Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 12/6/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.54), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari e dall'Avv. Francesco Parte_1
Silvi ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale sito in Pt_1
Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura in atti
Attore
E
(C.F. PI REA n. TR-71102), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona dell'Ing. e del Dott. , nelle loro rispettive qualità di Controparte_2 Controparte_3
Amministratore Delegato e Consigliere Delegato e di legali rappresentanti della predetta Società, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Olivieri, Alessandro Salustri, Alberto Caccavale, Attilio
Biancifiori ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Attilio Biancifiori in via Pt_1
della Caserma 8, giusta delega in atti
- Convenuta
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 giugno 2025 da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha evocato in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Terni in funzione di giudice monocratico adito, ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione disattese, previo accertamento della fondatezza di quanto in narrativa dedotto ed argomentato, accogliere la domanda di accertamento e condanna di cui in premessa e per l'effetto: 1) dichiarare l'obbligo della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. alla stipula della convenzione di cui all'art. 2 CP_1 dell'atto d'obbligo del 07.03.2008 involgente - previa cessione bonaria di aree ivi indicate nel punto 1 della premessa del suddetto atto d'obbligo a favore del – al riacquisto Parte_1
delle suddette aree da parte della al prezzo determinato in base alla Controparte_1
vigente normativa sugli espropri;
2) disporre di conseguenza il definitivo trasferimento in favore della del diritto di proprietà delle suddette aree, subordinatamente al Controparte_1
pagamento del corrispettivo in favore del pari ad 1.844.369,87, oltre accessori, Parte_1
e salvo il diverso importo ritenuto congruo;
3) con ogni effetto di legge”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- la (già ) ha inoltrato al Comune di CP_1 Controparte_1 CP_4 Pt_1
Istanza di variante urbanistica SUAP, ex art. 5 dpr 447/1998, Prot. 108424 del
19/06/2007 ai sensi del Regolamento Regionale S.U.A.P. per le aree distinte all'Agenzia del Territorio di aventi destinazione agricola e per le quali la Pt_1
suddetta Società ne richiedeva la Trasformazione Urbanistica a fini produttivi industriali (Foglio 100 p.lle 9, 13, 14, 865, 868 e 890 per complessivi mq 48.168);
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 303 del 05/07/2007, il ha Parte_1 espresso il nulla osta al prosieguo dell'istruttoria per la proposta di variante
Urbanistica e La Società Acciai Speciali Terni S.p.A. ha sottoscritto schema d'Atto
d'Obbligo allegato all'Istanza di Variante SUAP e parte integrante del Parere
Favorevole della Commissione Edilizia del 18/09/2007;
- È stata adottata la variante Urbanistica da destinazione “Agricolo” a destinazione
“Produttivo” con Delibera di Consiglio Comunale n. 353 del 03.12.2007 per le suddette aree agricole, a cui è seguita, in data 13/03/2008, la sottoscrizione, propedeutica al rilascio del Permesso a Costruire, di Atto Unilaterale d'Obbligo e, in specie dell'art. 2 che così recita: “La società ThyssenKrupp - Acciai Speciali Terni S.p.A., come sopra rappresentata, per la realizzazione ed il mantenimento del sopradetto insediamento, si obbliga a cedere bonariamente al ai Parte_1 sensi dell'art. 12 del Regolamento dello Sportello Unico Attività Produttive, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 2 luglio 2001 successivamente aggiornato con delibera del predetto Consiglio in data 4 luglio 2005
n. 186, l'area in premessa indicata per un prezzo determinato in base alla vigente normativa sugli espropri, area la cui descrizione, ubicazione, e dati catastali qui si intende integralmente riportati. La società ThyssenKrupp - Acciai Speciali CP_1
come sopra rappresentata, si obbliga altresì a stipulare con il Comune di
[...] Pt_1
apposita Convenzione avente per oggetto il riacquisto della predetta area al prezzo di cessione determinato per l'assegnazione di aree destinate a Insediamenti Produttivi, il tutto nel presupposto della variazione di zonizzazione della detta area comportante
l'edificabilità della medesima ai fini produttivi”;
- Il Comune di ha rilasciato Autorizzazione Unica n° 60/08 per la realizzazione Pt_1 dell'opificio e, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 25/07/2011, sono stati approvati gli schemi di Convenzione per le varianti SUAP;
- È stato comunicato alla l'avvio del procedimento, con Controparte_1 nota Prot. 137125 del 22/09/2011, volto alla stipula dell'atto di convenzione ai sensi dell'art. 12 comma 3 e 4 del regolamento S.U.A.P. e dell'art. 27 della Legge
22/10/1971 n° 865 e con nota Prot. 141683 del 29/09/2011 è stato chiesto di inoltrare documentazione tecnica finalizzata alla valutazione del corrispettivo;
- Con nota Prot. 168253 del 17/11/2011 è stato comunicato il corrispettivo da pagare per il convenzionamento dell'area (€ 1.844.369,87 - corrispettivo relativo alla concessione dell'area distinta all' al Foglio 100, p.lle n. Controparte_5
9, 13, 14, 865, 868, 890, per complessivi mq 48.168, ora individuata come part. 1/parte - causa fusione - è pari ad un costo unitario complessivo di €/mq. 42,52, composto dalle seguenti voci: €/mq 32,25 (valore di trasformazione urbanistica); €/mq
9,20 (oneri di urbanizzazione primaria aggiornati al 2010); €/mq 1,07 (oneri di urbanizzazione secondaria aggiornati al 2010), ovvero, €. 2.048.103,36 (mq 48.168 x
€/mq 42,52), cui è stata decurtata la somma di € 203.733,49, quale quota di urbanizzazione primaria e secondaria già versata dalla Società al momento del rilascio del Permesso di Costruire, per un importo di € 1.844.369,87); Cont
- Stante l'inadempimento di è seguito sollecito di pagamento con nota Prot. 27428 del 16/02/2012; - La ha notificato, in data 16/12/2011, ricorso n. 551/2011 Controparte_1
al e, con Sentenza n. 13 depositata il 16/01/2013, il ha CP_7 CP_7
dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo;
- Con nota Prot. 60216 del 23/04/2013, il ha sollecitato ulteriormente Pt_1 Pt_1
il pagamento del corrispettivo e, con nota di riscontro Prot. 70759 del 14/05/2013, la società ha ribadito la posizione già espressa con il ricorso al TAR n. 551/2011; CP_7
- La Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni – Patrimonio del con Parte_1 nota a mezzo PEC Prot. 134829 del 09/10/2015, quindi, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n° 241/1990, finalizzato alla riscossione coattiva della somma di €. 1.844.369,87 a cui è seguita emissione di “ingiunzione fiscale” prot. 0178123 del 31/12/2015 ex r.d. n. 639/1910;
- L'ingiunzione fiscale è stata opposta innanzi al Tribunale di Terni dell'odierna convenuta e la causa è stata decisa con sentenza n. 711/2019;
- Segue, quindi, il presente giudizio diretto ad ottenere, ex art. 2932 c.c., la condanna della alla stipula della convenzione di cui all'art. 2 dell'atto Controparte_1
d'obbligo del 07.03.2008.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 25.11.2024 rilevando quanto segue:
- violazione del giudicato e del principio “ne bis in idem”, infatti, già nel 2015 il Cont
col provvedimento del 31.12.2015, aveva chiesto ad di pagare la Pt_1 somma di euro 1.844.369,87 sul fondamento dell'asserito “obbligo di convenzionamento ai sensi dell'art. 12 comma 3 e 4 del vigente Regolamento
S.U.A.P., e dell'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865, delle aree P.A.I.P. oggetto di variante S.U.A.P. in località Sabbione, emesso dal nei confronti della Società Pt_1
Acciai Speciali Terni S.p.A.”, il Tribunale di Terni con la Sentenza 711/2019 ha Cont accolto nel merito l'opposizione di e ha integralmente annullato l'ingiunzione del l'attuale azione del riguarda l'identica pretesa economica di cui al Pt_1 Pt_1 provvedimento del 31.12.2015 ed è fondata sul medesimo “titolo”;
- eccezione di prescrizione, il diritto azionato dal si è estinto per Parte_1 prescrizione ex art. 2946 c.c. in quanto, come ammesso dal l'ultima formale Pt_1
Cont richiesta ad di stipulare la Convenzione per il trasferimento delle aree in oggetto
è stata proposta dal il 22.9.2011, successivamente, il ha sempre Pt_1 Pt_1 chiesto esclusivamente e direttamente il mero pagamento della somma di euro
1.844.369,87 e non più la stipula della Convenzione;
- eccezione di difetto di giurisdizione poiché la Convenzione della quale il Pt_1 chiede la stipula ex art. 2932 c.c. è inserita nell'ambito di un procedimento amministrativo di variante urbanistica e di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo con previsione di cessione reciproca di aree ed è dunque estrinsecazione di un potere pubblicistico e discrezionale della P.A. costituendo esercizio in via indiretta e mediata di un potere pubblico, con la consequenziale sussistenza della giurisdizione (esclusiva) del Giudice amministrativo;
- inammissibilità della pretesa avversaria per violazione dell'art. 2932 c.c. in quanto non
è stata specificamente proposta domanda di adozione da parte del giudice di una
“sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso” e, comunque, per indeterminatezza delle prestazioni dell'oggetto del contratto poiché l'atto d'obbligo invocato dal a fondamento del diritto alla stipulazione della Convenzione per Pt_1
Cont il trasferimento della proprietà delle aree interessate ad non prevede affatto un prezzo determinato per tali aree, limitandosi ad affermare genericamente che questo dovrebbe essere calcolato “in base all'attuale normativa per l'assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi”;
- eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., infatti, sia l'Autorizzazione Unica del
29.2.2008 sia il successivo Atto d'Obbligo del 7.3.2008 prevedevano espressamente l'adempimento di due obbligazioni corrispettive di cessione e riacquisto e tra loro in rapporto sinallagmatico, l'obbligazione di acquisto delle aree da parte del si Pt_1
pone come antecedente e presupposto logico, cronologico e giuridico rispetto alla
Cont corrispettiva e speculare obbligazione di riacquisto delle stesse aree da parte di
Cont l'obbligazione di è condizionata dal previo adempimento dell'obbligazione Cont corrispettiva prevista a carico del non potendosi pretendere da che essa Pt_1
acquisti terreni che sono già di sua proprietà, tuttavia, il non si è mai neppure Pt_1 offerto, neppure con l'Atto di Citazione odierno, di acquistare le aree in questione da Cont Cont
e men che meno di pagare ad il relativo prezzo previsto dall'Autorizzazione Unica e dell'Atto d'Obbligo;
- infondatezza dell'azione per violazione dell'art. 5 del dpr 447/1998 e degli artt. 27 e
35 della l. 865/197; Cont
- infondatezza dell'azione perché si pretende che riacquisti” dal comune aree già di proprietà della stessa senza offrirne il previo acquisto, né la compensazione tra i prezzi delle due reciproche cessioni e pretendendo di realizzare un'ingiustificata e non dovuta “locupletazione” lucrando sulla concessione della variante urbanistica;
- infondatezza dell'azione anche quanto alla pretesa economica perché la quantificazione delle somme pretese dal quale prezzo dell'asserito Pt_1
“riacquisto” di cui è causa è errata, infatti, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che Cont sia tenuta a “riacquistare” aree già di sua proprietà pagando al il relativo Pt_1 prezzo di “riacquisto”, sulla base di quanto espressamente pattuito tra le parti nonché ai sensi degli atti amministrativi e regolamentari, qualsivoglia eventuale corrispettivo dovrebbe in ogni caso essere integralmente compensato con lo speculare e reciproco
Cont prezzo che il dovrebbe pagare ad per la previa cessione bonaria dei Pt_1
beni;
- in via subordinata, viene proposta domanda di indennizzo per arricchimento ingiustificato e senza causa del convenuto, ex art. 2041 c.c. Pt_1
La causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 12.6.2025, il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di ribadire che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass.
Civ., Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014). Pertanto, applicando tale principio al caso di specie, è evidente che il motivo che permette una più agevole soluzione della controversia è quello relativo alla violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem.
Il Tribunale di Terni, con la Sentenza n. 711/2019, ha annullato ingiunzione fiscale prot.
0178123 del 31/12/2015 statuendo che le norme di legge e di regolamento sulle quali essa era fondata, in particolare, l'obbligo di stipulazione della Convenzione per il trasferimento della proprietà delle aree ivi previsto, sono “non pertinenti” e non possono trovare applicazione al Cont caso di specie perché le aree oggetto di variante “erano e sono” già di proprietà di
La sentenza in questione non è stata impugnata ed è passata integralmente in giudicato in relazione ad ogni capo di motivazione, capi che la parte soccombente era onerata di impugnare.
È evidente, pertanto, l'identità delle due azioni, identità che, invero, è stata ammessa anche dall'attore nella terza memoria ex art. 171 ter cpc nella parte in cui ribadisce la propria facoltà di
“reiterare la domanda”, quindi, confermando di fatto la piena coincidenza tra l'oggetto del presente giudizio e il decisum della Sentenza del 2019, poiché in entrambi i casi è stata azionata la medesima pretesa economica, purtuttavia, con due strumenti diversi.
Infatti, dalla motivazione della Sentenza 711/2019 si evince il pieno accoglimento nel merito
Cont dell'impugnazione di soprattutto laddove si specifica l'inapplicabilità, al caso di specie, della normativa sugli insediamenti produttivi per la diversità della situazione di fatto rispetto a quella che ne costituisce il presupposto applicativo, cioè che le aree non appartengano già al privato imprenditore che intende insediarvi la nuova attività produttiva e che, proprio per questo, sia quindi necessario prima procedere al loro esproprio (a cura e spese del e quindi alla Pt_1
speculare cessione a favore del privato.
Pertanto, deve ritenersi che l'attuale azione del sebbene formalmente proposta ex art. Pt_1
2932 c.c., riguardi la medesima pretesa economica di cui all'ingiunzione del 31.12.2015 e sia fondata sul medesimo titolo e sulle medesime norme di legge e regolamento già dichiarate inapplicabili dalla sentenza 711/2019, circostanza che ne determina, quindi, l'inammissibilità per violazione del giudicato già formatosi sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra
1.000.001,00 e 2.000.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda proposta dal ei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
, che liquida in € 20.357 per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
Terni, 12.6.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)