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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 534 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.1.2025 (svolta con le modalità previste dall'art. 127ter cpc), vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) ed C.F._2 Parte_3
( ), in proprio e quali eredi di C.F._3 Per_1
( ), rappresentati e difesi in giudizio,
[...] C.F._1 per mandato in atti, dall'avv. Carlo Alvano, presso il cui studio in
Napoli, via Fragnito n. 60, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
), rappresentato e difeso CP_1 C.F._4 in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Gaetano Aufiero e Marina
Scotto, presso il cui studio in Napoli, via Caracciolo n. 15, è elettivamente domiciliato;
Appellato
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore ( ), rappresentata e difesa in giudizio, per P.IVA_1 mandato in atti, dall'avv. Carmela Greco, presso il cui studio in
Napoli, via Agostino Depretis n. 145, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: riassunzione ex artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c. a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n. 1185/2019, pubblicata in data 11.1.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Brevemente, in fatto, si premette che il giudizio in esame trae origine dal tragico sinistro stradale verificatosi in data 20.3.2011, lungo la strada statale sorrentina, allorché venivano in collisione l'autovettura
TOYOTA RAV 4, di proprietà della sig.ra , Parte_4 condotta nell'occasione dal dott. ed assicurata per la CP_1
RCA dalla , ed il veicolo FIAT 00, di proprietà CP_3 della sig.ra assicurato per la RCA dalla Controparte_4
, condotto nell'occasione dal sig. Controparte_5 [...]
, con a bordo quali trasportati i giovani di Per_2 Persona_3 anni 26 (deceduto sul colpo), e odierno appellante, Parte_1 ventiquattrenne all'epoca dei fatti (che, estratto dalle lamiere a mezzo della fiamma ossidrica, riportava gravissime lesioni personali a seguito dell'evento lesivo).
A seguito del giudizio celebrato in sede penale, l'imputato CP_1
conducente della TOYOTA veniva riconosciuto (con
[...] Pt_5 statuizione ormai coperta da giudicato) colpevole dei delitti a lui ascritti ex artt. 589 e 590 c.p. e condannato alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, essendo risultato responsabile nella misura del
90% del gravissimo sinistro stradale del 20.3.2011, con concorrente responsabilità, per il residuo 10%, in capo a , Persona_2 conducente della Fiat 00.
Quanto alle statuizioni civili, e per quel che rileva nel presente giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, con sentenza n.
6266/2017 del 6.9.2017 (pagg. 39-41), respingendo l'appello proposto dalle parti civili confermava la sentenza del tribunale Parte_6 penale di Roma, pronunciata in data 16.9.2015, nella parte in cui rigettava la richiesta risarcitoria avanzata dalle parti civili
[...]
, e poiché già Pt_1 Persona_1 Parte_3 Parte_2 soddisfatta come da atto di quietanza della in data 3.5.2012. P_
Evidenziava la Corte territoriale penale che l'unico motivo di gravame proposto dalle anzidette parti civili era infondato, così argomentando:
“… Non si apprezza alcuna contraddittorietà nella avvenuta ammissione di dette parti civili, in apertura del dibattimento, e la statuizione finale con la quale il tribunale, a istruttoria conclusa, ha invece ritenuto di non doversi fare luogo ad alcun risarcimento nei confronti di costoro. La pretesa risarcitoria vantata, se apprezzata come non infondata prima facie dal tribunale, è stata infatti riesaminata alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale determinando nel primo giudice il convincimento della natura integralmente satisfattoria del risarcimento accettato dalle parti civili. Deve in proposito osservarsi che proprio dalla lettura del contenuto della quietanza di pagamento versata in atti emerge la prova che dette parti (la persona offesa - padre di - Parte_1 Persona_1 Pt_1 Parte_3
e - rispettivamente madre e sorella della vittima) avevano Parte_7
2 accettato la somma di euro 360.000,00 “in via transattiva e definitiva per ogni ragione e pretesa di danno vantata a qualunque titolo, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro in relazione all'incidente stradale oggetto di giudizio” rilasciando quietanza liberatoria di saldo e dichiarato di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione né da né dal suo assicurato nè da P_ Controparte_4 eventuali altri coobbligati contestualmente rinunciando ad ogni azione verso chiunque ed in qualunque sede” (cfr. quietanza dell in data CP_6
3.52012). E' proprio la specificazione in calce riportata, relativa alla rinuncia di ogni azione verso chiunque e in qualunque sede, che rende inammissibile l'esercizio dell'azione civile nel presente processo, non assumendo alcun rilievo in senso contrario il fatto che tale formula non sia riportata (o non lo sia integralmente) anche nella parte introduttiva dell'atto di transazione. Diversamente dalle sue indicate parti civili, la parte civile
aveva invece formulato espressa riserva ad agire nei confronti Per_3 del debitore rimasto estraneo all'accordo, riserva sulla scorta della quale è stata consentita al tribunale l'adozione di statuizioni in ordine alle richieste da costui avanzate”.
Ricorrevano, pertanto, per cassazione (R.G.N. 21892/2018), Pt_1 ed i congiunti (padre),
[...] Persona_1 Parte_3
(sorella) e (madre). Parte_2
Con sentenza n. 1185/2019 del 3.10.2018, depositata in data
11.1.2019, la Suprema Corte, IV sezione penale, per quel che rileva in tal sede, annullava la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, in relazione alle parti civili, , Parte_1 Persona_1
e con rinvio al giudice civile Parte_3 Parte_2 competente per valore in grado di appello, così argomentando: <1.
Le doglianze formulate con il ricorso delle parti civili , Parte_1
e e sono fondate. Dalla motivazione della Per_1 Pt_3 Parte_2 sentenza impugnata emerge, infatti, che la quietanza di pagamento sottoscritta dalle predette parti civili recava la formula secondo cui queste ultime dichiaravano di non aver nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione, né da né dal suo assicurato, , né da P_ Controparte_4 eventuali altri coobbligati. Contestualmente le persone offese rinunciavano ad ogni azione verso chiunque e in qualunque sede. Emerge dunque una contraddizione tra quest'ultima formula, in verità alquanto generica e indeterminata, volta a indicare la natura integralmente satisfattiva della transazione conclusa, e la dicitura immediatamente precedente, volta a circoscrivere l'efficacia liberatoria alla e al suo assicurato, P_ [...] Contr
senza alcuna menzione della , salvo il riferimento, CP_4 generico e criptico, ad "eventuali altri coobbligati", che non vengono in alcun modo individuati. Dall'apparato argomentativo della sentenza impugnata risulta, infatti, che i giudici di merito hanno ascritto il 90% della responsabilità del sinistro allo assicurato con la e CP_1 Controparte_2 il 10% al conducente della Fiat 00. La Corte d'appello avrebbe, pertanto, dovuto porsi l'interrogativo inerente all'ambito di esplicazione dell'effetto liberatorio, al fine di chiarire quale valenza dovesse attribuirsi al riferimento
3 Cont ad "eventuali altri coobbligati", atteso che la era rimasta estranea all'accordo. Il giudice di secondo grado avrebbe, conseguentemente, dovuto stabilire se quest'ultimo producesse i propri effetti esclusivamente sul terreno dei rapporti fra i e la e la sua assicurata, , Pt_1 P_ Controparte_4 in relazione alla quota di responsabilità ascritta al conducente della Fiat 00
(10%); oppure se l'accordo esplicasse efficacia anche in relazione alla quota, ampiamente prevalente, di responsabilità ascritta allo 0%), CP_1 Contr assicurato . La tematizzazione di questo profilo è invece del tutto estranea al tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, che ha accolto quest'ultima tesi facendo leva esclusivamente sulla dichiarazione di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, senza rilevare la contraddizione poc'anzi delineata ed intrinseca al tenore testuale dell'atto di quietanza né analizzare funditus la natura giuridica del negozio stipulato, onde stabilire se la sua efficacia fosse circoscritta inter partes o si estendesse anche ai terzi e quindi alla CP_2
Né vale rilevare, sulla scorta di quanto osservato dalla Corte d'appello,
[...] che , contrariamente ai si riservò esplicitamente di Persona_4 Pt_1 esercitare ogni diritto nei confronti dello perché a tale riserva CP_1 potrebbe essere attribuita natura di mera precisazione, a semplice chiarimento, sia pure ultroneo, della propria posizione;
oppure potrebbe essere attribuita valenza di elemento essenziale, volto a perimetrare l'ambito Contr soggettivo di incidenza della transazione conclusa, escludendone la : elemento in mancanza del quale gli effetti dell'accordo si estendevano a quest'ultima. Così come la Corte d'appello avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali ha accolto la tesi secondo cui l'efficacia satisfattiva del risarcimento inerisse non solo alla posizione di ma anche a Parte_1 quella dei familiari: questione in ordine alla quale il giudice a quo tace. Si impone, pertanto, al riguardo, un pronunciamento rescindente>>.
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 622 cpp e 392 cpc, notificato in data 6-7.2.2019, , Parte_1 Persona_1 [...]
e ripercorsa la vicenda in fatto e richiamate le Pt_3 Parte_2 argomentazioni in diritto svolte da Cassazione penale nella pronuncia rescindente n. 1185/2019, evocavano in giudizio e la CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Fermi gli effetti CP_3 penali della sentenza che riconosce responsabile al novanta CP_1 per cento e al dieci per cento nella causazione del danno da Persona_2 sinistro stradale causato il 20/3/2011 di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previo ordine di integrazione del litisconsorzio della domanda di nei Parte_1 confronti di , e e della Parte_4 CP_7 CP_8 domanda degli stretti congiunti nei confronti di , Persona_2 P_
, ,
[...] Controparte_4 Parte_4 CP_7 [...]
riconoscere e dichiarare in quanto a: 1) il CP_8 Parte_1 diritto a ricevere ad integrazione del risarcimento del danno, così come domandato e quantificato in sede penale, negli atti prodotti e che qui abbiansi per ripetuti e trascritti, la complessiva somma di € 450.377,62 o quella diversamente ritenuta equa di giustizia comprensiva di ogni componente e per gli effetti, previa revocatoria degli atti di spoliazione
4 compiuti da condannare in solido chi di dovere al CP_1 pagamento dei corrispettivi in uno agli interessi e rivalutazione monetaria;
2) – padre per € 248.946,77; 3) -- – Persona_1 Parte_2 madre per € 226.628,65; 4)-- – sorella per € 50.250,81; Parte_3 quali stretti congiunti iure proprio per danno parentale, comprensive sia delle sofferenze patite (il pregiudizio morale) che del mutamento in peius della vita familiare, eziologicamente conseguenti alle lesioni fisiche gravissime riportate dalla vittima primaria in conseguenza del fatto illecito, da ripartirsi con condanna nelle stesse proporzioni del 90% in quanto a
e 10% in capo a Controparte_9 Parte_8 così come analiticamente precisato, non contestato e documentato nelle conclusioni scritte depositate ex art. 523 comma c.p.p. all'udienza del
20/7/2015 in primo grado e riproposte in appello, qui da ritenersi per riportate e trascritte;
3) Spese dei tre gradi di giudizio penale e del presente come da separata notula da porsi in distrazione in favore del sottoscritto proc.re antistatario …; 4) In via istruttoria chiede disporsi CTU per la quantificazione dei danni, riservandosi ogni ulteriore mezzo istruttorio all'esito dell'eventuale integrazione del litisconsorzio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano (con CP_3 comparsa del 9.5.2019) ed (con comparsa del CP_1
21.6.2019), entrambi concludendo per l'integrale rigetto delle avverse pretese risarcitorie, inammissibili e infondate, con vittoria delle spese della fase di rinvio.
Nel corso del giudizio, gli appellanti rinunciavano espressamente alla domanda di integrazione del litisconsorzio di nei confronti di Parte_1
, e e della domanda Parte_4 CP_7 CP_8 degli stretti congiunti nei confronti di , Persona_2 P_ [...]
, , (cfr. CP_4 Pt_4 Parte_4 CP_7 CP_8 note scritte autorizzate del 13.10.2023, richiamate in tutte le successive difese).
Deceduto nelle more (in data 19.12.2024) si Persona_1 costituivano i suoi eredi nonché ed Parte_2 Pt_1 Parte_3
già costituiti in proprio, chiedendo che la somma di €
[...]
248.946,77 chiesta dal de cuius morto ab intestato o Persona_1 quella che diversamente dovesse essere stabilita, sia devoluta per successione legittima ai sensi dell'art. 536 e segg. cod. civ. per un terzo in favore della vedova e per la restante differenza Parte_2 in parti uguali in favore dei figli e . Parte_1 Parte_3
Acquisiti (in via digitale) gli atti del procedimento penale, all'udienza cartolare del 23.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ridotti ex art. 190 cpc di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni per eventuali repliche.
******
5 I. In rito
§. Va innanzitutto esaminata l'eccezione sollevata dagli appellanti di inesistenza, per difetto di valida procura, della costituzione dell'appellato principale, (all'epoca della notifica CP_1
[... dell'atto di citazione in riassunzione detenuto presso la casa di reclusione “
”, sita in contrada Selvatico senza Controparte_10 numero civico, 83054 Sant'Angelo dei Lombardi), specificamente formulata, per la prima volta, nella conclusionale del 23.2.2025 (pagg.
4-6), ove si consideri che nel corso della prima udienza del 28.6.2019, la difesa dei si limitava ad impugnare e contestare, Parte_6 genericamente, le costituzioni degli appellati eccependone
l'inammissibilità e l'improcedibilità, oltretutto rilevabili d'ufficio, senza null'altro aggiungere (cfr. relativo verbale).
Tanto chiarito, assumono gli appellanti che in materia di rilascio di procura ex art. 83 c.p.c. da parte di soggetto detenuto, l'autentica (comma
2) deve provenire da un pubblico ufficiale con scrittura privata autenticata: nello specifico da un Notaio o altro pubblico ufficiale, ma non può essere di certo l'avvocato il quale non ha potere di autenticazione, come impropriamente dichiarato nell'atto, ma solo di certificazione.
A sostegno dell'assunto, richiamano un parere del Ministero della
Giustizia del 29 aprile 2015 (che, rispondendo a specifico interpello, aveva affermato che ai sensi degli artt. 21 primo comma e 38 terzo comma del Dpr 445/2000 solo il notaio ed altre figure tassativamente indicate nelle norme (ad esempio impiegati comunali incaricati dal sindaco) hanno il potere di autenticare atti negli istituti penitenziari), nonché Cass.
11347/2017, che, sempre a dire degli appellanti, chiariva, con riguardo ai detenuti, che: “la normativa applicabile è quella sull'ordinamento penitenziario, - legge 26 luglio 1975 n. 354 e dal DPR 30 giugno 2000, n.
230 sul regolamento di esecuzione, - con rif. all'art. 2700 cod. civ. sull'efficacia degli atti pubblici, ed agli artt. 1387 e segg. cod. civ in materia di rappresentanza;
norme che escludono che un avvocato possa recarsi in una casa di pena e farsi rilasciare direttamente un mandato da un detenuto senza passare attraverso gli organi istituzionali”.
Deducono, dunque, che se la procura, come avvenuto in questo caso, non è autenticata da uno dei soggetti indicati, è inesistente e non può essere utilizzata in giudizio, né può essere sanata, perché, come ampiamente chiarito dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n.
37434 del 21 dicembre 2022, la categoria del vizio sanabile inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità altrimenti la legge avrebbe espressamente previsto quella dell'inesistenza (vds pag. 17/24), non trattandosi di nullità emendabile attraverso la rinnovazione.
La difesa dell'appellato così replicava all'eccezione: “La procura CP_1 alle liti è stata regolarmente rilasciata all'avv. Aufiero che a quel tempo era già il difensore dello in quanto lo rappresentava anche nel CP_1
6 procedimento penale e segnatamente nelle fasi afferenti l'esecuzione della pena e i procedimenti innanzi al magistrato di sorveglianza. La procura è stata acquisita dal legale in conformità della normativa vigente e non vi è alcun elemento che possa inficiarne la validità o l'efficacia ai fini del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 122 Codice di procedura penale: 1.
Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La disposizione è stata così modificata dall'art. 13, comma 3, della l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha riconosciuto esplicitamente al difensore un potere generale di autenticazione della sottoscrizione della parte quando una procura speciale è conferita ad esso, all'interno del processo, con scrittura privata. Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., l'avvocato ha il potere di autenticare la sottoscrizione della procura alle liti anche nel caso in cui sia rilasciata da un detenuto. Tale principio è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla prassi forense, essendo sufficiente che l'identità del sottoscrittore sia verificata al momento dell'autenticazione. Nel caso in esame l'avv. Aufiero ha avuto accesso al penitenziario e ha raccolto personalmente la procura rilasciata dal dott.
ha effettivamente accertato l'autenticità della sottoscrizione apposta CP_1 alla sua presenza, non era richiesta altra autenticazione. Ne consegue la pretestuosità ed infondatezza dell'eccezione sollevata sul punto da controparte che si conferma priva di fondamento giuridico, con finalità evidentemente dilatoria;
il rilevo è privo di reale incidenza sul merito della controversia, ha il solo scopo di distogliere l'attenzione dalle questioni sostanziali del processo, è chiaramente finalizzato ad eliminare dal fascicolo le più che fondate difese delle controparti, in assenza di argomentazioni sostanziali a supporto della propria pretesa. Tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo giudicante rilevi una possibile irregolarità della procura alle liti, si chiede ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (come riformulato ad opera della l. n. 69/2009), assegnarsi alle parti un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa, con la sanatoria dei vizi, se sussistenti, e degli effetti sostanziali e processuali delle difese come fin qui prodotte” (cfr. pagg.
9-10 della memoria di replica ex art. 190 cpc del 28.3.2025).
Ritiene la corte che l'eccezione formulata dagli appellanti debba essere disattesa, risultando allegata telematicamente, all'atto della costituzione in giudizio, la procura alle liti (ex art. 83, comma 3, cpc) rilasciata da agli avv.ti Gaetano Aufiero e Marina CP_1
Scotto, con elezione di domicilio in Napoli alla via F. Caracciolo n.
15, con la dicitura: “La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013”.
7 Procura da ritenersi validamente rilasciata dall'allora detenuto la cui sottoscrizione veniva autenticata dal difensore, CP_1 avv. Gaetano Aufiero, che se ne assumeva, pertanto, la relativa responsabilità, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, che ha affermato il principio (di carattere generale) per cui il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall'assistito della dichiarazione e della relativa sottoscrizione che egli autentica. La legge, invero, non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia (cfr. in motivazione, Cass. pen. 42391/2024).
Né rileva in senso contrario il parere richiamato dagli appellanti
(sollecitato dal direttore di una casa di reclusione per avere chiarimenti sulle richieste che riceve dai detenuti, …, di autenticare le sottoscrizioni apposte nelle loro scritture, istanze e dichiarazioni), che, individuate le tre possibili forme di autenticazione (e precisamente, la cd. autentica “formale”, disciplinata dalla legge notarile;
l'autentica amministrativa, più semplificata, disciplinata dall'art. 21, comma 2, DPR 445/2000; l'autentica c.d. minore, estremamente semplificata, applicabile alle sole dichiarazioni che non importino l'assunzione di obblighi), si limita ad affermare che il direttore dell'istituto penitenziario “anche se è un pubblico ufficiale, non è legittimato ad autenticare scritture private dei detenuti”, senza minimamente esaminare la diversa questione involgente il potere del difensore di un soggetto detenuto di autenticarne la sottoscrizione apposta in calce al mandato (ex art. 83 cpc). Del pari inconferente è il richiamo a Cass. 11347/2017, che, come si legge nella relativa motivazione, fa riferimento alla diversa ipotesi in cui “il ricorso è stato sottoscritto da un difensore che risulta nominato con procura rilasciata a margine, la cui sottoscrizione è stata, però, autenticata dal "responsabile dell'ufficio Matricola della Casa Circondariale di (OMISSIS) ai sensi della L. n. 15 del 1968", che, però, risulta abrogata dal D.P.R. n. 445/2000, art. 77. L'autenticazione è stata fatta, pertanto, sulla base di un testo normativo non più in vigore e, peraltro, esso non avrebbe potuto consentire, quando era vigente l'esercizio del potere di autentica, data l'esclusione della pertinenza della normativa dall'ambito giurisdizionale”.
§. Va altresì disattesa l'eccezione, sempre sollevata dagli appellanti nella conclusionale del 23.2.2025, di difetto di valida procura rilasciata da al procuratore costituito, avv. Carmela CP_3
Greco, risultando allegato in atti l'originale cartaceo della procura conferita al predetto difensore, in calce alla comparsa di costituzione della convenuta compagnia assicurativa, e precisamente su foglio
8 separato ad essa materialmente congiunto e spillato, con specifica indicazione del numero identificativo del sinistro collegato alla vertenza (n. 6926.99.0089090), del foro competente e dell'organo giudicante (Napoli, Corte di appello) e della prima udienza indicata nell'atto di citazione in riassunzione (30.5.2019) (cfr. doc. 2 del
“foliario degli atti” del fascicolo di parte, depositato in cancelleria, in modalità cartacea, in data 9.5.2019, all'atto della costituzione in giudizio).
Restano, pertanto, superate tutte le contrarie obiezioni sollevate dagli appellanti in riassunzione, al fine precisandosi che, ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato, è irrilevante la mancanza di una espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora essa sia stata notificata (o depositata, nel caso di costituzione) unitamente all'atto cui accede, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l'atto stesso fa riferimento (cfr., in motivazione, Cass. 5033/2008; nello stesso senso, Cass. 13910/2002).
§. Infine, sempre in rito, si ribadisce che, nelle more del presente giudizio, gli appellanti hanno espressamente rinunciato alla domanda di integrazione del litisconsorzio di nei confronti di Parte_1 [...]
, e e della domanda degli Parte_4 CP_7 CP_8 stretti congiunti nei confronti di , Persona_2 P_ [...]
, , e CP_4 Parte_4 CP_7 CP_8
II. Nel merito
§. Giova premettere che: “Il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p.
è solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale e si configura, invece, come sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, per cui, seppur tecnicamente regolato dagli artt. 392-
394 c.p.c., non è affatto ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art.
384 c.p.c., comma 2. Pertanto, la Corte di appello civile, competente per valore, alla quale è stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta a seguire le regole, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile, vertendo il giudizio di rinvio su azione civile che si svolge in autonomia rispetto alla fase penale che, rimasta ormai priva di qualsivoglia interesse, si è definitivamente esaurita a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art.
622 c.p.p.” (Cass. 22516/2019; nello stesso senso, Cass. 25767/2024 e
Cass. 21446/2024, che afferma: “Il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., pur essendo formalmente una prosecuzione del processo penale, si configura come una piena translatio iudicii della pretesa civile avviata in sede penale.
9 Il giudice civile al quale è rinviata la causa ha competenza su tutta la domanda civile residua non decisa con pronuncia passata in giudicato, inclusa la quantificazione del danno”).
Come precisato (in motivazione) da Cass. 25767/2024 cit.: “la regola di cui all'art. 384, comma 2, c.p.c. - secondo cui, quando la Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altro giudice, questi è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto affermato e comunque a quanto statuito dalla Corte - non è applicabile al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. Questo è, nella forma, regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 392-394 c.p.c., ma non coincide né si identifica, dal punto di vista sostanziale, con il giudizio susseguente alla cassazione con rinvio nell'ambito del giudizio civile tout court: il giudice
d'appello civile competente per valore, dunque, non resta vincolato alle statuizioni del giudice di legittimità in sede penale, dovendo procedere ex novo mediante applicazione delle regole, processuali e sostanziali, che governano il giudizio civile”.
Deve, peraltro, rilevarsi che: “Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio
d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. 28011/2021; nello stesso senso, Cass. 8997/2022 e
Cass. 25767/2024, cit., che afferma: “In buona sostanza, l'istituzionale autonomia dei due giudizi (penale e civile) non rende priva di rilevanza l'argomentazione del giudice penale e, pertanto, non esime il giudice civile da una attenta considerazione degli stessi snodi motivazionali ritenuti carenti da quello penale, dedicando ad essi una particolare attenzione, sia pure in relazione alle diverse finalità ed esigenze della ricostruzione dei fatti nei due processi (tendenti ad un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio per il penale;
da accertarsi, specie sul piano della causalità, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza per il civile) ed alla diversa ampiezza dei vizi deducibili nell'uno e nell'altro in ordine alla relativa motivazione”).
10 In definitiva, dunque, allorché, come nella specie, la Cassazione penale abbia annullato la sentenza impugnata, limitatamente alle disposizioni civili, per vizi attinenti alla motivazione, sussiste in capo al giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. un onere di aggravamento della motivazione, essendo questo tenuto ad una confutazione specifica delle argomentazioni svolte nella sentenza rescindente in relazione ai passaggi della decisione annullata valutati negativamente
(Cass. 25767/2024, cit).
Sulla scorta di quanto precede, rileva innanzitutto la corte che il presente giudizio di rinvio, lungi dall'essere diretto unicamente a quantificare i danni reclamati dagli appellanti, già costituiti parti civili nel procedimento penale, ha ad oggetto la rivisitazione, sotto il profilo civilistico, dell'intera vicenda risarcitoria, onde accertare se debba o meno essere riconosciuto agli istanti il diritto al ristoro Parte_6 dei danni reclamati, patiti in conseguenza del sinistro del 20.3.2011, alla luce delle criticità motivazionali evidenziate nella pronuncia rescindente di Cass. penale n. 1185/2019, con specifico riferimento ai passaggi della decisione annullata che riconosceva efficacia liberatoria e satisfattiva all'atto di transazione sottoscritto dagli odierni appellanti in data 3.5.2012.
Invero, la Suprema Corte penale, con la pronuncia n. 1185/2019, riteneva che le doglianze formulate con il ricorso dalle parti civili
, e sono fondate, per Parte_1 Per_1 Pt_3 Parte_2
l'effetto annullando la sentenza della Corte di appello penale di Roma
n. 6266/2017 del 6.9.2017, limitatamente agli effetti civili, in relazione alle parti civili , e Parte_1 Persona_1 Parte_3
, riscontrando difetto di motivazione su due aspetti Parte_2 dirimenti, cui dovrà fornirsi risposta in questa sede, e precisamente:
a) sulla natura giuridica del negozio intercorso con la , onde P_ accertare, tenuto anche conto della contraddizione della formula, alquanto generica, utilizzata nell'atto di quietanza, se la sua efficacia fosse circoscritta inter partes o si estendesse anche ai terzi e quindi alla , e dunque se l'atto avesse o meno completa efficacia CP_2 liberatoria e satisfattiva ed estendesse i suoi effetti anche ad eventuali altri coobbligati non espressamente indicati nel testo della scrittura
(non risultando fornita - come testualmente si legge nella pronuncia rescindente - adeguata risposta alla questione “inerente all'ambito di esplicazione dell'effetto liberatorio, al fine di chiarire quale valenza dovesse Con attribuirsi al riferimento ad "eventuali altri coobbligati", atteso che la era rimasta estranea all'accordo. Il giudice di secondo grado avrebbe, conseguentemente, dovuto stabilire se quest'ultimo producesse i propri effetti esclusivamente sul terreno dei rapporti fra i e la e la Pt_1 P_ sua assicurata, , in relazione alla quota di responsabilità Controparte_4 ascritta al conducente della Fiat 00 (10%); oppure se l'accordo esplicasse
11 efficacia anche in relazione alla quota, ampiamente prevalente, di Cont responsabilità ascritta allo Spera (90%), assicurato ”);
b) sulle ragioni per le quali la Corte di appello penale di Roma, con la sentenza impugnata, aveva accolto la tesi secondo cui l'efficacia satisfattiva del risarcimento inerisse non solo alla posizione di
[...]
ma anche a quella dei suoi familiari (questione in ordine alla Pt_1 quale, si legge a pag. 5 della pronuncia rescindente, il giudice a quo tace).
Errano, pertanto, gli appellanti nel ritenere che con la richiamata pronunzia n. 1185/2019 siano stati posti, nel presente giudizio civile di rinvio, due paletti, risultando a loro dire acclarato, da un lato, che il risarcimento ricevuto dal terzo trasportato è parziale e Parte_1 costituisce il 10 per cento del danno di natura contrattuale ascrivibile alla colpa del conducente il veicolo su cui viaggiava, , di cui ne Persona_2 ha anticipatamente risposto la sua compagnia Nel residuo P_
ha diritto a ricevere la differenza del 90 per cento dai Parte_1 convenuti e dagli altri coobbligati a diverso titolo Parte_4
e ove codesta Corte dovesse autorizzare la CP_7 CP_8 loro chiamata in causa, così come in questa sede se ne fa richiesta (nel corso del giudizio espressamente rinunciata, come si è detto) ad integrazione del litisconsorzio necessario (cfr. Cass. ord. 21896/2017) per le obbligazioni solidali […]; dall'altro, che la sottoscrizione apposta dagli stretti congiunti sulla quietanza di pagamento rilasciata da
[...]
alla configura una semplice presa d'atto chiesta Pt_1 P_ dal debitore in considerazione delle gravi condizioni comatose in cui versava il creditore, e non include alcuna somma in loro favore.
Costoro, per la soddisfazione delle proprie pretese creditorie, devono agire
a titolo extracontrattuale nei confronti di tutti coloro che hanno dato causazione al danno sofferto, compreso il quale ha assolta Persona_2 solo la parte di natura contrattuale della sua obbligazione nei confronti del trasportato […] (cfr. pagg.
6-7 dell'atto di citazione in riassunzione).
Tanto opportunamente precisato, si osserva che, a seguito del tragico incidente del 20.3.2011, terzo trasportato sul veicolo Parte_1
Fiat 00 di proprietà di assicurato per la RCA con Parte_4
provvedeva, a mezzo del suo difensore, avv. Carlo P_
Alvano, a costituire in mora (cfr. racc. A/R del 15.7.2011, in atti) le società e (nonché assicuratrice di P_ CP_2 CP_11 un terzo veicolo coinvolto nel sinistro, che, come si legge nell'anzidetta raccomandata, sopraggiunto sul retro, tamponava il veicolo assicurato ), chiedendo espressamente alla P_ P_
il risarcimento dei danni patiti ai sensi e per gli effetti dell'art.
[...]
141 del Codice delle Assicurazioni private, riservandosi di agire Contr contro (e per l'eventuale supero del risarcimento CP_11 rispetto al massimale.
12 Si legge, infatti, nell'indicata missiva: “…visto il Dlgs. N. 209/05, in particolare gli artt. 141 - 145 - 148 con la presente si chiede ad P_ di procedere a constatazione dei danni a cose ed alla persona del nostro assistito , previo contatti con lo scrivente, al fine di liquidare Parte_1 con la procedura di cui all'art. 148 il danno dallo stesso ricevuto;
fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, qualora eccedesse il Cont massimale di polizza, nei confronti delle assicurazioni e che CP_11 con la presente vengono costituite in mora ad ogni effetto e conseguenza di legge, ivi comprese l'interruzione dei termini per decadenze e prescrizioni.
..”.
Incardinato nelle more, innanzi al tribunale di Roma, il giudizio penale (RGNR 14908/11 – RGPM 18076/12) a carico di CP_1
(conducente della Toyota assicurata per la RCA con
[...] CP_2
), gli odierni appellanti si costituivano parti civili e, in data
[...]
3.5.2012, tre anni prima che fosse pronunciata la sentenza n.
13802/2015 del 16.9.2015 (cfr. allegato sub 3 della produzione cartacea di parte appellante), allorché non erano state ancora accertate le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, sottoscrivevano con (già costituita in mora da P_ Pt_1 quale società assicuratrice del veicolo su cui viaggiava ex art.
[...]
141 CdA) l'atto di cui si discute, avere chiara natura transattiva, con esso, testualmente, dichiarando di accettare e ricevere la somma di €
360.000,00 (“al netto di competenze ed onorari di patrocinio spettanti a:
, quantificati in euro 39.375,00, nonché IVA Controparte_12
e CPA, che verranno corrisposti direttamente dalla Compagnia con separata quietanza. con effetti liberatori per detta compagnia e per qualsiasi altro coobbligato”), “in via transattiva e definitiva per ogni ragione e pretesa di danno vantata a qualunque titolo, diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro, in relazione all'incidente stradale avvenuto in data 20/03/2011 in località Castellamare di Stabia”, al contempo rilasciando “ampia e liberatoria quietanza di saldo, dichiarando di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione né da , né dal suo P_ assicurato , né da eventuali altri coobbligati, Controparte_4 contestualmente rinunciando ad ogni azione verso chiunque ed in qualsiasi sede ”. Pacifica l'indicata successione cronologica degli eventi, è evidente che l'assunto degli appellanti (a dire dei quali “quanto ricevuto dal terzo trasportato è parziale e costituisce il 10 per cento del danno Parte_1 di natura contrattuale ascrivibile alla colpa del conducente il veicolo su cui viaggiava, , di cui ne ha anticipatamente risposto la sua Persona_2 compagnia Nel residuo ha diritto a ricevere la P_ Parte_1 differenza del 90 per cento dai convenuti…”) non può essere condiviso, ove si consideri che:
13 1) optava ab origine (e con la costante assistenza del suo Parte_1 difensore) per la procedura di cui agli artt. 141, 145 e 148 CdA, chiedendo all'assicuratore del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro, , il risarcimento diretto previsto in favore del P_ terzo trasportato, di talché era a dover risarcire tutti i P_ danni derivanti dal medesimo sinistro nei limiti del massimale minimo garantito da detta società, potendo, di conseguenza, il terzo trasportato, solo in caso di incapienza di detto massimale (nella specie, non allegata, né tanto meno provata), agire nei confronti degli altri responsabili e della compagnia assicurativa del veicolo antagonista, nella specie , per ottenere l'eventuale differenziale CP_2 risarcitorio non soddisfatto (art. 141, primo comma, CdA), fermo restando il diritto di di agire successivamente in rivalsa P_ nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile per il rimborso di quanto erogato (artt. 141, quarto comma, e 150 CdA);
2) a seguito dell'anzidetta (consapevole) scelta di azionare la procedura ex artt. 141, 145 e 148 CdA, la transazione interveniva con P_
, in un momento (3.5.2012) in cui, però, alcuna responsabilità
[...] era stata accertata, ove si consideri che solo dopo tre anni dall'anzidetto accordo, con la sentenza del tribunale di Roma n.
13802/2015 del 16.9.2015, la responsabilità del sinistro veniva ascritta per il 90% a carico dello e per il residuo 10% a carico del CP_1
; Per_2
3) di conseguenza, l'anzidetta transazione del 3.5.2012 non poteva avere ad oggetto un risarcimento parziale, pari al 10 per cento del danno di natura contrattuale ascrivibile alla colpa del conducente il veicolo su cui viaggiava, , di cui ne ha anticipatamente risposto Persona_2 la sua compagnia per l'assorbente ragione che alcun P_ accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro era ancora intervenuto all'atto della sottoscrizione dell'accordo, che mai poteva essere limitato alla sola quota di risarcimento gravante su , proprio perché una quota P_ individuabile (a suo carico) ancora non c'era, risultando di contro evidente l'interesse dell'anzidetta compagnia assicurativa a stabilire il tetto massimo del quantum da riconoscere al danneggiato, salvo poi agire in rivalsa, nei rapporti interni, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Conclusione aderente alla ratio dell'art. 141 CdA, essendosi al riguardo precisato che: “La norma, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde dall'accertamento della responsabilità dell'incidente, sollevando il terzo da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice. L'interesse di tutela del terzo che dovrà
14 essere comunque risarcito prevale dunque su ogni questione inerente alla ricerca del responsabile, con esclusione, appunto, del solo caso fortuito che toglie spazio ad ogni possibilità di imputare a chicchessia la responsabilità dell'occorso [omissis]. Riconoscendo tale strumento di tutela, aggiuntiva, al terzo trasportato, la giurisprudenza - con eccezione della sola ipotesi del fortuito che rimane un rischio accollato al terzo come anche all'assicurato - ha quindi disancorato il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore, e così anche dagli aspetti puramente interni alla convenzione assicurativa, che riguarda l'assicurazione del trasportato o del responsabile civile, trasferendo sull'assicurazione del trasportante il rischio inerente a irregolarità o invalidità della assicurazione, entro i limiti del massimale convenuto (v. Cass. Sez. 3 num. 16477/ 2017)” (così, in motivazione, Cass. 1279/2019);
4) la somma corrisposta in via transattiva e definitiva da P_ come pure emerge dal testo dell'atto di transazione e contestuale quietanza del 3.5.2012, vale, dunque, quale risarcimento integrale, coprendo ogni ragione e pretesa di danno vantata a qualunque titolo, diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro, in relazione all'incidente stradale avvenuto in data 20.3.2011 in località
Castellammare di Stabia, sia da , sia dai suoi familiari, Parte_1
(padre), (madre) e Persona_1 Parte_2 Parte_3
(sorella), da ritenersi anch'essi parti dell'accordo transattivo, che sottoscrivevano in calce, ove si consideri che, unitamente a , Pt_1 con l'accettazione dell'importo omnicomprensivo di € 360.000,00, dichiaravano espressamente e specificamente di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione né da né dal suo P_ assicurato , non potendosi all'anzidetta univoca Controparte_4 espressione riconoscere, come pure dedotto dagli appellanti (anche in sede penale;
cfr. all. 11 della relativa produzione cartacea), il significato di una mera presa di conoscenza dell'atto sottoscritto
(anche) dal congiunto Parte_1
Peraltro, negli stessi conteggi inviati da (allegati P_ Cont dall'appellata con le note scritte autorizzate per l'udienza del
15.9.2022, mai specificamente contestati da parte appellante), si fa riferimento al complessivo importo di € 360.000,00, suddiviso tra gli aventi diritto, bonificato al solo (terzo trasportato), ma Parte_1 comprensivo della quota spettante ai tre congiunti Persona_1
(padre) (madre) (sorella). Parte_2 Parte_3
Restano così superate le contrarie obiezioni degli appellanti, che alcun
(ulteriore) risarcimento possono in ogni caso pretendere dagli appellati e che hanno espressamente e CP_1 Controparte_2 tempestivamente dichiarato, anche nella presente fase di rinvio (oltre che in sede penale), di voler profittare, come nelle loro facoltà, ex art. 1304, comma 1, c.c. (“La transazione fatta dal creditore con uno dei
15 debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”), della transazione intercorsa con
, avente ad oggetto, come si è detto, l'intero debito P_ solidale e non la sola quota del condebitore con cui veniva stipulata.
Con la precisazione che l'indicata dichiarazione non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza (Cass.
20250/2014; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 16087/2018).
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
“Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la transazione, atto negoziale con il quale le parti prevengono o pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e pertanto priva di alcuna natura di confessione stragiudiziale dannosa per gli eventuali condebitori, di norma non produce effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne (v. Cass., 29/9/2004, n. 19549). […omissis...] In caso di sinistro stradale ascrivibile alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi ed i rispettivi assicuratori trova fonte nell'art. 2055 c.c., comma 1, secondo cui "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno" (v. Cass.,
2/2/2006, n. 2268; Cass., 17/11/2003, n. 17372).
A tale stregua, ove intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, il condebitore rimasto estraneo ad essa può ai sensi dell'art. 1304 c.c., comma 1, dichiarare di volerne profittare, e in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta anche nei suoi confronti (v. Cass., 15/5/2003, n. 7548, ove si è precisato che il creditore non può precludergli tale possibilità, non essendo alla fattispecie applicabile il disposto dell'art. 1411 c.c., comma 2, che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finchè il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione). Nel consentire (in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti) che pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali il condebitore in solido se ne possa avvalere, l'art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (v. Cass., 30/9/2015,
n. 19541; Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n. 30174). Né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di volerne profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del
16 diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale (v. Cass., 18/6/2018, n. 16087; Cass., 7/10/2015, n. 20107; Cass.,
Sez. Un., 30/12/2011, n. 30174). Integrando la dichiarazione del condebitore solidale di voler profittare della transazione già conclusa tra altro condebitore e il terzo l'esercizio di un diritto potestativo, e non manifestazione della volontà di concludere un contratto, essa può essere effettuata con libertà di forme, e anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, potendo essere resa anche al procuratore alle liti del creditore (v. Cass.,
15/5/2003, n. 7548; Cass., 29/1/1998, n. 884. E già Cass. 8/1/1968, n. 24)”
(così, in motivazione, Cass. 21842/2019).
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria avanzata da , e Parte_1 Parte_3
anche quali eredi di va disattesa, Parte_2 Persona_1 risultando l'atto di transazione e contestuale quietanza del 3.5.2012, da essi sottoscritto ed intercorso con , integralmente P_ satisfattivo ed efficace anche nei confronti degli odierni appellati e che hanno espressamente CP_1 Controparte_2 dichiarato di volerne profittare ex art. 1304, comma 1, c.c.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
§. Va disattesa la richiesta dell'appellato di cancellazione delle CP_1 affermazioni (individuate a pag. 12 della memoria di replica del
28.3.2025) riportate nella conclusionale e nella replica degli appellanti, trattandosi di espressioni comunque inerenti alla materia controversa. Conseguentemente, va rigettata la connessa richiesta di risarcimento danni ex art. 89 cpc.
III. Spese
Tenuto conto della natura essenzialmente interpretativa della questione affrontata, si ritiene di dover disporre la compensazione per
½ delle spese del presente giudizio di rinvio, per il resto liquidate, a carico degli appellanti soccombenti, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori pressoché medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile di media complessità, ex art. 5, comma 6, del citato DM), tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività concretamente espletata.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 534
17 R.G.A.C. per l'anno 2019, tra le parti indicate in epigrafe, di riassunzione ex artt. 622 c.p.p. e 392 c.p.c. a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza n.
1185/2019, pubblicata in data 11.1.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda risarcitoria avanzata da , Parte_1 [...]
e anche quali eredi di nei Pt_3 Parte_2 Persona_1 confronti di e della;
CP_1 Controparte_2
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento di ½ delle spese del presente giudizio di rinvio, che si liquidano, in detta ridotta frazione, sia per l'appellato sia per l'appellata CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 in € 4.00,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, compensando tra le stesse parti i residui oneri di lite;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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