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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, in data 2.4.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10880/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di “a) dichiarare che la ricorrente è affetta, al netto di qualsivoglia visita di revisione derivante dal presente giudizio, da un quadro patologico tale da ritenerla invalida nella misura del 100% ex art. 12 L. 118/1971nonchè affetta da un handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa”, con condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1
lite.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Gli esiti della CTU sono i seguenti: “La IG , in base al nostro accertamento Parte_1
clinico ed alla documentazione medica esaminata è risultata affetta da: esiti di QUART per K
pagina 1 di 2 mammella sin Disturbo d'ansia Glomerulonefrite membrano-proliferativa tipo 1 Si tratta di patologie che determinano uno stato di invalidità del 100% a far data dalla domanda amministrativa
(29/05/2023). Infine si esprime parere positivo per la concessione dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (29/05/2023). Data la considerevole riduzione del rischio di recidiva con il passare del tempo, si consiglia visita di revisione a due anni per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari sottostanti tali benefici”.
La parte ricorrente si duole del fatto che le risultanze della c.t.u. sono errate poiché la specificazione di una data di revisione sarebbe in conflitto con l'art. 112 c.p.c.
Orbene, dette contestazioni sono inammissibili poiché non sorrette da un qualificato interesse della ricorrente, atteso che le indicazioni della CTU sono ultronee rispetto ai quesiti posti dalla scrivente e, dunque, non incidono sul dispositivo.
A ciò può aggiungersi che qualunque statuizione non preclude all' di sottoporre il ricorrente a CP_1
visita di revisione, anche prima del termine indicato dal CTU.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, sin dalla domanda amministrativa.
L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità e della condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa e rigetta nel resto l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 2.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, in data 2.4.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10880/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di “a) dichiarare che la ricorrente è affetta, al netto di qualsivoglia visita di revisione derivante dal presente giudizio, da un quadro patologico tale da ritenerla invalida nella misura del 100% ex art. 12 L. 118/1971nonchè affetta da un handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa”, con condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1
lite.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Gli esiti della CTU sono i seguenti: “La IG , in base al nostro accertamento Parte_1
clinico ed alla documentazione medica esaminata è risultata affetta da: esiti di QUART per K
pagina 1 di 2 mammella sin Disturbo d'ansia Glomerulonefrite membrano-proliferativa tipo 1 Si tratta di patologie che determinano uno stato di invalidità del 100% a far data dalla domanda amministrativa
(29/05/2023). Infine si esprime parere positivo per la concessione dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (29/05/2023). Data la considerevole riduzione del rischio di recidiva con il passare del tempo, si consiglia visita di revisione a due anni per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari sottostanti tali benefici”.
La parte ricorrente si duole del fatto che le risultanze della c.t.u. sono errate poiché la specificazione di una data di revisione sarebbe in conflitto con l'art. 112 c.p.c.
Orbene, dette contestazioni sono inammissibili poiché non sorrette da un qualificato interesse della ricorrente, atteso che le indicazioni della CTU sono ultronee rispetto ai quesiti posti dalla scrivente e, dunque, non incidono sul dispositivo.
A ciò può aggiungersi che qualunque statuizione non preclude all' di sottoporre il ricorrente a CP_1
visita di revisione, anche prima del termine indicato dal CTU.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, sin dalla domanda amministrativa.
L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità e della condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa e rigetta nel resto l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 2.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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