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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 214/2025
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 214/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
(C.F. nato a [...], Parte_2 C.F._2
l'11.02.1966, residente in Caravino (TO), VIA Alpina n. 10,
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea (TO), Via Palestro 37, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Lippi che li rappresenta e difende per procura in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 30.01.25, e premesso Parte_1 Parte_2
che: - il Tribunale di Ivrea con provvedimento n. 361/2020 del 27.01.2020, preso atto del parere favorevole del PM, in accoglimento della domanda congiunta delle parti,
aveva disposto la regolamentazione dei rapporti dei genitori con i figli, anche sotto il profilo della contribuzione al loro mantenimento, e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti;
- nelle more sono insorte nuove esigenze e mutamenti nella situazione patrimoniale dei ricorrenti;
hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“chiedono congiuntamente che codesto Tribunale, modificando parzialmente il verbale di
separazione, per quanto alle condizioni fissate dai punti 7, 8 e 9 dello stesso verbale
consensuale, omologato il 27/01/2020 n. cronol. 361/2020 del 27/01/2020 RG n.
2597/2019, Voglia disporre che
a) Il Sig. si impegni ad acquistare dalla Sig.ra la Parte_2 Parte_1
quota del 50% del diritto di nuda proprietà sul sopra indicato immobile ad ella
appartenente per il prezzo di euro 10.0000/00;
b) ciò, a mezzo di atto notarile di compravendita da stipularsi entro mesi 10 dalla data di
omologa della presente modifica e revisione delle condizioni di separazione, a
risoluzione di qualsivoglia crisi matrimoniale tra i ricorrenti, con i benefici di cui
all'art. 19 legge n. 74/1987;
c) con la stipula dell'atto di cui alla lettera a) il Sig. rinunci al Parte_2
percepimento della somma di euro 4.565/00 ad egli dovuta dalla Sig.ra
[...]
ai sensi della condizione di cui al punto n. 8 del verbale di separazione Pt_1
consensuale - quale pagamento della quota del 50% di spese per manutenzione
straordinaria eseguita sull'immobile di cui al punto 1), spese da egli integralmente
sostenute in data 4/7/2023 (fatt. n. 6 del 30.6.2023 di euro 9130/00 IVA compresa
emessa nei confronti di dalla ditta CIEFFE Costruzione di Fornero Parte_2
Claudio).
d) Il Sig. si faccia carico di tutte le spese notarili e tributarie afferenti la Parte_2
stipula dell'atto menzionato al punto 1). e) Il Sig. a seguito della stipula dell'atto descritto al punto 1), acquisirà Parte_2
la piena proprietà sull'immobile di cui al medesimo punto 1) e si farà consequenziale
carico del pagamento di ogni futura spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria e
di qualsivoglia futura spesa per utenze gas, luce, telefono, acqua potabile, smaltimento
rifiuti.
f) A seguito della stipula dell'atto di cui al punto 1) la Sig.ra rinunci Parte_1
in via definitiva al percepimento del contributo mensile per le spese di locazione o
acquisto di appartamento in Ivrea pari ad euro 200/00 previsto dalla condizione di cui
al punto 9 del verbale di separazione consensuale, somma sino ad oggi regolarmente
versatale dal Sig. Parte_2
g) Per il resto vengano confermate tutte le altre disposizioni stabilite in sede di
separazione.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att.
c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies
c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto con conclusioni trasmesse il
26.03.25;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
4 RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti possano essere integralmente recepite dal Collegio;
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni del decreto del Tribunale di Ivrea n. 361/2020 del 27.01.2020, così provvede:
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di modificare parzialmente l'indicato decreto come da conclusioni congiunte sopra riportate;
fermo nel resto il citato provvedimento;
3) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE REL./Est.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori. (art. 52 codice privacy)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 214/2025
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 214/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
(C.F. nato a [...], Parte_2 C.F._2
l'11.02.1966, residente in Caravino (TO), VIA Alpina n. 10,
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea (TO), Via Palestro 37, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Lippi che li rappresenta e difende per procura in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 30.01.25, e premesso Parte_1 Parte_2
che: - il Tribunale di Ivrea con provvedimento n. 361/2020 del 27.01.2020, preso atto del parere favorevole del PM, in accoglimento della domanda congiunta delle parti,
aveva disposto la regolamentazione dei rapporti dei genitori con i figli, anche sotto il profilo della contribuzione al loro mantenimento, e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti;
- nelle more sono insorte nuove esigenze e mutamenti nella situazione patrimoniale dei ricorrenti;
hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“chiedono congiuntamente che codesto Tribunale, modificando parzialmente il verbale di
separazione, per quanto alle condizioni fissate dai punti 7, 8 e 9 dello stesso verbale
consensuale, omologato il 27/01/2020 n. cronol. 361/2020 del 27/01/2020 RG n.
2597/2019, Voglia disporre che
a) Il Sig. si impegni ad acquistare dalla Sig.ra la Parte_2 Parte_1
quota del 50% del diritto di nuda proprietà sul sopra indicato immobile ad ella
appartenente per il prezzo di euro 10.0000/00;
b) ciò, a mezzo di atto notarile di compravendita da stipularsi entro mesi 10 dalla data di
omologa della presente modifica e revisione delle condizioni di separazione, a
risoluzione di qualsivoglia crisi matrimoniale tra i ricorrenti, con i benefici di cui
all'art. 19 legge n. 74/1987;
c) con la stipula dell'atto di cui alla lettera a) il Sig. rinunci al Parte_2
percepimento della somma di euro 4.565/00 ad egli dovuta dalla Sig.ra
[...]
ai sensi della condizione di cui al punto n. 8 del verbale di separazione Pt_1
consensuale - quale pagamento della quota del 50% di spese per manutenzione
straordinaria eseguita sull'immobile di cui al punto 1), spese da egli integralmente
sostenute in data 4/7/2023 (fatt. n. 6 del 30.6.2023 di euro 9130/00 IVA compresa
emessa nei confronti di dalla ditta CIEFFE Costruzione di Fornero Parte_2
Claudio).
d) Il Sig. si faccia carico di tutte le spese notarili e tributarie afferenti la Parte_2
stipula dell'atto menzionato al punto 1). e) Il Sig. a seguito della stipula dell'atto descritto al punto 1), acquisirà Parte_2
la piena proprietà sull'immobile di cui al medesimo punto 1) e si farà consequenziale
carico del pagamento di ogni futura spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria e
di qualsivoglia futura spesa per utenze gas, luce, telefono, acqua potabile, smaltimento
rifiuti.
f) A seguito della stipula dell'atto di cui al punto 1) la Sig.ra rinunci Parte_1
in via definitiva al percepimento del contributo mensile per le spese di locazione o
acquisto di appartamento in Ivrea pari ad euro 200/00 previsto dalla condizione di cui
al punto 9 del verbale di separazione consensuale, somma sino ad oggi regolarmente
versatale dal Sig. Parte_2
g) Per il resto vengano confermate tutte le altre disposizioni stabilite in sede di
separazione.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att.
c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies
c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto con conclusioni trasmesse il
26.03.25;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
4 RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti possano essere integralmente recepite dal Collegio;
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni del decreto del Tribunale di Ivrea n. 361/2020 del 27.01.2020, così provvede:
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di modificare parzialmente l'indicato decreto come da conclusioni congiunte sopra riportate;
fermo nel resto il citato provvedimento;
3) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE REL./Est.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori. (art. 52 codice privacy)
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