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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo alla Via Roma, 157 presso lo studio dell'avv. Antonietta Chiariello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Teverola alla Controparte_1 C.F._2
Via A. Volta, 2 presso lo studio dell'avv. Irene della Vecchia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 27 agosto 2025.
1 V.G. n. 3212/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis- 49 e 51 c.p.c. depositato il 7 agosto 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Agnello (NA) il 25 settembre 2014, in regime di comunione dei beni- successivamente modificato in separazione dei beni, giusto atto per notaio del 27 dicembre 2023-, dal quale sono nati due figli SA (nato a [...] il Persona_1
27 giugno 2015) e (nata a [...] il [...])-, chiedevano pronunziarsi la separazione Per_2 alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sant'Antimo (NA) alla Via Piave n. 41 sarà divisa in due unità abitative attigue di eguali dimensioni e caratteristiche strutturali con l'effettuazione di lavori concordemente stabiliti dai ricorrenti e sulla base di un progetto di divisione concordato tra gli stessi (All.9), le cui spese di realizzazione ammontanti alla somma di € 5.000,00 saranno equamente divise tra le parti. I ricorrenti, si impegnano a dare inizio ai lavori di suddivisione alla firma del presente ricorso. Tutto ciò al fine di garantire ai due figli minori una continuità affettiva con entrambi i genitori, non alterando le loro abitudini di vita quotidiana ed evitando un distacco traumatico dall'ambiente abitativo a loro familiare nonché l'allontanamento dai nonni paterni.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI Per_ 3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al
2 V.G. n. 3212/2025
momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ 4. I figli e saranno collocati in egual misura sia presso la dimora materna che quella Per_3 paterna secondo le seguenti cadenze: Per_ 4/a) Il Lunedì ed il martedì comprese le notti i figli e resteranno con il padre ,sig. Per_3
, che provvederà ad accompagnarli a scuola la mattina del mercoledì e a Parte_1 riprenderli all'uscita, per poi essere affidati alla madre sig.ra che li terrà con sé il Controparte_1 mercoledì ed il giovedì comprese le notti e provvederà ad accompagnarli a scuola il venerdì mattina e a riprenderli per poi affidarli per ora di cena al sig. nel week end di sua spettanza. I Parte_1 week end saranno alternati ed il genitore con il quale passeranno il fine settimana provvederà a riportarli all'altro genitore per l'orario di cena della domenica;
4/b) I ricorrenti trascorreranno ad anni alterni ed alternativamente con i minori le festività comandate di Natale (24 e 25 e 26 ) e quelle di Capodanno (31,1 e 6), così come Carnevale e
Pasqua. Nel mese di agosto i minori trascorreranno due settimane (15 giorni) con ogni genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Il mese di luglio seguirà la ripartizione ordinaria. Tutto questo sempre nel rispetto degli impegni lavorativi reciproci dei ricorrenti ma anche della tutela della serenità dei minori. Ogni eventuale cambiamento degli orari o dei giorni stabiliti deve essere comunicato all'altra parte con anticipo in modo da gestire concordemente ogni eventuale emergenza.
5. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Parte_1 Controparte_1
Per_ giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e pari nel complesso Per_3 ad € 400,0 (€ 200,00 per ogni figlio), assegno che sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione ed inoltre verrà versato a far data dal mese successivo alla firma del presente ricorso. I coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco. Gli assegni familiari saranno divisi per metà tra i ricorrenti;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei due figli minori sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3 V.G. n. 3212/2025
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8. Entrambi i genitori si impegnano a donare ognuno per la sua quota di proprietà la casa sita in
SE NC (CE) ad entrambe i figli minori. Tale passaggio di proprietà verrà effettuato al Per_ compimento della maggiore età dei piccoli e;
Per_3
9. I ricorrenti decidono, altresì, di ripartire al 50% ed in egual misura tutte le spese di gestione e delle relative utenze sia della ex casa familiare ( sita in Sant'Antimo alla Via Piave n.41) divisa in due unità abitative attigue ed indipendenti ma con impianti unici ( energia elettrica, gas, Tari) sia dell'immobile sito in SE NC, alla Via Vicinale della Signora presso il Villaggio Le Perle, per il quale decidono inoltre di dividere al 50% sia la rata del mutuo acceso per l'acquisto della stessa che verrà versata da entrambi ( ognuno per la metà) sul conto corrente cointestato della CP_2 entro e non oltre il 29 di ogni mese sia dell'importo relativo alla cessione del quinto dello stipendio sulla busta paga richiesto ed ottenuta dalla sig.ra per il finanziamento necessario Controparte_1 alla sua ristrutturazione. Il 50% dell'importo relativo alla cessione del quinto sarà versato dal sig.
unitamente al mantenimento entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese tramite Parte_1 accredito sul c/c intestato alla sig.ra . Controparte_1
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato ad [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
4 V.G. n. 3212/2025
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'AGNELLO (atto n.145, parte II, Serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo alla Via Roma, 157 presso lo studio dell'avv. Antonietta Chiariello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Teverola alla Controparte_1 C.F._2
Via A. Volta, 2 presso lo studio dell'avv. Irene della Vecchia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 27 agosto 2025.
1 V.G. n. 3212/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis- 49 e 51 c.p.c. depositato il 7 agosto 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Agnello (NA) il 25 settembre 2014, in regime di comunione dei beni- successivamente modificato in separazione dei beni, giusto atto per notaio del 27 dicembre 2023-, dal quale sono nati due figli SA (nato a [...] il Persona_1
27 giugno 2015) e (nata a [...] il [...])-, chiedevano pronunziarsi la separazione Per_2 alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sant'Antimo (NA) alla Via Piave n. 41 sarà divisa in due unità abitative attigue di eguali dimensioni e caratteristiche strutturali con l'effettuazione di lavori concordemente stabiliti dai ricorrenti e sulla base di un progetto di divisione concordato tra gli stessi (All.9), le cui spese di realizzazione ammontanti alla somma di € 5.000,00 saranno equamente divise tra le parti. I ricorrenti, si impegnano a dare inizio ai lavori di suddivisione alla firma del presente ricorso. Tutto ciò al fine di garantire ai due figli minori una continuità affettiva con entrambi i genitori, non alterando le loro abitudini di vita quotidiana ed evitando un distacco traumatico dall'ambiente abitativo a loro familiare nonché l'allontanamento dai nonni paterni.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI Per_ 3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al
2 V.G. n. 3212/2025
momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ 4. I figli e saranno collocati in egual misura sia presso la dimora materna che quella Per_3 paterna secondo le seguenti cadenze: Per_ 4/a) Il Lunedì ed il martedì comprese le notti i figli e resteranno con il padre ,sig. Per_3
, che provvederà ad accompagnarli a scuola la mattina del mercoledì e a Parte_1 riprenderli all'uscita, per poi essere affidati alla madre sig.ra che li terrà con sé il Controparte_1 mercoledì ed il giovedì comprese le notti e provvederà ad accompagnarli a scuola il venerdì mattina e a riprenderli per poi affidarli per ora di cena al sig. nel week end di sua spettanza. I Parte_1 week end saranno alternati ed il genitore con il quale passeranno il fine settimana provvederà a riportarli all'altro genitore per l'orario di cena della domenica;
4/b) I ricorrenti trascorreranno ad anni alterni ed alternativamente con i minori le festività comandate di Natale (24 e 25 e 26 ) e quelle di Capodanno (31,1 e 6), così come Carnevale e
Pasqua. Nel mese di agosto i minori trascorreranno due settimane (15 giorni) con ogni genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Il mese di luglio seguirà la ripartizione ordinaria. Tutto questo sempre nel rispetto degli impegni lavorativi reciproci dei ricorrenti ma anche della tutela della serenità dei minori. Ogni eventuale cambiamento degli orari o dei giorni stabiliti deve essere comunicato all'altra parte con anticipo in modo da gestire concordemente ogni eventuale emergenza.
5. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Parte_1 Controparte_1
Per_ giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli e pari nel complesso Per_3 ad € 400,0 (€ 200,00 per ogni figlio), assegno che sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione ed inoltre verrà versato a far data dal mese successivo alla firma del presente ricorso. I coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco. Gli assegni familiari saranno divisi per metà tra i ricorrenti;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei due figli minori sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3 V.G. n. 3212/2025
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8. Entrambi i genitori si impegnano a donare ognuno per la sua quota di proprietà la casa sita in
SE NC (CE) ad entrambe i figli minori. Tale passaggio di proprietà verrà effettuato al Per_ compimento della maggiore età dei piccoli e;
Per_3
9. I ricorrenti decidono, altresì, di ripartire al 50% ed in egual misura tutte le spese di gestione e delle relative utenze sia della ex casa familiare ( sita in Sant'Antimo alla Via Piave n.41) divisa in due unità abitative attigue ed indipendenti ma con impianti unici ( energia elettrica, gas, Tari) sia dell'immobile sito in SE NC, alla Via Vicinale della Signora presso il Villaggio Le Perle, per il quale decidono inoltre di dividere al 50% sia la rata del mutuo acceso per l'acquisto della stessa che verrà versata da entrambi ( ognuno per la metà) sul conto corrente cointestato della CP_2 entro e non oltre il 29 di ogni mese sia dell'importo relativo alla cessione del quinto dello stipendio sulla busta paga richiesto ed ottenuta dalla sig.ra per il finanziamento necessario Controparte_1 alla sua ristrutturazione. Il 50% dell'importo relativo alla cessione del quinto sarà versato dal sig.
unitamente al mantenimento entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese tramite Parte_1 accredito sul c/c intestato alla sig.ra . Controparte_1
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato ad [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Controparte_1
4 V.G. n. 3212/2025
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'AGNELLO (atto n.145, parte II, Serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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