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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13004/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 05.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
13004/2021 vertente tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Paola Ferrareis e Luciano Moretti
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
1 rappr. e dif. dall'Avv. Prof. Massimiliano Marinelli e dall'Avv.
Francesco Paolo Rubbio
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2021 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituivano le parti convenute contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente premette di aver espletato mansioni di infermiera in favore della cooperativa a CP_1
decorrere dal 17.04.2019, per un totale complessivo di 435 ore in luogo delle 381 riconosciute e di aver percepito la somma di €
2 2.900,00; di aver osservato i turni predisposti dalla convenuta e di aver diritto alle differenze economiche previste dal CCNL
Cooperative Sociali.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “a) dichiarare l'inadempimento della cooperativa al contratto sottoscritto con la sig.ra
[...]
in data 17.04.2019, e, conseguentemente;
Parte_1
b) condannare la al Controparte_2 Controparte_1
pagamento delle somme indicate in narrativa, per tutte le voci ivi indicate, e quindi del saldo lordo ancora dovuto di € 3.230,06 (a detrarsi, dal netto a pagarsi, eventuali ritenute qualora effettivamente versate) o quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta, anche a seguito della CTU a svolgersi, oltre la rivalutazione monetaria dovuta ai sensi dell'art. 429, com. 3, c.p.c., in base agli indici ISTAT, e gli interessi di mora calcolati in base al tasso dovuto per le transazioni commerciali;
condannare la resistente a spese e competenze per la causa e per il tentativo di conciliazione intrapreso presso L' . Controparte_3
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Vale osservare che nel caso in oggetto è necessario verificare, preliminarmente, se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo che presenta in concreto i caratteri dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, incombendo evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Come noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella
3 collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (in tal senso Cass. n. 5534/2003, Cass. n.
4889/2002, Cass. n. 7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile.
Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n.
2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di
4 quest'ultimo (in tal senso Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n.
326/1996).
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente avrebbe intrattenuto con il convenuto un rapporto di lavoro subordinato con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può ritenere provato l'assunto difensivo dell'istante. In altre parole, le rivendicazioni retributive avanzate dalla lavoratrice sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta, non avendo ella assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Invero, nel caso di specie, non è stato dimostrato l'espletamento dell'attività lavorativa, né l'osservanza degli orari di lavoro nei termini indicati nel ricorso nonché l'espletamento del lavoro straordinario e festivo.
A tanto deve aggiungersi che non possono essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste S_
, il quale ha confermato il monte ore (435) svolto dalla
[...]
ricorrente, limitandosi a riferire: “in quanto quando terminavo io il mio turno di lavoro subentrava la ricorrente a sostituirmi ed accadeva anche il contrario”, senza fornire specificazione in ordine alle giornate lavorative ed alla relativa articolazione oraria.
Né può ritenersi utile a comprovare quanto dedotto dall'istante la corrispondenza whatapp depositata unitamente al ricorso, in quanto attiene ad un periodo ristretto rispetto a quello rivendicato in giudizio e peraltro dimostra che i turni venivano modificati in base alle indicazioni fornite dalla ricorrente.
5 Alla luce di quanto sopra, risulta superflua l'ammissione della chiesta CTU e, non essendo stata fornita prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità indicate in ricorso nonché l'espletamento di lavoro straordinario e festivo, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive (ivi comprese TFR, ferie e permessi).
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Bari, 05.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
6
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 05.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
13004/2021 vertente tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Paola Ferrareis e Luciano Moretti
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
1 rappr. e dif. dall'Avv. Prof. Massimiliano Marinelli e dall'Avv.
Francesco Paolo Rubbio
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2021 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituivano le parti convenute contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente premette di aver espletato mansioni di infermiera in favore della cooperativa a CP_1
decorrere dal 17.04.2019, per un totale complessivo di 435 ore in luogo delle 381 riconosciute e di aver percepito la somma di €
2 2.900,00; di aver osservato i turni predisposti dalla convenuta e di aver diritto alle differenze economiche previste dal CCNL
Cooperative Sociali.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “a) dichiarare l'inadempimento della cooperativa al contratto sottoscritto con la sig.ra
[...]
in data 17.04.2019, e, conseguentemente;
Parte_1
b) condannare la al Controparte_2 Controparte_1
pagamento delle somme indicate in narrativa, per tutte le voci ivi indicate, e quindi del saldo lordo ancora dovuto di € 3.230,06 (a detrarsi, dal netto a pagarsi, eventuali ritenute qualora effettivamente versate) o quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta, anche a seguito della CTU a svolgersi, oltre la rivalutazione monetaria dovuta ai sensi dell'art. 429, com. 3, c.p.c., in base agli indici ISTAT, e gli interessi di mora calcolati in base al tasso dovuto per le transazioni commerciali;
condannare la resistente a spese e competenze per la causa e per il tentativo di conciliazione intrapreso presso L' . Controparte_3
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Vale osservare che nel caso in oggetto è necessario verificare, preliminarmente, se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo che presenta in concreto i caratteri dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, incombendo evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass., Sez. Lav., 15.7.2002, n. 10262).
Come noto, l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dall'art. 2094 c.c., è ravvisabile nella
3 collaborazione nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
La collaborazione, peraltro comune anche ad altre tipologie contrattuali, descrive il fenomeno della partecipazione del lavoratore all'attività del datore di lavoro e si concretizza nell'inserimento del primo nell'organizzazione produttiva del secondo. Il fulcro della subordinazione consiste, invece, nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (in tal senso Cass. n. 5534/2003, Cass. n.
4889/2002, Cass. n. 7608/1991). Intesa come eterodeterminazione spaziale e temporale della prestazione lavorativa, non è, nella pratica, sempre agevolmente individuabile.
Ecco perché la giurisprudenza ricorre ad una serie di indici sussidiari, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali la vincolatività dell'orario, l'esclusività del rapporto, la retribuzione fissa a tempo, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, l'inerenza della prestazione al ciclo produttivo del datore (si veda ex plurimis Cass. n. 849/2004, Cass. n.
2970/2001 e Cass. n. 224/2001). Peraltro, va detto che i suddetti indici hanno natura sussidiaria perché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di
4 quest'ultimo (in tal senso Cass. n. 3745/1995, nonché Cass. n.
326/1996).
Sulla scorta di queste premesse, l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui parte ricorrente avrebbe intrattenuto con il convenuto un rapporto di lavoro subordinato con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può ritenere provato l'assunto difensivo dell'istante. In altre parole, le rivendicazioni retributive avanzate dalla lavoratrice sono risultate sfornite di adeguato supporto probatorio, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta, non avendo ella assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Invero, nel caso di specie, non è stato dimostrato l'espletamento dell'attività lavorativa, né l'osservanza degli orari di lavoro nei termini indicati nel ricorso nonché l'espletamento del lavoro straordinario e festivo.
A tanto deve aggiungersi che non possono essere ritenute sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese dal teste S_
, il quale ha confermato il monte ore (435) svolto dalla
[...]
ricorrente, limitandosi a riferire: “in quanto quando terminavo io il mio turno di lavoro subentrava la ricorrente a sostituirmi ed accadeva anche il contrario”, senza fornire specificazione in ordine alle giornate lavorative ed alla relativa articolazione oraria.
Né può ritenersi utile a comprovare quanto dedotto dall'istante la corrispondenza whatapp depositata unitamente al ricorso, in quanto attiene ad un periodo ristretto rispetto a quello rivendicato in giudizio e peraltro dimostra che i turni venivano modificati in base alle indicazioni fornite dalla ricorrente.
5 Alla luce di quanto sopra, risulta superflua l'ammissione della chiesta CTU e, non essendo stata fornita prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità indicate in ricorso nonché l'espletamento di lavoro straordinario e festivo, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive (ivi comprese TFR, ferie e permessi).
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Bari, 05.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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