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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1990/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato ANTONINO CHIARAMONTE, PEC:
Email_1 appellante contro
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINA TAMBURELLO, PEC
Email_2
appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 La sentenza n. 2967/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 24/05/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Conclusioni
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza
n. 2967/2024 pubblicata in data 24.05.24 dal Tribunale di Palermo sezione I civile – relatore ed estensore dott.ssa Giammona – R.G. n. 15320/2020 ed in accoglimento del presente appello modificare e/o revocare il predetto provvedimento nelle seguenti parti:
“a) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 250,00 per il mantenimento ordinario della figlia , entro il 5 di ogni mese Per_1
e soggetto a rivalutazione annuale secondi gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese extra assegno sostenute nell'interesse della stessa, secondo il Protocollo del 02/07/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
b) conferma l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
c) rigetta ogni ulteriore richiesta delle parti;
d) compensa interamente le spese processuali tra le parti.”.
Per l'effetto, dichiarare tenuto, onerare e disporre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia Pt_1
Euro 350,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di Persona_2 ogni mese, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive dei figli come da protocollo del Tribunale di Palermo.
Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 assegno divorzile la somma complessiva di Euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese o della maggiore o minore somma mensile ritenuta di giustizia.
Disporre che la pronuncia abbia effetto a far data dalla spiegata domanda originaria di primo grado. per l'appellato
2 Respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
- rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto e in diritto Parte_1 per tutto quanto dedotto e argomentato in parte motiva;
- per l'effetto, confermare integralmente la decisione del Tribunale di Palermo pubblicata in data 24/05/2024 - sentenza n. 2967/2024;
- nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento del proposto appello disporre che la pronuncia abbia effetto dal provvedimento di secondo grado;
-condannare l'appellante al pagamento delle spese della presente fase processuale, oltre oneri di legge.
Con riserva di meglio argomentare e dedurre.
Con salvezza di ogni altro diritto. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2/12/2020 – dopo Controparte_1
aver premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in Parte_1 data 14/9/2001, dalla cui unione erano nate le figlie – nel 2002 - e - nel 2004 - Per_2
e che il Tribunale di Palermo, con provvedimento n. 1323/16 pubblicato il Per_3
giorno 01/03/2016 aveva disposto la separazione giudiziale regolata dalle condizioni di cui all'accordo del 23.2.16 con obbligo per il ricorrente di corrispondere in favore della moglie un assegno mensile di euro 550,00 euro (di cui 400,00 per le figlie e
150,00 per la moglie) - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Segnatamente, chiedeva la revoca della contribuzione al mantenimento della moglie che abitava presso la casa coniugale con il nuovo compagno e il figlio avuto dalla loro relazione, della figlia , la quale aveva istaurato una convivenza more Per_3
uxorio, e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale o, in subordine,
l'attribuzione alla moglie del 50% della rata del mutuo.
3. Si costituiva in giudizio la , dichiarando di non opporsi alla Pt_1
pronuncia di stato e domandando, oltre all'affido condiviso di , con Per_3
3 collocamento prevalente presso di sè, l'assegnazione della casa coniugale, la condanna del al pagamento di un assegno di € 150,00 a titolo di contributo CP_1
per il proprio mantenimento e di € 700,00 per il mantenimento delle figlie oltre 70% delle spese straordinarie. Segnatamente contestava quanto asserito dal , CP_1
precisando di essere stata licenziata dopo la separazione, di non convivere con l'uomo da cui aveva avuto un altro figlio e che la figlia minore abitasse ancora Per_3 presso di lei insieme al fidanzato da cui aspettava un figlio.
4. Con ordinanza del 2-3/12/2021, il Presidente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermava le condizioni della separazione ad eccezione delle statuizioni relative alla figlia , la quale non conviveva più con la madre e Per_3
revocava il contributo al mantenimento in favore della . Pt_1
5. La causa veniva istruita mediante prove orali, tra cui l'escussione di CP_2
della figlia della coppia, , e l'interrogatorio della .
[...] Per_2 Pt_1
6. Con note di trattazione scritta tempestivamente depositate il 27/1/24, il allegava produzione documentale comprovante il sopravvenuto CP_1
matrimonio contratto dalla con il compagno in data Pt_1 Controparte_2
8/7/2023.
7. Con sentenza n. 2967/2024 del 20-24/5/2024, il Tribunale di Palermo, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, confermava la revoca dell'obbligo di pagamento di un assegno divorzile a carico del , dichiarava integralmente compensate le spese di lite e CP_1
disponeva:
- l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
- l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia maggiorenne , un assegno mensile di 250,00 Per_2
euro, oltre le spese straordinarie nella misura del 70%.
8. Con ricorso depositato in data 26/11/2024 ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, censurando, in particolare, la decisione del Tribunale con riferimento all'assegno divorzile, poiché, a suo dire, non sarebbero stati
4 adeguatamente valutati tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, oltretutto non completa alla luce delle risultanze emerse e cioè, innanzitutto, la circostanza, che ella non aveva mai contratto nuove nozze e aveva mantenuto con il CP_2 esclusivamente una relazione circostanziata dal fatto che i due avevano avuto un figlio, così come attestato dal certificato anagrafico di stato civile rilasciato nel novembre 2024, ove la stessa risulta oltretutto ancora coniugata con il , CP_1 ed ancora, tenuto conto che in ogni caso la condizione patrimoniale dell'appellante doveva dirsi assolutamente insufficiente a far fronte al suo sostentamento stante il suo stato di disoccupazione, la difficoltà nella ricerca di un lavoro causata dalla patologia semi-invalidante di cui soffre.
9. Si è costituito che ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_1 rilevando, oltre la correttezza della decisione, anzitutto, come il primo giudice abbia correttamente effettuato la comparazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e abbia tratto le dovute conseguenze con riferimento alla questione dell'assegno divorzile, considerato che l'odierna appellante nel luglio 2023 ha contratto nuove nozze, contrariamente a quanto dichiarato dalla e dal di Pt_1 lei compagno, e che lo stesso non si è mai opposto all'assegnazione della casa di sua proprietà in favore dell'ex moglie ed al mantenimento disposto per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonostante la una Pt_1 volta interrotta l'attività lavorativa, non si sia fattivamente prodigata per trovare una nuova occupazione, scegliendo di rimanere inerte, facendo affidamento sul mantenimento dovuto sebbene ancora dotata di capacità lavorativa stante le pregresse esperienze lavorative e la giovane età utilmente impiegabile.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. Sostituita l'udienza del giorno 14 marzo 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
12. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza, in violazione degli artt. 316 bis e 337 ter c.c., per aver determinato
5 nella misura nella misura di 200,00 euro mensili il contributo al mantenimento della figlia a cui è tenuto il padre, domandandone la rideterminazione nella misura di
350,00 complessivi euro mensili, tenuto conto, altresì, dei tempi di frequentazione e permanenza vissuti dalla figlia con il padre, la quale vi pernotta solo di rado. Per_2
13. A tal fine, l'appellante, evidenzia che il giudice in primo grado ha errato nel non disporre una maggiore somma titolo di mantenimento della figlia , dal Per_2 momento che questa sebbene maggiorenne, allo stato non è ancora economicamente autonoma, tanto da convivere con la madre, la quale è priva di redditi e allo stato inoccupata, non può contare su ulteriori redditi né sul reddito di cittadinanza e di conseguenza non riesce da sola a far fronte alle sempre maggiori esigenze della figlia maggiorenne.
14. Per tali ragioni, considerata l'agiata condizione economica e reddituale di cui gode l'appellato, dal momento che questi facente parte del Corpo della Polizia di
Stato ha un reddito complessivo lordo di oltre 44.000,00 euro, la , ha Pt_1
chiesto disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in complessivi euro 350,00 mensili oltre spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 70%.
15. L'appellato relativamente al mantenimento della figlia , ha dedotto che Per_2
il primo giudice abbia correttamente effettuato la comparazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e abbia tratto le dovute conseguenze, considerato ulteriormente, che la figlia ormai maggiorenne ha iniziato a svolgere il servizio civile presso l'Istituto Scolastico “Titti School” a far data dal mese di luglio 2024 per almeno un anno con una retribuzione di euro 500,00 mensili.
16. Con il secondo motivo di gravame l'appellante, censura, sotto vari profili, la decisione del Tribunale per non aver posto a carico del l'obbligo di CP_1
corresponsione dell'assegno divorzile nella misura di € 150,00 mensili in violazione dell'art. 5 L. 898/1970. In particolare, la ricorrente sottolinea il fatto per cui non risulti provato che la stessa abbia contratto nuove nozze, tenuto conto del fatto che dalla certificazione dello stato civile risulta persino coniugata con l'odierno appellato, e che per tanto la documentazione allegata dal debba essere ritenuta CP_1
6 inammissibile in quanto tardiva e irrituale, tenuto del fatto che ella non convive neppure con il , il quale provvede al solo mantenimento del figlio CP_2 Per_4
avuto dalla stessa, con la quale per tanto non sussiste alcun progetto di vita.
Ancora la stessa conclude, insistendo nel proprio diritto a percepire l'assegno divorzile, rilevando come attualmente si trovi disoccupata e pertanto nell'oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati a vivere, contrariamente alla solida condizione economica dell'ex marito, il quale può contare su di un reddito pari a € 44.000,00.
17. Sul punto, il sottolinea che la , ancora in giovane CP_1 Pt_1
età e certamente abile al lavoro, potrebbe svolgere regolare attività lavorativa, oltretutto non avendo contestato di percepire il c.d. reddito di inclusione, e potendo contare sul mantenimento corrisposto dal nuovo coniuge, contrariamente alla propria situazione economica che negli anni ha subito una forte contrazione economica anche a causa del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare assegnata alla ricorrente pari a 329,21 euro con scadenza 2033, oltre alle spese per il canone di locazione pari a 550,00 euro, nonché la formazione di un nuovo nucleo familiare. Ancora, relativamente lo stato civile della , l'appellato Pt_1
sostiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le prove documentali allegate comprovanti le nuove nozze contratte dalla stessa nel luglio 2023 e non contestate da parte appellante, la quale si è limitata con memoria di replica ad eccepirne la tardività e inutilizzabilità. Oltretutto, ha ribadito, come, prescindendo dallo stato civile della , l'ex moglie non si sia più fattivamente Pt_1 impegnata nella ricerca di un lavoro nonostante la giovane età ed il proprio stato di salute che in ogni caso non le precluderebbe di lavorare.
18. Per concludere la censura, la sentenza nella parte in cui ha Pt_1
escluso la richiesta di mantenimento della figlia e dell'assegno divorzile in ragione della situazione esistente al momento dell'emissione della stessa, e non quella al momento della proposizione della domanda.
19. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
20. In relazione alla statuizione sull'assegno divorzile, la preminente questione
7 devoluta all'apprezzamento di questa Corte è costituita dalla sussistenza, o meno, delle condizioni per porre a carico dell'appellato l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile, diritto negato dal giudice di prime cure sul presupposto secondo il quale l'appellante, successivamente alla separazione, avrebbe instaurato una nuova famiglia di fatto, per aver intrapreso una convivenza more uxorio con tale CP_2
convivenza iniziata nel 2016, con il quale avrebbe poi contratto matrimonio
[...] nel luglio 2023.
21. La sentenza impugnata fa applicazione, al riguardo, del principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, giacché la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, anche lì dove la beneficiaria e il nuovo compagno abbiano scelto per qualsiasi ragione di non coabitare (così Cass. Sez. I, n. 6855 del 03/04/2015, Cass. Sez.
6 - I, Ordinanza n. 2466 del 08/02/2016, Cass. Sez. I n. 5974 del 28/02/2019 e Cass.
Sez. I 13175 del 14/05/2024).
22. Come correttamente osservato dalla parte appellante, perché si abbia la formazione di una famiglia di fatto, tuttavia, non è sufficiente il mero dato della convivenza tra due individui, ma è necessario che gli stessi creino un nucleo familiare improntato a valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli (così Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 17195 del 11/08/2011 e Cass. Sez. I n. 10451 del 19/04/2023). È necessario, quindi, che la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio il cui onere, gravante sulla parte
8 obbligata fa venir meno l'assegno divorzile certamente nella sua componente assistenziale (da ultimo Cass. Sez.U. n. 32198 del 5/11/2021).
23. Nel caso di specie il giudice di prime cure all'esito di una scrupolosa ricostruzione delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla quale può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso cf. Cass. Sez. I, Sentenza n. 21037 del 23/08/2018 e Cass. n. 27665 del 25/10/24), ha accertato che l'odierna appellante ha instaurato una relazione sentimentale con tale Parte_1 [...]
, dalla cui unione è nato nel luglio 2017 un figlio. CP_2
24. Le prove acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado, in particolar modo dalle foto allegate, consentono di affermare che, pur prescindendo dal valore legale della cerimonia documentata, la quale può anche essersi svolta irritualmente con forme non riconosciute dal codice civile, si possa presumere che il rapporto tra la ed il compagno sia certamente indicativo di una Pt_1
relazione sentimentale consolidata e che l'instaurazione di tale unione avesse come presupposto la creazione di un nucleo familiare basato sulla elaborazione di un progetto e di un modello di vita in comune, per il quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale e dal quale discendono reciproche contribuzioni economiche.
25. La circostanza che la convivenza sia stata, a detta dell'appellante, interrotta non può valere ad escludere, di per sé sola, il requisito della stabilità e della continuità, dal momento che risulta accertato che i due ebbero a decidere di pubblicizzare la loro unione, instaurando un ménage familiare del tutto assimilabile a quello di una famiglia e nello specifico di un matrimonio, con modalità non occasionali ma stabili e continuative.
26. Al riguardo va evidenziato che al fine di accertare la sussistenza di una famiglia di fatto non può assumere valore dirimente la valutazione a posteriori dell'esito della relazione sentimentale, ma occorre effettuare una valutazione di carattere prognostico, basata sulla natura della convivenza e sulle motivazioni che hanno condotto ad essa, giacché la facilità con la quale possono essere sciolti i rapporti familiari di fatto è una caratteristica intrinseca di tali rapporti, che non
9 incide sulla importanza e sulla serietà del modello di vita in comune creato dai conviventi e sui conseguenti legami di reciproca solidarietà.
27. Nel caso di specie risulta accertato che la relazione sentimentale tra l'appellante e il non era caratterizzata da precarietà o da occasionalità, ma si CP_2
è tradotta in una relazione sentimentale stabile che ha condotto i due ad instaurare un nucleo familiare di fatto in costanza del quale è nato un figlio. Non può condividersi, al riguardo, la prospettazione difensiva, secondo la quale la natura precaria di tale legame sentimentale e l'assenza di qualsivoglia matrimonio sarebbe corroborata dal fatto che di tale unione non vi sia fatta alcuna menzione nell'estratto di stato civile, dal quale la risulta ancora, erratamente, coniugata con il , Pt_1 CP_1
potendo questo rilevare quale mero errore materiale.
28. Questa Corte ritiene, pertanto, integralmente condivisibile la valutazione operata nella sentenza oggetto di appello circa l'idoneità della relazione intercorrente tra i due a determinare la definitiva cessazione del diritto alla percezione dell'assegno di divorzio.
29. Proseguendo, in ordine alla questione relativa al mantenimento della figlia ormai maggiorenne , occorre considerare che, sulla scorta delle più recenti Per_5
pronunce dei giudici di legittimità, è principio acclamato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20);
30. Tenuto conto, ancora, che il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che
10 giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023);
31. Considerato, ulteriormente, che la Cassazione ha argomentato in tema di mantenimento di figli maggiorenni, ribadendo che, consolidati i principi sopra esposti, “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
32. Ritenuto che nel caso di specie, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta, non si rinvengono elementi che inducano a discostarsi dal provvedimento del Tribunale che ha correttamente applicato i principi sopra indicati.
33. Nel caso in esame, non essendo contestato il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia , anche considerato che Per_2 lo svolgimento del servizio civile ha carattere del tutto temporaneo e non può essere utilmente considerato ai fini dell'inserimento nel mondo lavorativo, il giudice di primo grado ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento in
€ 250,00, avendo condivisibilmente considerato, da un lato, l'ammontare dei redditi percepiti dal , e le spese che questo sostiene tra cui il CP_1 pagamento del mutuo relativo la casa coniugale presso la quale abita la figlia e, dall'altro, in riferimento alla , la sua età ancor utilmente impiegabile, Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale e la convivenza con la figlia.
34. Le superiori considerazioni unitamente all'impegno profuso dalla giovane
11 nella ricerca di un impiego, presupposto ineludibile per la permanenza del diritto al mantenimento da parte del genitore (Cass. civ. 2259/24) palesano il rigetto dell'appello. La sentenza di prime cure merita, pertanto, integrale conferma.
35. Infine, si ritiene che sia inammissibile la domanda dell'appellante volta a ottenere la condanna del al pagamento delle somme arretrate dovute CP_1
dal momento della domanda e relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne e dell'assegno divorzile richiesto.
36. Deve trovare applicazione, al riguardo, il principio secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, e tanto più della domanda di mantenimento in favore della prole, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (da ultimo Cass. civ. Sez. Unite sent. n. 32914/2022).
37. Alla luce di ciò, in assenza della specificazione di una diversa decorrenza, la pronuncia adottata dal giudice di primo grado deve già ritenersi retroagire alla data della domanda, similmente alla presente pronuncia di questa Corte.
38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
39. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2967/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24.5.2022 proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
€ 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte
12 appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 12 aprile 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1990/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato ANTONINO CHIARAMONTE, PEC:
Email_1 appellante contro
, nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINA TAMBURELLO, PEC
Email_2
appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 La sentenza n. 2967/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 24/05/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Conclusioni
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza
n. 2967/2024 pubblicata in data 24.05.24 dal Tribunale di Palermo sezione I civile – relatore ed estensore dott.ssa Giammona – R.G. n. 15320/2020 ed in accoglimento del presente appello modificare e/o revocare il predetto provvedimento nelle seguenti parti:
“a) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 250,00 per il mantenimento ordinario della figlia , entro il 5 di ogni mese Per_1
e soggetto a rivalutazione annuale secondi gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese extra assegno sostenute nell'interesse della stessa, secondo il Protocollo del 02/07/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
b) conferma l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
c) rigetta ogni ulteriore richiesta delle parti;
d) compensa interamente le spese processuali tra le parti.”.
Per l'effetto, dichiarare tenuto, onerare e disporre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia Pt_1
Euro 350,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di Persona_2 ogni mese, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive dei figli come da protocollo del Tribunale di Palermo.
Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 assegno divorzile la somma complessiva di Euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese o della maggiore o minore somma mensile ritenuta di giustizia.
Disporre che la pronuncia abbia effetto a far data dalla spiegata domanda originaria di primo grado. per l'appellato
2 Respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
- rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto e in diritto Parte_1 per tutto quanto dedotto e argomentato in parte motiva;
- per l'effetto, confermare integralmente la decisione del Tribunale di Palermo pubblicata in data 24/05/2024 - sentenza n. 2967/2024;
- nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento del proposto appello disporre che la pronuncia abbia effetto dal provvedimento di secondo grado;
-condannare l'appellante al pagamento delle spese della presente fase processuale, oltre oneri di legge.
Con riserva di meglio argomentare e dedurre.
Con salvezza di ogni altro diritto. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2/12/2020 – dopo Controparte_1
aver premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in Parte_1 data 14/9/2001, dalla cui unione erano nate le figlie – nel 2002 - e - nel 2004 - Per_2
e che il Tribunale di Palermo, con provvedimento n. 1323/16 pubblicato il Per_3
giorno 01/03/2016 aveva disposto la separazione giudiziale regolata dalle condizioni di cui all'accordo del 23.2.16 con obbligo per il ricorrente di corrispondere in favore della moglie un assegno mensile di euro 550,00 euro (di cui 400,00 per le figlie e
150,00 per la moglie) - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Segnatamente, chiedeva la revoca della contribuzione al mantenimento della moglie che abitava presso la casa coniugale con il nuovo compagno e il figlio avuto dalla loro relazione, della figlia , la quale aveva istaurato una convivenza more Per_3
uxorio, e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale o, in subordine,
l'attribuzione alla moglie del 50% della rata del mutuo.
3. Si costituiva in giudizio la , dichiarando di non opporsi alla Pt_1
pronuncia di stato e domandando, oltre all'affido condiviso di , con Per_3
3 collocamento prevalente presso di sè, l'assegnazione della casa coniugale, la condanna del al pagamento di un assegno di € 150,00 a titolo di contributo CP_1
per il proprio mantenimento e di € 700,00 per il mantenimento delle figlie oltre 70% delle spese straordinarie. Segnatamente contestava quanto asserito dal , CP_1
precisando di essere stata licenziata dopo la separazione, di non convivere con l'uomo da cui aveva avuto un altro figlio e che la figlia minore abitasse ancora Per_3 presso di lei insieme al fidanzato da cui aspettava un figlio.
4. Con ordinanza del 2-3/12/2021, il Presidente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermava le condizioni della separazione ad eccezione delle statuizioni relative alla figlia , la quale non conviveva più con la madre e Per_3
revocava il contributo al mantenimento in favore della . Pt_1
5. La causa veniva istruita mediante prove orali, tra cui l'escussione di CP_2
della figlia della coppia, , e l'interrogatorio della .
[...] Per_2 Pt_1
6. Con note di trattazione scritta tempestivamente depositate il 27/1/24, il allegava produzione documentale comprovante il sopravvenuto CP_1
matrimonio contratto dalla con il compagno in data Pt_1 Controparte_2
8/7/2023.
7. Con sentenza n. 2967/2024 del 20-24/5/2024, il Tribunale di Palermo, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, confermava la revoca dell'obbligo di pagamento di un assegno divorzile a carico del , dichiarava integralmente compensate le spese di lite e CP_1
disponeva:
- l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
- l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia maggiorenne , un assegno mensile di 250,00 Per_2
euro, oltre le spese straordinarie nella misura del 70%.
8. Con ricorso depositato in data 26/11/2024 ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, censurando, in particolare, la decisione del Tribunale con riferimento all'assegno divorzile, poiché, a suo dire, non sarebbero stati
4 adeguatamente valutati tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, oltretutto non completa alla luce delle risultanze emerse e cioè, innanzitutto, la circostanza, che ella non aveva mai contratto nuove nozze e aveva mantenuto con il CP_2 esclusivamente una relazione circostanziata dal fatto che i due avevano avuto un figlio, così come attestato dal certificato anagrafico di stato civile rilasciato nel novembre 2024, ove la stessa risulta oltretutto ancora coniugata con il , CP_1 ed ancora, tenuto conto che in ogni caso la condizione patrimoniale dell'appellante doveva dirsi assolutamente insufficiente a far fronte al suo sostentamento stante il suo stato di disoccupazione, la difficoltà nella ricerca di un lavoro causata dalla patologia semi-invalidante di cui soffre.
9. Si è costituito che ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_1 rilevando, oltre la correttezza della decisione, anzitutto, come il primo giudice abbia correttamente effettuato la comparazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e abbia tratto le dovute conseguenze con riferimento alla questione dell'assegno divorzile, considerato che l'odierna appellante nel luglio 2023 ha contratto nuove nozze, contrariamente a quanto dichiarato dalla e dal di Pt_1 lei compagno, e che lo stesso non si è mai opposto all'assegnazione della casa di sua proprietà in favore dell'ex moglie ed al mantenimento disposto per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonostante la una Pt_1 volta interrotta l'attività lavorativa, non si sia fattivamente prodigata per trovare una nuova occupazione, scegliendo di rimanere inerte, facendo affidamento sul mantenimento dovuto sebbene ancora dotata di capacità lavorativa stante le pregresse esperienze lavorative e la giovane età utilmente impiegabile.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. Sostituita l'udienza del giorno 14 marzo 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
12. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza, in violazione degli artt. 316 bis e 337 ter c.c., per aver determinato
5 nella misura nella misura di 200,00 euro mensili il contributo al mantenimento della figlia a cui è tenuto il padre, domandandone la rideterminazione nella misura di
350,00 complessivi euro mensili, tenuto conto, altresì, dei tempi di frequentazione e permanenza vissuti dalla figlia con il padre, la quale vi pernotta solo di rado. Per_2
13. A tal fine, l'appellante, evidenzia che il giudice in primo grado ha errato nel non disporre una maggiore somma titolo di mantenimento della figlia , dal Per_2 momento che questa sebbene maggiorenne, allo stato non è ancora economicamente autonoma, tanto da convivere con la madre, la quale è priva di redditi e allo stato inoccupata, non può contare su ulteriori redditi né sul reddito di cittadinanza e di conseguenza non riesce da sola a far fronte alle sempre maggiori esigenze della figlia maggiorenne.
14. Per tali ragioni, considerata l'agiata condizione economica e reddituale di cui gode l'appellato, dal momento che questi facente parte del Corpo della Polizia di
Stato ha un reddito complessivo lordo di oltre 44.000,00 euro, la , ha Pt_1
chiesto disporsi l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in complessivi euro 350,00 mensili oltre spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 70%.
15. L'appellato relativamente al mantenimento della figlia , ha dedotto che Per_2
il primo giudice abbia correttamente effettuato la comparazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e abbia tratto le dovute conseguenze, considerato ulteriormente, che la figlia ormai maggiorenne ha iniziato a svolgere il servizio civile presso l'Istituto Scolastico “Titti School” a far data dal mese di luglio 2024 per almeno un anno con una retribuzione di euro 500,00 mensili.
16. Con il secondo motivo di gravame l'appellante, censura, sotto vari profili, la decisione del Tribunale per non aver posto a carico del l'obbligo di CP_1
corresponsione dell'assegno divorzile nella misura di € 150,00 mensili in violazione dell'art. 5 L. 898/1970. In particolare, la ricorrente sottolinea il fatto per cui non risulti provato che la stessa abbia contratto nuove nozze, tenuto conto del fatto che dalla certificazione dello stato civile risulta persino coniugata con l'odierno appellato, e che per tanto la documentazione allegata dal debba essere ritenuta CP_1
6 inammissibile in quanto tardiva e irrituale, tenuto del fatto che ella non convive neppure con il , il quale provvede al solo mantenimento del figlio CP_2 Per_4
avuto dalla stessa, con la quale per tanto non sussiste alcun progetto di vita.
Ancora la stessa conclude, insistendo nel proprio diritto a percepire l'assegno divorzile, rilevando come attualmente si trovi disoccupata e pertanto nell'oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati a vivere, contrariamente alla solida condizione economica dell'ex marito, il quale può contare su di un reddito pari a € 44.000,00.
17. Sul punto, il sottolinea che la , ancora in giovane CP_1 Pt_1
età e certamente abile al lavoro, potrebbe svolgere regolare attività lavorativa, oltretutto non avendo contestato di percepire il c.d. reddito di inclusione, e potendo contare sul mantenimento corrisposto dal nuovo coniuge, contrariamente alla propria situazione economica che negli anni ha subito una forte contrazione economica anche a causa del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare assegnata alla ricorrente pari a 329,21 euro con scadenza 2033, oltre alle spese per il canone di locazione pari a 550,00 euro, nonché la formazione di un nuovo nucleo familiare. Ancora, relativamente lo stato civile della , l'appellato Pt_1
sostiene che il Tribunale abbia correttamente valutato le prove documentali allegate comprovanti le nuove nozze contratte dalla stessa nel luglio 2023 e non contestate da parte appellante, la quale si è limitata con memoria di replica ad eccepirne la tardività e inutilizzabilità. Oltretutto, ha ribadito, come, prescindendo dallo stato civile della , l'ex moglie non si sia più fattivamente Pt_1 impegnata nella ricerca di un lavoro nonostante la giovane età ed il proprio stato di salute che in ogni caso non le precluderebbe di lavorare.
18. Per concludere la censura, la sentenza nella parte in cui ha Pt_1
escluso la richiesta di mantenimento della figlia e dell'assegno divorzile in ragione della situazione esistente al momento dell'emissione della stessa, e non quella al momento della proposizione della domanda.
19. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
20. In relazione alla statuizione sull'assegno divorzile, la preminente questione
7 devoluta all'apprezzamento di questa Corte è costituita dalla sussistenza, o meno, delle condizioni per porre a carico dell'appellato l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile, diritto negato dal giudice di prime cure sul presupposto secondo il quale l'appellante, successivamente alla separazione, avrebbe instaurato una nuova famiglia di fatto, per aver intrapreso una convivenza more uxorio con tale CP_2
convivenza iniziata nel 2016, con il quale avrebbe poi contratto matrimonio
[...] nel luglio 2023.
21. La sentenza impugnata fa applicazione, al riguardo, del principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, giacché la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, anche lì dove la beneficiaria e il nuovo compagno abbiano scelto per qualsiasi ragione di non coabitare (così Cass. Sez. I, n. 6855 del 03/04/2015, Cass. Sez.
6 - I, Ordinanza n. 2466 del 08/02/2016, Cass. Sez. I n. 5974 del 28/02/2019 e Cass.
Sez. I 13175 del 14/05/2024).
22. Come correttamente osservato dalla parte appellante, perché si abbia la formazione di una famiglia di fatto, tuttavia, non è sufficiente il mero dato della convivenza tra due individui, ma è necessario che gli stessi creino un nucleo familiare improntato a valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli (così Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 17195 del 11/08/2011 e Cass. Sez. I n. 10451 del 19/04/2023). È necessario, quindi, che la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio il cui onere, gravante sulla parte
8 obbligata fa venir meno l'assegno divorzile certamente nella sua componente assistenziale (da ultimo Cass. Sez.U. n. 32198 del 5/11/2021).
23. Nel caso di specie il giudice di prime cure all'esito di una scrupolosa ricostruzione delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla quale può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso cf. Cass. Sez. I, Sentenza n. 21037 del 23/08/2018 e Cass. n. 27665 del 25/10/24), ha accertato che l'odierna appellante ha instaurato una relazione sentimentale con tale Parte_1 [...]
, dalla cui unione è nato nel luglio 2017 un figlio. CP_2
24. Le prove acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado, in particolar modo dalle foto allegate, consentono di affermare che, pur prescindendo dal valore legale della cerimonia documentata, la quale può anche essersi svolta irritualmente con forme non riconosciute dal codice civile, si possa presumere che il rapporto tra la ed il compagno sia certamente indicativo di una Pt_1
relazione sentimentale consolidata e che l'instaurazione di tale unione avesse come presupposto la creazione di un nucleo familiare basato sulla elaborazione di un progetto e di un modello di vita in comune, per il quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale e dal quale discendono reciproche contribuzioni economiche.
25. La circostanza che la convivenza sia stata, a detta dell'appellante, interrotta non può valere ad escludere, di per sé sola, il requisito della stabilità e della continuità, dal momento che risulta accertato che i due ebbero a decidere di pubblicizzare la loro unione, instaurando un ménage familiare del tutto assimilabile a quello di una famiglia e nello specifico di un matrimonio, con modalità non occasionali ma stabili e continuative.
26. Al riguardo va evidenziato che al fine di accertare la sussistenza di una famiglia di fatto non può assumere valore dirimente la valutazione a posteriori dell'esito della relazione sentimentale, ma occorre effettuare una valutazione di carattere prognostico, basata sulla natura della convivenza e sulle motivazioni che hanno condotto ad essa, giacché la facilità con la quale possono essere sciolti i rapporti familiari di fatto è una caratteristica intrinseca di tali rapporti, che non
9 incide sulla importanza e sulla serietà del modello di vita in comune creato dai conviventi e sui conseguenti legami di reciproca solidarietà.
27. Nel caso di specie risulta accertato che la relazione sentimentale tra l'appellante e il non era caratterizzata da precarietà o da occasionalità, ma si CP_2
è tradotta in una relazione sentimentale stabile che ha condotto i due ad instaurare un nucleo familiare di fatto in costanza del quale è nato un figlio. Non può condividersi, al riguardo, la prospettazione difensiva, secondo la quale la natura precaria di tale legame sentimentale e l'assenza di qualsivoglia matrimonio sarebbe corroborata dal fatto che di tale unione non vi sia fatta alcuna menzione nell'estratto di stato civile, dal quale la risulta ancora, erratamente, coniugata con il , Pt_1 CP_1
potendo questo rilevare quale mero errore materiale.
28. Questa Corte ritiene, pertanto, integralmente condivisibile la valutazione operata nella sentenza oggetto di appello circa l'idoneità della relazione intercorrente tra i due a determinare la definitiva cessazione del diritto alla percezione dell'assegno di divorzio.
29. Proseguendo, in ordine alla questione relativa al mantenimento della figlia ormai maggiorenne , occorre considerare che, sulla scorta delle più recenti Per_5
pronunce dei giudici di legittimità, è principio acclamato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20);
30. Tenuto conto, ancora, che il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che
10 giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023);
31. Considerato, ulteriormente, che la Cassazione ha argomentato in tema di mantenimento di figli maggiorenni, ribadendo che, consolidati i principi sopra esposti, “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
32. Ritenuto che nel caso di specie, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta, non si rinvengono elementi che inducano a discostarsi dal provvedimento del Tribunale che ha correttamente applicato i principi sopra indicati.
33. Nel caso in esame, non essendo contestato il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia , anche considerato che Per_2 lo svolgimento del servizio civile ha carattere del tutto temporaneo e non può essere utilmente considerato ai fini dell'inserimento nel mondo lavorativo, il giudice di primo grado ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento in
€ 250,00, avendo condivisibilmente considerato, da un lato, l'ammontare dei redditi percepiti dal , e le spese che questo sostiene tra cui il CP_1 pagamento del mutuo relativo la casa coniugale presso la quale abita la figlia e, dall'altro, in riferimento alla , la sua età ancor utilmente impiegabile, Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale e la convivenza con la figlia.
34. Le superiori considerazioni unitamente all'impegno profuso dalla giovane
11 nella ricerca di un impiego, presupposto ineludibile per la permanenza del diritto al mantenimento da parte del genitore (Cass. civ. 2259/24) palesano il rigetto dell'appello. La sentenza di prime cure merita, pertanto, integrale conferma.
35. Infine, si ritiene che sia inammissibile la domanda dell'appellante volta a ottenere la condanna del al pagamento delle somme arretrate dovute CP_1
dal momento della domanda e relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne e dell'assegno divorzile richiesto.
36. Deve trovare applicazione, al riguardo, il principio secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, e tanto più della domanda di mantenimento in favore della prole, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (da ultimo Cass. civ. Sez. Unite sent. n. 32914/2022).
37. Alla luce di ciò, in assenza della specificazione di una diversa decorrenza, la pronuncia adottata dal giudice di primo grado deve già ritenersi retroagire alla data della domanda, similmente alla presente pronuncia di questa Corte.
38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
39. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2967/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24.5.2022 proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Parte_1
€ 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte
12 appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 12 aprile 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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