TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1143/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. Controparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_6
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per
Pag. 2 di 14 l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato,
e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso, rigettarsi la domanda del ricorrente
riferita all'a.s. 2018/19 nonché la domanda della ricorrente Parte_4
Pag. 3 di 14 riferita agli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19, Parte_3
per decorso del termine di prescrizione quinquennale. 4) Il tutto, per il caso di soccombenza anche parziale, con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e matura ndi sino all'integrale soddisfo.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
- negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; Parte_2
- negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, Parte_3
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
Pag. 4 di 14 - negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- nell'anno scolastico 2022/2023. Parte_6
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025 si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad
Pag. 5 di 14 esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda del ricorrente riferita all'a.s. 2018/19 Parte_4
nonché la domanda della ricorrente riferita Parte_3
agli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19, per decorso del termine di prescrizione quinquennale , in quanto “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza per i predetti anni scolastici ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva per quegli anni scolastici la registrazione alla piattaforma informatica.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Le parti ricorrenti, con note scritte depositate in data
03.04.2025, danno atto della fondatezza dell'eccezione di
Pag. 6 di 14 prescrizione per decorso del termine quinquennale formulata dal resistente in relazione al diritto del ricorrente CP_1 Pt_4
per l'a.s. 2018/19 nonché in relazione al diritto della
[...]
ricorrente per gli aa.ss. 2015/16, 2016/17, Parte_3
2017/18 e 2018/19.
Sul contradditorio così instauratos i, la causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quind i un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “C arta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
Pag. 7 di 14 De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professional i, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 8 di 14 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha s tatuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , i l CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la for mazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Pag. 9 di 14 Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi an nuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte d ai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
Pag. 10 di 14 - nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_1
dal 28.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal Parte_2
01.09.2021 al 31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente Parte_3
dal 17.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 12.09.2020 al 31.08.2021;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal Parte_4
16.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con c ontratto decorrente dal 22.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
31.08.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con con tratto Parte_6
decorrente dal 19.09.2022 al 30.06.2023.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalle ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascun ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della
Pag. 11 di 14 permanenza in servizio de i ricorrenti, al momento del deposito del ricorso, come confermato anche dagli “Stati matricolari completi” prodotti da parte resistente.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione in favore de i ricorrenti la complessiva somma di € 5.500,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, va osservato il criterio della reciproca parziale soccombenza per quanto riguarda la posizione della ricorrente con Pt_3
conseguente integrale compensazione delle spese tra le part i.
Riguardo a tutte le altre posizioni, l e spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€
373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita , tenendo conto altresì dell'aumento del 90% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) .
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e
Pag. 12 di 14 domanda rigettata, nella causa n. 1143/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto de i ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per un importo di euro 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo;
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di euro 1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_2
soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per un importo di euro 1.000,00 a favore di oltre interessi sino Parte_3
al soddisfo, previa dichiarazione di prescrizione del diritto alla
Carta docente per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017; 2017/2018,
2018/2019;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 per un importo di euro 2.000,00, oltre interessi sino al soddisfo, previa dichiarazione di prescrizione del diritto alla
Carta docente per l'a.s. 2018/2019;
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_5
soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
Pag. 13 di 14 persona del pro tempore a rifondere ai ricorrenti, con CP_6
distrazione in favore de i procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.957,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1143/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
l' Controparte_2
, in persona del Dirigente quale legale
[...]
rappresentante p.t. dott. e, congiuntamente e CP_3 disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso l
[...] [...]
, sito in Reggio Emilia, via G. Controparte_2
Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_6
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per
Pag. 2 di 14 l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato,
e, per l'effetto, si chiede, in ogni caso, rigettarsi la domanda del ricorrente
riferita all'a.s. 2018/19 nonché la domanda della ricorrente Parte_4
Pag. 3 di 14 riferita agli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19, Parte_3
per decorso del termine di prescrizione quinquennale. 4) Il tutto, per il caso di soccombenza anche parziale, con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e matura ndi sino all'integrale soddisfo.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
- negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; Parte_2
- negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, Parte_3
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
Pag. 4 di 14 - negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- nell'anno scolastico 2022/2023. Parte_6
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025 si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 CP_7
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad
Pag. 5 di 14 esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda del ricorrente riferita all'a.s. 2018/19 Parte_4
nonché la domanda della ricorrente riferita Parte_3
agli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19, per decorso del termine di prescrizione quinquennale , in quanto “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza per i predetti anni scolastici ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva per quegli anni scolastici la registrazione alla piattaforma informatica.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della notevole controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Le parti ricorrenti, con note scritte depositate in data
03.04.2025, danno atto della fondatezza dell'eccezione di
Pag. 6 di 14 prescrizione per decorso del termine quinquennale formulata dal resistente in relazione al diritto del ricorrente CP_1 Pt_4
per l'a.s. 2018/19 nonché in relazione al diritto della
[...]
ricorrente per gli aa.ss. 2015/16, 2016/17, Parte_3
2017/18 e 2018/19.
Sul contradditorio così instauratos i, la causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quind i un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “C arta del docente” in capo a ciascuna ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
Pag. 7 di 14 De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professional i, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 8 di 14 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha s tatuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , i l CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la for mazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Pag. 9 di 14 Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi an nuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte d ai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
Pag. 10 di 14 - nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente Parte_1
dal 28.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal Parte_2
01.09.2021 al 31.08.2022; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente Parte_3
dal 17.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 12.09.2020 al 31.08.2021;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal Parte_4
16.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con c ontratto decorrente dal 22.09.2020 al 31.08.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
31.08.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con con tratto Parte_6
decorrente dal 19.09.2022 al 30.06.2023.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalle ricorrenti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il costituito ha prodotto in relazione a ciascun ricorrente, non CP_1
contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal
Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cumulativa, a titolo di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui si tratta, va altresì rilevata la prova del presupposto della
Pag. 11 di 14 permanenza in servizio de i ricorrenti, al momento del deposito del ricorso, come confermato anche dagli “Stati matricolari completi” prodotti da parte resistente.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_1
mettere a disposizione in favore de i ricorrenti la complessiva somma di € 5.500,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, va osservato il criterio della reciproca parziale soccombenza per quanto riguarda la posizione della ricorrente con Pt_3
conseguente integrale compensazione delle spese tra le part i.
Riguardo a tutte le altre posizioni, l e spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€
373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita , tenendo conto altresì dell'aumento del 90% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) .
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e
Pag. 12 di 14 domanda rigettata, nella causa n. 1143/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto de i ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per un importo di euro 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo;
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per un importo di euro 1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_2
soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per un importo di euro 1.000,00 a favore di oltre interessi sino Parte_3
al soddisfo, previa dichiarazione di prescrizione del diritto alla
Carta docente per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017; 2017/2018,
2018/2019;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 per un importo di euro 2.000,00, oltre interessi sino al soddisfo, previa dichiarazione di prescrizione del diritto alla
Carta docente per l'a.s. 2018/2019;
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di euro 500,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_5
soddisfo.
2) Condanna il in Controparte_1
Pag. 13 di 14 persona del pro tempore a rifondere ai ricorrenti, con CP_6
distrazione in favore de i procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.957,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 14/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 14 di 14