Sentenza 8 agosto 2007
Massime • 1
Al fine di escludere la responsabilità "ex recepto" del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate. (Nella fattispecie la rapina era avvenuta in ora notturna, in area di sosta isolata, dopo poco tempo dall'inizio del viaggio a causa della stanchezza e del sonno sopravvenuto all'autista, partito in condizioni fisiche inadeguate e senza l'ausilio di un secondo; la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in tal caso, aveva escluso la responsabilità del vettore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2007, n. 17398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17398 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSMOV s.p.a., in persona del suo consigliere delegato sig. MOTTA Giuseppe, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che la difende unitamente all'avvocato VITALI Federico, con procura speciale del Dott. Notaio SASSO Michele in Besana in Brianza, del 27/10/03, Rep. 38173;
- ricorrente -
contro
TI PR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato TROVATO Concetta M. Rita, difeso dall'avvocato ALFONSO CIGNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SAIMA AVAKTOERO s.p.a.;
- intimata -
e sul 2 ricorso n 00250/04 proposto da:
SAIMA AVANDERO s.p.a., in persona del sig. ZERBELONI Valter, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI Simonetta, difesa dagli avvocati PALMIGIANO Giulio, LONGONI PALMIGIANO Maria Grazia, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COSMOV s.p.a., in persona del Consigliere Delegato sig. MOTTA Giuseppe, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato RIZZO Antonio, che lo difende unitamente all'avvocato VITALI Federico, con procura speciale del dott. Notaio SASSO Michele in Besana in Brianza del 27/10/03, Rep. 38173;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
TI PR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1714/03 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa il 14/05/03, depositata il 3/06/03, R.G. 2794/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/07 dal Consigliere Dott.ssa LANZILLO Raffaella;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.12.1997 la s.p.a. MO ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la s.p.a. MA ND, per sentirla condannare al pagamento di L. 16.668.450, quale controvalore di merce affidatale per il trasporto e non recapitata.
La convenuta ha resistito alla domanda, dichiarando di avere ricevuto l'incarico di mera spedizione e di avere affidato l'esecuzione del trasporto al vettore PR TI, che ha chiamato in causa, chiedendo di esserne manlevata.
Il TI ha chiesto a sua volta di essere assolto da ogni addebito, avendo subito una rapina, nel corso della quale gli era stato sottratto l'intero carico delle merci trasportate. Con sentenza 14 marzo 2001 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta dalla MO contro la MA ND ed ha respinto la domanda di manleva proposta da quest'ultima contro il TI, ritenendola non provata.
Su appello principale della MA ND e incidentale del TI, la corte di appello di Milano - con sentenza 14 maggio - 13 giugno 2003 n. 1714 - in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di pagamento proposta dalla MO, affermando che l'avvenuta rapina ai danni del TI costituiva circostanza idonea ad esonerare il vettore dalla responsabilità per la mancata riconsegna della merce, e che il vettore aveva fornito la prova di avere adottato le misure idonee ad evitare aggressioni. Ha condannato altresì la soccombente al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.
Avverso la sentenza di appello, notificata il 22,9.2003, ha proposto ricorso per cassazione la MO per tre motivi, ai quali hanno opposto resistenza con controricorso sia il TI, sia la MA ND.
Quest'ultima ha proposto ricorso incidentale sia nei confronti della ricorrente principale, sia nei confronti del TI, subordinatamente all'eventuale accoglimento del ricorso principale. Con atto notificato il 2.2.2004 la MO ha proposto controricorso al ricorso incidentale.
MO e MA ND hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentali.
I tre motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme poiché attengono tutti alla medesima questione, pur sotto diverse angolature: cioè alla ritenuta inimputabilità alla MA ed al TI, quale ausiliario della stessa, della mancata consegna della merce loro affidata per il trasporto.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli art.1693, 2697, 2727 e 2729 c.c.; art. 651 c.p.p.; artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto pacifico e provato che il TI ebbe a subire la rapina del carico, sebbene ciò risulti soltanto dalle dichiarazioni rese dallo stesso TI nella denuncia dell'aggressione alla Questura di Milano, denuncia che non risulterebbe confermata da alcun concreto accertamento giudiziario, essendosi il procedimento penale concluso con la dichiarazione di non doversi procedere, per essere ignoti gli autori del reato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione delle stesse norme indicate nel primo motivo e i medesimi difetti di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto provato - sempre in base alle sole dichiarazioni del TI - che questi aveva adottato le misure idonee a prevenire il rischio di aggressioni, effettuando la sosta su di una piazzuola idonea e sorvegliata dalla polizia.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.1693, 1741, 2697 e 1176 c.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la sentenza di appello ha assolto il vettore da responsabilità, ritenendo che questi abbia fornito la prova di avere tenuto un comportamento diligente, in base ai rigorosi criteri di cui agli artt. 1693 e 1176 c.c.. Ciò sarebbe smentito dal fatto che l'autista dell'autocarro è partito di notte;
sì è fermato solo un'ora dopo la partenza, a causa di un colpo di sonno, ed ha effettuato la sosta in una piazzuola isolata, affatto controllata dalla polizia, esponendosi imprudentemente all'aggressione.
Le suddette censure della ricorrente non sono ammissibili e non possono essere prese in esame, nella parte in cui attengono alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito in ordine all'effettivo accadimento della rapina e dell'aggressione in danno del TI: valutazioni assistite da congrua motivazione. I giudici di merito hanno richiamato, a conferma della denuncia, i certificati medici relativi alle lesioni inflitte al denunciante. E se è pur vero che i fatti narrati dal conducente dell'autocarro non hanno trovato conferma nelle indagini penali, esse non sono state neppure smentite da dette indagini, non pervenute ad accertamenti contrari o incompatibili.
I motivi del ricorso principale sono invece fondati per quanto concerne i criteri di imputazione al vettore della responsabilità per la perdita del carico, ai sensi degli artt. 1693 e 1176 c.c.. L'affermazione della Corte di appello secondo cui il mero fatto che il vettore sia stato aggredito con violenza alla persona è di per sè sufficiente ad esonerarlo da responsabilità, non può essere condivisa.
Per giurisprudenza costante di questa Corte la rapina - che per l'appunto prevede come elemento costitutivo la violenza alla persona o la minaccia (art. 628 c.p.) - non ha efficacia di per sè scriminante, dovendosi invece accertare la diligenza del vettore nel prevederne la possibilità e nel predisporre i mezzi per evitarla (Cass. Civ. Sez. 3, 21 dicembre 1999 n. 14397 e precedenti ivi citati. Nello stesso senso, Cass. civ. Sez. 3, 23 marzo 2001 n. 4236;
Cass. Civ., Sez. 3, 14 luglio 2003 n. 11004). Ed invero, i rischi di furto e di rapina sono i rischi tipici delle attività di autotrasporto, contro i quali le imprese sono in particolar modo tenute a premunirsi .
Pertanto, non il mero verificarsi di tali eventi consente di assolvere il vettore da responsabilità, ma solo il fatto che essi sì presentino o sì svolgano con aspetti e modalità talmente atipici, abnormi ed inconsueti da doversi ritenere del tutto imprevedibili e inevitabili a priori;
o relativamente ai quali l'attività di prevenzione sia da ritenere inesigibile, perché tale da imporre costi sproporzionati al rischio del loro verificarsi, od alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
Vale a dire, la responsabilità contrattuale del vettore va individuata in base a criteri analoghi a quelli applicabili in tema di responsabilità extracontrattuale per rischio di impresa (art.2049 c.c.), avvicinandosi alle fattispecie di responsabilità
oggettiva.
Nel nostro caso non solo l'evento dannoso è conforme alla tipologia più diffusa e frequente, ma la sentenza impugnata ha omesso di valutare se l'adozione, cumulativa o alternativa, di cautele come l'accortezza nella scelta dell'orario di partenza, la presenza di un secondo autista, la sosta in un luogo vigilato o frequentato (come un auto - ostello), anziché in una piazzuola deserta, la funzionalità di un impianto di allarme, ecc., non fossero misure necessarie o auspicabili al fine di prevenire il rischio della rapina (cfr. Cass. Civ. - Sez. 3, 21 dicembre 1999 n. 14397). Risulta, per esempio, che il trasporto è stato effettuato di notte;
che l'autista del camion ha dovuto fermarsi per un colpo di sonno, appena un'ora dopo la partenza, il che significa che era partito già logoro per la stanchezza e comunque in condizioni fisiche non ottimali;
che ha scelto per la sosta un luogo isolato e non una stazione di servizio: circostanze tutte che la citata giurisprudenza ha ritenuto tali da escludere la diligenza del vettore, nel prevenire il rischio della perdita del carico.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, affinché proceda a una nuova valuta-zione del comportamento del vettore (e/o dei suoi ausiliari), uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
I ricorsi incidentali sono inammissibili, perché attinenti a questioni su cui la Corte di appello di Milano non ha pronunciato, avendole ritenute assorbite dal rigetto della domanda risarcitoria di MO.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
dichiara inammissibili i ricorsi incidentali;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2007