Art. 9.
All' articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , sono apportate le seguenti modificazioni:
Nel primo comma, dopo le parole: "saranno riordinate" sono aggiunte le seguenti: "con effetto dal 1 luglio 1970".
Nel secondo comma, dopo le parole: "fusione di due o piu' qualifiche attuali saranno previste", sono aggiunte le seguenti: "di norma".
Nel terzo comma, dopo le parole: "selezione del personale", sono aggiunte le seguenti: "anche con la eliminazione degli esami di avanzamento".
Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali, sara' consentito, anziche' alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sara' subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianita' e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalita' sara' consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato".
Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Sara' prevista la possibilita', per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sara' coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprendera' tutti i posti disponibili piu' un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica".
All'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole:
"Dovra', di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonche' alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento".
Dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Con effetto dal 1 gennaio 1971 analoga struttura, con gli opportuni adattamenti piu' favorevoli in relazione a particolari esigenze, sara' stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e per quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento della dotazione organica complessiva.
Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verra' riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale".
All' articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , sono apportate le seguenti modificazioni:
Nel primo comma, dopo le parole: "saranno riordinate" sono aggiunte le seguenti: "con effetto dal 1 luglio 1970".
Nel secondo comma, dopo le parole: "fusione di due o piu' qualifiche attuali saranno previste", sono aggiunte le seguenti: "di norma".
Nel terzo comma, dopo le parole: "selezione del personale", sono aggiunte le seguenti: "anche con la eliminazione degli esami di avanzamento".
Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali, sara' consentito, anziche' alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sara' subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianita' e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalita' sara' consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato".
Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Sara' prevista la possibilita', per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sara' coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprendera' tutti i posti disponibili piu' un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica".
All'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole:
"Dovra', di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonche' alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento".
Dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Con effetto dal 1 gennaio 1971 analoga struttura, con gli opportuni adattamenti piu' favorevoli in relazione a particolari esigenze, sara' stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e per quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento della dotazione organica complessiva.
Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verra' riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale".