Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Il consigliere designato ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 99/2025 avente a oggetto la domanda di equa riparazione a istanza di
, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela D'Ambra Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro p.t.; Controparte_1
Resistente visto il ricorso presentato in data 24 gennaio 2025 dalla parte ricorrente in epigrafe, con il quale è stato richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di IL (n. 5/1997); vista la documentazione allegata, osserva e rileva che la procedura, iniziata il 25 marzo 1997 per la parte ricorrente con il deposito della sentenza con cui il tribunale ha dichiarato il fallimento della società
[...]
ha avuto una durata di 27 anni, 5 mesi e 15 giorni, essendo stata Controparte_2
definita con decreto del 9 settembre 2024; che, quindi, la procedura in esame eccede di 21 anni, 5 mesi e 15 giorni rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma 2 bis e comma 2 ter della legge n. 89/2001; che occorre valutare la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
che, pertanto, l'indennizzo deve essere quantificato in € 11.378,54; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri previsti per i procedimenti monitori (Cass. Sez. II, sent. n. 16512/2020), con attribuzione in favore del procuratore distrattario;
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Controparte_1
ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore della parte ricorrente della somma di € 11.378,54, oltre interessi dalla data della domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna, altresì, il , in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 694,15, di cui € 127,15 (€ 27,00 + € 80,23 + 16,00 + 3,92) per spese ed €
567,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catanzaro, in data 12 aprile 2025.
Il consigliere designato
Anna Maria Torchia