Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01537/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7338 del 2025, proposto da
RA IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Migliore e Stefano Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, alla Via Gen. Orsini, 30;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento in ordine all'istanza di accesso, presentata il 7.11.2025, avente ad oggetto la visione delle licenze edilizie n. 391 del 1932 e n. 160 del 1938;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026, il dott. AO IN;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Rilevato che, con il gravame in epigrafe, parte ricorrente agiva per declaratoria dell’illegittimità del silenzio, mantenuto dal Comune di Napoli sull’istanza d’accesso, presentata in data 7.11.2025, con la quale aveva chiesto di poter prendere visione delle licenze edilizie n. 391 del 1932 e n. 160 del 1938; istanza, cui era seguita, da parte del Comune, soltanto la comunicazione della trasmissione degli atti allo Sportello Unico dell’Edilizia, del 10.11.2025;
Rilevato che il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, in data 2.01.2026, depositando, in data 10.02.2026, il riscontro fornito alla ricorrente, da parte del S.U.E., del 3.02.2026, del seguente testuale tenore: “Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti di cui alle note indicate in oggetto, con la presente nota si attesta che la licenza edilizia n. 160/1937 di cui alla pratica edilizia 302/1936 è stata rilasciata, per l'immobile di via Posillipo n. 68. Si comunica che, dalle ricerche effettuate nei registri dello scrivente Servizio, la licenza edilizia n. 160 è stata rilasciata nell’anno 1937, anziché nell’anno 1938, a differenza di quanto riportato dalla richiedente nell’istanza in oggetto. Detta pratica edilizia, nonostante le assidue ricerche effettuate presso l’archivio dello scrivente Servizio, al momento non è reperibile e pertanto non è possibile fornire gli atti richiesti. Non risulta per l'immobile in esame alcuna pratica di agibilità. Per quanto attiene alla licenza edilizia n. 391 del 1932 indicata nell’istanza in oggetto, lo scrivente Servizio comunica di non avere i registri di quell’anno e che, prima dell’anno 1935 non era richiesto il rilascio di un titolo edilizio”;
Rilevato che, sulla base di tale riscontro, il Comune – con successiva memoria – concludeva per la declaratoria d’improcedibilità, ovvero in subordine per il rigetto del ricorso;
Rilevato che, all’odierna udienza in camera di consiglio, parte ricorrente dichiarava – stante quanto attestato dal S.U.E. nell’atto di riscontro fornitole – che era sopravvenuto, da parte sua, il difetto d’interesse alla decisione del contesto nel merito, insistendo tuttavia per la condanna di controparte alle spese di lite; laddove il Comune ne chiedeva la compensazione; indi il ricorso era trattenuto in decisione;
DIRITTO
Rileva il Collegio che il presente ricorso, stante quanto espressamente dichiarato, nel corso dell’odierna camera di consiglio, dal difensore della ricorrente, è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Non può accedersi alla richiesta del Comune, di dichiararlo improcedibile, giacché, con il trasmettere, in data 10.11.2025, l’istanza del ricorrente (del 7.11.2025) al S.U.E. per competenza, l’ente avrebbe determinato la cessazione dell’inerzia, circa detta istanza; laddove è stato solo con il riscontro, fornito alla ricorrente da parte dello Sportello Unico Edilizia, recante la data del 3.02.2026 (dopo, quindi, la formazione del rigetto tacito circa la medesima, decorso il termine di trenta giorni dalla stessa, ex art. 116 comma 1 c.p.a.), che si sono determinate le condizioni per la successiva dichiarazione di s.d.i. da parte del ricorrente.
Essendo pertanto il riscontro, da parte del S.U.E., all’istanza d’accesso, successivo alla notifica del ricorso introduttivo ed all’instaurazione della lite, per la regola della soccombenza virtuale il Comune di Napoli va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, come da loro richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato, ove versato; con attribuzione ai difensori della medesima ricorrente, antistatari, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO IN |
IL SEGRETARIO