Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2003, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SFERIMENTO Dott. Antonio 0 05 01 PR RIETA Composta dagli Ill,mi Sigq.ri residente - R.G.N. 8879/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 548 Consigliere Rep. 173 Dott. VA SETTIMJ Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere Ud. 26/09/02 - ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente LIRE 1500 SE NTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: VA TI, SE NG, elettivamente A101269 domiciliati in ROMA VIA PAOLO ZACCHIA 11, presso lo dell'avvocato MARIO GIALDRONI, che li difende,| studio A101270 giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
SA ME IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CARUSO, difeso dall'avvocato GIOVAMBATTISTA COVIELLO, giusta delega 2002 in atti;
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- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 3043/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato GIALDRONI Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto. -2- - Svolgimento del processo Con citazione notificata il 17/10/1970 TO ME esponeva: che, con atto del 19/12/1969, aveva trasferito a LU AR la nuda pro- prietà di una porzione di casa sita in Albano Laziale riservando a sé l'usufrutto; che, in corrispettivo, il cessionario si era obbligato a prestargli per tutta la durata della vita “il servizio e l'assistenza completa” di cui egli aveva bisogno in relazione all'età ed allo stato di salute;
che, come pattuito, nel caso di inadempienza del AR, il contratto si sarebbe sciolto di di- ritto;
che il AR si era anche obbligato a lasciare entro un mese il pro- prio lavoro per dedicarsi esclusivamente ad esso istante;
che il cessionario era venuto meno agli obblighi assunti. L'attore, quindi, conveniva in giudi- zio il AR per sentir dichiarare la risoluzione del contratto in forza della detta clausola risolutiva espressa. Nel corso del giudizio il ME sottoscriveva una dichiarazione con la quale faceva presente che la citazione era stata frutto di un equivoco per cui intendeva rinunciare all'azione. La causa veniva cancellata dal ruolo con ordinanza del 15/11/1971. Il 24/2/1972 il ME scriveva al proprio difensore chiedendo di riassu- mere il giudizio in quanto il AR era venuto meno agli obblighi con- trattuali. Il 6/4/1972 il ME decedeva. Con atto notificato il 19/4/1972 IR LI ME, nella qualità di figlio adottivo e unico erede di TO ME, riproponeva le domande di cui all'originario atto introduttivo del giudizio. Il AR si costituiva deducendo, tra l'altro, che egli aveva prestato l'assistenza dovuta. 3 L'adito tribunale di Roma rigettava le domande con sentenza 10/10/1974 confermata dalla corte di appello di Roma la quale osservava che il contratto di vitalizio si era estinto con la morte del vitaliziato e che all'erede non si era trasferita la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva perché, con la detta morte, era venuto a cessare l'obbligo del vitaliziante di corrispondere la prestazione per cui era venuta a mancare la facoltà di chiedere la risolu- zione del contratto già estinto. Su ricorso del LI la Corte di Cassazione, con sentenza 17/7/1986, ac- coglieva il motivo concernente la ritenuta inammissibilità per l'erede del vitaliziato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ed affidava al giudi- ce del rinvio il compito di accertare la sussistenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per la risoluzione di diritto del contratto in relazione alle asserite pregresse inadempienze del AR. Il LI provvedeva alla riassunzione innanzi ad altra sezione della corte di appello di Roma la quale, con sentenza 2/11/1992, rigettava l'appello av- verso la decisione di primo grado. Il giudice del rinvio osservava in parti- colare che le risultanze istruttorie non offrivano elementi tali da far ritenere soddisfatto l'onere probatorio in ordine all'inadempienza del vitaliziante. Avverso la detta sentenza il LI ricorreva in Cassazione la quale as- sumeva illogica ed inadeguata la motivazione con cui la corte di merito ave- va ritenuto non provate le inadempienze del AR agli obblighi dello stipulato contratto per cui cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della corte di appello di Roma. Il giudizio veniva riassunto dal LI nei confronti di EL SE e IT AR eredi del defunto LU AR. 4 Con sentenza 21/10/1999 la corte di appello di Roma, in riforma dell'impugnata decisione del tribunale, dichiarava risolto il contratto in que- stione. Osservava la corte di merito: che, secondo quanto statuito dalla Su- prema Corte, il contratto tra TO ME e LU AR doveva configurarsi come un contratto innominato ed atipico affine a quello della rendita vitalizia ma differente sotto il profilo dell'intuitus personae e che conferiva alle prestazioni del vitaliziante un carattere essenzialmente non patrimoniale oltre che personale ed infungibile;
che siffatta obbligazione as- sunta dal AR, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, non avrebbe potuto subire sostanziali attenuazioni allorché le condizioni di salute del vitaliziato fossero divenute tali da esigere cure mediche speciali- stiche e tanto più in caso di ricovero non in un istituto di cura ma in una casa di riposo;
che il AR si era obbligato soprattutto ad un "facere" e, cioè, ad una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, personali ed infungibili;
che per l'esatta esecuzione di tali prestazioni in modo continuativo il AR aveva bisogno di disporre di tempo libero da altre occupazioni, donde l'obbligo assunto dallo stesso di lasciare il pro- prio lavoro per "dedicarsi esclusivamente all'assistenza" del vitaliziato;
che il AR non aveva invece provveduto a lasciare la propria attività lavo- rativa il che aveva inciso sulla assiduità e completezza delle prestazioni as- sistenziali cui era tenuto;
che sia per il periodo in cui il vitaliziato era stato ricoverato in casa di riposo, sia per il periodo successivo in cui era stato ri- coverato in struttura per cure mediche specialistiche, il AR era tenuto alle dette prestazioni di carattere morale con la continuità e l'intensità con- trattualmente previste;
che queste, alla luce della espletata istruttoria, non 5 potevano ritenersi compiutamente eseguite dal AR il quale aveva ef- fettuato solo visite sporadiche e di breve durata al ME nella struttura di ricovero per anziani;
che pertanto doveva ritenersi provato l'inadempimento del AR agli obblighi assunti con il contratto del 19/12/1969 con con- seguente declaratoria di risoluzione del medesimo. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma del 21/10/1999 è stata chiesta da AR IT e SE EL con ricorso affidato ad un solo motivo. LI ME IR ha resistito con controri- corso illustrato da memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso AR IT e SE EL denun- ciano violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. dedu- cendo che: 1) il AR LU era obbligato a prestazioni oggettive ap- prezzabili nel loro risultato concreto nell'ambito pratico senza possibilità di introdurre elementi di natura morale, spirituale, affettiva;
2) l'onere della prova del fatto rilevante e concludente da cui desumere l'inadempimento è posto a carico dell'attore: nella specie le prove offerte dall'attore LI so- no carenti, insufficienti e contraddittorie;
3) era stato lo stesso ME ad af- fermare di essere stato lui a decidere di allontanarsi da casa AR e di aver scelto la casa di riposo: in ogni caso anche presso la casa di riposo la aveva famiglia AR continuato a prestare quella "assistenza" fatta di fre- quentazione ed interesse;
4) quanto affermato nella sentenza impugnata cir- ca la necessità di “sostegni morali" parte da presupposizione di episodi e circostanze di fatto non solo non provate, ma neanche enunciate;
5) già nel novembre 1970, quando il ME si era allontanato spontaneamente dalla casa del AR, quest'ultimo era andato a riprenderlo con piena soddi- sfazione del ME stesso;
6) era evidente che i contraenti ME e Barba- vara, nell'assicurare servizi ed assistenza, intesero far affidamento sulla in- tera struttura familiare AR nella quale il ME era inserito, donde l'irrilevanza dell'obbligazione di "lasciare il lavoro"; 7) la corte di appello ha mostrato di non aver letto le prove testimoniali raccolte: nella sentenza vengono solo genericamente ricordate le irrilevanti o incomplete o inatten- dibili deposizioni OF, CE, TI, De AN e AS, mentre sono dimenticate le deposizioni dei testi CI, NE, SE e ER. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che si risolvono essen- zialmente in una critica dell'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso o errato esame di risultanze istruttorie, preferenza con- ferita ad alcune testimonianze rispetto ad altre ) incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che con- senta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una di- versa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da con- sentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. 7 Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motiva- zione, né le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente ritenuto nel pieno rispetto delle regole che disciplinano l'onere della prova e dei principi fissati da questa Corte con la sentenza di annullamento della precedente decisione della corte di appello - che il AR non aveva rispettato l'obbligo contrattualmente assunto di assicurare in modo continuativo al vitaliziato TO ME quelle pre- stazioni assistenziali aventi carattere morale e spirituale, personale, infungi- bile e non patrimoniale. Al riguardo il giudice di secondo grado ha fatto espresso riferimento alle deposizioni dei testi CE OF, HE TI, NA De AN e AL AS, precisando che il quadro probatorio emer- gente da tali testimonianze non poteva ritenersi validamente modificato dalle deposizioni dei testi VA CI e TE NE. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici: il giudice di ap- pello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giu- dice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 8 Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi dell'appellante LI, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi degli appellati. Sono pertanto insussistenti le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Occorre infine segnalare che le censure concernenti l'omesso o errato esame delle risultanze istruttorie relative alle deposizioni testimoniali, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del me- rito, sono inammissibili per la loro genericità in quanto nel ricorso non è stato riportato il contenuto specifico e completo delle prove testimoniali cui si fa riferimento nelle dette censure e non fornisce alcun dato valido per ri- costruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo di tali risultan- ze probatorie. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza cau- sale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dai ricorrenti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liqui- date nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 116,78 oltre € 2.500,00 a titolo di onorari. Roma 26 settembre 2002 Il presidente Il consigliere estensore Antenis illy Filth DEPOSITATA IN CANCELLI 2003 IL CANCELLIERE GL RI Di ОБ IL CANCELLIERE MA Di on RI Di ZO OW