Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9597/2024 promossa da:
ass. avv. FILIERI ANNUNZIATO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass ex art. 417 bis cpc dott.sse Controparte_1
e Parte_2 Parte_3
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che: la ricorrente, collaboratrice scolastica immessa in ruolo dall'1.9.2011, dopo aver prestato servizio a favore del in forza di plurimi contratti a tempo determinato CP_2
complessivamente, agisce per ottenere che le sia integralmente riconosciuto l'intero servizio pre-ruolo ai fini dell'inquadramento della progressione economica dopo l'immissione in ruolo, ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive;
lamenta in particolare la ricorrente che il decreto di ricostruzione della carriera emesso dall'amministrazione convenuta a seguito dell'immissione in ruolo aveva riconosciuto solo parzialmente il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato, valutando come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero i primi tre anni, e per i due terzi il periodo eccedente, in applicazione dell'art. 569
D.Lgs. 297/1994, del quale la ricorrente afferma la contrarietà con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CEE;
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Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, affermando l'insussistenza della lamentata disparità di trattamento e concludendo per il rigetto del ricorso;
il provvedimento di ricostruzione della carriera della ricorrente è stato emesso in applicazione delle disposizioni normative vigenti nell'ordinamento italiano per il riconoscimento agli effetti della carriera dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
rilevano in proposito gli artt.
569 e 570 del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, secondo i quali al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di 3 anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici, fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi;
a tali fini è espressamente riconosciuto utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito;
- la questione relativa alla ricostruzione della carriera, ovvero alla collocazione nella posizione stipendiale spettante a seguito dell'immissione in ruolo dopo un periodo di servizio pre-ruolo, e alle eventuali differenze di retribuzione maturate, concerne l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, sancito dalla direttiva del Consiglio
d'Europa 28/6/1999, 1999/70/CE, attuativa dell'allegato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/1999; sulla questione riferita al personale ATA è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31150 del 28/11/2019 che ha confermato l'orientamento già affermatosi presso questo ufficio in senso favorevole alla ricorrente;
la Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo rilevante anche alla luce della successiva contrattazione collettiva, ha evidenziato le differenze tra la disciplina preruolo del personale docente e quella del personale ATA;
quindi, dopo approfondita motivazione con ampie citazioni di giurisprudenza della CGUE e richiamo all'analoga questione dell'anzianità di servizio maturata nei rapporti a termine (motivazione che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) ha enunciato il seguente principio di diritto, a cui questo giudice intende attenersi: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la
2 clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; nel caso in esame, la considerazione del servizio effettivo pre-ruolo svolto dalla ricorrente, come concordemente riconosciuto da entrambe le parti, comporta che alla data della immissione in ruolo la ricorrente avesse prestato 6 anni, 1 mese e
12 giorni di servizio effettivo, e tale deve essere considerata – in applicazione del principio di diritto sopra esposto – l'anzianità di servizio posseduta;
in applicazione di tale criterio sono state calcolate le differenze retributive a suo credito relative al periodo luglio 2021 – marzo 2022, che le parti hanno quantificato Cont concordemente in € 836,79 alla data di deposito del ricorso (il a infatti aderito ai conteggi predisposti dalla ricorrente): somma per cui deve essere pronunciata la condanna dell'amministrazione; le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura seriale della vertenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo effettuato, pari a anni 6, mesi 1 e giorni 12 alla data della immissione in ruolo (1.9.2011);
- condanna il al pagamento in Controparte_4 favore della ricorrente della somma lorda di € 836,79 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo luglio 2021 – marzo 2022, oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
3 - condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 400, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torino, 12/06/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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