TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/08/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 522/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Casella, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del suo difensore,
Email_1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Mezzetti, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Giusti, 10 presso lo studio del difensore PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025
pagina 1 di 7 OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.02.2021 il sig. chiedeva fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 23.05.1998 con la sig.ra dalla cui unione nasceva il figlio Controparte_1 Per_1
(3/11/2000), maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente.
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 27.01.2017.
Parte ricorrente precisava che la sig.ra gode della ex abitazione coniugale senza CP_1 oneri, poiché di proprietà dei genitori e di continui contributi economici da parte degli stessi;
inoltre, riferiva che la sig.ra aveva scelto di non svolgere attività lavorative, anche CP_1 se nel 2003 l'unico figlio della coppia iniziava il suo percorso scolastico. Infine, il sig. riportava che nel dicembre del 2019 gli veniva diagnosticato un carcinoma uroteliale Pt_1
e si doveva sottoporre a un ciclo di installazioni endovescicali chemioterapiche che ne hanno ridotto sensibilmente la capacità lavorativa.
Tanto premesso, il sig. concludeva per l'accoglimento della Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
➢ Nessun assegno di mantenimento è attribuito ad alcuno dei coniugi;
➢ pagherà al figlio un assegno di €. 700,00 Parte_1 Persona_2 mensili, rivalutabile ISTAT;
➢ Ciascun genitore sopporterà il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate.
Con memoria di replica deposita il 3 giugno 2025, il ricorrente chiedeva che il mantenimento del figlio venisse ridotto a euro 600 mensili, tenuto conto delle disponibilità economiche di risultanti dal saldo di euro 12.480,75 del conto corrente 00569/57429491, da Per_1 questi intrattenuto presso Crédit Agricole Italia.
pagina 2 di 7 In data 17.05.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra che Controparte_1 contestava integralmente quanto riportato dal ricorrente. In particolare, riferiva che anche durante il periodo della convivenza con il ricorrente aveva cercato lavoro e lo aveva rifiutato per volere del marito;
nonché, riportava che successivamente alla separazione si era data da fare per trovare una situazione lavorativa ma di non esserci riuscita, se non per qualche ripetizione e effettuando, anche a chiamata, lavori di pulizia. Ad ogni modo, evidenziava come, grazie al suo essersi occupata della casa e del figlio, il sig. abbia potuto Pt_1 concentrarsi sulla propria carriera.
Tanto premesso, la sig.ra concludeva per l'accoglimento della Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
➢ Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
corrispondendo la somma mensile di euro 750,00 o, in subordine pari a Per_1 quello stabilito in separazione, come rivalutato ad oggi, pari ad €. 716,10 - da assoggettare a rivalutazione annuale ISTAT;
➢ Continuare a corrispondere in favore della Sig.ra per il suo Controparte_1 personale mantenimento un assegno mensile di € 600,00.
All'udienza del 7.06.2021 la Presidente sentiva le parti e, rilevato che la situazione economica e patrimoniale dei coniugi non appariva mutata rispetto alla separazione, confermava le condizioni di cui alla separazione, ossia l'obbligo in capo al sig. di Pt_1 corrispondere a titolo di contributo per il figlio la somma di euro 700,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, e a titolo di contributo per la moglie la somma di euro 600,00. Inoltre, nominava sé stessa Giudice istruttore, fissando l'udienza del 28.10.2021. Alla suddetta udienza entrambe le parti chiedevano l'emissione della sentenza parziale sullo status, rinunciando ai termini di cui al 190 c.p.c.
In data 20.01.2022 veniva emanata dal Collegio la sentenza parziale sullo status e con ordinanza emessa allo stesso giorno veniva rimessa la causa sul ruolo, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 183 c.p.c. All'udienza del 19.05.2022 la Giudice ammetteva le prove orali, riservandosi all'esito sulle altre richieste probatorie. All'udienza del
17.11.2022 venivano ascoltate come testimoni (per parte ricorrente) e Testimone_1 [...]
(per parte resistente). Con ordinanza del 17.01.2023, la Giudice ordinava alla Tes_2
pagina 3 di 7 sig.ra la produzione di tutti i conti corrente di cui era intestataria, disponeva CP_1
l'acquisizione a mezzo di GdF informazioni circa la situazione reddituale, lavorativa e patrimoniale delle parti e rinviava all'udienza del 9.03.2023. Alla suddetta udienza, su richiesta delle parti, rinviava per il deposito di note scritte all'udienza del 20.04.2023. Con ordinanza del 12.06.2023 disponeva integrazione delle indagini a mezzo GdF. All'udienza del 3.11.2023 sollecitava la GdF per il deposito della relazione e rinviava all'udienza del
14.12.2023. Con ordinanza del 20.02.2024 disponeva ulteriore integrazione dell'attività investigativa a mezzo GdF. Con ordinanza del 6.03.2024 la Giudice rimetteva in termine parte ricorrente per la produzione di prove documentali. Con ordinanza del 26.08.2024 rinviava all'udienza del 6.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
--------------------------
È già stata pronunciata, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. la sig.ra Parte_1 Controparte_1
Pertanto, le questioni controverse da decidere attengono all'assegno divorzile e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora autosufficiente.
Il Collegio esaminati gli atti di causa osserva quanto segue.
Veniva investita del compito di riferire sulla situazione economico, patrimoniale e reddituale delle parti la GdF;
in particolare, con relazioni depositate il 9.03.2023 e il 9.11.2023 allegava la situazione di parte ricorrente. Il sig. pertanto, risulta aver percepito reddito per Pt_1
l'anno 2021 di euro 52.230 ed essere comproprietario per un sesto e per un quarto di una serie di immobili e terreni. Inoltre, il sig. risulta essere socio per un quinto della Pt_1 società P.B.M. SR (doc. 1 allegata alla memoria del 19.04.2023 di parte resistente). Infine, dal 1° novembre 2023, il sig. risulta percepire una pensione che ammonta, al netto Pt_1 delle trattenute, ad euro 1.950,00 mensili.
Quanto alla situazione economica della sig.ra la GdF depositava il 6.03.2023 e il CP_1
23.08.2024 relazione sul punto;
in particolare, si evince che la resistente non risulta aver percepito un reddito, se non per qualche saltuario lavoro. Inoltre, risulta titolare di un conto pagina 4 di 7 corrente con attivo al 20.02.2024 di euro 2.515,41, titolare di delega ordinaria ad operare su conto intestato al sig. (figlio della coppia) con un saldo attivo di euro Persona_2
12.480,75 e abilitata ad operare sul libretto intestato a per un saldo Persona_2 all'estinzione pari a euro 2.318,17.
Inoltre, il 17.11.2022 venivano ascoltate due testimoni;
in particolare, (teste di Testimone_1 parte ricorrente) riferiva su fatti avvenuti nel 1998, quando alla sig.ra fu offerto CP_1 un lavoro, e riferiva: “ricordo che non voleva lavorare, era una discussione in casa alla quale ho assistito essendo io presente in casa, ero a conoscenza della richiesta di questa persona, nostro cliente che seguivo anche io. L'offerta alla signora diretta non c'era, era rivolta a mio fratello e ho sentito mia cognata dire che non voleva lavorare. Essendosi fatta una famiglia, voleva figli e desiderava stare in casa e non lavorare”.
Tali dichiarazioni riguardano, tuttavia, fatti molto risalenti nel tempo;
difatti, sia dalla testimonianza della sig.ra (teste di parte ricorrente) sia dalla Testimone_2 documentazione allegata (del 6.03.2023 e del 23.08.2024) dalla GdF si evince che la sig.ra si è in realtà adoperata per trovare una posizione lavorativa. Sul punto, la teste CP_1 rispondeva affermativamente alle domande sul fatto che la sig.ra Testimone_2 nel corso degli anni abbia provato colloqui e periodi di prova in diverse posizioni CP_1 lavorative.
Pertanto, sicuramente emerge una diminuzione della capacità economica del sig. Pt_1 atteso il pensionamento dal 2023 (con ratei di pensione come detto di euro 1950 mensili).
Tuttavia, è provato che la sig.ra nell'arco della lunga vita matrimoniale si è CP_1 occupata del figlio e della casa, restando conseguentemente sprovvista di un'occupazione lavorativa mentre il marito ha potuto beneficiare di tale collaborazione della moglie per potersi dedicare alla propria attività lavorativa;
dunque, considerata l'età attuale della moglie
(54 anni), l'importante durata del matrimonio (27 anni), la sua attuale disoccupazione e il reddito da pensione del marito, sussistono i presupposti per l'assegnazione di assegno divorzile, ponendo a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma Pt_1 mensile di euro 500,00.
Quanto al mantenimento del figlio , è da ritenersi meritevole di accoglimento la Per_1 richiesta del sig. di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro Pt_1 CP_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora pagina 5 di 7 autosufficiente. Difatti, come allegato dalle parti (doc. allegato alla memoria di parte resistente depositata il 22.11.2024), il figlio ha completato un contratto di Per_1 apprendistato professionalizzante per la durata di 30 mesi presso Conceria Vicar SR.
Tuttavia, come dalle parti riferito nelle loro note conclusive, lo stesso ha poi deciso di iscriversi presso l'Università di Pisa, difatti perdendo il suo autonomo sostentamento.
Le spese processuali, atteso l'esito delle domande, devono gravare su parte ricorrente fino alla concorrenza dei due terzi.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Pt_1
(C.F. nei confronti di
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), in ordine alle condizioni del divorzio già pronunciato con C.F._2 sentenza parziale del 20.01.2022, così provvede:
1. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, somma da corrispondere entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo indici ISTAT;
2. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma di euro 600,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio , somma da corrispondere entro il 5 di ogni mese Per_1
e rivalutabile secondo indici ISTAT;
3. Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla pagina 6 di 7 presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
4. Condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
i due terzi delle spese di lite, spese che liquida, per l'intero, in Euro
[...]
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 2.08.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 522/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Casella, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del suo difensore,
Email_1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Mezzetti, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Giusti, 10 presso lo studio del difensore PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025
pagina 1 di 7 OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.02.2021 il sig. chiedeva fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 23.05.1998 con la sig.ra dalla cui unione nasceva il figlio Controparte_1 Per_1
(3/11/2000), maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente.
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 27.01.2017.
Parte ricorrente precisava che la sig.ra gode della ex abitazione coniugale senza CP_1 oneri, poiché di proprietà dei genitori e di continui contributi economici da parte degli stessi;
inoltre, riferiva che la sig.ra aveva scelto di non svolgere attività lavorative, anche CP_1 se nel 2003 l'unico figlio della coppia iniziava il suo percorso scolastico. Infine, il sig. riportava che nel dicembre del 2019 gli veniva diagnosticato un carcinoma uroteliale Pt_1
e si doveva sottoporre a un ciclo di installazioni endovescicali chemioterapiche che ne hanno ridotto sensibilmente la capacità lavorativa.
Tanto premesso, il sig. concludeva per l'accoglimento della Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
➢ Nessun assegno di mantenimento è attribuito ad alcuno dei coniugi;
➢ pagherà al figlio un assegno di €. 700,00 Parte_1 Persona_2 mensili, rivalutabile ISTAT;
➢ Ciascun genitore sopporterà il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate.
Con memoria di replica deposita il 3 giugno 2025, il ricorrente chiedeva che il mantenimento del figlio venisse ridotto a euro 600 mensili, tenuto conto delle disponibilità economiche di risultanti dal saldo di euro 12.480,75 del conto corrente 00569/57429491, da Per_1 questi intrattenuto presso Crédit Agricole Italia.
pagina 2 di 7 In data 17.05.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra che Controparte_1 contestava integralmente quanto riportato dal ricorrente. In particolare, riferiva che anche durante il periodo della convivenza con il ricorrente aveva cercato lavoro e lo aveva rifiutato per volere del marito;
nonché, riportava che successivamente alla separazione si era data da fare per trovare una situazione lavorativa ma di non esserci riuscita, se non per qualche ripetizione e effettuando, anche a chiamata, lavori di pulizia. Ad ogni modo, evidenziava come, grazie al suo essersi occupata della casa e del figlio, il sig. abbia potuto Pt_1 concentrarsi sulla propria carriera.
Tanto premesso, la sig.ra concludeva per l'accoglimento della Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
➢ Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1
corrispondendo la somma mensile di euro 750,00 o, in subordine pari a Per_1 quello stabilito in separazione, come rivalutato ad oggi, pari ad €. 716,10 - da assoggettare a rivalutazione annuale ISTAT;
➢ Continuare a corrispondere in favore della Sig.ra per il suo Controparte_1 personale mantenimento un assegno mensile di € 600,00.
All'udienza del 7.06.2021 la Presidente sentiva le parti e, rilevato che la situazione economica e patrimoniale dei coniugi non appariva mutata rispetto alla separazione, confermava le condizioni di cui alla separazione, ossia l'obbligo in capo al sig. di Pt_1 corrispondere a titolo di contributo per il figlio la somma di euro 700,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, e a titolo di contributo per la moglie la somma di euro 600,00. Inoltre, nominava sé stessa Giudice istruttore, fissando l'udienza del 28.10.2021. Alla suddetta udienza entrambe le parti chiedevano l'emissione della sentenza parziale sullo status, rinunciando ai termini di cui al 190 c.p.c.
In data 20.01.2022 veniva emanata dal Collegio la sentenza parziale sullo status e con ordinanza emessa allo stesso giorno veniva rimessa la causa sul ruolo, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 183 c.p.c. All'udienza del 19.05.2022 la Giudice ammetteva le prove orali, riservandosi all'esito sulle altre richieste probatorie. All'udienza del
17.11.2022 venivano ascoltate come testimoni (per parte ricorrente) e Testimone_1 [...]
(per parte resistente). Con ordinanza del 17.01.2023, la Giudice ordinava alla Tes_2
pagina 3 di 7 sig.ra la produzione di tutti i conti corrente di cui era intestataria, disponeva CP_1
l'acquisizione a mezzo di GdF informazioni circa la situazione reddituale, lavorativa e patrimoniale delle parti e rinviava all'udienza del 9.03.2023. Alla suddetta udienza, su richiesta delle parti, rinviava per il deposito di note scritte all'udienza del 20.04.2023. Con ordinanza del 12.06.2023 disponeva integrazione delle indagini a mezzo GdF. All'udienza del 3.11.2023 sollecitava la GdF per il deposito della relazione e rinviava all'udienza del
14.12.2023. Con ordinanza del 20.02.2024 disponeva ulteriore integrazione dell'attività investigativa a mezzo GdF. Con ordinanza del 6.03.2024 la Giudice rimetteva in termine parte ricorrente per la produzione di prove documentali. Con ordinanza del 26.08.2024 rinviava all'udienza del 6.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
--------------------------
È già stata pronunciata, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. la sig.ra Parte_1 Controparte_1
Pertanto, le questioni controverse da decidere attengono all'assegno divorzile e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora autosufficiente.
Il Collegio esaminati gli atti di causa osserva quanto segue.
Veniva investita del compito di riferire sulla situazione economico, patrimoniale e reddituale delle parti la GdF;
in particolare, con relazioni depositate il 9.03.2023 e il 9.11.2023 allegava la situazione di parte ricorrente. Il sig. pertanto, risulta aver percepito reddito per Pt_1
l'anno 2021 di euro 52.230 ed essere comproprietario per un sesto e per un quarto di una serie di immobili e terreni. Inoltre, il sig. risulta essere socio per un quinto della Pt_1 società P.B.M. SR (doc. 1 allegata alla memoria del 19.04.2023 di parte resistente). Infine, dal 1° novembre 2023, il sig. risulta percepire una pensione che ammonta, al netto Pt_1 delle trattenute, ad euro 1.950,00 mensili.
Quanto alla situazione economica della sig.ra la GdF depositava il 6.03.2023 e il CP_1
23.08.2024 relazione sul punto;
in particolare, si evince che la resistente non risulta aver percepito un reddito, se non per qualche saltuario lavoro. Inoltre, risulta titolare di un conto pagina 4 di 7 corrente con attivo al 20.02.2024 di euro 2.515,41, titolare di delega ordinaria ad operare su conto intestato al sig. (figlio della coppia) con un saldo attivo di euro Persona_2
12.480,75 e abilitata ad operare sul libretto intestato a per un saldo Persona_2 all'estinzione pari a euro 2.318,17.
Inoltre, il 17.11.2022 venivano ascoltate due testimoni;
in particolare, (teste di Testimone_1 parte ricorrente) riferiva su fatti avvenuti nel 1998, quando alla sig.ra fu offerto CP_1 un lavoro, e riferiva: “ricordo che non voleva lavorare, era una discussione in casa alla quale ho assistito essendo io presente in casa, ero a conoscenza della richiesta di questa persona, nostro cliente che seguivo anche io. L'offerta alla signora diretta non c'era, era rivolta a mio fratello e ho sentito mia cognata dire che non voleva lavorare. Essendosi fatta una famiglia, voleva figli e desiderava stare in casa e non lavorare”.
Tali dichiarazioni riguardano, tuttavia, fatti molto risalenti nel tempo;
difatti, sia dalla testimonianza della sig.ra (teste di parte ricorrente) sia dalla Testimone_2 documentazione allegata (del 6.03.2023 e del 23.08.2024) dalla GdF si evince che la sig.ra si è in realtà adoperata per trovare una posizione lavorativa. Sul punto, la teste CP_1 rispondeva affermativamente alle domande sul fatto che la sig.ra Testimone_2 nel corso degli anni abbia provato colloqui e periodi di prova in diverse posizioni CP_1 lavorative.
Pertanto, sicuramente emerge una diminuzione della capacità economica del sig. Pt_1 atteso il pensionamento dal 2023 (con ratei di pensione come detto di euro 1950 mensili).
Tuttavia, è provato che la sig.ra nell'arco della lunga vita matrimoniale si è CP_1 occupata del figlio e della casa, restando conseguentemente sprovvista di un'occupazione lavorativa mentre il marito ha potuto beneficiare di tale collaborazione della moglie per potersi dedicare alla propria attività lavorativa;
dunque, considerata l'età attuale della moglie
(54 anni), l'importante durata del matrimonio (27 anni), la sua attuale disoccupazione e il reddito da pensione del marito, sussistono i presupposti per l'assegnazione di assegno divorzile, ponendo a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma Pt_1 mensile di euro 500,00.
Quanto al mantenimento del figlio , è da ritenersi meritevole di accoglimento la Per_1 richiesta del sig. di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro Pt_1 CP_1
600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora pagina 5 di 7 autosufficiente. Difatti, come allegato dalle parti (doc. allegato alla memoria di parte resistente depositata il 22.11.2024), il figlio ha completato un contratto di Per_1 apprendistato professionalizzante per la durata di 30 mesi presso Conceria Vicar SR.
Tuttavia, come dalle parti riferito nelle loro note conclusive, lo stesso ha poi deciso di iscriversi presso l'Università di Pisa, difatti perdendo il suo autonomo sostentamento.
Le spese processuali, atteso l'esito delle domande, devono gravare su parte ricorrente fino alla concorrenza dei due terzi.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Pt_1
(C.F. nei confronti di
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), in ordine alle condizioni del divorzio già pronunciato con C.F._2 sentenza parziale del 20.01.2022, così provvede:
1. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, somma da corrispondere entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo indici ISTAT;
2. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma di euro 600,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio , somma da corrispondere entro il 5 di ogni mese Per_1
e rivalutabile secondo indici ISTAT;
3. Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla pagina 6 di 7 presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
4. Condanna a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
i due terzi delle spese di lite, spese che liquida, per l'intero, in Euro
[...]
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 2.08.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 7 di 7