivo di gravame, e hanno ritenuto Parte_1 Parte_2
errata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, non considerando pienamente assolto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e non ravvisando alcun maggior danno risarcibile, aveva rigettato la domanda risarcitoria nella misura indicata nell'atto di citazione originario nei confronti di entrambe le Compagnie assicuratrici appellate.
Al riguardo – premesso che non contestata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è la circostanza che sia sia avevano percepito a titolo di risarcimento del Parte_1 Parte_2
danno subìto a seguito del sinistro occorso le somme, rispettivamente, di € 350,00 e € 200,00,
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ed accertato – per le ragioni sopra esposte – che tali somme erano state percepite dagli odierni appellanti non a titolo di mero acconto bensì a titolo satisfattivo – occorre, nel caso di specie, verificare se sussista o meno, in concreto, un maggior danno, sì come lamentato ed allegato dalla difesa di parte appellante che possa essere fatto valere nei confronti di chi non aveva preso parte a quella definizione transattiva.
In tale prospettiva, occorre preliminarmente ricordare che, nel nostro ordinamento, vige il principio secondo cui il risarcimento del danno deve essere diretto a reintegrare il danneggiato nella situazione precedente alla verificazione dell'evento lesivo, senza che il danneggiato possa ottenere (a titolo di risarcimento) un importo maggiore rispetto al danno effettivamente patito, non essendo consentito al medesimo evidentemente di lucrare sul danno risarcibile percependo un risarcimento superiore alle conseguenze dannose effettivamente subìte.
In secondo luogo, è dato altresì pacifico che la transazione tra un soggetto danneggiato e la
Compagnia assicuratrice non esclude al primo di domandare eventuale maggiore risarcimento dei danni anche alle Compagnie assicuratrici degli altri veicoli eventualmente coinvolti nel sinistro stradale, influendo la intervenuta transazione, al più sulla, valutazione (quantificazione) dei danni e sulla quota (parte) di relativa responsabilità.
Ciò premesso, nel caso di specie – accertato che e CP_3 RT
risultano responsabili in egual misura – deve rilevarsi che, con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale subìto da l'esame degli elementi probatori versati in Parte_1
atti non consente di considerare provata l'esistenza di un maggior danno.
Ed invero, l'odierno appellante, nel contestare di avere accettato la somma di € 350,00 a titolo satisfattivo, lamentava che tale somma non fosse idonea ed adeguata rispetto al danno in concreto subito. Parte appellante, in particolare, asseriva che i danni al proprio autoveicolo ammontavano «ad € 1.647,00 come risulta dalla fattura emessa dal Sig. , meno Persona_3
le somme ricevute in acconto da parte della compagnia di assicurazione. I danni al veicolo targato DP750HK nella suddetta misura di € 1.647,00 viene confermato dalla stessa perizia
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effettuata da parte della assicurazione e dalla fattura emessa dal carrozziere che ha Parte_3
provveduto alla riparazione di tali danni».
Ebbene – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., che impone a colui il quale intende far valere un diritto di dimostrare i fatti posti a fondamento dello stesso – nel caso di specie, non ha sufficientemente provato l'esistenza di un danno alla Parte_1
propria autovettura di importo maggiore rispetto a quello già risarcito dalla
[...]
così non assolvendo all'onere probatorio di cui al citato articolo. Controparte_2
L'odierno appellante, infatti, si è limitato a produrre, a fondamento della doglianza in esame, la fattura del carrozziere ( che aveva provveduto alla riparazione del danno. Persona_3
Tale fattura, tuttavia, oltre a risultare assolutamente generica (non essendo in essa specificate le singole voci di danno e le conseguenti specifiche riparazioni eseguite), non costituisce comunque elemento sufficiente per ritenere che abbia subìto, in astratto, Parte_1
un danno superiore rispetto a quello, in concreto, patito e che, conseguentemente, abbia diritto ad un risarcimento maggiore rispetto a quanto già percepito (€ 350,00).
La interpretazione della Suprema Corte è, difatti, pacifica nel ritenere che, in tema di sinistro stradale, la sola fattura, allorché prodotta in giudizio, non costituisce, di per sé, prova del danno del veicolo incidentato, «tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione … e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla» (cfr. Cass. Civ., sez.
VI, 12 febbraio 2018 n. 3293).
In punto di diritto, è, infatti, noto che, ai fini del risarcimento del danno a seguito di un sinistro stradale, è necessaria la sussistenza (e la produzione in giudizio) di prove adeguate e concrete dei danni subìti dal veicolo.
Nel caso di specie, ha, però, omesso di fornire prove specifiche ed Parte_1
adeguate in tal senso.
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Ed infatti, non è presente in atti alcuna ulteriore documentazione (fotografica o di altro tipo) tale da rivelare le condizioni del veicolo incidentato a seguito del sinistro stradale occorso e, dunque, tale da consentire una valutazione positiva circa l'esistenza di un maggior danno, sì come allegato dall'odierno appellante.
Né rilievo probatorio alcuno può attribuirsi alla perizia eseguita da Controparte_2
che quantificherebbe i danni al veicolo di cui si discute in € 1.674,00, ossia nella stessa
[...]
misura risultante dalla fattura prodotta da Parte_1
Deve, al riguardo, ricordarsi che la perizia stragiudiziale, eventualmente eseguita, non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, potendo essere liberamente valutata dal giudice di merito quale mero elemento indiziario (cfr. Cass. Civ. n.
2980/2023).
Tanto più, la valutazione stragiudiziale in questione costituisce atto proveniente da soggetto
'terzo' ( rispetto alle parti ( Controparte_2 Controparte_4
e nei cui confronti si intenderebbe fare valere un credito per maggior
[...] CP_3
danno.
Pertanto, non avendo sufficientemente dimostrato (specificamente nei Parte_1
confronti di e l'entità del (sostenuto) maggior Controparte_4 CP_3
danno patito, nessun risarcimento ulteriore può essere, in suo favore, riconosciuto.
Sicché, la domanda risarcitoria proposta da non merita di essere accolta, Parte_1
oltre che nei confronti di e per le RT Controparte_2
ragioni sopra dette (e, in particolare, alla luce della dichiarazione con cui lo stesso accettava l'importo di € 350,00, rinunciando espressamente ad ogni altra pretesa), neanche nei confronti di e, conseguentemente, di CP_3 Controparte_4
§§§§§
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Quanto al risarcimento dei danni fisici patiti da quest'ultima, come si è Parte_2
già anticipato, lamentava (al pari di di avere percepito da parte della Parte_1
una somma di importo inferiore rispetto a quella in concreto Controparte_2
dovuta e, dunque, di avere diritto ad un maggiore risarcimento tanto da parte di e (quale Compagnia assicurativa del RT Controparte_2
veicolo di proprietà di quest'ultimo) quanto da parte di e di CP_3 Controparte_4
(quale Compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà della convenuta).
[...]
Il motivo è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di quantificare il danno subito da in misura superiore rispetto a quello in concreto percepito. Parte_2
Ed invero, la CTU medico-legale espletata in primo grado ha accertato che «il sinistro subito dalla signora ha avuto un'efficienza lesiva sufficiente a determinare Parte_2
le lesioni denunciate solo per il IS DE … Il conseguente danno biologico è causalmente ben correlabile con le riferite modalità dell'incidente stesso secondo tutti i parametri della criteriologia Medico - Legale», così riconoscendo una invalidità temporanea parziale di giorni 11 al 75%.
Individuata l'invalidità subita dall'odierna appellante, la quantificazione della stessa deve essere effettuata, in conformità all'orientamento costante della interpretazione della Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. n. 38077/2021), secondo le Tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate) dal Tribunale di Milano, in base alle quali il danno sarebbe quantificato in € 455,73
(come risulta altresì dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte appellante).
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, accertata la responsabilità concorrente di per il sinistro di cui si discute, (quale Compagnia CP_3 Controparte_4
assicuratrice del veicolo di proprietà di quest'ultima) non ha sufficientemente provato l'estraneità del primo tamponamento (causato, come sopra si è detto, da , ai danni CP_3
patiti dall'odierna appellante.
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infatti, si limitava a contestare genericamente l'an della pretesa Controparte_4
risarcitoria, asserendo che il primo tamponamento, causato dalla propria assicurata CP_3
non avesse causato i danni lamentati, senza, tuttavia, provare in concreto tale
[...]
circostanza ovvero, ancora, senza contestare il quantum risarcitorio, non formulando al riguardo specifiche contestazioni in merito ai risultati cui era pervenuto il consulente incaricato, bensì affermando unicamente che «il consulente del giudice, dott. non ha riconosciuto Per_4 in capo all'istante alcun postumo invalidante ma soltanto una I.T.P. di giorni 11 al 75% che secondo le tabelle ministeriali ascende all'importo di € 391,79. Da tale importo occorrerà detrarre la somma di € 200,00 già versata dalla in via stragiudiziale» (cfr. comparsa CP_2
di costituzione in appello).
Ne consegue che, avendo dimostrato l'esistenza nonché l'entità del Parte_2
maggior danno patito, deve riconoscersi, in suo favore, il diritto ad ottenere il risarcimento dello stesso, come in giudizio accertato e quantificato (€ 455,73).
Tuttavia, occorre, anche qui, richiamare il principio secondo cui il danneggiato può ottenere il risarcimento solo delle conseguenze, immediate e dirette, causate dall'evento lesivo, non potendo quest'ultimo percepire, a titolo di risarcimento, una somma maggiore rispetto al danno in concreto patito.
Ne deriva, nel caso di specie, che l'importo di € 455,73 dovrà evidentemente essere decurtato della somma già percepita a titolo di risarcimento dall'odierna appellante, pari ad € 200,00.
Sulla base delle superiori considerazioni, pertanto, e CP_3 Controparte_4
devono essere condannate, in solido, al risarcimento del danno in favore di
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nella misura di € 255,73 (455,73-200). Parte_2
Tale somma andrà via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del sinistro (07.05.2018) fino alla data della presente sentenza;
inoltre, sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza al soddisfo.
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Sicché, la domanda risarcitoria avanzata da per i danni fisici patiti non Parte_2
merita di essere accolta nei confronti di e RT Controparte_2
per le ragioni sopra meglio descritte. Viceversa, deve essere accolta nei confronti di
[...]
e CP_3 Controparte_4
§§§§§
Sulla base di quanto sopra esposto, l'appello proposto da e Parte_1 [...]
merita di essere solo parzialmente accolto. Parte_2
§§§§§
In dipendenza dell'accoglimento solo parziale dell'appello proposto da e Parte_1
peraltro nei contenuti limiti di cui si è detto, devono ritenersi sussistenti i Parte_2 presupposti di cui all'art. 92 comma 1 c.p.c. per compensare le spese di lite fra gli odierni appellanti e sia per il primo grado che per il presente grado di Controparte_4
giudizio; in dipendenza della contumacia, vanno dichiarate irripetibili nei confronti della contumace le spese sia del primo che del secondo grado. CP_3
Confermata la pronuncia sulle spese nei rapporti fra e Parte_1 [...]
da un lato e e Parte_2 Controparte_2 RT
dall'altro, le spese del presente gradi giudizio vanno poste a carico dei predetti Parte_1
e ed in favore di dovendo questo
[...] Parte_2 Controparte_2
Tribunale confermare integralmente (con riguardo alla posizione specifica di tali parti) il decisum del giudice di primo grado, così rigettando la domanda di riforma della impugnata sentenza;
per le stesse ragioni, nulla va disposto sulle spese processuali in favore di rimasto contumace. RT
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3267/2022 R.G. così statuisce:
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- ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 73/2021 del giudice di Parte_2 pace di Giarre (CT),
o CONDANNA e al pagamento, in CP_3 Controparte_4 favore di della somma di € 255,73, oltre rivalutazione Parte_2 dalla data del sinistro (07.05.2018) fino alla data della presente sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della presente sentenza al soddisfo;
o COMPENSA le spese di primo grado fra ed Parte_2 [...] dichiara irripetibili le spese processuali di Controparte_4 nei confronti della contumace Parte_2 CP_3
- CONFERMA per il resto la sentenza del giudice di pace impugnata;
- COMPENSA integralmente le spese del presente grado fra gli appellanti e e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 irripetibili le spese degli appellanti nei confronti della contumace CP_3
- CONDANNA e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 di delle spese processuali del presente giudizio, che Controparte_2 liquida in complessivi € 1.701,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
NULLA sulle spese nei confronti del contumace CP_1
;
[...]
- RIGETTA ogni ulteriore domanda.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Renata
LOMBARDO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. Pt_4
Catania, 24 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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