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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nella causa civile iscritta al n. 7335/2023 R.G., introdotta da:
(C.F.: , rappresentata, difesa e Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'avv. Giuseppe Talarico nei confronti di:
(C.F. , e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2
per la gestione dei crediti, la società (C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Carbonetti e Ugo Maria Giordano
e altresì nei confronti di: Cont
(C.F.: ), nella sua qualità di Parte_2 P.IVA_4
procuratrice speciale di (C.F.: Parte_3
), a sua volta nella qualità di procuratrice speciale di P.IVA_5 CP_2
unipersonale (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...] P.IVA_6
Fabrizio Carbonetti e Ugo Maria Giordano e domiciliata presso lo studio dell'avv. Susanna Rizzieri ha emesso la seguente
SENTENZA
In data 22.12.2023, la con atto di opposizione ex Parte_1
art. 617 c.p.c., citava in giudizio , CP_4 Controparte_2 CP_5
e l'Avv. Pozzato (Custode Delegato alla vendita), chiedendo al
[...] CP_6
Giudice di revocare l'ordinanza emessa dal G.E. nel processo esecutivo n.
302/2019 in quanto avrebbe erroneamente escluso dalla collocazione in privilegio ex art. 2855 c.c. gli interessi corrispettivi indicati per il triennio in corso alla data del pignoramento, e, per l'effetto, dichiarare dovuti alla creditrice opponente gli interessi corrispettivi maturati nel triennio nella misura di € 21.506,75.
In data 29.2.2024 si costituivano e , CP_2 Controparte_7
contestando quanto segue: i) la inammissibilità e comunque la infondatezza della domanda di riassunzione, in quanto sarebbe stato dichiarato improcedibile il reclamo e sarebbe intervenuto la definitiva estinzione della procedura esecutiva per effetto del provvedimento del 17.11.2023; ii) la ordinanza del 9.11.2923 – con cui il GE ha approvato il piano di distribuzione
– non sarebbe mai stata opposta, per cui non difetterebbe in capo alla opponente l'interesse ad agire;
iii) in ogni caso la opposizione risulterebbe infondata: il mutuo non rimarrebbe fruttifero – come sostiene l'opponente – dopo la sua risoluzione, dunque gli interessi corrispettivi cesserebbero di essere dovuti con la mora e dal quel momento dovrebbero ritenersi sostituiti, per l'appunto, dai moratori.
All'udienza del 10.9.2024 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice fissava udienza per la decisione, concedendo termine per conclusionali e repliche.
In data 21.1.2025 – dopo il deposito in via cartolare conclusionali e repliche – il
Giudice tratteneva la causa in decisione sulla scorta delle seguenti conclusioni: di parte opponente:
“- Dichiararsi la illegittimità del principio affermato dal G.E. che definisce interessi di “mora” tutti quelli successivi alla risoluzione del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo escludendo così dalla collocazione in privilegio ex art. 2855 c.c. gli interessi corrispettivi quantificati per il triennio in corso alla data del pignoramento nella misura pur indicata nella nota di iscrizione.
- Per l'effetto dichiararsi dovuti ex art. 2855 co. 2^ C.c. alla creditrice ipotecaria di grado primo gli interessi corrispettivi maturati Parte_1
nel triennio nella misura di € 21.506,75= pari alla soglia minima del tasso indicato nella nota.
- Spese ed onorari di causa rifusi”; delle parti opposte, e : CP_2 Controparte_7
“Che l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'Opposizione e/o, comunque, delle domande di Controparte_8
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande di
[...]
perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per le CP_8
ragioni di cui in narrativa;
- in subordine, accertare e dichiarare la correttezza del progetto di distribuzione depositato il 31 luglio 2023 e approvato dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 9 novembre 2023;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve a Controparte_2 [...]
per i titoli per cui è causa. CP_8
con vittoria di spese, onorari di lite e accessori come per legge.
In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate
Con ogni più ampia riserva”.
Motivi della sentenza
Codesto Giudice ritiene che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ia infondata per i seguenti motivi. Parte_1
Parte opponente contesta l'esclusione del privilegio ipotecario degli interessi al tasso corrispettivo maturati nel triennio 2017 – 2019 ex art. 2855, co. 2 c.c., deducendo l'irrilevanza della distinzione tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'applicazione della norma citata.
Tuttavia, tale contestazione è priva di qualsivoglia fondamento: il GE ha correttamente interpretato la norma citata, nel senso di ritenere che la stessa debba applicarsi in via esclusiva agli interessi di natura corrispettiva e non anche ai moratori, quali erano quelli del triennio 2017 – 2019.
Ciò si pone perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, evocato dal GE anche nella ordinanza opposta, secondo il quale
“La disposizione principale regola la estensione automatica del medesimo grado della iscrizione ipotecaria del titolo anche agli accessori dello stesso, specificando che per assolvere al requisito della determinabilità della somma da iscrivere nella nota ex artt. 2809, comma 1, e 2839, comma 2, n. 4) c.c., il creditore deve indicare la misura degli stessi, ma con riferimento esclusivo ad un particolare tipo di titolo, quello costituito da un "capitale fruttifero
("l'iscrizione di un capitale che produce interessi...."), la cui nozione è rinvenibile nell'art. 820, comma 3, c.c. che individua tanto i "frutti civili" ("che si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto: art. 821, comma 2, c.c."), quanto, indirettamente, i "capitali" che li producono ("Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni"). Consegue che - avuto riguardo al criterio ermeneutico letterale e sistematico la disposizione "principale" del comma 2 non può che intendersi riferita agli "interessi corrispettivi", rimanendo estraneo alla nozione di "frutto civile" l'interesse moratorio ex art. 1224 c.c. da intendersi quale presunzione legale utilizzata come criterio di liquidazione forfetario del risarcimento del danno da ritardo imputabile ad inadempimento colposo o doloso del debitore. Tale conclusione si impone alla stregua dell'"orientamento ampiamente maggioritario espresso da questa giurisprudenza di legittimità, fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico interpretativo, che induce a ritenere il sintagma
"capitale che produce interessi" inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (art. 820 c. c., comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, id est i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei 'frutti civili" della sorta capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore.” (si veda Cass. n. 4927/2018; Cass n. 17044/2014; oltre che n. 775/2013 e Cass. n. 10070/1999).
In definitiva, ai fini dell'applicazione del privilegio, rileva per certo – a differenza di quanto affermato dalla opponente – la differenza tra interessi moratori e corrispettivi come emerge sia dal dato letterale, che dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità. Ne discende che non possono essere collocati – così come è stato – nello stesso grado del capitale gli interessi maturati nel triennio 2017 – 2019 in quanto di natura moratoria.
Priva di qualsivoglia pregio è, poi, la obiezione per cui con il recesso dal rapporto non sarebbe venuto meno il diritto al versamento degli interessi corrispettivi.
E infatti, con l'esercizio del diritto potestativo di recesso viene meno il rapporto obbligatorio e così necessariamente anche le relative obbligazioni in capo alle parti.
Più precisamente, il mutuante non è più tenuto a lasciare il mutuatario nella disponibilità del bene fungibile prestato, potendo chiedere quindi la restituzione del capitale residuo;
il mutuatario (pur tenuto a restituire il capitale residuo) non deve più adempiere all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, ossia per l'appunto degli interessi corrispettivi.
Pertanto, non errava il GE nel ritenere che fosse onere della opponente, rivendicante l'applicazione del privilegio ex art. 2855, co. 2, c.c. agli interessi
2017-2019, provare la loro natura corrispettiva.
Del resto, come già precisato, la natura di interesse corrispettivo è elemento costitutivo del diritto alla collocazione nello stesso grado del capitale.
Tale onere della prova non è stato mai adempiuto, per cui deve, anche in questa sede, procedersi nel senso dell'inapplicabilità nel caso di specie della norma ex art. 2855, 2 co. c.c.
La opposizione, pertanto, va rigettata, con l'onere delle spese a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa da
[...]
Parte_1
2. NN (C.F.: ) a Parte_1 P.IVA_1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di Controparte_2
(C.F. , quale mandataria di (C.F. P.IVA_3 Controparte_7
), che si liquidano in € 3.397,00 oltre spese generali, Iva e P.IVA_2
c.p.a. 3. NN (C.F.: ) a Parte_1 P.IVA_1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di Controparte_9
(C.F.: , nella sua qualità di procuratrice speciale di
[...] P.IVA_4
a sua volta procuratrice speciale di Parte_3 CP_2
unipersonale, che si liquidano in € 3.397,00 oltre spese generali, Iva
[...]
e c.p.a.
Così deciso in Padova, il 6.3.2024
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni, nella causa civile iscritta al n. 7335/2023 R.G., introdotta da:
(C.F.: , rappresentata, difesa e Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'avv. Giuseppe Talarico nei confronti di:
(C.F. , e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2
per la gestione dei crediti, la società (C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Carbonetti e Ugo Maria Giordano
e altresì nei confronti di: Cont
(C.F.: ), nella sua qualità di Parte_2 P.IVA_4
procuratrice speciale di (C.F.: Parte_3
), a sua volta nella qualità di procuratrice speciale di P.IVA_5 CP_2
unipersonale (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...] P.IVA_6
Fabrizio Carbonetti e Ugo Maria Giordano e domiciliata presso lo studio dell'avv. Susanna Rizzieri ha emesso la seguente
SENTENZA
In data 22.12.2023, la con atto di opposizione ex Parte_1
art. 617 c.p.c., citava in giudizio , CP_4 Controparte_2 CP_5
e l'Avv. Pozzato (Custode Delegato alla vendita), chiedendo al
[...] CP_6
Giudice di revocare l'ordinanza emessa dal G.E. nel processo esecutivo n.
302/2019 in quanto avrebbe erroneamente escluso dalla collocazione in privilegio ex art. 2855 c.c. gli interessi corrispettivi indicati per il triennio in corso alla data del pignoramento, e, per l'effetto, dichiarare dovuti alla creditrice opponente gli interessi corrispettivi maturati nel triennio nella misura di € 21.506,75.
In data 29.2.2024 si costituivano e , CP_2 Controparte_7
contestando quanto segue: i) la inammissibilità e comunque la infondatezza della domanda di riassunzione, in quanto sarebbe stato dichiarato improcedibile il reclamo e sarebbe intervenuto la definitiva estinzione della procedura esecutiva per effetto del provvedimento del 17.11.2023; ii) la ordinanza del 9.11.2923 – con cui il GE ha approvato il piano di distribuzione
– non sarebbe mai stata opposta, per cui non difetterebbe in capo alla opponente l'interesse ad agire;
iii) in ogni caso la opposizione risulterebbe infondata: il mutuo non rimarrebbe fruttifero – come sostiene l'opponente – dopo la sua risoluzione, dunque gli interessi corrispettivi cesserebbero di essere dovuti con la mora e dal quel momento dovrebbero ritenersi sostituiti, per l'appunto, dai moratori.
All'udienza del 10.9.2024 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice fissava udienza per la decisione, concedendo termine per conclusionali e repliche.
In data 21.1.2025 – dopo il deposito in via cartolare conclusionali e repliche – il
Giudice tratteneva la causa in decisione sulla scorta delle seguenti conclusioni: di parte opponente:
“- Dichiararsi la illegittimità del principio affermato dal G.E. che definisce interessi di “mora” tutti quelli successivi alla risoluzione del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo escludendo così dalla collocazione in privilegio ex art. 2855 c.c. gli interessi corrispettivi quantificati per il triennio in corso alla data del pignoramento nella misura pur indicata nella nota di iscrizione.
- Per l'effetto dichiararsi dovuti ex art. 2855 co. 2^ C.c. alla creditrice ipotecaria di grado primo gli interessi corrispettivi maturati Parte_1
nel triennio nella misura di € 21.506,75= pari alla soglia minima del tasso indicato nella nota.
- Spese ed onorari di causa rifusi”; delle parti opposte, e : CP_2 Controparte_7
“Che l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'Opposizione e/o, comunque, delle domande di Controparte_8
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande di
[...]
perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per le CP_8
ragioni di cui in narrativa;
- in subordine, accertare e dichiarare la correttezza del progetto di distribuzione depositato il 31 luglio 2023 e approvato dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 9 novembre 2023;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve a Controparte_2 [...]
per i titoli per cui è causa. CP_8
con vittoria di spese, onorari di lite e accessori come per legge.
In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate
Con ogni più ampia riserva”.
Motivi della sentenza
Codesto Giudice ritiene che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ia infondata per i seguenti motivi. Parte_1
Parte opponente contesta l'esclusione del privilegio ipotecario degli interessi al tasso corrispettivo maturati nel triennio 2017 – 2019 ex art. 2855, co. 2 c.c., deducendo l'irrilevanza della distinzione tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'applicazione della norma citata.
Tuttavia, tale contestazione è priva di qualsivoglia fondamento: il GE ha correttamente interpretato la norma citata, nel senso di ritenere che la stessa debba applicarsi in via esclusiva agli interessi di natura corrispettiva e non anche ai moratori, quali erano quelli del triennio 2017 – 2019.
Ciò si pone perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, evocato dal GE anche nella ordinanza opposta, secondo il quale
“La disposizione principale regola la estensione automatica del medesimo grado della iscrizione ipotecaria del titolo anche agli accessori dello stesso, specificando che per assolvere al requisito della determinabilità della somma da iscrivere nella nota ex artt. 2809, comma 1, e 2839, comma 2, n. 4) c.c., il creditore deve indicare la misura degli stessi, ma con riferimento esclusivo ad un particolare tipo di titolo, quello costituito da un "capitale fruttifero
("l'iscrizione di un capitale che produce interessi...."), la cui nozione è rinvenibile nell'art. 820, comma 3, c.c. che individua tanto i "frutti civili" ("che si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto: art. 821, comma 2, c.c."), quanto, indirettamente, i "capitali" che li producono ("Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni"). Consegue che - avuto riguardo al criterio ermeneutico letterale e sistematico la disposizione "principale" del comma 2 non può che intendersi riferita agli "interessi corrispettivi", rimanendo estraneo alla nozione di "frutto civile" l'interesse moratorio ex art. 1224 c.c. da intendersi quale presunzione legale utilizzata come criterio di liquidazione forfetario del risarcimento del danno da ritardo imputabile ad inadempimento colposo o doloso del debitore. Tale conclusione si impone alla stregua dell'"orientamento ampiamente maggioritario espresso da questa giurisprudenza di legittimità, fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico interpretativo, che induce a ritenere il sintagma
"capitale che produce interessi" inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (art. 820 c. c., comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, id est i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei 'frutti civili" della sorta capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore.” (si veda Cass. n. 4927/2018; Cass n. 17044/2014; oltre che n. 775/2013 e Cass. n. 10070/1999).
In definitiva, ai fini dell'applicazione del privilegio, rileva per certo – a differenza di quanto affermato dalla opponente – la differenza tra interessi moratori e corrispettivi come emerge sia dal dato letterale, che dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità. Ne discende che non possono essere collocati – così come è stato – nello stesso grado del capitale gli interessi maturati nel triennio 2017 – 2019 in quanto di natura moratoria.
Priva di qualsivoglia pregio è, poi, la obiezione per cui con il recesso dal rapporto non sarebbe venuto meno il diritto al versamento degli interessi corrispettivi.
E infatti, con l'esercizio del diritto potestativo di recesso viene meno il rapporto obbligatorio e così necessariamente anche le relative obbligazioni in capo alle parti.
Più precisamente, il mutuante non è più tenuto a lasciare il mutuatario nella disponibilità del bene fungibile prestato, potendo chiedere quindi la restituzione del capitale residuo;
il mutuatario (pur tenuto a restituire il capitale residuo) non deve più adempiere all'obbligazione di pagamento del corrispettivo, ossia per l'appunto degli interessi corrispettivi.
Pertanto, non errava il GE nel ritenere che fosse onere della opponente, rivendicante l'applicazione del privilegio ex art. 2855, co. 2, c.c. agli interessi
2017-2019, provare la loro natura corrispettiva.
Del resto, come già precisato, la natura di interesse corrispettivo è elemento costitutivo del diritto alla collocazione nello stesso grado del capitale.
Tale onere della prova non è stato mai adempiuto, per cui deve, anche in questa sede, procedersi nel senso dell'inapplicabilità nel caso di specie della norma ex art. 2855, 2 co. c.c.
La opposizione, pertanto, va rigettata, con l'onere delle spese a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa da
[...]
Parte_1
2. NN (C.F.: ) a Parte_1 P.IVA_1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di Controparte_2
(C.F. , quale mandataria di (C.F. P.IVA_3 Controparte_7
), che si liquidano in € 3.397,00 oltre spese generali, Iva e P.IVA_2
c.p.a. 3. NN (C.F.: ) a Parte_1 P.IVA_1
rifondere le spese del presente procedimento a favore di Controparte_9
(C.F.: , nella sua qualità di procuratrice speciale di
[...] P.IVA_4
a sua volta procuratrice speciale di Parte_3 CP_2
unipersonale, che si liquidano in € 3.397,00 oltre spese generali, Iva
[...]
e c.p.a.
Così deciso in Padova, il 6.3.2024
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni