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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 824 del 2023, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. AIELLO Parte_1
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MINIO
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistentie -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28.3.2023 conveniva in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Agrigento (nella qualità di rappresentante legale della Controparte_1 ditta “ ), esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa Controparte_1 presso la suddetta ditta con la mansione di aiuto cuoco dal 10.2.2018 fino al
12.7.2019, data in cui lo stesso presentava al datore di lavoro lettera di dimissioni per giusta causa.
Lamentava di non aver percepito la retribuzione per cinque mensilità (marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019), nonché di aver svolto l'attività lavorativa in condizioni difformi rispetto a quanto risultante dai contratti e dalle buste paga. In Con particolare, deduceva che l'instaurazione del rapporto di lavoro con la “ CP_1
faceva seguito alla cessazione del precedente rapporto, intercorso con la
[...]
1 società “San Pio X s.n.c.”, cessata in data 9.2.2018, e anch'essa riconducibile, secondo quanto prospettato, a . Controparte_1
Evidenziava che, sebbene formalmente inquadrato come lavoratore part-time e retribuito secondo parametri contrattuali riferibili al V livello del CCNL Turismo e
Pubblici Servizi, le mansioni effettivamente svolte fossero quelle di aiuto cuoco, sin dall'inizio del rapporto, e che l'orario giornaliero effettivo di lavoro si protraeva ben oltre quanto risultante dalla documentazione ufficiale. A tal riguardo, riferiva che l'orario di lavoro variava sensibilmente in base alla stagionalità, attestandosi mediamente su nove ore giornaliere nei mesi da ottobre a febbraio, undici ore da marzo a maggio, e oltre dodici ore nel periodo estivo (giugno-settembre), con punte più elevate durante i giorni festivi e prefestivi, senza che vi fosse alcuna differenziazione retributiva correlata.
Lamentava, altresì, di non aver mai fruito di regolari giorni di riposo, ad eccezione del lunedì, giorno di chiusura settimanale dell'esercizio, ove non coincidente con una festività, e che la retribuzione effettivamente percepita era corrisposta in parte in contanti e non rifletteva né le ore di lavoro effettive né la corretta qualifica.
Esperito -con esito negativo- un tentativo di conciliazione presso l' Controparte_3
Agrigento, chiedeva al Tribunale di: “ritenere e dichiarare che il sig.
[...]
ha svolto l'attività di lavoro di aiuto cuoco presso la Parte_1 CP_1
[... di dal 10/02/2018 fino al 12/07/2019; ritenere e dichiarare che Controparte_1 le effettive ore di lavoro del sig. non erano di 4 ore giornaliere Parte_1 bensì, dal mese di Ottobre al mese di Febbraio, svolgeva mediamente circa 9 ore di lavoro e cioè dalle 13:30 alle 22:30, dal mese di Marzo al mese di Maggio volgeva mediamente 10 ore di lavoro e cioè dalle 13:00 alle ore 24 circa mentre dal mese di Giugno al mese di Settembre svolgeva mediamente 12 ore di lavoro dalle 12:30 circa fino alle ore 01:00 del giorno successivo e che durante i giorni festivi e prefestivi, le ore di lavoro aumentavano a dismisura;
conseguentemente condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p. t., con sede in Agrigento nel Lungomare Falcone – Borsellino nr.
71 al pagamento della somma di euro 29.043,00 o nella maggior o minor somma che risulterà dall'eventuale espletando CTU tecnico/contabile, oltre al versamento dei contributi previdenziali nei confronti dell' al netto di quelli già CP_2 eventualmente versati”.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva (n.q. di rappresentante Controparte_1 legale della ditta “ ) che, insistendo per il rigetto, eccepiva la parziale Controparte_1 prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva e deduceva variamente l'infondatezza delle ragioni del ricorrente.
Si costituiva , litisconsorte Controparte_4 necessario inizialmente pretermesso, chiedendo la condanna del datore di lavoro in caso di accoglimento della domanda.
2 La causa, espletata l'istruttoria orale con l'interpello del ricorrente, nonchè
l'escussione dei testi e (ud. 15.5.24), Testimone_1 Testimone_2 [...]
e (ud. 17.10.24) veniva decisa con sentenza all'esito di Tes_3 Testimone_4 deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del
3.6.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
È pacifico in giurisprudenza che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare (e provare) gli elementi posti a base della domanda.
Invero per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità
(per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale" (v. Cass. 21.5.2003, n. 8025)
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27.9.2010, n. 20272)
Ebbene, già sotto il primo profilo, la domanda della ricorrente è carente, dal momento che nell'atto introduttivo si è limitata a trascrivere le declaratorie indicando solo approssimativamente le mansioni svolte.
In tal modo la ricorrente non ha fornito contezza delle ragioni e del perché le attività svolte sarebbero riconducibili alla declaratoria della superiore categoria rivendicata, non avendo allegato alcunché sui tratti distintivi tra l'inquadramento posseduto e quello rivendicato e non avendo di conseguenza posto in risalto ciò che differenzia una declaratoria dall'altra e in particolare il necessario quid pluris della superiore categoria rivendicata.
Come già accennato, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste delle parti devono essere analiticamente specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17/6/2004 n.11353), anche al fine di consentire alla controparte di difendersi adeguatamente.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre enucleare titoli in riferimento ai quali la parte
3 ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo
(il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Corollario di tale impostazione è che in assenza di un periodo contrattualizzato, la parte ricorrente che lamenta di essere stata impiegata “in nero” debba dare prova dell'effettivo svolgimento della prestazione, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 2094 cc.
Sono, parimenti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc.
Vi è, inoltre, nel rito del lavoro una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che richiede, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali e postula altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto demandato al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso.
L'odierna controversia ha ad oggetto emolumenti ricadenti nella seconda categoria, per i quali l'onere della prova è addossato, ex art. 2967 c.c. al ricorrente. Nel corso dell'istruttoria orale è emerso il seguente quadro fattuale.
La teste , coniuge di ha riferito di essere a Testimone_1 Pt_1 conoscenza diretta degli orari di lavoro del marito poiché, in diverse occasioni, lo accompagnava e lo attendeva presso il luogo di lavoro. Ha dichiarato che nel periodo ottobre-febbraio il ricorrente iniziava la prestazione alle ore 13:00, con termine attorno alle 23:30 o a mezzanotte;
nei fine settimana l'orario si estendeva sino all'1:00 o alle 2:00. Durante la stagione intermedia (marzo- maggio), l'orario si collocava tra le 12:30/13:00 e le 2:00; mentre nel periodo estivo (giugno-settembre), iniziava alle 12:30 e terminava anche alle 2:30 o
3:00, con ingressi anticipati alle ore 11:00 nei weekend.
4 La teste ha precisato di aver atteso frequentemente il marito anche fino a notte inoltrata, talvolta in compagnia della figlia. Ha inoltre dichiarato che Pt_1 ha percepito la quattordicesima mensilità una sola volta, nel 2019.
, testimone escusso in relazione alle proprie frequentazioni del Testimone_2 locale ove. prestava attività lavorativa, ha riferito di aver visto il Pt_1 ricorrente in servizio sia durante la pausa pranzo (intorno alle ore 12:00), sia in orario serale, sino alle 23:00 ed occasionalmente anche oltre. Durante il periodo estivo ha dichiarato di averlo visto fino alle 22:00/23:00 e in un paio di occasioni anche dopo tale orario. Ha specificato, tuttavia, di non conoscere con esattezza l'articolazione dell'orario del lavoratore, né di essere a conoscenza della corresponsione della quattordicesima mensilità. Ha inoltre dichiarato che il laboratorio era visibile dall'area clienti e che quindi riusciva ad osservare lo svolgimento dell'attività da parte del ricorrente
Il teste , ex collega del ricorrente, ha confermato che entrambi Testimone_3 avevano prestato attività lavorativa per la medesima società, seppur in orari differenti;
ha riferito di entrare in servizio alle ore 12:00, mentre l' Pt_1 giungeva alle 13:30, ignorando tuttavia l'orario di uscita di quest'ultimo; ha precisato di aver lavorato solo nei periodi estivi, dalle 12:00 alle 16:00, e di non essere in grado di riferire sull'orario del collega né sull'effettiva corresponsione della quattordicesima mensilità al ricorrente.
Quanto alle mansioni, ha dichiarato che si occupava della friggitoria, Pt_1 lavava le stoviglie e coadiuvava il pizzaiolo, senza però svolgere direttamente la preparazione delle pizze. Ha altresì precisato che il laboratorio era collocato in una zona interna, non visibile dall'esterno.
già socio e dipendente della società resistente, ha riferito di Testimone_4 conoscere personalmente il ricorrente, con il quale aveva intrattenuto un rapporto di amicizia poi venuto meno. Ha dichiarato che l'orario lavorativo dell' si articolava ordinariamente tra le 14:00 e le 18:00, con lievi Pt_1 variazioni di un'ora in più o in meno, indipendentemente dalla stagione. Ha escluso che il ricorrente avesse lavorato sino all'1:00 nel periodo estivo, specificando che, dopo la fine del turno, i dipendenti erano soliti lasciare il luogo di lavoro, mentre lui ed i suoi fratelli potevano trattenersi per curare la vendita delle rimanenze. Ha confermato la corresponsione della quattordicesima mensilità al sig. e descritto le sue mansioni come limitate alla Pt_1 friggitoria, al lavaggio delle stoviglie e al supporto al pizzaiolo per il reperimento degli ingredienti. Ha infine confermato che il locale di lavoro del ricorrente era posto nel retro e non visibile né dalla zona vendita né dall'esterno.
Dall'esame incrociato delle deposizioni rese emerge un quadro che, pur offrendo alcuni elementi di riscontro, presenta significative disomogeneità sia
5 in ordine alla ricostruzione dell'orario di lavoro del ricorrente, sia rispetto alla sua concreta posizione contrattuale e retributiva.
In primo luogo la teste , coniuge di fornisce una Testimone_1 Pt_1 narrazione molto articolata, scandita da riferimenti temporali precisi, distinguendo i vari periodi dell'anno con precisione, e risulta fondata sulla personale consuetudine di accompagnarlo e attenderlo nei pressi del luogo di lavoro, anche per diverse ore, sia da sola sia in compagnia della figlia. La ricchezza del suo racconto, tuttavia, se da un lato appare circostanziata, dall'altro va letta alla luce del rapporto familiare e affettivo che la lega al ricorrente;
ciò impone una valutazione prudente in termini di imparzialità soggettiva, anche alla luce del coinvolgimento emotivo.
La testimonianza resa da introduce un profilo parzialmente Testimone_2 confermativo, quantomeno per quanto riguarda la presenza del ricorrente sul luogo di lavoro in fasce orarie serali, sebbene la sua conoscenza risulti limitata agli orari in cui frequentava il locale come cliente. Egli riferisce di averlo visto in servizio sino alle 23.00 e, in sporadiche occasioni, anche oltre, durante il periodo invernale ed estivo, precisando tuttavia di non essere in grado di riferire circa l'articolazione complessiva dell'orario. La sua testimonianza, per quanto genuinamente resa, appare dunque frammentaria, parziale e irrimediabilmente generica con un grado di attendibilità oggettiva limitato al proprio vissuto occasionale, non supportato da un'osservazione sistematica o continuativa. Inoltre, l'amicizia dichiarata col ricorrente, pur non invalidando la genuinità della deposizione, richiede di calibrare con cautela la sua valenza probatoria.
Il contributo testimoniale di si presenta invece come neutro e Testimone_3 privo di elementi indiziari decisivi;
riconosce di aver condiviso per un certo periodo l'attività lavorativa con il ricorrente, ma la sua ricostruzione risulta scarna e appare in definitiva scarsamente significativa sotto il profilo probatorio, tanto sul piano soggettivo quanto oggettivo.
Di segno opposto è la deposizione di il cui ruolo di ex socio Testimone_4 della società resistente e di collega del ricorrente per un decennio conferisce alla sua dichiarazione un certo rilievo oggettivo, trattandosi di un soggetto che aveva accesso quotidiano e continuativo al luogo di lavoro e ai suoi meccanismi organizzativi. Tuttavia, la sua ricostruzione è in netto contrasto con quella resa dalla , poiché riferisce che prestava attività sempre e soltanto Tes_1 Pt_1 nella fascia 14.00–18.00, a prescindere dal periodo dell'anno, escludendo in modo perentorio che lo stesso potesse aver svolto mansioni in orario notturno o post-serale, neppure nel periodo estivo e conferma che le mansioni si svolgevano in ambienti non visibili dall'esterno.
Non può sfuggire che il rapporto interrotto di amicizia tra il teste e il ricorrente,
e il fatto che il primo sia stato a lungo socio della resistente, possa incidere sulla
6 sua neutralità soggettiva. In particolare la sua posizione, pur qualificata da un'effettiva conoscenza diretta dei fatti, si colloca oggettivamente in una posizione potenzialmente conflittuale, che impone cautela nella valutazione dell'imparzialità.
In sintesi, gli unici elementi oggettivamente convergenti tra le diverse deposizioni si rinvengono nella conferma, da parte dei testimoni e Tes_2 Tes_3 della presenza di in orari pomeridiani e serali, anche se solo Pt_1 saltuariamente oltre le 23.00, e nella descrizione concorde delle mansioni effettivamente svolte, riconducibili all'attività di supporto in cucina e friggitoria.
In merito all'orario prolungato fino a notte inoltrata, la testimonianza della moglie costituisce l'unica fonte articolata e sistematica, ma risulta smentita in maniera netta dall'ex socio mentre , pur non escludendolo del CP_1 Tes_2 tutto, fornisce un riscontro assai parziale. In tale contesto, sebbene la deposizione della teste sia l'unica a offrire Tes_1 una ricostruzione ampia, sistematica e articolata dell'orario di lavoro del ricorrente, essa risente, per le ragioni già illustrate, di una prospettiva soggettivamente coinvolta. Le altre testimonianze, pur contenendo elementi in parte confermativi, non forniscono dati sufficientemente precisi né uniformi da costituire fondamento probatorio pienamente idoneo a sostenere le pretese del ricorrente nella loro interezza.
Inoltre, la netta divergenza tra la ricostruzione fornita dalla teste e Tes_1 quella offerta dal teste – il quale, pur in posizione soggettivamente non CP_1 neutra, ha comunque riferito circostanze incompatibili con quelle dedotte in ricorso – indebolisce la coerenza complessiva dell'impianto probatorio.
Nel bilanciamento complessivo delle dichiarazioni, le testimonianze di parte appaiono internamente coerenti ma condizionate da un grado di coinvolgimento personale, mentre le testimonianze neutre risultano o parziali o in netta contrapposizione.
Ne consegue che i riscontri oggettivi risultano limitati e non univoci, ponendo l'esigenza di una valutazione complessiva che tenga conto non solo della verosimiglianza dei singoli apporti, ma anche delle relazioni intersoggettive tra testimoni e delle rispettive posizioni di interesse o distanza rispetto alle parti in causa.
Ne consegue che i riscontri oggettivi risultano limitati e non univoci, rendendo necessaria una valutazione complessiva che tenga conto non solo della verosimiglianza dei singoli apporti dichiarativi, ma anche delle relazioni
7 intersoggettive tra i testimoni e del grado di attendibilità oggettiva di ciascuna deposizione.
In sostanza, il quadro fattuale emerso è frammentario e disomogeneo, poiché la prova orale, come già evidenziato, è incerta, contraddittoria, soggettivamente condizionata, o parziale, e non consente di ritenere dimostrato né l'orario prolungato con la frequenza e intensità necessarie, né lo svolgimento sistematico di prestazioni eccedenti.
In conclusione, il complesso del materiale allegato e probatorio non appare idoneo a superare il vaglio di sufficienza probatoria richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
A ciò si aggiunga che, a fronte della prestazione resa, il resistente emetteva buste paga recanti un importo di circa € 800,00 mensili (cfr. doc. n. 16 ricorso); tuttavia, la parte ricorrente ha espressamente dedotto in ricorso di aver percepito la somma mensile di € 1.250,00.
Quindi un eventuale scostamento orario, sporadico e non strutturale, configurava nei fatti un rapporto di lavoro part-time al 90%, mantenendo comunque la prestazione del ricorrente nell'ambito del cosiddetto lavoro supplementare (circa 35 ore settimanali), senza mai eccedere i limiti del lavoro straordinario (oltre le 40 ore settimanali)1.
Nello stesso senso milita, con valore puramente indiziario, quanto attestato dall' nel provvedimento del 13.10.2020, Controparte_5 relativo alla “Richiesta di intervento n. 19/0751 del 15/11/2019 – nota n. 17260
c/ ditta San Pio X° s.r.l.” (doc. n. 7 fascicolo ricorrente), nel quale si dà atto che, all'esito degli accertamenti svolti a seguito del fallito tentativo di conciliazione obbligatoria ex D.Lgs. 124/2004, non è stato possibile confermare quanto denunciato dal lavoratore.
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi che parte ricorrente abbia fornito prova sufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative superiori rispetto a quelle formalmente riconosciute, né quanto alla durata dell'orario di lavoro, né quanto alla qualità delle mansioni rivendicate. Ne consegue che non può ritenersi raggiunta la prova dell'orario effettivamente svolto dal ricorrente né delle differenze retributive che sarebbero conseguite.
8 In virtù di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non ravvisandosi ragioni per disporre una compensazione, neppure parziale.
Pertanto, esse vanno integralmente poste a carico della parte ricorrente, risultata totalmente soccombente nel presente giudizio, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore della causa, alla fase decisionale raggiunta, alla materia e all'attività svolta.
Spese integralmente compensate nei confronti di alla luce dell'attività CP_2 svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00, oltre spese IVA e CPA come per legge;
spese compensate nei confronti di CP_2
Così deciso in Agrigento, 03/06/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Più nello specifico, l'importo di € 1.250,00 percepito dal lavoratore trova riscontro nel seguente calcolo aritmetico:
€ 1.391,01 (retribuzione ordinaria mensile per lavoro full-time di 40 ore settimanali da CCNL) × 90% (rapportato al part-time effettivo di circa 35 ore settimanali) = € 1.251,00 lordi (importo effettivamente percepito dal ricorrente).