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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2024, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR GA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro. In data 10 ottobre 2023 il difensore di parte civile ha inoltrato conclusioni scritte e nota spese, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e in data 9 ottobre 2023 la difesa dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nelle ragioni del ricorso e richiesto pronunciarsi l'estinzione del reato per prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3207 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/10/2023 Ritenuto in fatto CA AB ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 14 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, a sua volta affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 595 commi 2 e 3 cod. pen., commessi, con il mezzo telematico, in danno del magistrato OL FR il 5 ottobre 2015, con la sua condanna alla pena di tre mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.Sono stati articolati, tramite difensore, 2 motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in quanto mancante dell'avvertimento all'imputato previsto a pena di nullità dall'art. 419 comma 1 cod. proc. pen., che - in luogo della dizione "non comparendo sarà giudicato in sua assenza" - avrebbe dovuto riportare il dato testuale previsto dalla norma, ovvero "qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies". 1.2.11 secondo motivo ha lamentato mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto conto "della copiosa documentazione portata a sostegno della tesi sulla frase incriminata "magistrato chiacchierato e discusso" riferita al dr.OL". Nella seconda parte della censura, il motivo del ricorso si è soffermato sul trattamento sanzionatorio e si è doluto di una "errata determinazione della pena applicata", con la relativa carenza di motivazione. La Corte territoriale - nel silenzio della motivazione di primo grado - avrebbe confermato una pena sproporzionata, ravvisando una ingiustificata "eccezionale gravità del fatto" senza rispettare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della CEDU a tutela della libera manifestazione del pensiero e della libertà di stampa, omettendo di considerare che tale giudizio deve essere circoscritto ai casi di notizie giornalistiche volte a suscitare istigazione all'odio e alla violenza e che il Procuratore Generale presso la Corte d'appello aveva chiesto la rideterminazione della pena in quella pecuniaria. Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre non merita accoglimento nel resto. 1 1.11 primo motivo di ricorso, manifestamente infondato, investe un terreno già ampiamente "arato" dalla giurisprudenza di legittimità che - in linea con quanto rammentato dalla pronuncia impugnata - ha sottolineato che l'utilizzo, nell'avviso all'imputato di fissazione dell'udienza preliminare, di una espressione diversa da quella rigorosamente conforme al tenore letterale dell'art. 419 comma 1 cod. proc. pen. non involge equivoco alcuno, ricorrendo solare equipollenza tra le parole "che non comparendo, l'imputato sarà giudicato in assenza" — riportato nell'atto introduttivo del giudizio, regolarmente notificato all'imputato — e l'indicazione esplicita che "qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 44656 del 21 ottobre 2021, CA, non mass.; sez. 5, n. 32603 del 29/03/2023, CA, non mass.). Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione della regola processuale, in quanto l'imputato è stato debitamente informato che in caso di sua mancata comparizione il giudizio penale si sarebbe svolto nel rispetto delle sequenze procedimentali del processo in absentia. 2.11 secondo motivo è in parte generico e manifestamente infondato. Per un verso, la ragione di ricorso non si confronta con la "ratio decidendi" delle sentenze dei gradi di merito in c.d. doppia conforme, che hanno sottolineato la falsità (e comunque l'assenza di mininnali indicatori della verità), lesiva della reputazione, della notizia giornalistica diffusa con un post dall'imputato sul blog www.Iacchite.it sul conto dell'operato della persona offesa OL FR nel lontano periodo dello svolgimento del ruolo di magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Cosenza (pag. 2 motivi della decisione della sentenza di primo grado, pag. 4 e 5 sent. appello). Il ricorrente si è limitato a contestare le conclusioni così rassegnate con un vago ed omnicomprensivo riferimento alla "copiosa documentazione" prodotta nel corso del procedimento penale. E allora è bene ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (tra le altre, Cass. sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 380384; sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). Sotto altro profilo, le pronunce oggetto di scrutinio si sono conformate alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca, che può comportare qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica della verità dei fatto narrato e della bontà della fonte per esigenze di velocità, presuppone la immediatezza della notizia e la 2 tempestività dell'informazione, e, pertanto, la causa di giustificazione non è invocabile quando si offra il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che, laddove si dia conto di vicende giudiziarie, incombe l'obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse» (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Ciconte, Rv. 263064; sez. 5, n. 21703 del 05/05/2021, Vrenna, Rv. 281211). I giudici del doppio grado di merito, con motivazione razionale, esauriente e certo non illogica, hanno ritenuto non scusabile il comportamento del ricorrente, in quanto la notizia data si riferisce ad un periodo molto risalente nel tempo e nessuna prova è stata fornita a riguardo del doveroso accertamento della verità degli accadimenti, ovvero che il OL fosse "magistrato chiacchierato e discusso", che si fosse adoperato "per ridimensionare i fatti" nell'ambito di un procedimento penale innescato "dalle dichiarazioni del pentito De RO e che tale comportamento si inserisse in una fase storica di "evidente collusione" e "totale connivenza" tra la magistratura cosentina e i "settori grigi della società". 3.La parte della censura di ricorso che ha focalizzato l'attenzione sulla assunta esorbitanza del trattamento sanzionatorio - l'irrogazione di pena detentiva - prescelto dai giudici del merito, deve essere invece condivisa alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza convenzionale e dei precedenti di legittimità espressamente richiamati. In proposito, deve essere ricordato che Cass. sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Boccia, Rv. 281602 - citata dalla sentenza della Corte territoriale - ha affermato che «l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinfornnazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati». Con la richiamata pronuncia n. 150 del 12 luglio 2021, la Consulta ha affermato l'illegittimità della pena cumulativa, detentiva e pecuniaria, prevista per reprimere i fatti di diffamazione, chiarendo entro quali limiti è invece legittima la previsione della pena alternativa. La Corte costituzionale, nell'equilibrato contemperamento tra il rispetto del diritto alla libertà di espressione dei giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica e l'esigenza di salvaguardia della reputazione del singolo, a sua volta diritto inviolabile in quanto espressione della dignità della persona - suscettibile di essere gravemente compromesso da aggressioni gratuite, compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità che impattino sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica dei soggetto aggredito - non ha dunque escluso la legittimità della inflizione di una sanzione detentiva, a condizione che «la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita 3 intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica» e sia contenuta ai casi nei quali le offese all'interesse protetto siano qualificabili come di "eccezionale gravità", così da esaltare la tutela del soggetto passivo allorquando essa assuma preminenza tale da rendere costituzionalmente e convenzionalmente compatibile una condanna a pena detentiva. Per quanto di specifico interesse in questa sede, la Corte costituzionale ha ampliato il perimetro tratteggiato in proposito dalla giurisprudenza della Corte EDU, affiancando ai casi in cui la notizia diffamatoria alimenti " i discorsi d'odio e quelli che istighino alla violenza" - menzionati dal ricorrente - un secondo gruppo categoriale, attinente le ipotesi di «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi», in quanto, in definitiva, esse stesse foriere di pericolo per la democrazia. Orbene, a tale insieme di principi la Corte di merito non si è ispirata nel comminare la pena detentiva, dal momento che si è limitata a rimarcare - oltre, nel loro complesso, ai precedenti penali specifici dell'imputato - che l"attacco" ad hominem, nei confronti della parte civile, ha assunto, nel caso in esame, valenza gravemente offensiva anche in quanto estesa al più ampio contesto di screditamento delle istituzioni giudiziarie di Cosenza, associate, sia pure in tempi risalenti, ad uno scenario di commistione con i poteri - definiti "grigi" - del territorio. Tali declinazioni non appaiono tuttavia sufficienti ad assimilare la vicenda in scrutinio ad una delle categorie concettuali cristallizzate dalla pronuncia della Consulta e circoscritte ai casi dei "discorsi d'odio e d'istigazione alla violenza" o delle "campagne di disinformazione" connotate da espressioni gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza dell'oggettiva e dimostrabile falsità degli addebiti mossi. Può essere accantonato immediatamente l'accostamento della fattispecie in esame alle forme di incitazione al sentimento di odio e di violenza;
mentre "le campagne di disin formazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi" possono essere individuate nelle propagande di vasta e sistematica portata delegittimante e offensiva, scientemente caratterizzate da falsità conclamate, di intensità così profonda e travolgente da rappresentare una sorta di vorticosa graticola ai danni della vittima e da oltrepassare ogni limite di tollerabilità umana, suscettibili, in definitiva, di giustificare l'irrogazione, proprio per la loro "eccezionale" perniciosità per i superiori valori di una democrazia, della sanzione detentiva;
si tratta, di tutta evidenza, di un intreccio situazionale incompatibile con le pur gratuite e fortemente censurabili esternazioni giornalistiche oggetto del capo d'incolpazione, comunque riferite ad un localizzato contesto spaziale e temporale. 32intervenuto decorso del termine di prescrizione in data successiva alla decisione impugnata non può essere rilevato in questa sede, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione 4 (determinata nella specie dalla genericità e manifesta infondatezza dei motivi) a riguardo della affermazione della responsabilità penale non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 4.L'innputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato conclusioni scritte, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/10/2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro. In data 10 ottobre 2023 il difensore di parte civile ha inoltrato conclusioni scritte e nota spese, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e in data 9 ottobre 2023 la difesa dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha insistito nelle ragioni del ricorso e richiesto pronunciarsi l'estinzione del reato per prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3207 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/10/2023 Ritenuto in fatto CA AB ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 14 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, a sua volta affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 595 commi 2 e 3 cod. pen., commessi, con il mezzo telematico, in danno del magistrato OL FR il 5 ottobre 2015, con la sua condanna alla pena di tre mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.Sono stati articolati, tramite difensore, 2 motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in quanto mancante dell'avvertimento all'imputato previsto a pena di nullità dall'art. 419 comma 1 cod. proc. pen., che - in luogo della dizione "non comparendo sarà giudicato in sua assenza" - avrebbe dovuto riportare il dato testuale previsto dalla norma, ovvero "qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies". 1.2.11 secondo motivo ha lamentato mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto conto "della copiosa documentazione portata a sostegno della tesi sulla frase incriminata "magistrato chiacchierato e discusso" riferita al dr.OL". Nella seconda parte della censura, il motivo del ricorso si è soffermato sul trattamento sanzionatorio e si è doluto di una "errata determinazione della pena applicata", con la relativa carenza di motivazione. La Corte territoriale - nel silenzio della motivazione di primo grado - avrebbe confermato una pena sproporzionata, ravvisando una ingiustificata "eccezionale gravità del fatto" senza rispettare le indicazioni fornite dalla giurisprudenza della CEDU a tutela della libera manifestazione del pensiero e della libertà di stampa, omettendo di considerare che tale giudizio deve essere circoscritto ai casi di notizie giornalistiche volte a suscitare istigazione all'odio e alla violenza e che il Procuratore Generale presso la Corte d'appello aveva chiesto la rideterminazione della pena in quella pecuniaria. Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre non merita accoglimento nel resto. 1 1.11 primo motivo di ricorso, manifestamente infondato, investe un terreno già ampiamente "arato" dalla giurisprudenza di legittimità che - in linea con quanto rammentato dalla pronuncia impugnata - ha sottolineato che l'utilizzo, nell'avviso all'imputato di fissazione dell'udienza preliminare, di una espressione diversa da quella rigorosamente conforme al tenore letterale dell'art. 419 comma 1 cod. proc. pen. non involge equivoco alcuno, ricorrendo solare equipollenza tra le parole "che non comparendo, l'imputato sarà giudicato in assenza" — riportato nell'atto introduttivo del giudizio, regolarmente notificato all'imputato — e l'indicazione esplicita che "qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 44656 del 21 ottobre 2021, CA, non mass.; sez. 5, n. 32603 del 29/03/2023, CA, non mass.). Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione della regola processuale, in quanto l'imputato è stato debitamente informato che in caso di sua mancata comparizione il giudizio penale si sarebbe svolto nel rispetto delle sequenze procedimentali del processo in absentia. 2.11 secondo motivo è in parte generico e manifestamente infondato. Per un verso, la ragione di ricorso non si confronta con la "ratio decidendi" delle sentenze dei gradi di merito in c.d. doppia conforme, che hanno sottolineato la falsità (e comunque l'assenza di mininnali indicatori della verità), lesiva della reputazione, della notizia giornalistica diffusa con un post dall'imputato sul blog www.Iacchite.it sul conto dell'operato della persona offesa OL FR nel lontano periodo dello svolgimento del ruolo di magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Cosenza (pag. 2 motivi della decisione della sentenza di primo grado, pag. 4 e 5 sent. appello). Il ricorrente si è limitato a contestare le conclusioni così rassegnate con un vago ed omnicomprensivo riferimento alla "copiosa documentazione" prodotta nel corso del procedimento penale. E allora è bene ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (tra le altre, Cass. sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 380384; sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). Sotto altro profilo, le pronunce oggetto di scrutinio si sono conformate alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca, che può comportare qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica della verità dei fatto narrato e della bontà della fonte per esigenze di velocità, presuppone la immediatezza della notizia e la 2 tempestività dell'informazione, e, pertanto, la causa di giustificazione non è invocabile quando si offra il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che, laddove si dia conto di vicende giudiziarie, incombe l'obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse» (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Ciconte, Rv. 263064; sez. 5, n. 21703 del 05/05/2021, Vrenna, Rv. 281211). I giudici del doppio grado di merito, con motivazione razionale, esauriente e certo non illogica, hanno ritenuto non scusabile il comportamento del ricorrente, in quanto la notizia data si riferisce ad un periodo molto risalente nel tempo e nessuna prova è stata fornita a riguardo del doveroso accertamento della verità degli accadimenti, ovvero che il OL fosse "magistrato chiacchierato e discusso", che si fosse adoperato "per ridimensionare i fatti" nell'ambito di un procedimento penale innescato "dalle dichiarazioni del pentito De RO e che tale comportamento si inserisse in una fase storica di "evidente collusione" e "totale connivenza" tra la magistratura cosentina e i "settori grigi della società". 3.La parte della censura di ricorso che ha focalizzato l'attenzione sulla assunta esorbitanza del trattamento sanzionatorio - l'irrogazione di pena detentiva - prescelto dai giudici del merito, deve essere invece condivisa alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza convenzionale e dei precedenti di legittimità espressamente richiamati. In proposito, deve essere ricordato che Cass. sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Boccia, Rv. 281602 - citata dalla sentenza della Corte territoriale - ha affermato che «l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinfornnazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati». Con la richiamata pronuncia n. 150 del 12 luglio 2021, la Consulta ha affermato l'illegittimità della pena cumulativa, detentiva e pecuniaria, prevista per reprimere i fatti di diffamazione, chiarendo entro quali limiti è invece legittima la previsione della pena alternativa. La Corte costituzionale, nell'equilibrato contemperamento tra il rispetto del diritto alla libertà di espressione dei giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica e l'esigenza di salvaguardia della reputazione del singolo, a sua volta diritto inviolabile in quanto espressione della dignità della persona - suscettibile di essere gravemente compromesso da aggressioni gratuite, compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità che impattino sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica dei soggetto aggredito - non ha dunque escluso la legittimità della inflizione di una sanzione detentiva, a condizione che «la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita 3 intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica» e sia contenuta ai casi nei quali le offese all'interesse protetto siano qualificabili come di "eccezionale gravità", così da esaltare la tutela del soggetto passivo allorquando essa assuma preminenza tale da rendere costituzionalmente e convenzionalmente compatibile una condanna a pena detentiva. Per quanto di specifico interesse in questa sede, la Corte costituzionale ha ampliato il perimetro tratteggiato in proposito dalla giurisprudenza della Corte EDU, affiancando ai casi in cui la notizia diffamatoria alimenti " i discorsi d'odio e quelli che istighino alla violenza" - menzionati dal ricorrente - un secondo gruppo categoriale, attinente le ipotesi di «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi», in quanto, in definitiva, esse stesse foriere di pericolo per la democrazia. Orbene, a tale insieme di principi la Corte di merito non si è ispirata nel comminare la pena detentiva, dal momento che si è limitata a rimarcare - oltre, nel loro complesso, ai precedenti penali specifici dell'imputato - che l"attacco" ad hominem, nei confronti della parte civile, ha assunto, nel caso in esame, valenza gravemente offensiva anche in quanto estesa al più ampio contesto di screditamento delle istituzioni giudiziarie di Cosenza, associate, sia pure in tempi risalenti, ad uno scenario di commistione con i poteri - definiti "grigi" - del territorio. Tali declinazioni non appaiono tuttavia sufficienti ad assimilare la vicenda in scrutinio ad una delle categorie concettuali cristallizzate dalla pronuncia della Consulta e circoscritte ai casi dei "discorsi d'odio e d'istigazione alla violenza" o delle "campagne di disinformazione" connotate da espressioni gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza dell'oggettiva e dimostrabile falsità degli addebiti mossi. Può essere accantonato immediatamente l'accostamento della fattispecie in esame alle forme di incitazione al sentimento di odio e di violenza;
mentre "le campagne di disin formazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi" possono essere individuate nelle propagande di vasta e sistematica portata delegittimante e offensiva, scientemente caratterizzate da falsità conclamate, di intensità così profonda e travolgente da rappresentare una sorta di vorticosa graticola ai danni della vittima e da oltrepassare ogni limite di tollerabilità umana, suscettibili, in definitiva, di giustificare l'irrogazione, proprio per la loro "eccezionale" perniciosità per i superiori valori di una democrazia, della sanzione detentiva;
si tratta, di tutta evidenza, di un intreccio situazionale incompatibile con le pur gratuite e fortemente censurabili esternazioni giornalistiche oggetto del capo d'incolpazione, comunque riferite ad un localizzato contesto spaziale e temporale. 32intervenuto decorso del termine di prescrizione in data successiva alla decisione impugnata non può essere rilevato in questa sede, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione 4 (determinata nella specie dalla genericità e manifesta infondatezza dei motivi) a riguardo della affermazione della responsabilità penale non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 4.L'innputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato conclusioni scritte, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/10/2023 Il consigliere estensore Il Presidente