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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1576/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1576/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F.: CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 dall'avv. Cerrato Danilo RICORRENTI
nei confronti di:
, nata a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) CONVENUTA C.F._5
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: interdizione pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 i ricorrenti, , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente madre, padre sorella e fratello di Parte_3 Parte_4
hanno allegato quanto segue: “ è nata pretermine con Controparte_1 Controparte_1
complicazioni perinatali consistenti in ictus cerebrale e successivo blocco acquedotto silviano con idrocefalo tratto con derivazione addominale, con successiva documentata poroencefalia e conseguenti tetra paresi, ritardo mentale ed epilessia;
per l'effetto della predetta paralisi cerebrale infantile, con conseguenti difficoltà ad interloquire e paralisi motoria con verbale di revisione rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili di
Casale Monferrato in data 9 agosto 2007, in capo al la SI.ra , veniva Controparte_1
confermato lo stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del
100% 100%, e necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
come documentato da ultimo con certificato medico dell'8/04/2024 anche dal Dott. quale medico di base della SI.ra , la stessa in età Persona_1 Controparte_1 adolescenziale ha manifestato episodi di poussè psicotica, negli anni successivi l'interdicenda ha sofferto di coliche addominali multifattoriali e disfagia, con episodi di polmoniti ad ingestis, oltre a non risultare autosufficiente anche per i più semplici atti quotidiani della vita, come alimentarsi e vestirsi, ad essere completamente dipendente per gli spostamenti e l'igiene personale, e versare in una condizione di incapacità di intendere e di volere”.
I ricorrenti hanno aggiunto che alla congiunta è stata riconosciuta una pensione di invalidità civile, che allo stato attuale ammonta in circa € 1.121,13 mensili, i cui proventi, nella misura di
1.182,06, sono versati quale retta all'istituto presso il quale è ospitata. La convenuta non è in grado di gestire in modo assoluto e totale i propri interessi e rapporti patrimoniali, di compiere autonomamente anche i più semplici atti della vita di relazione, né è in grado di provvedere alla cura fisica della propria persona. Hanno pertanto concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare l'interdizione della convenuta, con tutte le conseguenze di legge, argomentando che tale tutela appare preferibile nel caso concreto all'amministrazione di sostegno per la totale incapacità di CP_ intendere e di volere in cui versa stabilmente al fine di assicurare alla stessa la più adeguata protezione.
pagina 2 di 5 Il ricorso è stato ritualmente notificato agli altri parenti prossimi dell'interdicenda che non si sono costituiti né hanno presenziato all'udienza del 18.2.2025. Alla successiva udienza del 18.3.2025 ha avuto luogo l'esame dell'interdicenda.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
La documentazione medica agli atti certifica una situazione di estrema e perdurante gravità: ha una compromissione neurologica grave ed irreversibile, da 15 anni è ricoverata preso idonea struttura e nel tempo le condizioni psichiche si sono ancora aggravate, con episodi psicotico e di autolesionismo. L'esame condotto non ha potuto che prendere atti della grave situazione (cfr. proc. verbale udienza del 18.3.2025), sicché la convenuta necessita senz'altro di una misura di protezione, ragion per cui deve propendersi per l'accoglimento del ricorso.
La giurisprudenza esclude l'amministrazione di sostegno (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.
13584) – solo: a) in ragione della complessità dell'incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;
b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno c) inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo.
Nel caso di specie è evidente la ricorrenza della condizione sub c), in uno con la condizione sub a). La misura dell'amministrazione “per compiti” determinerebbe una continua eSIenza, per l'amministratore di sostegno, di ricorrere al giudice tutelare posto che la persona interdicenda non
è in grado di porre in essere alcun atto gestionale e di vita quotidiana (con capacità): trattamenti terapeutici, trattamento dei dati personali, sottoscrizione di atti, rappresentanza in giudizi, rappresentanza nelle attività burocratiche, etc. E, invero, la interdizione appare, nel caso di specie, più idonea a preservare la condizioni psico-fisiche e socio-economiche della persona interdicenda.
Il quadro clinico-patologico della interdicenda è sufficientemente descritto nei certificati medici e non prevede margini di miglioramento.
pagina 3 di 5 Stante l'urgenza della situazione, corre l'obbligo di nominare un tutore provvisorio, da individuarsi nella persona della madre, che ha comunicato la disponibilità.
La presente sentenza è soggetta alle forme di pubblicità previste dagli artt. 423 c.c. e 42 disp. att.
c.c. Ai sensi dell'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313, i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione vanno iscritti per estratto nel casellario giudiziale. L'interdizione decorrerà dalla pubblicazione della sentenza (art. 421 c.c.).
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili non essendovi stata opposizione da parte della persona interdicenda ed essendo l'intervento giudiziale obbligatorio e necessario per l'interdizione giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1576/2024, così provvede: visto l'art. 414 cod. civ.
DICHIARA l'interdizione giudiziale di , nata a Casale Monferrato in [...] Controparte_1
02/03/1989 (C.F. ) CodiceFiscale_5
NOMINA come tutore provvisorio (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]
DISPONE che, a cura della cancelleria, l'odierna sentenza sia trasmessa in copia libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, all'ufficio del Giudice Tutelare in sede, per i provvedimenti di sua competenza;
visto l'art. 423 cod. civ.
DISPONE la sentenza di interdizione sia annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro delle tutele;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la sentenza sia comunicata entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
visto l'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313
DISPONE che, a cura della cancelleria, si provveda a quanto di competenza per l'iscrizione dell'estratto dell'odierna sentenza nel casellario giudiziale;
pagina 4 di 5 MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza alle parti e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Vercelli il 7.4.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Michela Tamagnone
il Giudice est.
dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1576/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F.: CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 dall'avv. Cerrato Danilo RICORRENTI
nei confronti di:
, nata a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) CONVENUTA C.F._5
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: interdizione pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 i ricorrenti, , Parte_1 Parte_2
e , rispettivamente madre, padre sorella e fratello di Parte_3 Parte_4
hanno allegato quanto segue: “ è nata pretermine con Controparte_1 Controparte_1
complicazioni perinatali consistenti in ictus cerebrale e successivo blocco acquedotto silviano con idrocefalo tratto con derivazione addominale, con successiva documentata poroencefalia e conseguenti tetra paresi, ritardo mentale ed epilessia;
per l'effetto della predetta paralisi cerebrale infantile, con conseguenti difficoltà ad interloquire e paralisi motoria con verbale di revisione rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili di
Casale Monferrato in data 9 agosto 2007, in capo al la SI.ra , veniva Controparte_1
confermato lo stato di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del
100% 100%, e necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
come documentato da ultimo con certificato medico dell'8/04/2024 anche dal Dott. quale medico di base della SI.ra , la stessa in età Persona_1 Controparte_1 adolescenziale ha manifestato episodi di poussè psicotica, negli anni successivi l'interdicenda ha sofferto di coliche addominali multifattoriali e disfagia, con episodi di polmoniti ad ingestis, oltre a non risultare autosufficiente anche per i più semplici atti quotidiani della vita, come alimentarsi e vestirsi, ad essere completamente dipendente per gli spostamenti e l'igiene personale, e versare in una condizione di incapacità di intendere e di volere”.
I ricorrenti hanno aggiunto che alla congiunta è stata riconosciuta una pensione di invalidità civile, che allo stato attuale ammonta in circa € 1.121,13 mensili, i cui proventi, nella misura di
1.182,06, sono versati quale retta all'istituto presso il quale è ospitata. La convenuta non è in grado di gestire in modo assoluto e totale i propri interessi e rapporti patrimoniali, di compiere autonomamente anche i più semplici atti della vita di relazione, né è in grado di provvedere alla cura fisica della propria persona. Hanno pertanto concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare l'interdizione della convenuta, con tutte le conseguenze di legge, argomentando che tale tutela appare preferibile nel caso concreto all'amministrazione di sostegno per la totale incapacità di CP_ intendere e di volere in cui versa stabilmente al fine di assicurare alla stessa la più adeguata protezione.
pagina 2 di 5 Il ricorso è stato ritualmente notificato agli altri parenti prossimi dell'interdicenda che non si sono costituiti né hanno presenziato all'udienza del 18.2.2025. Alla successiva udienza del 18.3.2025 ha avuto luogo l'esame dell'interdicenda.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
La documentazione medica agli atti certifica una situazione di estrema e perdurante gravità: ha una compromissione neurologica grave ed irreversibile, da 15 anni è ricoverata preso idonea struttura e nel tempo le condizioni psichiche si sono ancora aggravate, con episodi psicotico e di autolesionismo. L'esame condotto non ha potuto che prendere atti della grave situazione (cfr. proc. verbale udienza del 18.3.2025), sicché la convenuta necessita senz'altro di una misura di protezione, ragion per cui deve propendersi per l'accoglimento del ricorso.
La giurisprudenza esclude l'amministrazione di sostegno (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n.
13584) – solo: a) in ragione della complessità dell'incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;
b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno c) inadeguatezza in concreto dell'amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo.
Nel caso di specie è evidente la ricorrenza della condizione sub c), in uno con la condizione sub a). La misura dell'amministrazione “per compiti” determinerebbe una continua eSIenza, per l'amministratore di sostegno, di ricorrere al giudice tutelare posto che la persona interdicenda non
è in grado di porre in essere alcun atto gestionale e di vita quotidiana (con capacità): trattamenti terapeutici, trattamento dei dati personali, sottoscrizione di atti, rappresentanza in giudizi, rappresentanza nelle attività burocratiche, etc. E, invero, la interdizione appare, nel caso di specie, più idonea a preservare la condizioni psico-fisiche e socio-economiche della persona interdicenda.
Il quadro clinico-patologico della interdicenda è sufficientemente descritto nei certificati medici e non prevede margini di miglioramento.
pagina 3 di 5 Stante l'urgenza della situazione, corre l'obbligo di nominare un tutore provvisorio, da individuarsi nella persona della madre, che ha comunicato la disponibilità.
La presente sentenza è soggetta alle forme di pubblicità previste dagli artt. 423 c.c. e 42 disp. att.
c.c. Ai sensi dell'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313, i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione vanno iscritti per estratto nel casellario giudiziale. L'interdizione decorrerà dalla pubblicazione della sentenza (art. 421 c.c.).
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili non essendovi stata opposizione da parte della persona interdicenda ed essendo l'intervento giudiziale obbligatorio e necessario per l'interdizione giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Vercelli, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1576/2024, così provvede: visto l'art. 414 cod. civ.
DICHIARA l'interdizione giudiziale di , nata a Casale Monferrato in [...] Controparte_1
02/03/1989 (C.F. ) CodiceFiscale_5
NOMINA come tutore provvisorio (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]
DISPONE che, a cura della cancelleria, l'odierna sentenza sia trasmessa in copia libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, all'ufficio del Giudice Tutelare in sede, per i provvedimenti di sua competenza;
visto l'art. 423 cod. civ.
DISPONE la sentenza di interdizione sia annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro delle tutele;
DISPONE che, a cura della cancelleria, la sentenza sia comunicata entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
visto l'art. 3, lett. p) del D.P.R. 14.11.2002 n. 313
DISPONE che, a cura della cancelleria, si provveda a quanto di competenza per l'iscrizione dell'estratto dell'odierna sentenza nel casellario giudiziale;
pagina 4 di 5 MANDA alla cancelleria per la notifica della sentenza alle parti e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Vercelli il 7.4.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Michela Tamagnone
il Giudice est.
dott.ssa Simona Francese
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