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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1611 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Consuelo Masala, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Consuelo Masala, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/07/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale resterà assegnata alla RA che ne è l'esclusiva Pt_1 proprietaria.
3. Il cane TO continuerà a vivere stabilmente con la RA e sarà Pt_1 CP_ affidato alle sue cure, mentre il signor continuerà ad occuparsi in via esclusiva delle spese di cui necessita mensilmente, che non sono mai inferiori a €
180,00.
CP_ 4. Il signor corrisponderà alla RA , a titolo di assegno Pt_1 perequativo per il suo mantenimento, la somma di € 300,00 mensili fintanto che quest'ultima non avrà reperito, come è suo intendimento, un'occupazione stabile.
Detta somma dovrà essere corrisposta in contanti (non essendo la RA
titolare di un proprio conto personale) dietro rilascio di idonea Pt_1 ricevuta, entro il giorno 15 di ogni mese.
5. I coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1611 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Consuelo Masala, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Consuelo Masala, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/07/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale resterà assegnata alla RA che ne è l'esclusiva Pt_1 proprietaria.
3. Il cane TO continuerà a vivere stabilmente con la RA e sarà Pt_1 CP_ affidato alle sue cure, mentre il signor continuerà ad occuparsi in via esclusiva delle spese di cui necessita mensilmente, che non sono mai inferiori a €
180,00.
CP_ 4. Il signor corrisponderà alla RA , a titolo di assegno Pt_1 perequativo per il suo mantenimento, la somma di € 300,00 mensili fintanto che quest'ultima non avrà reperito, come è suo intendimento, un'occupazione stabile.
Detta somma dovrà essere corrisposta in contanti (non essendo la RA
titolare di un proprio conto personale) dietro rilascio di idonea Pt_1 ricevuta, entro il giorno 15 di ogni mese.
5. I coniugi prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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