CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6962/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_ Corigliano-Rossano CS
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012060725000 CONSORZ BONIFIC 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012060725000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012060725000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni la sig.Rappresentante_1 in qualità di procuratrice generale del sig.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.03420249012060725000 notificata in data 16 ottobre 2024 per omesso pagamento delle cartelle di pagamento n.03420140006768308000, 03420140031230237000, 03420180024082408000 per un importo complessivo della somma di euro 428,27 eccependo la mancata notifica al contribuente delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione, la carenza di motivazione e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni si è costituita in giudizio producendo documentazione comprovante la notifica degli atti sottostanti a quello oggetto di impugnazione e chiedendo, conseguentemente, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione di pagamento si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di tal che l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò posto, il provvedimento oggetto di impugnazione, per come in esso indicato, è stato emesso sulla base delle cartelle di pagamento n.03420140006768308000, n.03420140031230237000 e la n.03420180024082408000, asseritamente notificate al contribuente rispettivamente in data 3.12.2014, in data 24.12.2014 ed in data
10.4.2019
Ebbene, il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di tale atto e la controparte, pur costituendosi, non ha provato la regolarità delle notifiche effettuate, per cui in presenza di una contestazione sul punto il ricorso deve essere accolto.
Ne discende, altresì, anche l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria de qua,
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione I, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sul ricorso proposto, così provvede: accoglie il ricorso Condanna Area-
Riscossione al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€ 145,00 oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6962/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_ Corigliano-Rossano CS
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012060725000 CONSORZ BONIFIC 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012060725000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012060725000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni la sig.Rappresentante_1 in qualità di procuratrice generale del sig.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.03420249012060725000 notificata in data 16 ottobre 2024 per omesso pagamento delle cartelle di pagamento n.03420140006768308000, 03420140031230237000, 03420180024082408000 per un importo complessivo della somma di euro 428,27 eccependo la mancata notifica al contribuente delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione, la carenza di motivazione e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni si è costituita in giudizio producendo documentazione comprovante la notifica degli atti sottostanti a quello oggetto di impugnazione e chiedendo, conseguentemente, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'intimazione di pagamento si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di tal che l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò posto, il provvedimento oggetto di impugnazione, per come in esso indicato, è stato emesso sulla base delle cartelle di pagamento n.03420140006768308000, n.03420140031230237000 e la n.03420180024082408000, asseritamente notificate al contribuente rispettivamente in data 3.12.2014, in data 24.12.2014 ed in data
10.4.2019
Ebbene, il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica di tale atto e la controparte, pur costituendosi, non ha provato la regolarità delle notifiche effettuate, per cui in presenza di una contestazione sul punto il ricorso deve essere accolto.
Ne discende, altresì, anche l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria de qua,
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione I, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sul ricorso proposto, così provvede: accoglie il ricorso Condanna Area-
Riscossione al pagamento delle spese di lite e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€ 145,00 oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.