Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1347 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 17 giugno 2025 e vertente tra
TRA
( ), ( ), Pt_1 P.VA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
( ), ( ) tutti rappresentati e CodiceFiscale_2 Parte_4 C.F._3 difesi dell'avv. Mauro Germani per procura in atti;
APPELLANTI
E
1) e per essa contumace CP_1 CP_2
2) C.F. nella sua qualità di procuratrice e mandataria di CP_3 P.VA_2 CP_4
C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Pierluigi
[...] P.VA_3
Federici
APPELLATE
Nonché
codice fiscale nella sua qualità di procuratrice speciale e Controparte_5 P.VA_4 mandataria di in breve Controparte_6 Controparte_7
P.VA , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Pierluigi Federici;
P.VA_5
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la premesse le vicende che avevano determinato E_ il suo subentro nei rapporti già facenti capo alla ed alla Controparte_8 Controparte_9
deduceva che la
[...] Parte_1
in data 15 novembre 2005, aveva stipulato con la un contratto di conto Controparte_8 corrente ordinario contrassegnato dal n. 9088/51 (poi rinumerato 400367487); aveva, poi, acceso, un conto anticipi transato POS, contrassegnato dal n. 566 (poi rinumerato 400001354), giusta contratto sottoscritto con la in data 14 luglio 2008; Controparte_9
in data 3 ottobre 2012 aveva, altresì, stipulato, con essa ricorrente, un contratto avente ad oggetto un finanziamento chirografario per l'importo di euro 50.000,00, contrassegnato dal n. 4253607;
sui cennati rapporti aveva chiesto ed ottenuto svariate aperture di credito, come da contratti allegati.
La ricorrente deduceva, ancora, che le esposizioni debitorie della derivanti dai rapporti richiamati, erano state garantite da Parte_1
, e che avevano sottoscritto fideiussioni Parte_3 Parte_2 Parte_4 omnibus fino a concorrenza della complessiva somma di euro 390.000,00;
, e in data 3 ottobre 2012, avevano Parte_3 Parte_2 Parte_4 sottoscritto anche una fideiussione specifica per l'ammontare di euro 50.000,00;
nel corso dei rapporti la si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, Parte_1 maturando una consistente esposizione debitoria;
pertanto, essendo rimaste infruttuose le varie richieste di regolarizzazione, con lettera raccomandata del 22 luglio 2014 essa aveva comunicato alla correntista ed ai garanti la revoca delle aperture di credito concesse ed il recesso dai rapporti in essere, intimando il pagamento del saldo di detti rapporti;
con la medesima missiva aveva richiesto alla sola anche il pagamento del dovuto in Parte_1 dipendenza di un contratto di mutuo ipotecario;
dette intimazioni di pagamento erano rimaste prive di seguito;
alla data del 12.01.2015 il debito della e dei garanti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, per i rapporti dedotti in lite, ammontava a complessivi euro 380.783,98 di cui Parte_4
a) euro 231.303,36, quale saldo debitore del conto corrente n. 400367487 (già n. 9088/51); b) euro
110.555,31 quale saldo debitore del conto n. 400001354 (già n. 566); c) euro 38.925,31 quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. 4253607.
Ciò premesso, la chiedeva ingiungersi, alla ed ai garanti , E_ Parte_1 Parte_3
e , il pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma Parte_2 Parte_4 di euro 380.783,98, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 11123/2015, depositato il 13 maggio 2015 e ritualmente notificato agli ingiunti.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, con un unico atto proponevano opposizione la
[...] ed i garanti , e . Pt_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Gli opponenti, in via preliminare, eccepivano che la documentazione allegata al ricorso monitorio era inidonea a fornire la prova scritta del credito, richiesta ai fini della emissione dell'ingiunzione di pagamento;
contestavano, poi, nel merito le pretese azionate dalla lamentando che E_
- il saldo debitore del corrente ordinario n. 400367487 (già n. 9088/51) e del conto anticipi transato
POS n. 400001354 (già 566) costituiva il portato dell'applicazione di tassi di interesse ultralegali non pattuiti e, comunque, usurari, nonché della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- anche il credito asseritamente originante dal finanziamento chirografario era infondato dacché in relazione a tale rapporto era stato operato l'anatocismo e, comunque, la aveva E_ richiesto il rimborso non del solo capitale ma anche degli interessi con riferimento ai ratei il cui termine di pagamento, in base all'originario piano di ammortamento, non era ancora venuto a scadenza.
Su tali premesse la ed i garanti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 rassegnavano le conclusioni richiamate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la in qualità di mandataria CP_2 della la quale, in primo luogo, eccepiva l'inammissibilità delle ragioni di E_ opposizione svolte da , e sull'assunto che Parte_3 Parte_2 Parte_4
i avendo sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, non erano legittimati a contestare il Per_1 credito azionato facendo valere le eccezioni fondate sui rapporti intercorsi tra la e E_ la eccepiva, comunque, la genericità ed infondatezza delle avverse ragioni di opposizione Parte_1 rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Incardinatasi la lite, con ordinanza riservata, depositata il 22 dicembre 2015, veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 11123/2015, reso dal Tribunale di Roma il 13 maggio 2015; indi si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione di documentazione conferente e con l'espletamento di C.T.U.;
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, ponendo a carico degli opponenti le spese di lite e di CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti - e tenuto, altresì, conto dei più recenti indirizzi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte – debba pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione svolte dalla e dai garanti , Parte_1 Parte_3
e con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. Parte_2 Parte_4
11123/2015, reso dal Tribunale di Roma il 13 maggio 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza riservata depositata il 22 dicembre 2015.
Eccezione di inammissibilità delle ragioni di opposizione formulate da , Parte_3 [...]
, e . Natura della garanzia prestata dai predetti opponenti. Pt_2 Parte_4
Va innanzitutto vagliata l'eccezione preliminare sollevata dalla in qualità di CP_2 mandataria della volta a far valere l'inammissibilità dell'opposizione proposta da E_
, , e . Parte_3 Parte_2 Parte_4
A fondamento di tale eccezione l'opposta ha allegato che il contratto sottoscritto dai doveva Per_1
e deve riguardarsi come contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione;
e tanto alla luce della clausola trasfusa nell'art. 6, a mente della quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Orbene, è certo noto che il carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia è costituito dall'assenza dell'elemento della accessorietà, derivante dalla esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale (fatta salva la exceptio doli), in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione della legittimazione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale.
Proprio per la sua indipendenza dall'obbligazione principale il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta dal medesimo debitore.
Ciò posto, per i fini che ci occupano va rimarcato che – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito – l'uso di espressioni quali “a prima richiesta”, “a semplice richiesta scritta” o similari, non è decisivo ai fini della qualificazione della garanzia come autonoma, potendo, tali espressioni, stare a significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola del solve et repete, senza che sia preclusa al garante la facoltà di far valere la nullità dell'obbligazione garantita (ancorché non derivante dalla violazione di norme imperative ed inderogabili).
Segnatamente la Suprema Corte, proprio in relazione alla questione qui all'attenzione, ha evidenziato quanto segue: “Costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di solve et repete, ai sensi dell'art. 1462 c.c.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia” (in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 28 febbraio 2007, n. 4661; conf.,
Cass., 3 ottobre 2005, n. 19300, in Foro it., 2006, 2132; Cass., 20 aprile 2004, n. 7502, in Giust. civ.,
2005, I, 1897).
Fatte tali considerazioni con riferimento alla fattispecie concreta, ritiene questo Giudice che l'esame delle clausole trasfuse nel contratto sottoscritto da , e Parte_3 Parte_2 [...]
non consentano di attribuire allo stesso la natura di contratto autonomo di garanzia. Parte_4 Tale natura, invero, non si desume dal dato testuale del contratto, nel quale si fa costante riferimento alle figure della fideiussione e del fideiussore;
circostanza, questa, che, se non rappresenta di per sé elemento decisivo – posto che ciò che occorre prendere in considerazione è soprattutto il contenuto complessivo del contratto – costituisce pur sempre un elemento di interpretazione, tra l'altro a favore del garante ai sensi dell'art. 1370 c.c. (atteso che la garanzia in questione risulta prestata mediante sottoscrizione di moduli predisposti dalla BA).
Certamente decisiva è, poi, la considerazione che in nessuna parte del contratto in questione risulta prevista la rinuncia ovvero l'esclusione della facoltà del garante di proporre le eccezioni fondate sui rapporti intercorrenti tra la BA e la debitrice principale.
Del resto è, ormai consolidato l'orientamento secondo cui le clausole contemplanti l'impegno del garante di pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, non sono incompatibili con la struttura della fideiussione, introducendo, invece, un elemento di “atipicità” che non incide sulla accessorietà della obbligazione del fideiussore (cfr. in motivazione Cass., SS. UU., 18 febbraio 2010,
n. 3947).
Ulteriori indici depongono nel senso della qualificazione del contratto sottoscritto dall'odierno opponente in termini di fideiussione, piuttosto che di contratto autonomo di garanzia.
Ed infatti, molteplici clausole di tale contratto sono espressione della mancanza di autonomia e separatezza tra obbligazione principale ed obbligazione del garante;
si pensi - a titolo esemplificativo
– alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 6 (“l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”) contemplante la propagazione, al garante, della decadenza dal beneficio del termine.
Inoltre, in più parti del medesimo contratto – e nella stessa clausola trasfusa nel primo comma dell'art. 6 – l'obbligazione del garante è modellata sull'obbligazione del debitore principale, con espresso richiamo a quanto dovuto da quest'ultimo per “capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; inoltre, non risulta che al rapporto di garanzia siano applicabili condizioni economiche diverse da quelle previste in relazione ai rapporti principali garantiti ché, anzi, è espressamente previsto che, in caso di ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla gli CP_8 interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.
Ebbene, anche la cennata identità dell'obbligazione gravante sul fideiussore rispetto a quella gravante sul debitore principale conforta il convincimento che con il contratto sottoscritto e posto a base del ricorso monitorio l'odierno opponente abbia prestato una mera fideiussione (connotata dal vincolo di accessorietà di cui all'art. 1945 c.c.) e non una garanzia autonoma, atteso che, come evidenziato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella citata Sentenza n. 3947/2010, “mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'adempimento dell'unica prestazione principale – per cui il fideiussore è un vicario del debitore – l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella dell'ordinante, sia perché non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia perché non rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
In conclusione, dunque, il contratto sottoscritto da , e Parte_3 Parte_2 [...] va qualificato come fideiussione, onde, a norma dell'art. 1945 c.c., i Predetti ben Parte_4 potevano e possono contestare il credito azionato in sede monitoria proponendo eccezioni fondate sui rapporti “sottostanti”, intercorsi con la debitrice principale. E', quindi, per mera completezza di argomentazione che si rammenta che l'autonomia che caratterizza il rapporto fra il garante e il creditore beneficiario nell'ambito del contratto autonomo di garanzia non preclude al medesimo garante di opporre, al creditore garantito, la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale ove detta nullità dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
Considerazioni di ordine generale in merito all'onere di allegazione e prova nel giudizio di opposizione.
Disattesa l'eccezione preliminare di cui sopra prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, par d'uopo rammentare che è ben vero che, nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un “correntista” (e/o del garante) la BA opposta, quale attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, dovendo all'uopo depositare i contratti contenenti la specifica pattuizione delle condizioni economiche applicabili nonché gli estratti conto dall'inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e spese addebitate. Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto [...] consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare – avere tra le parti" (Cass., 2 agosto 2013, n. 18541).
E', tuttavia, parimenti vero che il principio sopra enunciato presenta notevoli ripercussioni anche dal lato del cliente opponente, il quale non può limitarsi ad una contestazione generica per onerare la banca, attore sostanziale opposto, di provare tutti i presupposti del diritto che intende vantare. Al contrario - come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha analizzato approfonditamente l'art. 115 c.p.c. - "l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato [...] siano individuati dalla legge, il convenuto [sostanziale, vale a dire il cliente opponente,] ha l'onere di contestarli specificamente e non genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio" (Cass. n. 10860 del 18 maggio 2011).
Segnatamente, il correntista o fideiussore opponente, convenuto in senso sostanziale, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la banca, come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite, non è esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili di ufficio).
Come è stato affermato da consolidata giurisprudenza di merito, a fronte dell'avversa produzione di documentazione da cui risultino le condizioni contrattuali pattuite ed eventualmente modificate, i tassi applicati e le spese e commissioni addebitate, il correntista che contesti il saldo debitore indicato in sede monitoria, eccependo che lo stesso è il portato della applicazione di interessi usurari o dell'indebito conteggio di commissioni e spese non dovuti, “ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità”; in particolare, ove l'opponente lamenti “l'applicazione di un tasso usurario” ha “l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi", dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi (cfr. ex plurimis, Trib. Ravenna, 29 maggio 2012; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098,
e, con specifico riferimento all'onere di produrre i Decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia, Cass, Sezioni Unite, n. 9941/2009). Per quanto ancora di specifico interesse nella fattispecie concreta, va rimarcato che il procedimento che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è pur sempre governato dalle regole procedurali del giudizio ordinario a cognizione piena, ed, in particolare, dal sistema delle preclusioni assertive e probatorie proprie di tale giudizio;
dal che discende, naturalmente, che le contestazioni specifiche, che il “cliente” deve formulare per contrastare la pretesa di pagamento della fondata su completa ed adeguata documentazione, vanno introdotte con l'atto di citazione ed CP_8 eventualmente precisate e specificate, al più tardi, con la memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.; del pari, gli elementi di prova a conforto delle contestazioni svolte vanno interamente allegati nel termine di cui all'art. 183, VI co., n. 2, c.p.c..
Esame della fattispecie concreta.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va osservato che la opposta ha adeguatamente assolto all'onere della prova gravante a suo carico. CP_8
Invero, la già in sede monitoria aveva prodotto, inter alia, il contratto di apertura del CP_2 conto corrente n. 400367487 (già n. 9088/51), il contratto di apertura del conto anticipo transato POS
n. 400001354 (già n. 566), i contratti di estensione del fido accordato su detti conti nonché il contratto di mutuo chirografario con relativo piano di ammortamento;
e non par superfluo rimarcare che i predetti documenti contrattuali - debitamente sottoscritti (con firma non disconosciuta) dal legale rappresentante della - contengono la puntuale previsione delle condizioni economiche Parte_1 applicabili ai cennati rapporti ed, in particolare, l'indicazione specifica dei tassi di interesse pattuiti.
La opposta, poi, anche ad integrazione della documentazione già allegata al ricorso monitorio, CP_8 nella presente fase di opposizione – e, segnatamente, fin dal momento della costituzione – ha prodotto, tra l'altro, gli estratti integrali relativi ai conti correnti in contestazione dalla data dell'avvio dei rapporti (cd. saldo zero) fino alla relativa chiusura con passaggio a sofferenza del saldo debitore.
Ebbene, a fronte della documentazione di cui sopra – ben atta a fornire prova piena del credito della odierna opposta, in difetto di contestazioni specifiche e documentate – gli odierni opponenti non hanno inteso meglio svolgere le generiche contestazioni già formulate con l'atto di citazione in opposizione, ché, invece, neppure hanno depositato le memorie ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c..
Ad ogni buon conto, gli accertamenti svolti dal C.T.U. hanno reso palese l'infondatezza – anche alla luce dei principi di diritto di recente enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte – dell'unica censura formulata dagli opponenti con un certo grado di specificità, ovvero di quella afferente l'asserita pattuizione ed applicazione, con riferimento a tutti i rapporti dedotti in lite, di tassi di interesse usurari.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo svolgere brevi considerazioni di ordine generale in merito alla disciplina normativa ed agli indirizzi giurisprudenziali in tema di usura.
Usura pattizia
Come noto, il Legislatore, con la Legge n. 108/1996, ha inteso essenzialmente introdurre una nozione oggettiva di interesse usurario, prescindente dall'apprezzamento dello stato di bisogno del mutuatario e dall'approfittamento dell'intermediario.
Invero, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 108/1996, al terzo comma, prima parte, così dispone: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
Inoltre, l'art. 2, IV co., della citata L 108/1996 – applicabile, ratione temporis, nella fattispecie concreta – così recitava: “Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.
Tale norma è stata successivamente così modificata dall'art. 8, V co., lett. d) del D.L. 13 maggio
2011, n. 70: “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.
Il medesimo art. 2 della L. n. 108/1996, ai commi I e II, prevede, poi, che “il Ministro del Tesoro, sentiti la BA d'TA e l'Ufficio TAno dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla BA d'TA ai sensi degli articoli
106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la BA d'TA e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.
Va, inoltre, rammentato che l'art. 4 della L. n. 108/1996 ha anche modificato l'art. 1815 c.c. introducendo un secondo comma del seguente tenore: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola
è nulla e non sono dovuti interessi”.
Ancora, con l'art. 1, I co., del D.L. n. 394/2000 – convertito nella Legge n. 24/2001 – è stato previsto che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II co., c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Infine - atteso il tenore delle deduzioni svolte dagli opponenti e le considerazioni articolate dal C.T.U. nell'elaborato peritale - non par superfluo rammentare che il Legislatore, solo con l'art. 2 bis, II co., del D.L. n. 185/2008 ha specificamente disciplinato il rilievo della commissione di massimo scoperto ai fini del computo del TEG, prevedendo quanto segue: “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la
BA d'TA, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge
7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”. E non va taciuto che sulla portata della disposizione di cui sopra e sul rilievo da conferire alla commissione di massimo scoperto ai fini del computo del TEG, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della medesima norma citata, si sono di recente espresse le Sezioni Unite della Suprema
Corte che, risolvendo il contrasto insorto tra la Prima Sezione Civile e la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della
L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
"margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati" (Cass., SS. UU., 20 giugno
2018, n. 16303).
Premessi i richiami normativi e giurisprudenziali di cui sopra, va ora rammentato che ricorre la cd. usura originaria o pattizia laddove, al momento della conclusione del contratto o in sede di esercizio dello ius variandi il tasso effettivo globale degli interessi pattuito, riferito ad anno – e comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – risulti superiore al tasso soglia del trimestre di riferimento, determinato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 2, IV co, della L. n. 108/1996 e sulla scorta delle risultanze del Decreto Ministeriale di riferimento, emanato a norma del primo comma dell'art. 2 della L. 108/1996,
In particolare, laddove – come nella fattispecie concreta - la verifica di usurarietà debba essere operata in relazione alle pattuizioni di contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, alla commissione di massimo scoperto potrà darsi rilievo solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata Sentenza n. 16303/2018, mentre nel TEG dovrà certamente computarsi ogni altro onere con funzione di remunerazione del credito.
Usura sopravvenuta
Atteso, poi, il tenore delle doglianze degli opponenti, va rammentato che le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con una recente pronuncia, si sono espresse nel senso della irrilevanza della usura sopravvenuta. Segnatamente, con Sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite - ha innanzitutto, evidenziato che “la questione della configurabilità di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari”;
- ha, poi, precisato che la questione relativa all'usura sopravvenuta va risolta avendo riguardo alla norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, I co., che così recita: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti,
a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- ha, quindi, rimarcato che “la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi”;
- richiamati, poi, i vari indirizzi espressi in materia, ha rimarcato quanto segue: “E' avviso di queste
Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n.
108 del 1996, (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1 comma
1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la Sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”.
Sulla scorta delle complessive considerazioni svolte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
Usura soggettiva
Orbene, è certo noto che, perché possa ravvisarsi la cd. usura in concreto (o usura soggettiva) occorre a) che il correntista versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
b) che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e compensi pattuiti risultino, avuto riguardo alle circostanze concrete ed al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità; c) che la avesse puntuale contezza sia della CP_8 situazione di difficoltà economica o finanziaria della controparte, sia della sproporzione degli interessi pretesi, ed abbia inteso trarne vantaggio.
E', poi, parimenti noto che gli elementi e le circostanze di fatto integranti la fattispecie dell'usura soggettiva vanno specificamente allegati e debitamente provati dalla parte che lamenti detto approfittamento.
Accertamenti svolti con riferimento ai rapporti dedotti in lite.
In proposito va preliminarmente evidenziato che gli opponenti, pur avendo lamentato la pattuizione ed applicazione di tassi di interesse usurari, nel termine per le allegazioni istruttorie non hanno inteso produrre i Decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, indispensabili per la concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento;
e ciò sebbene relativamente a detti Decreti ministeriali – come evidenziato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte – non operi il principio iura novit curia, attesa la natura di atti amministrativi propria degli stessi.
Ad ogni buon conto, la “compiuta” lettura dei dati rilevati dal C.T.U. nell'elaborato in atti consente di escludere che, con riferimento ai rapporti in contestazione, siano stati pattuiti – o applicati – interessi superiori a quelli soglia.
Va, in particolare, precisato che la circostanza che, con riferimento al conto corrente ordinario n.
400367487 (già n. 9088/51), sia stata pattuita una c.m.s. superiore rispetto alla “soglia” del trimestre di riferimento non comporta certamente che debbano espungersi gli addebiti per tale titolo.
Ed infatti, come sopra precisato, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di evidenziare che l'eventuale pattuizione di una c.m.s. superiore rispetto a quella soglia comporta esclusivamente che “l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia” debba computarsi ai fini della determinazione del TEG.
Ebbene, nel caso di specie il mero esame delle tabelle di calcolo predisposte dal C.T.U. rende palese che, anche computando l'eccedenza della c.m.s. pattuita rispetto a quella rientrante nella soglia, il
TEG relativo al rapporto di conto corrente in contestazione resta pur sempre inferiore al tasso soglia.
Quanto, poi, alla asserita usura soggettiva va rilevato che gli odierni opponenti si sono limitati a richiamare precedenti giurisprudenziali in materia mente non hanno neppure vagamente prospettato
– e, men che mai dimostrato – la ricorrenza, nella fattispecie concreta, delle circostanze in presenza delle quali, soltanto, potrebbe assumere rilievo la pattuizione di interessi che, sebbene inferiori a quelli soglia, eccedano quelli mediamente praticati dagli Istituti di credito per analoghe operazioni.
Contestazione afferente il quantum richiesto in pagamento a seguito della risoluzione anticipata del contratto di mutuo.
Va, infine, osservato che, alla luce delle risultanze della documentazione in atti, si palesa destituita di fondamento anche la censura degli opponenti secondo cui la all'esito della E_ risoluzione del contratto di mutuo chirografario, sulle rate non ancora scadute a tale data avrebbe richiesto in pagamento non solo il residuo capitale mutuato ma anche gli interessi corrispettivi.
Invero, il mero raffronto tra la “certificazione ex art. 50 TUB” ed il piano di rientro allegato al contratto di mutuo chirografario rende palese come l'importo richiesto in pagamento comprenda - oltre alle sei rate già venute a scadenza e rimaste impagate, con gli interessi di mora maturati – il solo capitale residuo già erogato, e ricompreso nelle trentasette rate non venute ancora a scadenza al momento della risoluzione del rapporto.
In conclusione, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione e domande proposte dalla e dai fideiussori , e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 11123/2015, reso dal Tribunale di Roma il 13 maggio 2015 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza riservata depositata il 22 dicembre 2015.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ 1) in accoglimento della presente opposizione,
Voglia revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo n. 11123/2015 quivi opposto per le ragioni “di merito” dedotte in narrativa e da intendersi quivi riprese trascritte. 2) In accoglimento della riconvenzionale Voglia ordinare alla la restituzione in CP_1 favore di parte opponente delle somme in esubero versate così come quantificate nelle due perizie versate in atti ( totale € 156.870,97) ovvero disponendone la liquidazione anche secondo equità nella diversa somma maggiore e/o minore.
3) Comunque con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto antistatario procuratore secondo i parametri vigenti ex DM n. 55/2014”.
, rappresentata da , è rimasta contumace. CP_1 CP_2
Ha resistito nella sua qualità di procuratrice e mandataria di CP_3 CP_4 quest'ultima cessionaria di , chiedendo il rigetto dell'appello per il quale ha pure CP_1 eccepito l'inammissibilità ex art. 348 bis CPC.
E' intervenuta ex art. 111 CPC nella sua qualità di procuratrice speciale Controparte_5
e mandataria di quest'ultima cessionaria di Controparte_6
per il credito oggetto di giudizio. CP_4
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note cartolari e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano “ Errata applicazione del tasso degli interessi ( che supera quello soglia, usura ed anatocismo) delle CMS e delle spese, conseguente errata ricapitalizzazione delle somme richieste e liquidate nel Decreto Ingiuntivo n. 11123/'15” deducendo che l'illegittimità delle voci indicate emergevano dalle “perizie versate in atti” , con particolare riguardo all'anatocismo richiamavano l'esistenza di due perizie e contestavano la validità probatoria del saldaconto.
§ 3.2 — Col secondo motivo (individuabile a pag. 7 del gravame) gli appellanti estendono le doglianze sopra riportate anche al contratto di finanziamento, deducendo in particolare che non era consentito, dopo la risoluzione del contratto, applicare interessi convenzionali stante l'assenza di una domanda risarcitoria da parte della banca, con la conseguenza che erano dovuti i soli interessi legali a partire dalla domanda e non quelli moratori.
All'esito di tali allegazioni, le parti appellanti formulano domanda di restituzione – nella misura già indicata in primo grado – da qualificarsi a loro dire come domanda riconvenzionale anche per quanto attiene quella risarcitoria.
§ 4 — Va, preliminarmente, rilevato che la causa è stata fissata per l'odierna udienza (come sostituita) ai fini della decisione contestuale, con concessione di doppio termine, ivi compreso quello per il deposito di note finali anticipate. Di quest'ultimo termine parte appellante non si è avvalsa, chiedendo con le sole note di trattazione scritta (depositate il 16 giugno 2025) che la Corte riservi la decisione ex art. 190 CPC, richiesta oltre che incompatibile con il rito scelto dal Collegio (in osservanza anche degli obiettivi PNRR) comunque non giustificata in alcun modo.
Di qui la necessità di delibare un appello che si palesa ai limiti della inammissibilità.
Posto che la statuizione sulla natura della garanzia, sulla ripartizione degli oneri probatori e sull'onere di contestazione specifica a carico di parte opponente è ormai definitiva, va evidenziato come le questioni che vengono oggi devolute con riguardo alle voci per le quali viene contestata la legittimità
(anatocismo, interessi ultra legali e usurari, cms) erano state già dal Tribunale individuate come solo genericamente proposte in sede di opposizione.
E su questo profilo gli appellanti nulla argomentano e tanto meno formulano contestazioni specifiche, indicando a quali somme si faccia riferimento o a quali periodi temporali;
viene solo effettuato un generico richiamo a consulenze non identificate neppure come documenti allegati, con la conseguenza che non può la Corte farsi carico di una tale ricerca, trattandosi di adempimento imposto dall'art. 342 CPC a carico della parte appellante.
In ogni caso, essendo stata effettuata una CTU in primo grado, era quanto meno necessario che venisse affrontata specificamente la elaborazione dei conteggi da parte del perito, mentre gli appellanti indicano solo delle asserite “anomalie” che questi avrebbe riscontrato.
In realtà, leggendo l'elaborato reperibile nel fascicolo d'ufficio di primo grado, si evince che nessuna delle doglianze è fondata.
Il Tribunale ha già rilevato come tutte le voci sono state applicate dalla banca sulla base delle condizioni contenute nei contratti depositati dalla banca: su questo punto, va rilevato come del tutto inconferente è la proposizione della questione relativa al saldaconto, considerato che il primo giudice ha utilizzato ed espressamente richiamato in sentenza gli estratti conto completi dei rapporti, peraltro neppure specificamente contestati dagli opponenti, sicchè il profilo di doglianza è chiaramente infondato.
Sempre il perito del Tribunale ha analizzato tutte le voci per giungere ad affermare che, anche effettuando varie ipotesi di calcolo, in ogni caso il tasso soglia non è mai stato superato.
Peraltro, il profilo relativo alla CMS – che superava la soglia – è stato specificamente affrontato dal primo giudice che è giunto alla conclusione della impossibilità di eliminare l'importo che sforava la soglia, facendo poi un ragionamento complessivo sul tasso applicato.
E su questo argomentare non vi è alcuna contrapposizione di tesi da parte degli appellanti, con conseguente infondatezza dell'impugnazione che, peraltro, viene estesa anche al finanziamento.
Per quest'ultimo si contesta l'applicazione di interessi convenzionali dopo la risoluzione: ora, a parte il fatto che quanto previsto nel contratto deve trovare necessariamente attuazione se trattasi di clausole valide ed efficaci, va rilevato che il CTU ha indicato come non applicati interessi di mora, sicchè anche in questo caso gli appellanti avrebbero dovuto indicare gli elementi che, invece, conducono ad altro esito.
Nulla di tutto ciò, si ripete, è evincibile dal gravame che fa apoditticamente richiamo a due perizie senza specificare alcunchè, sicchè anche a volerle considerare come atti difensivi (in ossequio alla giurisprudenza di legittimità) , non se ne conosce in alcun modo né il contenuto, né tanto meno l'esito finale se non l'importo richiesto in restituzione, elemento davvero inutile per poter mutare il convincimento già espresso dal Tribunale. In conclusione, il gravame devolve in modo apodittico e generico le questioni già affrontate dal
Tribunale con argomenti logico-giuridici articolati e con ampio richiamo alla CTU che , invece, pare essere del tutto ignorata nel dettaglio da parte degli appellanti.
Di qui la reiezione totale del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conti dei parametri medi e del valore della controversia, oltre VA e CPA nonché rimborso per spese generali. Per la intervenuta opera, ovviamente, il principio di causalità.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.16447/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti ,in solido tra loro, alla rifusione – in favore di nella sua CP_3 qualità di procuratrice e mandataria di - delle spese del grado che si liquidano in CP_4
Euro 20.119,00 oltre VA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. 2. Condanna le parti appellanti ,in solido tra loro, alla rifusione – in favore di
[...] nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria di CP_5 [...]
- delle spese del grado che si liquidano in Euro Controparte_6
20.119,00 oltre VA e CPA nonché rimborso per spese generali
4. Dichiara gli appellanti, in solido tra loro, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore