Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G.N. 5689/18
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Benevento
I Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Benevento - I Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5689 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2018 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso – Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione – dall'avv. SCHIAVONE GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vitulazio (CE), alla via G.
Marconi n. 57 int. 6 Palazzo del Sole;
-attore-
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso – giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – dagli avv.ti PIETRO RIELLO e CATERINO ADOLFO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in VIA ROMA n. 40, AVERSA (CE);
-convenuto-
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa – giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – dagli avv.ti PIETRO RIELLO e CATERINO ADOLFO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in VIA ROMA n. 40, AVERSA (CE);
-convenuta-
P. IVA ), in persona del procuratore speciale, CP_3 P.IVA_1
Dott. rapp.ta e difesa - giusta procura a margine della comparsa di CP_4 costituzione e risposta - dall'avv.to Luca Calamita, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 89/A;
-convenuta-
Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni: con note di trattazione scritta depositate in data 20.12.24, parte attrice ha concluso “fa presente all'Ill.mo Organo Giudicante che la vertenza in oggetto è stata transatta tra le parti sulla base della proposta del Giudice e pertanto si chiede l'estinzione del Giudizio”;
1
MOTIVI
Parte attrice, nelle note di trattazione scritta depositate il 20.12.24, ha dichiarato di aver transatto la lite sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice all'esito dell'udienza del 5.07.24, chiedendo, pertanto, di dichiarare estinto il giudizio.
Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(cfr. Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, il 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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