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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
La Dott.ssa SO IT, in funzione di Giudice Unico presso il Tribunale di
Agrigento, Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2873 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
, nata nel Regno Unito (EE) il 16.01.1958 e residente a [...]Parte_1
(AG) via delle Rose n. 3, C.F.: , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Ilenia Dainotto ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio sito in
LI (AG) in Via Terracini n.6, come da procura in atti
- ricorrente/opponente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Commissario Straordinario e legale
[...] rappresentante pro tempore, con sede in , Piazza A. Moro 1, C. F. e P. IVA CP_1
, elettivamente domiciliato in , Piazza A. Moro 1, presso la sede P.IVA_1 CP_1 del LI Consorzio Comunale di , rappresentato e difeso dall'Avv. Diega CP_1
AL MA e dall'Avv. Antonino CAMMALLERI giusta procura, in virtù della Determinazione del Commissario Straordinario n. 05 del 22/01/2024 - resistente/ opposto –
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti e verbali di causa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.6 D. Lgs. 150/2011, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n.362 del 18.10.2023, notificata in data 23.10.2023, con la quale le veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nel suo minimo edittale, pari ad euro 300.00, per la violazione dell'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 156/2006 sanzionata dall'art. 255 comma 1 del medesimo decreto, come modificato dall'art.34 del
D. Lgs. 205 del 2010.
L'ordinanza prevedeva “l'applicazione a carico della Sig.ra Parte_1 residente in [...], trasgressore, della sanzione CP_1 amministrativa di € 300,00 (trecento/00) per la violazione dell'art. 192, comma 1 del
D.Lgs. 152/2006, sanzionato dall'art. 255, comma 1 dello stesso Decreto, accertata in data 03/02/2020 alle ore 9,05 in , via Santa Marta n. 8 giusto verbale n. 0548 CP_1 del 05/02/202 del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale del Comune di
”. CP_1
Eccepisce la ricorrente la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullabilità dell'ordinanza–ingiunzione per violazione operata dagli agenti di polizia in ordine al recupero di documenti ed atti riscontrati all'interno dell'immondizia trafugata. La nullita' dell'ordinanza ingiunzione per mancata violazione dell'art. 192 d.lgs 152/2006.
La nullita' sotto altro profilo.
Chiede l'annullamento e/o la revoca e/o la sospensione e/o la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione per i motivi contenuti nel ricorso. In subordine, di contenere entro il minimo edittale assoluto di Legge la comminata sanzione.
Il n. 15/2015), si è Controparte_1 costituivo nel presente giudizio depositando il proprio fascicolo con la memoria
Pag. 2 di 6 difensiva. In tale scritto ha preso posizione nei riguardi di tutte le argomentazioni sviluppate dalal ricorrente. Sulla scorta delle ragioni dedotte domanda all'Autorità
Giudiziaria di rigettare il ricorso, essendo infondato in fatto e in diritto, confermando conseguentemente il provvedimento sanzionatorio emesso.
Il procedimento de quo è stato istruito sulla scorta della documentazione allegata dalle parti in lite nei rispettivi fascicoli. Indi, deciso.
Alla luce della documentazione versata in atti dalle parti l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione impugnata appare infondata e merita di essere rigettata per i seguenti motivi di diritto.
Come motivo sostanzialmente unico l'opponente deduce che non vi è prova della riconducibilità dei rifiuti abbandonati al soggetto sanzionato.
Sul punto il LI Concorso controdeduce che le violazioni attribuite alla ricorrente sono state accertate con verbale di Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alla Polizia Municipale del Comune di , i quali in data 03 febbraio 2020 alle CP_1 ore 9.05, in , nella VIA Santa Marta a seguito di servizio di controllo CP_1 ambientale attestavano la violazione di cui ai citati artt. 192 comma 1 e 255 comma 1 del D. lgs. 152/2006; precisamente essi effettuavano controlli all'interno di spazzatura abbandonata, al fine di risalire ai trasgressori. Tra gli scarti della spazzatura venivano rinvenuti alcuni scontrini fiscali ove era indicato il nome della ricorrente. Pertanto il personale operante, dopo avere verificato le generalità dell'intestatario attraverso il documento ritrovato all'interno del sacchetto, ha contestato alla opponente Parte_1
la violazione dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, applicando la sanzione
[...] prevista al successivo art. 255 comma 1 del citato decreto legislativo. Il verbale de quo veniva notificato al trasgressore con Raccomandata R.R. e ritirato dal figlio Pt_2
, con l'avvertimento di legge allo stesso del diritto di fare pervenire al LI
[...]
Consorzio Comunale di Agrigento scritti difensivi entro 30 giorni decorrenti dalla notifica della violazione. I verbalizzanti trasmettevano altresì il superiore verbale al
LI . Con nota R.V. 18/2020 del 30/06/2020 la Controparte_1 CP_1 polizia Municipale comunicava il mancato pagamento della sanzione contestata.
Pag. 3 di 6 Pertanto, ritenuta fondata la contestazione formulata dagli Agenti di P.G. della Polizia
Municipale del di , procedeva ad emettere l'ordinanza di ingiunzione CP_2 CP_1 impugnata
Occorre preliminarmente individuare l'esatta portata della fattispecie normativa che sanziona l'illecito che occupa. La disciplina contenuta nel primo comma dell'art. 192 del Dlgs. 152/2006 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. La norma sanzionatoria, prevista dal primo comma dell'art. 255 dello stesso decreto legislativo, commina la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000 per chi viola il divieto di abbandono di cui al precedente articolo 192. La predetta disciplina sanziona l'abbandono di rifiuti di modeste dimensioni, quindi con esclusione del deposito incontrollato. Si tratta dell'abbandono dei soli rifiuti domestici, fattispecie configurabile nel caso che occupa.
Per verificare la violazione della norma e per attribuire la responsabilità sanzionata dalla norma testè richiamata è necessario che gli operatori accertino il contenuto del rifiuto.
Nel bilanciamento degli interessi, richiamato dalla opponente, tra il diritto alla salubrità dell'ambiente e quello alla privacy, prevale il primo quale diritto fondamentale, inviolabile dell'essere umano.
Ebbene, premessa la legittimità dell'operare degli agenti accertatori, qualora sia adeguatamente provata la riconducibilità ad un determinato soggetto di parte del contenuto della busta rinvenuta illecitamente abbandonata, non può essere posta in dubbio la responsabilità ex art. 6 della Lg. 689/1981 del proprietario del rifiuto, a cui spetta l'onere di provare che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, circostanza che ai sensi dello stesso articolo avrebbe escluso ogni sua responsabilità. (Cfr.
Tribunale Ordinario di Cagliari n 1065 del 30.03.2017).
Produce l'Ente resistente, nel giudizio, il verbale di contestazione della violazione amministrativa n 9548 da cui risulta che i verbalizzanti in servizio in data 03.02.2020 prot. 18/2020, per controllo ambientale del territorio, verificavano la titolarità dei sacchetti di immondizia abbandonata attraverso una ispezione degli stessi, riscontrando scontrini fiscali appartenuti alla opponente ma altresì un tabellario di distribuzione
Pag. 4 di 6 giornali del 30.04.2019 dalla cui intestazione si evinceva il nominativo della ricorrente.
Pertanto, correttamente essi procedevano alla contestazione della violazione di illecito abbandono di rifiuti.
Qualora il proprietario dei rifiuti, nel caso che occupa attribuibili alla Parte_1 data la pluralità di indizi concordanti, non fornisca le generalità dell'autore dell'abbandono, risponderà dell'illecito in qualità di obbligato in solido. La proprietà certa degli oggetti rinvenuti consente di ritenere in capo al proprietario l'obbligo di conferirle, ove intenda disfarsene, in un luogo autorizzato, potendosi configurare in caso contrario una responsabilità, proprio quale proprietario produttore del rifiuto, per aver abbandonato gli oggetti senza autorizzazione in un luogo abusivamente adibito a discarica ovvero per aver consentito e comunque non impedito che altri lo facessero, responsabilità riconducibile all'art. 192 del Dlgs. 152/2006.
In tal senso si cita tra le tante una sentenza del Tribunale di Nuoro, la n 783 del
22.12.2015, secondo cui «La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 192, in combinato con l'art. 3 della Lg. 689/1981, può essere dolosa o anche colposa, nella sua duplice forma commissiva ed omissiva, quest'ultima integrata dalla mancata diligente conservazione o custodia del proprio bene essendo a ciò tenuto».
Spetta al proprietario dunque provare di aver consegnato i beni ad un soggetto autorizzato al loro smaltimento o ad un soggetto che ne abbia assunto consapevolmente la custodia o di averne perduto la disponibilità per fatto a lui non imputabile.
Prova che l'opponente nel caso che occupa non ha fornito per confutare le risultanze probatorie fornite dall'Amministrazione resistente, limitandosi a confutare labialmente le risultanze degli Agenti di Polizia municipale confluite in un verbale avente fede privilegiata, superabile solo con la querela di falso.
Se così è, allora, deve in questa sede ritenersi legittima l'imputazione a carico dell'opponente della violazione del predetto art. 192, I comma, del D. Lgs. n. 156/2006, effettuata dal con il cennato CP_1 Controparte_1
Pag. 5 di 6 provvedimento sanzionatorio, che merita di essere confermato, anche nella misura della sanzione trattandosi di minimo edittale.
Infine, per il principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannato a CP_ rifondere all' resistente, in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, le spese del procedimento de quo, che si liquidano, tenuto conto della attività processuale prestata, in complessivi € 300,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso proposto da in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 362 del 18.10.2923 Parte_1 del LI ( ), ex Controparte_1 CP_1 CP_1 Controparte_1
;
[...]
- per l'effetto, conferma l'impugnato provvedimento sanzionatorio;
CP_
- infine, condanna la ricorrente a rifondere all' resistente, in persona del
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, le spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 300,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Agrigento in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice
SO IT
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
La Dott.ssa SO IT, in funzione di Giudice Unico presso il Tribunale di
Agrigento, Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2873 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
, nata nel Regno Unito (EE) il 16.01.1958 e residente a [...]Parte_1
(AG) via delle Rose n. 3, C.F.: , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'Avv. Ilenia Dainotto ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio sito in
LI (AG) in Via Terracini n.6, come da procura in atti
- ricorrente/opponente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Commissario Straordinario e legale
[...] rappresentante pro tempore, con sede in , Piazza A. Moro 1, C. F. e P. IVA CP_1
, elettivamente domiciliato in , Piazza A. Moro 1, presso la sede P.IVA_1 CP_1 del LI Consorzio Comunale di , rappresentato e difeso dall'Avv. Diega CP_1
AL MA e dall'Avv. Antonino CAMMALLERI giusta procura, in virtù della Determinazione del Commissario Straordinario n. 05 del 22/01/2024 - resistente/ opposto –
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti e verbali di causa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.6 D. Lgs. 150/2011, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n.362 del 18.10.2023, notificata in data 23.10.2023, con la quale le veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nel suo minimo edittale, pari ad euro 300.00, per la violazione dell'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 156/2006 sanzionata dall'art. 255 comma 1 del medesimo decreto, come modificato dall'art.34 del
D. Lgs. 205 del 2010.
L'ordinanza prevedeva “l'applicazione a carico della Sig.ra Parte_1 residente in [...], trasgressore, della sanzione CP_1 amministrativa di € 300,00 (trecento/00) per la violazione dell'art. 192, comma 1 del
D.Lgs. 152/2006, sanzionato dall'art. 255, comma 1 dello stesso Decreto, accertata in data 03/02/2020 alle ore 9,05 in , via Santa Marta n. 8 giusto verbale n. 0548 CP_1 del 05/02/202 del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale del Comune di
”. CP_1
Eccepisce la ricorrente la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullabilità dell'ordinanza–ingiunzione per violazione operata dagli agenti di polizia in ordine al recupero di documenti ed atti riscontrati all'interno dell'immondizia trafugata. La nullita' dell'ordinanza ingiunzione per mancata violazione dell'art. 192 d.lgs 152/2006.
La nullita' sotto altro profilo.
Chiede l'annullamento e/o la revoca e/o la sospensione e/o la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione per i motivi contenuti nel ricorso. In subordine, di contenere entro il minimo edittale assoluto di Legge la comminata sanzione.
Il n. 15/2015), si è Controparte_1 costituivo nel presente giudizio depositando il proprio fascicolo con la memoria
Pag. 2 di 6 difensiva. In tale scritto ha preso posizione nei riguardi di tutte le argomentazioni sviluppate dalal ricorrente. Sulla scorta delle ragioni dedotte domanda all'Autorità
Giudiziaria di rigettare il ricorso, essendo infondato in fatto e in diritto, confermando conseguentemente il provvedimento sanzionatorio emesso.
Il procedimento de quo è stato istruito sulla scorta della documentazione allegata dalle parti in lite nei rispettivi fascicoli. Indi, deciso.
Alla luce della documentazione versata in atti dalle parti l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione impugnata appare infondata e merita di essere rigettata per i seguenti motivi di diritto.
Come motivo sostanzialmente unico l'opponente deduce che non vi è prova della riconducibilità dei rifiuti abbandonati al soggetto sanzionato.
Sul punto il LI Concorso controdeduce che le violazioni attribuite alla ricorrente sono state accertate con verbale di Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alla Polizia Municipale del Comune di , i quali in data 03 febbraio 2020 alle CP_1 ore 9.05, in , nella VIA Santa Marta a seguito di servizio di controllo CP_1 ambientale attestavano la violazione di cui ai citati artt. 192 comma 1 e 255 comma 1 del D. lgs. 152/2006; precisamente essi effettuavano controlli all'interno di spazzatura abbandonata, al fine di risalire ai trasgressori. Tra gli scarti della spazzatura venivano rinvenuti alcuni scontrini fiscali ove era indicato il nome della ricorrente. Pertanto il personale operante, dopo avere verificato le generalità dell'intestatario attraverso il documento ritrovato all'interno del sacchetto, ha contestato alla opponente Parte_1
la violazione dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, applicando la sanzione
[...] prevista al successivo art. 255 comma 1 del citato decreto legislativo. Il verbale de quo veniva notificato al trasgressore con Raccomandata R.R. e ritirato dal figlio Pt_2
, con l'avvertimento di legge allo stesso del diritto di fare pervenire al LI
[...]
Consorzio Comunale di Agrigento scritti difensivi entro 30 giorni decorrenti dalla notifica della violazione. I verbalizzanti trasmettevano altresì il superiore verbale al
LI . Con nota R.V. 18/2020 del 30/06/2020 la Controparte_1 CP_1 polizia Municipale comunicava il mancato pagamento della sanzione contestata.
Pag. 3 di 6 Pertanto, ritenuta fondata la contestazione formulata dagli Agenti di P.G. della Polizia
Municipale del di , procedeva ad emettere l'ordinanza di ingiunzione CP_2 CP_1 impugnata
Occorre preliminarmente individuare l'esatta portata della fattispecie normativa che sanziona l'illecito che occupa. La disciplina contenuta nel primo comma dell'art. 192 del Dlgs. 152/2006 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. La norma sanzionatoria, prevista dal primo comma dell'art. 255 dello stesso decreto legislativo, commina la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000 per chi viola il divieto di abbandono di cui al precedente articolo 192. La predetta disciplina sanziona l'abbandono di rifiuti di modeste dimensioni, quindi con esclusione del deposito incontrollato. Si tratta dell'abbandono dei soli rifiuti domestici, fattispecie configurabile nel caso che occupa.
Per verificare la violazione della norma e per attribuire la responsabilità sanzionata dalla norma testè richiamata è necessario che gli operatori accertino il contenuto del rifiuto.
Nel bilanciamento degli interessi, richiamato dalla opponente, tra il diritto alla salubrità dell'ambiente e quello alla privacy, prevale il primo quale diritto fondamentale, inviolabile dell'essere umano.
Ebbene, premessa la legittimità dell'operare degli agenti accertatori, qualora sia adeguatamente provata la riconducibilità ad un determinato soggetto di parte del contenuto della busta rinvenuta illecitamente abbandonata, non può essere posta in dubbio la responsabilità ex art. 6 della Lg. 689/1981 del proprietario del rifiuto, a cui spetta l'onere di provare che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, circostanza che ai sensi dello stesso articolo avrebbe escluso ogni sua responsabilità. (Cfr.
Tribunale Ordinario di Cagliari n 1065 del 30.03.2017).
Produce l'Ente resistente, nel giudizio, il verbale di contestazione della violazione amministrativa n 9548 da cui risulta che i verbalizzanti in servizio in data 03.02.2020 prot. 18/2020, per controllo ambientale del territorio, verificavano la titolarità dei sacchetti di immondizia abbandonata attraverso una ispezione degli stessi, riscontrando scontrini fiscali appartenuti alla opponente ma altresì un tabellario di distribuzione
Pag. 4 di 6 giornali del 30.04.2019 dalla cui intestazione si evinceva il nominativo della ricorrente.
Pertanto, correttamente essi procedevano alla contestazione della violazione di illecito abbandono di rifiuti.
Qualora il proprietario dei rifiuti, nel caso che occupa attribuibili alla Parte_1 data la pluralità di indizi concordanti, non fornisca le generalità dell'autore dell'abbandono, risponderà dell'illecito in qualità di obbligato in solido. La proprietà certa degli oggetti rinvenuti consente di ritenere in capo al proprietario l'obbligo di conferirle, ove intenda disfarsene, in un luogo autorizzato, potendosi configurare in caso contrario una responsabilità, proprio quale proprietario produttore del rifiuto, per aver abbandonato gli oggetti senza autorizzazione in un luogo abusivamente adibito a discarica ovvero per aver consentito e comunque non impedito che altri lo facessero, responsabilità riconducibile all'art. 192 del Dlgs. 152/2006.
In tal senso si cita tra le tante una sentenza del Tribunale di Nuoro, la n 783 del
22.12.2015, secondo cui «La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 192, in combinato con l'art. 3 della Lg. 689/1981, può essere dolosa o anche colposa, nella sua duplice forma commissiva ed omissiva, quest'ultima integrata dalla mancata diligente conservazione o custodia del proprio bene essendo a ciò tenuto».
Spetta al proprietario dunque provare di aver consegnato i beni ad un soggetto autorizzato al loro smaltimento o ad un soggetto che ne abbia assunto consapevolmente la custodia o di averne perduto la disponibilità per fatto a lui non imputabile.
Prova che l'opponente nel caso che occupa non ha fornito per confutare le risultanze probatorie fornite dall'Amministrazione resistente, limitandosi a confutare labialmente le risultanze degli Agenti di Polizia municipale confluite in un verbale avente fede privilegiata, superabile solo con la querela di falso.
Se così è, allora, deve in questa sede ritenersi legittima l'imputazione a carico dell'opponente della violazione del predetto art. 192, I comma, del D. Lgs. n. 156/2006, effettuata dal con il cennato CP_1 Controparte_1
Pag. 5 di 6 provvedimento sanzionatorio, che merita di essere confermato, anche nella misura della sanzione trattandosi di minimo edittale.
Infine, per il principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannato a CP_ rifondere all' resistente, in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, le spese del procedimento de quo, che si liquidano, tenuto conto della attività processuale prestata, in complessivi € 300,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso proposto da in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 362 del 18.10.2923 Parte_1 del LI ( ), ex Controparte_1 CP_1 CP_1 Controparte_1
;
[...]
- per l'effetto, conferma l'impugnato provvedimento sanzionatorio;
CP_
- infine, condanna la ricorrente a rifondere all' resistente, in persona del
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, le spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 300,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Agrigento in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice
SO IT
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