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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 15/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.15 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Daniele Fantini e Riccardo Cusinato come da atto costituzione nuovo difensore del 26.9.2024; appellante contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
[...] [...]
, (C.F. e P. IVA ) CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Federico Viero e dall'avv. Simone
Veronese come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2029/2022 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 29.11.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
A) Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente gravame, ed in parziale riforma della sentenza n. 2029/2022 del Tribunale di Vicenza depositata e notificata in data 29/11/2022:
- rigettare l'avversa domanda riconvenzionale proposta in primo grado di annullamento ex artt. 428 e 1425 II° co. c.c. delle convenzioni di cui alle scritture 19/3/2018 e
6/2/2019;
- rigettare altresì le avverse domande riconvenzionali qualificate dalla predetta sentenza come di accertamento negativo dei crediti vantati dall'odierno appellante;
- accogliere la domanda formulata in primo grado dall'odierno appellante ex art. 2932
c.c. e conseguentemente, accertata la conclusione dell'accordo di cui alla scrittura
19/3/2018 ed alla convenzione 6/2/2019, dandosi atto dell'accertata autenticità delle sottoscrizioni apposte da , ed accertato e dichiarato l'inadempimento della P_
convenuta alle obbligazioni assunte con la convenzione privata del 6/2/2019, ed in particolare all'obbligazione di concludere il contratto definitivo di trasferimento della proprietà degli immobili ivi descritti, emettersi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., sostitutiva del contratto non concluso, di trasferimento da Controparte_1
in favore di , dei beni immobili in calce descritti, con accessori e
[...] Parte_1 pertinenze, nulla escluso, pronto l'attore all'assunzione degli oneri fiscali e spese inerenti e conseguenti il predetto trasferimento, ordinandosi alla competente Agenzia delle Entrate-Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, in persona del Direttore pro tempore, la trascrizione dell'emittenda sentenza contro la società convenuta ed in favore di parte attrice, autorizzandosi altresì le volture a nome della stessa.
In subordine:
- Accertarsi la conclusione dell'accordo di cui alla scrittura 19/3/2018 ed alla convenzione 6/2/2019, e dichiararsi l'autenticità delle sottoscrizioni della convenzione privata inter partes datata 6/2/2019;
- Conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'avvenuto trasferimento della proprietà dei beni in calce descritti in favore di parte attrice, per effetto della scrittura medesima;
pag. 2/24 - Ordinarsi alla competente Agenzia delle Entrate-Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, in persona del Direttore pro tempore, la trascrizione dell'emittenda sentenza contro la società convenuta ed in favore di parte attrice, autorizzandosi altresì le volture a nome della stessa.
In ogni caso:
- rigettarsi la domanda riconvenzionale “principale” formulata dalla convenuta;
- rigettarsi altresì l'avversa domanda riconvenzionale “subordinata” dichiarandosi prescritta la relativa pretesa ex art. 1449 ultimo comma c.c.; dichiararsi la medesima comunque inammissibile ex art. 1970 c.c. e/o ex art. 1448-II° co. c.c., e, in via di ulteriore subordine, rigettarsi in ogni caso la medesima.
B) Dichiararsi l'inammissibilità delle domande di cui alle conclusioni avverse formulate sub par. 3,5,6 pagg. 22 e segg. della comparsa di costituzione dell'appellata;
C) In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione, occorrendo, di CTU diretta alla esatta individuazione catastale dei beni immobili oggetto della convenzione di cui è giudizio, nonché alla verifica della regolarità degli stessi sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
- si reitera l'opposizione all'ammissione della C.T.U. sulla persona di , P_
diretta ad accertarne la capacità di intendere e di volere in relazione alle convenzioni di cui è giudizio, con conseguente revoca dell'ordinanza di ammissione ed ogni ulteriore conseguente provvedimento, richiamandosi in ogni caso tutte le osservazioni critiche già formulate dal C.T.P. attoreo, con la conseguente inefficacia-inutilizzabilità dell'elaborato di C.T.U.; ferme, in ogni caso, le già dedotte contestazioni sul metodo e sul merito;
- rigettarsi l'istanza di C.T.U. estimativa, (sub lett. F memoria art. 183 – VI° co. n. 2 avversa) anche in ragione dell'eccepita prescrizione e comunque dell'inammissibilità della domanda ex art. 1448 c.c.;
- dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi ogni ulteriore istanza proposta da parte convenuta;
- ammettersi, occorrendo, le prove testimoniali articolate da parte attrice in memoria ex art. 183-comma VI n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati;
pag. 3/24 - si rinnova, inoltre l'opposizione alle avverse seguenti istanze se ritualmente riproposte:
*all'espletamento della c.t.u. grafologica nella parte in cui si chiede l'accertamento dell'
“effettiva datazione”;
*all'emissione di ordine di esibizione di files nei confronti dell'attore, in quanto, come ribadito poco sopra, incombente meramente esplorativo (istanza sub lett. E mem. art. 183 – VI° co. n. 2 avversa);
- dato preliminarmente atto dell'intervenuto abbandono, per mancata riproposizione delle istanze di prova testimoniale richiesta sub par G) delle conclusioni della comparsa di costituzione avversa, si rinnova in ogni caso l'opposizione alle medesime in quanto dedotte in violazione dell'art. 244 c.p.c. per la mancata capitolazione e la mancata indicazione dei testi, anche in quanto non integrata entro il termine di decadenza per la proposizione delle istanze istruttorie ex art. 183-comma VI n. 2 c.p.c.;
- in denegata ipotesi di ammissione si chiede l'abilitazione alla prova contraria con gli stessi testi già indicati a prova diretta con le memorie istruttorie in atti.
D) Spese di lite di primo e secondo grado interamente rifuse.
E) Descrizione dei beni
Descrizione dei beni oggetto delle domande attoree formulate in primo grado delle quali con il presente gravame è richiesto l'accoglimento:
Comune di Santorso, Catasto Fabbricati, Foglio n. 14:
- particella n. 755 sub 1, P.T., bene comune non censibile;
- particella n. 755 sub 2, P. st., bene comune non censibile;
- particella n. 755 sub 3, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 4, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 5, P.T., laboratorio artigianale;
- particella n. 755 sub 6, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 7, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 8, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 9, P.T., cat D/1;
- particella n. 755 sub 10, P.T., cat. C/1, classe 2, di mq 103;
- particella n. 755 sub 12; P.T. - 1, bene comune non censibile ai sub nn. 19 e 20, scala;
pag. 4/24 - particella n. 755 sub 13, P.T.-1, bene comune non censibile ai sub nnn. 21-22-23, scala;
- particella n. 755 sub 14, P.T.-1, bene comune non censibile ai sub nn. 2772 e 23, ingresso;
- particella n. 755 sub 15, P. St.-T, cat. D/1;
- particella n. 755 sub 16, P.T., cat. C/3, classe 2, di mq 170;
- particella n. 755 sub 17, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 19, P.1, cat. A/10, classe U, di vani 10,5;
- particella n. 755 sub 20, P.1., cat. A/10, classe U, di vani 12,5;
- particella n. 755 sub 21, P.1, cat. D/1;
- particella n. 755 sub 22, P. 1, cat. A/10, classe U, di vani 1,5;
- particella n. 755 sub 23, P. 1 cat. A/3, classe 3 di vani 7;
- particella n. 755 sub 24, P.T., cat. C/1, classe 2, di mq 122;
- particella n. 755 sub 25, P.T. negozio;
- particella n. 755 sub 26, P.T.-1, cat. C/3, classe 1, di mq 192.
Salvo i diversi e più precisi.
Per parte appellata:
Nel merito
1. In via principale di merito: respingersi l'impugnazione proposta dall'appellante, dichiarandola infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 2029/2022,
R.G. n. 7219/2019, Rep. 3310/2022 del 29.11.2022, notificata in data 29.11.2022;
2. In ogni caso: rigettarsi la domanda ex art. 2932 c.c. azionata dal sig. in Parte_1 forza della “convenzione privata” apparentemente datata 06.02.2019 ed avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Santorso (VI) e catastalmente censito al foglio
14, part. n. 755 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 e 26, nonché quella svolta in subordine di accertamento del già intervenuto trasferimento della proprietà dei suddetti immobili in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
3. In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che il sig. si trova in P_ condizioni di incapacità naturale di intendere e di volere quanto meno dall'inizio del pag. 5/24 2018, previo accertamento dell'effettiva datazione delle convenzioni private del
19.03.2018 e del 06.02.2019 (docc.
7-8 fascicolo TE), dichiararsi l'annullamento per vizio del consenso ai sensi dell'art. 428 c.c. delle suddette convenzioni private.
4. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 3, accertata a dichiarata la discrepanza di valore tra il presunto debito di euro 800.000,00 di cui alla convenzione privata del 19.03.2018, con il valore della datio in solutum di cui alla convenzione privata del 06.02.2019, accertata e dichiarata la sussistenza dello stato di bisogno in capo alla soc. per le ragioni P_ esposte in atti, dichiararsi la rescissione per legione ultra dimidium ai sensi dell'art.1448
c.c. della convenzione privata del 06.02.2019.
5. Conseguentemente ed in ogni caso, ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio di cui alla nota n. 11507 R.G. e n. 8097 R.P. del 05.11.2019, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
6. In ogni caso: accertarsi e dichiararsi che il sig. è stato regolarmente Parte_1
retribuito dalla soc. per le attività indicate nei punti da a) ad e) di pag. 2 P_ dell'atto di citazione e che ogni ulteriore pretesa al riguardo è prescritta;
accertarsi e dichiararsi che la soc. nulla deve al sig. per le altre attività P_ Parte_1 indicate nella seconda metà di pag. 2 dell'atto di citazione avanti il Tribunale di
Vicenza, per le quali in ogni caso non erano mai stati pattuiti compensi né risultano provati esborsi e per le quali il sig. non aveva titolo di lucrare alcunché. Parte_1
7. Spese e competenze di causa rifuse, comprensive delle spese di CTU e di CTP sia della perizia grafologica e sia della perizia psichiatrica forense, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso e con condanna in capo al sig. al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c.
In via istruttoria
A. Si conferma la produzione documentale già agli atti;
B. Ordinarsi al sig. di esibire gli originali dei due files della convezione Parte_1
privata del 19.03.2018 e di quella del 06.02.2019 (docc.
7-8 fascicolo TE).
pag. 6/24 C. Disporsi CTU estimativa al fine di indicare il valore commerciale del compendio immobiliare sito in Santorso (VI) e catastalmente censito al foglio 14, part. n. 755 sub.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
D. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte, in quanto:
- i capitoli da 1) a 8) sono tutti irrilevanti:
➢ sia perché tesi a provare l'esistenza di crediti prescritti, quanto meno limitatamente alle attività relative ai contratti di locazione stipulati nei dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione (docc. 38-51 fascicolo TE);
➢ sia perché tesi a dimostrare attività rispetto alle quali non risulta pattuito alcun compenso in favore del sig. , che sono indicate in maniera del tutto Parte_1 generica e per le quali (l'attività di progettazione di cui ai capitoli 3 e 4 e quella di mediazione di cui ai capitoli 6 e 7) il sig. è privo delle necessarie Parte_1
competenze e/o abilitazioni professionali;
- i capitoli 9) e 10) sono irrilevanti;
- il cap. 11) è irrilevante;
- i capitoli 12) e 13) sono irrilevanti (ed invero il fatto stesso che il sig. Parte_1 sapesse che, nell'aprile 2020, il padre era stato ricoverato per broncopolmonite, attesta già tutto: sia la sua conoscenza di quella patologia e dello stato di saluta del padre, sia la sua irrilevanza rispetto al dedotto stato di incapacità naturale del sig. ). P_
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria, indicando come testimoni i signori: ; ; dott. Tes_1 Tes_2 Tes_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
società di famiglia (costituita dai genitori e ) P_ P_ P_
per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo assunto da con la scrittura P_
del 6.2.2019 a trasferire in suo favore alcuni immobili siti in Santorso (VI) via delle
Prese o, in subordine, l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dei beni oggetto di tale accodo, previo riconoscimento della autenticità delle firme.
Deduceva che tale impegno era stato assunto con l'allora legale rappresentante della società (padre di ) a seguito dell'accordo transattivo P_ Parte_1
pag. 7/24 sottoscritto il precedente 19.3.2018 in forza del quale, a fronte di pretese di pagamento avanzate da per prestazioni lavorative svolte per la società , Parte_1 P_ quest'ultima, sempre tramite l'allora legale rappresentante , si era impegnata P_
a definire le ragioni di credito dell'attore dietro pagamento di euro 800.000,00, riservandosi di stabilire le modalità con separato accordo e, comunque, con obbligo di corrispondere la somma a semplice richiesta.
Da qui l'impegno suggellato in data 6.2.19 a fronte della impossibilità per la società di pagare la somma per assenza di liquidità.
Si costituiva deducendo di voler provare, ex art. 1988 c.c., l'inesistenza del P_
rapporto sottostante, contestando la debenza di somme in favore del figlio, che era stato sempre retribuito per l'attività svolta nel negozio di alimentari sito in Valli del Pasubio
(VI) di proprietà del padre (dal 1992 al 1993) e (dal 1994 al 2003) nel mobilificio sito in
Santorso e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti fino al 2003, tenuto conto che in tale periodo si era interrotta la collaborazione con l'attività familiare per riprendere solo nel
2009 (a seguito di un lungo periodo trascorso da in Brasile). Parte_1
In ogni caso disconosceva ex art. 214 c.p. c. la sottoscrizione posta in calce ai documenti del 19.3.18 e 6.2.19 e, in via riconvenzionale, ne chiedeva l'annullamento ex art. 428 c.c. perché conclusi da quando si trovava in stato di incapacità P_
(produceva documentazione medica a partire dal 2016) e, in via riconvenzionale subordinata, la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., tenuto conto che la società era priva di liquidità e il valore degli immobili era di euro 4.576.443,50; rispetto a quest'ultima domanda l'attore ne eccepiva prescrizione e inammissibilità.
Qualificati i due atti come transazione (quello del 19.3.18) e contratto preliminare
(quello del 16.2.19) e disposte ed espletate consulenza tecnica grafologica (a fronte della formalizzazione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.) e consulenza medico-legale, che concludevano la prima per l'autenticità delle firme e la seconda per lo stato di incapacità di , con sentenza n. 2029/2022, il Tribunale di Vicenza: P_
- accertava e dichiarava l'attribuibilità delle sottoscrizioni apposte sulle scritture private del 19.3.2018 e del 6.2.2019 ad;
P_
- annullava ex artt. 428 e 1425 c.c. i contratti del 19.3.2018 e del 6.2.2019;
pag. 8/24 - in accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale proposta “in ogni caso” dalla convenuta, accertava e dichiarava che Controparte_1
nulla deve a per le attività svolte in favore della società fino al Parte_1
2016, in quanto prescritte quelle asseritamente svolte fino al 10.4.2007 e non provate quelle asseritamente svolte successivamente;
- ordinava la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali;
- rigettava le domande dell'attore;
- dichiarava assorbite le ulteriori domande della convenuta.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto sussistente l'incapacità naturale di e conseguentemente P_
annullato i contratti rigettando la domanda ex art. 2932 c.c. e nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza delle ragioni di credito vantate da in Parte_1
accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da . P_
Si costituiva tempestivamente resistendo al gravame. P_
Riassegnata la causa a nuovo giudice istruttore, all'udienza dell'8.4.2025 (così anticipata su istanza dell'appellante) la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, rinunciando a nuovi termini.
2. Motivo primo: Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2702-2703-2704
c.c., quanto all'affermata carenza di data certa nella scrittura 19/3/2018 – violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 cc.
Il motivo è finalizzato a contestare l'affermazione secondo cui la transazione del
19.3.2018 sarebbe priva di data certa, la cui rilevanza, secondo quanto addotto, dall'appellante “risiede nell'esigenza di riferire l'accertamento della capacità/incapacità alle date in cui vennero conclusi gli accordi di cui alle scritture private, considerato l'inequivoco tenore dell'art. 428 cc” (pag.34 atto di appello).
Il motivo è infondato.
E, infatti, il giudice di prime cure ha affrontato la tematica (trattandosi di contestazione sollevata dalla convenuta) con riferimento ai criteri di cui all'art. 2704 c.c. e nella parte dedicata alla qualificazione giuridica dei negozi.
pag. 9/24 Si legge, infatti, a pagina 9 della motivazione (par.3.1): “La convenzione del 19.3.2018
è stata formalizzata come una scrittura privata, non autenticata, redatta con un programma di videoscrittura. Le uniche parti a penna sono le sottoscrizioni e la data dell'accordo. L'atto è dunque privo di data certa, non essendo stato autenticato né essendo stati eseguiti accorgimenti utili a certare la data di sottoscrizione (ad es: invio tramite il servizio postale). La convenzione si compone di alcune premesse e quindi delle vere e proprie pattuizioni tra le parti. (…)” a cui segue l'esame dell'atto ai fini della qualificazione giuridica come transazione (stessa dinamica valutativa per la scrittura del 6.2.2019, par.
3.2. pag.10 motivazione).
La valutazione della capacità naturale, pur nella premessa di assenza di data certa dei documenti, è avvenuta con riferimento proprio al periodo di formazione dei contratti desunto sulla base della data indicata, come esplicitato sia nel quesito formulato al CTU sia nel ragionamento seguito dal giudice di primo grado per addivenire alla conclusione di incapacità al momento di conclusione dei negozi, in tal senso ribadendo, anche in risposta alle obiezioni formulate dall'attore, la valutazione della capacità rivolta al passato e non all'attualità (pag. 15 motivazione “già all'epoca di conclusione degli accordi”, “nel periodo di riferimento”; pag.17 motivazione “la sua capacità al momento di conclusione degli accordi impugnati”).
3. Motivo secondo: Violazione e/o errata applicazione degli artt. 428 e 1425 II° co.
c.c. in relazione all'adesione espressa alle conclusioni peritali sul punto dell'affermata incapacità naturale riferita alle date di conclusione delle due convenzioni private. Illogicità e contraddittorietà della motivazione resa sul punto medesimo.
Il motivo di appello si snoda sui seguenti profili: l'adesione, ritenuta acritica, del giudice di prime cure alle conclusioni del CTU;
l'irrilevanza dell'accertato deficit di memoria rispetto alla capacità in assenza di prova della sussistenza e modalità delle trattative;
l'omessa considerazione delle critiche alla CTU.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto ricordato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti
pag. 10/24 del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. sez. 1 ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Nel caso di specie, peraltro, il giudice di primo grado non si è limitato ad aderire alle conclusioni del CTU, ma ne ha condiviso il ragionamento, in particolare in punto di compromissione della memoria e incidenza sulla capacità di agire in situazioni contrattuali, verificandone, altresì, la rilevanza nella fattispecie fattuale concreta
(pagg.13-16 sentenza di primo grado).
Evidenzia, infatti, il giudice di primo grado: “Tale conclusione è particolarmente significativa alla luce del contenuto degli accordi impugnati: la convenzione del marzo
2018 costituisce una transazione “tombale” con cui (in persona di ) e P_ P_
concordavano di riconoscere al secondo a saldo e stralcio di ogni pretesa Parte_1 relativa al rapporto lavorativo/di collaborazione tra la società e l'attore l'importo di €
800.000,00. Per la conclusione di tale accordo, posto che l'attore rivendicava crediti relativi ad attività asseritamente svolte dal 1996 al 2016, era dunque essenziale che la memoria di non presentasse criticità (dovendo, nella valutazione delle P_
rispettive pretese, fare un vaglio della situazione dare/avere tra le parti per un arco ultraventennale). Il fatto che già nel 2018 la memoria dell'TE fosse significativamente compromessa comporta quindi che al momento della stipula di tale accordo (eseguita alla presenza dei soli due TE e, in base alla prospettazione attorea, a seguito di una rapida trattativa orale, intercorsa direttamente tra padre e figlio) l'allora l.r.p.t. di
fosse incapace. P_
Analogo discorso per la convenzione del 2019: presupposto di tale intesa era, infatti, la transazione del 2018. È quindi evidente che la compromissione della memoria a breve e soprattutto lungo termine rendesse incapace di intendere e volere, anche al P_
momento della stipula di tale accordo (per cui avrebbe dovuto avere piena cognizione della precedente intesa;
anche in questo caso l'accordo sarebbe stato firmato alla presenza dei soli due TE e, in base alla prospettazione attorea, a seguito di una rapida
pag. 11/24 trattativa orale, intercorsa direttamente tra padre e figlio)”.
Dunque, il lasso temporale in cui si erano sviluppate le rispettive pretese rispetto al deficit di memoria e all'insufficiente vaglio critico, unitamente a trattative intercorse solo oralmente e unicamente tra padre e figlio (di cui non è vero che non vi è traccia nel processo, essendo stata tale dinamica esposta dallo stesso attore-appellante, pag.3 atto di citazione di primo grado: “successivamente però e la società convenuta, Parte_1
in persona di , in seguito a trattativa svoltasi tra gli stessi nel corso del P_ marzo 2018…”) erano tali da compromettere irrimediabilmente la capacità nello svolgimento di quelle attività negoziali.
Con l'ulteriore precisazione che “mentre può anche ipotizzarsi che tra il 2018 e il 2019
fosse dotato di capacità di intendere e di volere quanto a diverse attività, P_
anche negoziali (si pensi alla conclusione di contratti di contenuto lineare) non lo era per gli accordi oggetto di causa”.
Sotto tale profilo, l'irrilevanza del ruolo gestorio assunto da nella società P_
per essere coadiuvato da parenti/collaboratori non costituisce mera P_
congettura, ma trova riscontro nelle stesse affermazioni dell'attore-appellante circa l'apporto prestato sia in favore di sia in favore della ditta individuale del P_
padre e le difficoltà gestionali rappresentate dalla madre sin dal 2007 (pag.3 memoria
183 nr.1 c.p.c.) ed è coerente con la natura familiare dell'attività.
Circostanza che trova conferma nella stessa denuncia sporta da nei Parte_1
confronti la madre in data 6.5.2017 (doc.60), laddove egli dichiara che la ditta individuale del padre era di fatto da lui gestita perché il padre era andato in pensione e da cui risulta che ad intervenire in loco per la diatriba in corso con sulla Parte_1 prosecuzione dell'attività fu la madre e non il padre. Dinamiche che trovano ulteriore riscontro nella denuncia parimenti sporta da in data 7.8.2017. P_
La rilevanza della stipula, nel medesimo periodo, di altri negozi anche notarili è stata correttamente superata dal giudice di prime cure, tenuto conto che lo stato di incapacità rileva in relazione al singolo atto (potendo il soggetto essere capace per alcuni atti e incapace per altri) e che in quei contesti poteva contare sulla presenza del P_
notaio o essere coadiuvato da collaboratori.
Va ulteriormente aggiunto che si tratta termine di paragone non equiparabile sia per la pag. 12/24 diversità dei contesti con la presenza del notaio a garanzia dell'esplicazione del contenuto e degli effetti dell'atto rispetto ad una situazione in cui si trovava P_
da solo con il figlio diretto interessato in un contesto di rapporti tesi tra le parti che certo non agevolavano la capacità di autodeterminazione sia per tipologia e contenuti degli atti rispetto a quelli in esame, che richiedevano una complessa valutazione di tutta una situazione pregressa che i riscontrati deficit del disponente non consentiva di effettuare e la consapevolezza in ordine alle implicazioni dell'atto che si stava per compiere.
Le critiche rivolte alla CTU, afferenti la ritenuta inconsistenza e insufficienza dei test somministrati, limitati al MMSE e al test dell'orologio; l'insufficienza di un solo incontro di circa 2 ore per l'esame del periziando;
l'erroneità della valutazione della raccolta anamnestica;
l'insufficienza ed incompletezza della pregressa documentazione medica;
la valutazione della specificità della capacità naturale in relazione alle convenzioni impugnate, sono state superate dal giudice di primo grado con motivazione esauriente e condivisibile (pagg.16-18 sentenza di primo grado) con cui l'appellante non si confronta:
- esame diretto ed eccessivamente conciso del periziando e accertamenti psicodiagnostici minimali: come correttamente osservato dal giudice di primo grado, i test somministrati sono quelli tradizionalmente utilizzati per valutare situazioni analoghe e l'esame del periziando era volto a comprendere il quadro patologico/neurologico/psichiatrico anche alla luce della documentazione clinica prodotta, ma lo scopo della consulenza era verificare la capacità al momento della stipula degli accordi e non all'attualità. Va aggiunto in questa sede che la metodologia ed esaustività degli strumenti utilizzati dal CTU per le sue valutazioni non è stata posta in discussione nemmeno dal consulente di parte dott.ssa che, anzi, nelle osservazioni, ne sottolinea l'accuratezza e la Per_1 valenza ( “vi è un unico dato oggettivo affidabile, costituito dall'esame del periziando, che, però, per quanto accurato e approfondito, viene condotto attualmente, ossia a distanza…” pag.4 osservazioni alla CTU) e ne avvalora la rilevanza (quanto ai test, pag.2 osservazioni CTP).
- La raccolta anamnestica presenta evidenti errori di valutazione avendo il CTU evidenziato quali indici rivelatori di possibile patologia una serie di risposte pag. 13/24 fornite da reputandole erroneamente inesatte e secondo l'appellante P_
“il Tribunale non ha minimamente valutato la circostanza che il CTU possa essere pervenuto alle note conclusioni in forza di un clamoroso errore di valutazione, vale a dire quello che lo avrebbe indotto (non si sa perché) a ritenere errate una serie di risposte -in realtà esatte – fornite da alla P_
maggior parte dei quesiti”: sul punto basti osservare che lo stesso CTP dott.ssa
(pag.2 osservazioni CTP) concorda sul fatto che le risposte fornite Per_1 dall'esaminando siano espressive di una certa “confusione”, benchè il consulente di parte la attribuisca all'assenza di spiegazioni o alla volontà di far apparire un quadro di maggiore “gravità” rispetto alla reale situazione. Si osserva, inoltre, che la valutazione del CTU è tutt'altro che atomistica e si basa, piuttosto, su una valutazione a ritroso del quadro che trova conforto nella documentazione clinica che accerta l'insorgere di deficit cognitivi sin dal 2016 (con riferite problematiche risalenti ad almeno 3 anni prima) con andamento ingravescente.
Nel rispondere alle osservazioni del CTP il CTU ha infatti sottolineato come “ circa la sintomatologia e la sua supposta fluttuazione (…) tali affermazioni sono basate esclusivamente sui valori di scale e test (MMSE, CDT, ENB, ecc.ecc.) mentre sono trascurate le valutazioni cliniche dirette operate dagli specialisti che si erano occupati del caso, come se le loro valutazioni fossero derivate esclusivamente da tali strumenti, i quali sono utili ma si affiancano all'osservazione clinica diretta, dalla quale non si può prescindere. E' per tale motivo che il quadro è stato descritto della gravità riportata nell'elaborato della
C.T.U. di grado compromissorio più importante di quanto valuta il C.t.p. (…)
Del resto, volendo seguire il modo di ragionare del C.t.p., se ci si dovesse basare sui test, poiché MMSE e CDT sono stati somministrati anche in questa
C.T.U. e dato che i risultati non sono poi dissimili dai precedenti, tenendo presente il rilievo diretto attuale del livello di compromissione, si dovrebbe concludere che il quadro di allora no n era poi discosto da quello che si osserva ora, quindi più grave di come lo descrive la ”. Pt_2
Né le articolate conclusioni della CTU possono essere poste in discussione dalle dichiarazioni rese dall'amministratore di sostegno avv.Rossi all'udienza dibattimentale pag. 14/24 dell'11.5.2023 (di cui è stata ammessa la produzione del relativo verbale).
Innanzitutto perché si tratta di valutazioni di fatto e non certo tecniche (non avendo l'amministratore di sostegno alcuna competenza medico legale) e, in ogni caso, perché non fanno che confermare il declino mentale e il deficit importante di memoria che, pur lasciando ad una certa autonomia negli atti quotidiani della vita, incide a P_
livello cognitivo (tanto che all'udienza dibattimentale si era presentato l'amministratore di sostegno in quanto per era stato presentato un certificato medico di P_
incapacità a testimoniare per declino mentale medio-grave che lo rende incapace di ricordare), che è proprio l'aspetto che, come già evidenziato, assume rilevanza nella valutazione della capacità nella conclusione degli atti del 19.3.18 e 6.2.19.
Né la valutazione (peraltro dubitativa “penso che sia una situazione di deterioramento cognitivo grave da 2-3 anni”) dell'amministratore di sostegno della retrodatazione della gravità della situazione di declino cognitivo al 2020 può avere valenza scientifica per una pluralità di ragioni: l'assenza di competenze medico legali nell'amministratore di sostegno;
l'assenza di conoscenza diretta dell'amministrato nel periodo precedente al
2021 essendo stata richiesta la nomina dell'amministratore di sostegno solo a giugno
2021; la presenza di documentazione clinica attestante la presenza di decadimento cognitivo dal 2016, peraltro, stando alla precisazione del CTU in sede di osservazioni al
CTP, con l'esecuzione di test cognitivi che attestavano già in allora una situazione di gravità.
Va aggiunto che la presenza di tali deficit – certamente incidenti in maniera significativa sulla capacità di formare una volontà cosciente, che presupponeva la precisa contezza di pretese eterogenee e risalenti nel tempo - coeva alle sottoscrizioni degli atti, come ritenuto dal CTU sulla base di una valutazione complessiva che ha preso in considerazione dati clinici e gli accertamenti evidenziati dalla documentazione sanitaria comparati all'esame obiettivo e agli esiti dei test somministrati, trova riscontro nei referti delle visite neurologiche ed esame neuropsichico effettuati proprio in prossimità temporale rispetto alla sottoscrizione degli atti:
- In data 06/02/2018 il referto dell'esame neuropsicologico e il referto di visita neurologica di controllo, come sottolineato dal CTU, evidenziano una
“situazione di declino cognitivo di media entità, con compromissione anche
pag. 15/24 della memoria di fissazione e di lavoro e con, inoltre, problematiche umorali che comportavano anche apatia, aspetti che sono confermati anche dalla documentazione successiva” (pag. 14 relazione peritale)
- Il 27/11/2018 nel Modulo di formulazione del Piano Terapeutico è riportata diagnosi di AD (ndr: Alzheimer Disease, Malattia di Alzheimer) e il 28/03/2019 nel Modulo di formulazione del Piano Terapeutico viene prescritto il Donepezil
5 mg cpr (farmaco tipicamente utilizzato nei decadimenti cognitivi tipo
Alzheimer) che, come evidenziato dal CTU, sono indicativi del fatto che “il quadro permanesse compromesso con andamento in ingravescenza anche nel periodo della firma del secondo documento (06/02/2019). E ciò trova con ferma anche nella documentazione successiva (ndr. referto esame neuropsicologico del
3/12/2019)” (pag. 15 relazione peritale).
4. Motivo terzo: Violazione e/o errata applicazione dell'art 428 c.c. e dell'art 1425-
II° comma c.c., nonché degli articoli 1969 e segg. c.c., degli artt. 115-116 c.p.c., e degli artt. 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione al punto attinente la prova della malafede. Omessa e contraddittoria motivazione sul punto medesimo.
Il giudice di primo grado ha desunto la malafede da varie circostanze:
- lo stretto rapporto di parentela tra e , da cui deve desumersi Pt_1 P_
che il primo potesse ben rendersi conto del fatto che il padre, nello stipulare gli accordi, non fosse in grado di formarsi una volontà cosciente e non rilevando né
l'adotta inconsapevolezza delle condizioni di salute del padre di cui l'attore- appellante sarebbe stato tenuto all'oscuro nè l'assenza di cognizioni tecniche per rilevarle, tenuto conto che per stessa ammissione dell'attore egli aveva collaborato con il padre sino al 2016, che si erano svolte delle trattative orali direttamente con il padre per la conclusione dei due accordi, che i deficit di memoria sono percepibili anche da soggetto non dotato di particolari competenze specialistiche. E' stata esclusa la rilevanza, in senso contrario, sia dell'affermazione del CTU a pag.19 della relazione (“E' anche opportuno ricordare che ciò che interessa e si chiede al C.T.U. è non già e solo che il soggetto in esame appaia capace (o incapace) ad un qualunque osservatore non esperto, ma che sia sostanzialmente capace (o incapace), ovvero che comprenda
pag. 16/24 e voglia liberamente quanto si accinge a fare ed a sottoscrivere”) in quanto riferita alla rilevanza di valutazioni tecniche svolte da specialisti in altri settori della medicina sia all'andamento del procedimento per la nomina dell'ADS poiché è comprensibile che in quella sede si siano svolti approfondimenti per la nomina dell'ADS definitivo sia alla stipula di altri atti innanzi a notai, non conoscendosi l'iter che portò alla conclusione di detti accordi e dove P_
era coadiuvato dalla presenza di professionisti.
- l'esistenza di un grave pregiudizio a carico del contraente vale a dire , P_
quale emerge dalla lettura congiunta dei due accordi che portava per la società la perdita di vari immobili.
- la qualità dei contratti e in particolare le peculiari modalità con cui sarebbero stati conclusi, all'esito di trattative orali svolte solo tra padre e figlio.
Il motivo di appello ripropone i medesimi argomenti senza adeguatamente confrontarsi con le motivazioni addotte dal giudice di primo grado, sostenendo che il giudice di primo grado si è limitato a richiamare il rapporto di parentela senza dare ingresso alle istanze istruttorie volte a dimostrare che era stato tenuto all'oscuro delle Parte_1
condizioni di salute del padre e senza considerare i dati contrari costituiti dalla stipula nel medesimo periodo di altri atti anche notarili senza che alcun notaio abbia rilevato problemi di capacità, dagli approfondimenti fatti dal GT ai fini della nomina dell'ADS, dall'assenza di qualsivoglia valutazione del CTU sulla percepibilità del deficit da un interlocutore non esperto.
Il motivo, ai limiti dell'ammissibilità, è infondato.
Ciò che è stato ritenuto significativo non è il mero rapporto di parentela, ma la frequentazione tra le parti rispetto ad un deficit (quello della memoria) percepibile anche da soggetto non qualificato.
Irrilevanti le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 nr. 2 c.p.c. in quanto afferenti a fatto specifico (ricovero in ospedale del padre) e a periodo successivo a quello delle sottoscrizioni (anno 2020, cfr. capitoli 12 e 13) e perché, comunque, si tratta di valutare non se fosse stato partecipato dai familiari delle Parte_1
condizioni di salute del padre, ma se le problematiche che rendevano P_
incapace di sottoscrivere gli accordi fossero note ad . Parte_1
pag. 17/24 E, sotto questo profilo, risulta significativa la sussistenza di rapporti diretti tra padre e figlio per ragioni di lavoro, avendo egli prestato attività, per sua stessa ammissione, sino al 2016 e risultando dagli atti la prosecuzione anche in periodo successivo nell'attività imprenditoriale svolta per la ditta individuale del padre, tenuto conto che lo stesso attore appellante riferisce di attività svolta per la ditta individuale Centro CA d'TE di TE
IO (sia presso il negozio di alimentari di Valli del Pasubio sia presso l'esercizio di commercio mobili in Santorso, pag.2 memoria 183 co. 6 nr.1 c.p.c.) e che le denunce sporte da (in cui egli stesso dichiara di lavorare per il negozio del padre da Parte_1
25 anni! doc.60) e da , proprio inerenti la gestione del negozio paterno, si P_
collocano a maggio e agosto 2017 e, in continuità temporale, si collocano poi gli atti di disposizione patrimoniale in favore di (a partire dal contratto di comodato Parte_1
del 30.8.2017).
Le problematiche cognitive erano insorte precedentemente e, per tipologia e natura, erano immediatamente percepibili a chi aveva occasione di frequentare . P_
Infatti, il referto di prima visita neurologica del 5/09/2016 dà conto di riferiti deficit mnesici da circa 2/3 anni e all'esame obiettivo si riscontrava – già a maggio 2016 appunto! – “memoria a lungo termine verbale gravemente deficitaria con aspetti di intrusioni verbali in parte compensative, attenzione selettiva lievemente deficitaria, eloquio fluente comunicativo in produzione spontanea pur se tendente alla ripetitività del contenuto, deficit a livello moderato nell'accesso del lessico secondo il criterio fonemico”.
La valutazione neuropsicologica del novembre 2016 attesta “memoria deficitaria a livello moderato nella componente a BT uditivo verbale, a livello grave nella componente LT uditivo verbale e nella working memory;
deficit moderati gravi nella componente divisa e alternata dell'attenzione”.
Si è già richiamato sub 3 il referto del 6.2.2018, che evidenzia, a quella data, un consolidato quadro di decadimento cognitivo, proprio un mese prima della sottoscrizione del primo atto.
A fronte di tale quadro che depone per la inequivoca consapevolezza di Parte_1
delle difficoltà cognitive del padre e, quindi, della sua incapacità di autodeterminarsi consapevolmente rispetto a quegli accordi negoziali, le argomentazioni sulla stipula di pag. 18/24 altri atti anche notarili (di cui si è già detto sub 3) e sugli approfondimenti svolti in sede tutelare per la nomina dell'ADS sono del tutto ininfluenti.
Del resto la malafede trova riscontro in due ulteriori elementi indiziari:
- la significativa sproporzione tra le asserite pretese economiche vantate da
[...]
(800 mila euro) e il valore dei beni ceduti a tacitazione di tali pretese Pt_1
(oltre 4 milioni di euro, come da perizia di stima asseverata prodotta sub doc.25 dalla convenuta appellata).
- il contesto in cui matura la sottoscrizione degli atti: da maggio 2017 insorgono contrasti tra e sulla conduzione del negozio di Parte_1 P_
commercio di mobili in Santorso Via delle Prese nr. 58 della ditta individuale di
TE ma condotto su locali di proprietà di vi è una prima P_ P_
denuncia il 6.5.2017 di conseguente alla pretesa di chiusura del Parte_1
negozio; in data 7.8.2017 sporge denuncia nei confronti del figlio, P_
lamentando i comportamenti del figlio ed enunciando la volontà di chiudere l'attività estromettendolo;
in data 30.8.2017 (quindi poco più di 15 giorni dalla predetta denuncia) viene sottoscritto tra quale legale rappresentante P_
di e un contratto di comodato dei locali commerciali P_ Parte_1
siti in Santorso ove è esercitata appunto l'attività di commercio mobili (doc.5 convenuta-appellata); in data 19.3.2018 stipula presso il Notaio P_
di Schio, l'atto di donazione in favore di del ramo Per_2 Parte_1
d'azienda commercio mobili della ditta Centro CA d'TE; lo stesso giorno
19.3.2018 viene sottoscritta la transazione oggetto del presente giudizio;
con la convenzione del 6.2.2019 oggetto del presente giudizio cede gli P_
immobili commerciali siti in Santorso cioè i locali ove viene esercitata l'attività di commercio mobili che fu della ditta individuale di TE IO e per la quale sono insorti i contrasti che hanno portato alle reciproche denunce.
5. Motivo quarto. Parziale erroneità della qualificazione della domanda riconvenzionale come domanda di accertamento negativo. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.. Erroneità ed illogicità delle valutazioni esposte sulle prospettazioni attoree attinenti i crediti dedotti dall'attore. Violazione ed errata applicazione dell'art. 1965 c.c. Violazione ed errata applicazione dell'art.
pag. 19/24 244 c.p.c. e degli artt. 2721 e segg. c.c.. Omessa o carente motivazione sul punto della ritenuta inammissibilità delle prove orali. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2094, 2222 e 230 bis c.c.. Omessa o carente motivazione sul punto dell'accertamento della natura del rapporto.
L'appellante deduce che, una volta annullati i due contratti, tra loro intimamente legati, dedotti quali causae petendi delle domande attoree, che trovavano giustificazione nei crediti vantati da nei confronti della società per le prestazioni eseguite in Parte_1
passato, la riconvenzionale in questione avrebbe dovuto essere dichiarata “assorbita” per la sopravvenuta carenza di interesse.
Rileva, altresì, l'erroneità della qualificazione della domanda riconvenzionale come
“accertamento negativo” dei crediti in quanto, di fatto, consistente in due diverse domande:
- una di accertamento positivo dell'avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte verso l'attore per effetto delle prestazioni elencate da a) ad e) dell'atto di citazione per avvenuto adempimento, sicchè incombeva su l'onere della P_
prova del fatto estintivo;
- l'altra di accertamento negativo (con riferimento alle attività indicate dalla seconda metà di pagina 2 della citazione) basata sul fatto che non erano stati pattuiti compensi, la cui sussistenza sarebbe, invece, provata dalla stessa transazione, che mantiene intrinseca validità sotto il profilo del riconoscimento del credito, in quanto annullata non per vizi propri della transazione ma per incapacità.
Il motivo è infondato.
La domanda riconvenzionale proposta da in via autonoma (cfr. pag.11 P_
comparsa di risposta di primo grado) e non condizionata, non può ritenersi assorbita dalla pronuncia di annullamento dei contratti, perché è proprio dall'annullamento dell'atto di transazione, che può determinare la reviviscenza dei rapporti transatti, che sorge l'interesse all'accertamento che nulla è dovuto dalla società per i crediti vantati dall'appellante.
La riconvenzionale proposta da si articola effettivamente in due diverse P_
domande: la prima di accertamento di avvenuta estinzione dei rapporti per pagamento pag. 20/24 e/o prescrizione con riferimento alle prestazioni elencate da a) ad e) dell'atto di citazione;
la seconda di accertamento (negativo) che nulla è dovuto dalla società per le ulteriori pretese avanzate dalla seconda metà di pagina 2 dell'atto di citazione.
Con riferimento alla prima domanda di estinzione del credito, a fronte della tempestiva eccezione di prescrizione, correttamente sono stati ritenuti prescritti i crediti sorti sino al
10.4.2007 per decorso del termine decennale, in quanto l'unico atto di messa in mora è costituito dalla raccomandata del 10.4.2017.
I crediti deriverebbero, secondo la prospettazione dell'appellante, da opere prestate nei diversi cantieri tra il 1995 e il 2004 e consistenti in lavori manuali e di coordinamento dell'attività delle imprese coinvolte. Nel medesimo periodo di collocano anche
“contratti di compravendita e locazione promossi e conclusi” per opera dell'appellante
(così nell'atto di citazione di primo grado).
Il giudice di prime cure ha inquadrato le prestazioni come attività occasionale e di consulenza svolta parallelamente a quella lavorativa principale prestata per il mobilificio del padre e, comunque, interrotta per il viaggio prolungato in Brasile effettuato tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, momento individuato come dies a quo del termine prescrizionale.
E', invero, pacifico (perché ammesso dallo stesso appellante, pag. 2 memoria 183 nr.1
c.p.c. ma anche querela del 6.5.2017 sub doc.60) che, nel medesimo periodo temporale,
prestasse attività lavorativa non per la società ma per il Centro Parte_1 P_
CA d'TE di TE IO (ditta individuale).
Va, tuttavia, osservato che, al di là dell'inquadramento nell'ambito o meno di un rapporto di lavoro, le prestazioni si collocano in un periodo temporale che va dal 1995 al 2006 giacchè dal 2007 al 2009 non risultano svolte attività che sarebbero poi riprese dal 2009 al 2016 (peraltro coerentemente con l'allontanamento in Brasile dell'appellante, allegato da . P_
Infatti, l'attività svolta nei cantieri, per stessa indicazione dell'appellante, si è protratta sino al 2004.
L'attività - sporadica (sono solo 22 i contratti di locazione prodotti a sostegno dell'attività svolta in un arco temporale di 20 anni, dal 1996 al 2016!) e non meglio individuata - di “consulenza” per la stipula di contratti di locazione vede uno iato pag. 21/24 significativo tra il 2006 (doc.50) e il 2009 (doc.51) nel quale non risulta svolta alcuna attività, sicchè non può certo sostenersi una unicità di rapporto ai fini della prescrizione, che deve ritenersi decorrere dall'esecuzione delle singole prestazioni o, comunque, sicuramente dal 2006, data dell'ultima prestazione non coperta dalla messa in mora del
10.4.2017.
L'attività successiva, oggetto della domanda di accertamento negativo, sarebbe consistita nel curare la manutenzione ordinaria/straordinaria dei fabbricati di P_
nel “seguire” tra il 2013 e 2014 la predisposizione del progetto di ristrutturazione
[...]
di Villa Rossi ed esaminare/predisporre l'offerta economica presentata dall'appaltatore, nella promozione/conclusione di vari contratti di compravendita/locazione.
Il giudice di primo grado ha osservato che l'attore non ha provato né si è offerto di provare (atteso l'unico capitolo – sub 8 – formulato in modo generico) quali sarebbero state le intese con la società in merito alla retribuzione delle predette attività, che l'attività di manutenzione poteva essere ricondotta ad una ordinaria attività gestoria di immobili riconducibile alla società di famiglia, che non era in possesso di titoli professionali per la redazione del progetto di ristrutturazione di Villa Rossi, che non essendo iscritto nel ruolo dei mediatori non avrebbe comunque diritto ad alcun compenso per l'attività di mediazione mobiliare.
L'appellante evidenzia che nessuna forma di collaborazione lavorativa richiede la preventiva ed espressa pattuizione dei compensi, che comunque aveva formulato due capitoli di prova (1 e 8), che non aveva mai addotto di aver svolto attività di progettazione o intermediazione mobiliare ma piuttosto di aver “continuativamente seguito per conto e nell'interesse di lo sviluppo delle varie fasi della P_
progettazione, tenendo i rapporti con i professionisti abilitati ed incaricati della stessa, nonché di aver assistito, sempre nell'interesse di alle fasi di elaborazione del P_ computo metrico e dell'offerta economica finalizzate all'appalto” e “di aver curato, per conto e nell'interesse di e non certo in posizione di terzietà, le trattative e la P_
conclusione di svariati contratti di compravendita e di locazione, ancora una volta svolgendo attività che diversamente, avrebbe dovuto essere eseguita dall'amministratore”.
Va preliminarmente ricordato che “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della
pag. 22/24 prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (da ultimo Cass.Sez. 3, Ordinanza n.
9706 del 10/04/2024).
Nel caso di specie, a fronte della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta l'appellante, allora attore, era onerato di prendere specifica posizione sul P_
titolo e di allegare, nel termine della memoria ex art. 183 nr. 1 c.p.c. in cui si cristallizza il thema decidendum, quali e quante attività aveva svolto, avendo cura di precisarne la natura (a fronte dell'eccezione formulata dalla convenuta della mancanza dei requisiti per svolgere attività di mediazione immobiliare e della mancanza di competenze per seguire incarichi di progettazione) e, soprattutto, la tipologia di incarico conferito e con quali accordi, tenuto conto che ha contestato la sussistenza di intese in tal P_
senso, dando conto di una attività lavorativa svolta da – e sempre Parte_1
remunerata – solo per il negozio di alimentari sito in Valli del Pasubio e per il mobilificio sito in Santorso (pag. 2 comparsa di risposta di I grado).
Invece, a fondamento delle pretese, si è limitato a far riferimento agli Parte_1
accordi del 19.3.2018 e del 6.2.2019, ritenendoli prova documentale della prestazione di attività lavorativa.
In realtà nessuna prova può ricavarsi da tali documenti essendo stati annullati e non contenendo alcun riconoscimento delle pretese creditorie (che comunque resterebbe travolto dall'annullamento per incapacità), in quanto nell'accordo del 19.3.2018 si legge che “ sostiene di vantare un credito per attività lavorativa svolta quale Parte_1 dipendente o collaboratore familiare in favore della società e che “ P_ [...]
ha contestato tale pretesa avanzata dal figlio” e contiene l'ulteriore precisazione P_ che l'accordo transattivo “non comporta reciproco riconoscimento di alcuna pretesa”
(l'accordo del 6.2.2019 si limita di richiamare l'accordo del 19.3.18 senza nulla aggiungere).
Dunque, si deve concludere per l'assenza di diritto al compenso non essendo stato chiarito a monte il titolo delle pretese creditorie e quanti e quali crediti fossero oggetto delle pretese.
pag. 23/24 Il relativo onere di allegazione, che non è stato assolto e che si imponeva in forma particolarmente rafforzata a fronte del fatto che pacificamente svolgeva Parte_1
nel medesimo periodo altra attività lavorativa per la ditta individuale del padre e tenuto conto del contesto imprenditoriale di natura familiare, gravava sull'attore - appellante.
6. Motivo quinto. Erroneo ed illegittimo rigetto delle domande attoree dirette a conseguire il trasferimento della proprietà degli immobili in esecuzione delle convenzioni 19/3/2018 e 6/2/2019. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2932
c.c.
Il motivo resta assorbito da rigetto dei precedenti motivi e dalla conferma della sentenza in punto di annullamento delle scritture negoziali del 19.3.2018 e 6.2.2019, che, dunque,
a seguito di annullamento non possono determinare alcun effetto traslativo.
7. L'appello va dunque rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori medi.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 2029/2022 del Tribunale di
Vicenza pubblicata in data 29.11.2022;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.840,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 15/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.15 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Daniele Fantini e Riccardo Cusinato come da atto costituzione nuovo difensore del 26.9.2024; appellante contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
[...] [...]
, (C.F. e P. IVA ) CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Federico Viero e dall'avv. Simone
Veronese come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2029/2022 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 29.11.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
A) Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente gravame, ed in parziale riforma della sentenza n. 2029/2022 del Tribunale di Vicenza depositata e notificata in data 29/11/2022:
- rigettare l'avversa domanda riconvenzionale proposta in primo grado di annullamento ex artt. 428 e 1425 II° co. c.c. delle convenzioni di cui alle scritture 19/3/2018 e
6/2/2019;
- rigettare altresì le avverse domande riconvenzionali qualificate dalla predetta sentenza come di accertamento negativo dei crediti vantati dall'odierno appellante;
- accogliere la domanda formulata in primo grado dall'odierno appellante ex art. 2932
c.c. e conseguentemente, accertata la conclusione dell'accordo di cui alla scrittura
19/3/2018 ed alla convenzione 6/2/2019, dandosi atto dell'accertata autenticità delle sottoscrizioni apposte da , ed accertato e dichiarato l'inadempimento della P_
convenuta alle obbligazioni assunte con la convenzione privata del 6/2/2019, ed in particolare all'obbligazione di concludere il contratto definitivo di trasferimento della proprietà degli immobili ivi descritti, emettersi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., sostitutiva del contratto non concluso, di trasferimento da Controparte_1
in favore di , dei beni immobili in calce descritti, con accessori e
[...] Parte_1 pertinenze, nulla escluso, pronto l'attore all'assunzione degli oneri fiscali e spese inerenti e conseguenti il predetto trasferimento, ordinandosi alla competente Agenzia delle Entrate-Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, in persona del Direttore pro tempore, la trascrizione dell'emittenda sentenza contro la società convenuta ed in favore di parte attrice, autorizzandosi altresì le volture a nome della stessa.
In subordine:
- Accertarsi la conclusione dell'accordo di cui alla scrittura 19/3/2018 ed alla convenzione 6/2/2019, e dichiararsi l'autenticità delle sottoscrizioni della convenzione privata inter partes datata 6/2/2019;
- Conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'avvenuto trasferimento della proprietà dei beni in calce descritti in favore di parte attrice, per effetto della scrittura medesima;
pag. 2/24 - Ordinarsi alla competente Agenzia delle Entrate-Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, in persona del Direttore pro tempore, la trascrizione dell'emittenda sentenza contro la società convenuta ed in favore di parte attrice, autorizzandosi altresì le volture a nome della stessa.
In ogni caso:
- rigettarsi la domanda riconvenzionale “principale” formulata dalla convenuta;
- rigettarsi altresì l'avversa domanda riconvenzionale “subordinata” dichiarandosi prescritta la relativa pretesa ex art. 1449 ultimo comma c.c.; dichiararsi la medesima comunque inammissibile ex art. 1970 c.c. e/o ex art. 1448-II° co. c.c., e, in via di ulteriore subordine, rigettarsi in ogni caso la medesima.
B) Dichiararsi l'inammissibilità delle domande di cui alle conclusioni avverse formulate sub par. 3,5,6 pagg. 22 e segg. della comparsa di costituzione dell'appellata;
C) In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione, occorrendo, di CTU diretta alla esatta individuazione catastale dei beni immobili oggetto della convenzione di cui è giudizio, nonché alla verifica della regolarità degli stessi sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
- si reitera l'opposizione all'ammissione della C.T.U. sulla persona di , P_
diretta ad accertarne la capacità di intendere e di volere in relazione alle convenzioni di cui è giudizio, con conseguente revoca dell'ordinanza di ammissione ed ogni ulteriore conseguente provvedimento, richiamandosi in ogni caso tutte le osservazioni critiche già formulate dal C.T.P. attoreo, con la conseguente inefficacia-inutilizzabilità dell'elaborato di C.T.U.; ferme, in ogni caso, le già dedotte contestazioni sul metodo e sul merito;
- rigettarsi l'istanza di C.T.U. estimativa, (sub lett. F memoria art. 183 – VI° co. n. 2 avversa) anche in ragione dell'eccepita prescrizione e comunque dell'inammissibilità della domanda ex art. 1448 c.c.;
- dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi ogni ulteriore istanza proposta da parte convenuta;
- ammettersi, occorrendo, le prove testimoniali articolate da parte attrice in memoria ex art. 183-comma VI n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati;
pag. 3/24 - si rinnova, inoltre l'opposizione alle avverse seguenti istanze se ritualmente riproposte:
*all'espletamento della c.t.u. grafologica nella parte in cui si chiede l'accertamento dell'
“effettiva datazione”;
*all'emissione di ordine di esibizione di files nei confronti dell'attore, in quanto, come ribadito poco sopra, incombente meramente esplorativo (istanza sub lett. E mem. art. 183 – VI° co. n. 2 avversa);
- dato preliminarmente atto dell'intervenuto abbandono, per mancata riproposizione delle istanze di prova testimoniale richiesta sub par G) delle conclusioni della comparsa di costituzione avversa, si rinnova in ogni caso l'opposizione alle medesime in quanto dedotte in violazione dell'art. 244 c.p.c. per la mancata capitolazione e la mancata indicazione dei testi, anche in quanto non integrata entro il termine di decadenza per la proposizione delle istanze istruttorie ex art. 183-comma VI n. 2 c.p.c.;
- in denegata ipotesi di ammissione si chiede l'abilitazione alla prova contraria con gli stessi testi già indicati a prova diretta con le memorie istruttorie in atti.
D) Spese di lite di primo e secondo grado interamente rifuse.
E) Descrizione dei beni
Descrizione dei beni oggetto delle domande attoree formulate in primo grado delle quali con il presente gravame è richiesto l'accoglimento:
Comune di Santorso, Catasto Fabbricati, Foglio n. 14:
- particella n. 755 sub 1, P.T., bene comune non censibile;
- particella n. 755 sub 2, P. st., bene comune non censibile;
- particella n. 755 sub 3, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 4, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 5, P.T., laboratorio artigianale;
- particella n. 755 sub 6, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 7, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 8, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 9, P.T., cat D/1;
- particella n. 755 sub 10, P.T., cat. C/1, classe 2, di mq 103;
- particella n. 755 sub 12; P.T. - 1, bene comune non censibile ai sub nn. 19 e 20, scala;
pag. 4/24 - particella n. 755 sub 13, P.T.-1, bene comune non censibile ai sub nnn. 21-22-23, scala;
- particella n. 755 sub 14, P.T.-1, bene comune non censibile ai sub nn. 2772 e 23, ingresso;
- particella n. 755 sub 15, P. St.-T, cat. D/1;
- particella n. 755 sub 16, P.T., cat. C/3, classe 2, di mq 170;
- particella n. 755 sub 17, P.T., cat. D/1;
- particella n. 755 sub 19, P.1, cat. A/10, classe U, di vani 10,5;
- particella n. 755 sub 20, P.1., cat. A/10, classe U, di vani 12,5;
- particella n. 755 sub 21, P.1, cat. D/1;
- particella n. 755 sub 22, P. 1, cat. A/10, classe U, di vani 1,5;
- particella n. 755 sub 23, P. 1 cat. A/3, classe 3 di vani 7;
- particella n. 755 sub 24, P.T., cat. C/1, classe 2, di mq 122;
- particella n. 755 sub 25, P.T. negozio;
- particella n. 755 sub 26, P.T.-1, cat. C/3, classe 1, di mq 192.
Salvo i diversi e più precisi.
Per parte appellata:
Nel merito
1. In via principale di merito: respingersi l'impugnazione proposta dall'appellante, dichiarandola infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, confermando in ogni suo capo la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 2029/2022,
R.G. n. 7219/2019, Rep. 3310/2022 del 29.11.2022, notificata in data 29.11.2022;
2. In ogni caso: rigettarsi la domanda ex art. 2932 c.c. azionata dal sig. in Parte_1 forza della “convenzione privata” apparentemente datata 06.02.2019 ed avente ad oggetto il complesso immobiliare sito in Santorso (VI) e catastalmente censito al foglio
14, part. n. 755 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 e 26, nonché quella svolta in subordine di accertamento del già intervenuto trasferimento della proprietà dei suddetti immobili in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
3. In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che il sig. si trova in P_ condizioni di incapacità naturale di intendere e di volere quanto meno dall'inizio del pag. 5/24 2018, previo accertamento dell'effettiva datazione delle convenzioni private del
19.03.2018 e del 06.02.2019 (docc.
7-8 fascicolo TE), dichiararsi l'annullamento per vizio del consenso ai sensi dell'art. 428 c.c. delle suddette convenzioni private.
4. In via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 3, accertata a dichiarata la discrepanza di valore tra il presunto debito di euro 800.000,00 di cui alla convenzione privata del 19.03.2018, con il valore della datio in solutum di cui alla convenzione privata del 06.02.2019, accertata e dichiarata la sussistenza dello stato di bisogno in capo alla soc. per le ragioni P_ esposte in atti, dichiararsi la rescissione per legione ultra dimidium ai sensi dell'art.1448
c.c. della convenzione privata del 06.02.2019.
5. Conseguentemente ed in ogni caso, ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio di cui alla nota n. 11507 R.G. e n. 8097 R.P. del 05.11.2019, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità.
6. In ogni caso: accertarsi e dichiararsi che il sig. è stato regolarmente Parte_1
retribuito dalla soc. per le attività indicate nei punti da a) ad e) di pag. 2 P_ dell'atto di citazione e che ogni ulteriore pretesa al riguardo è prescritta;
accertarsi e dichiararsi che la soc. nulla deve al sig. per le altre attività P_ Parte_1 indicate nella seconda metà di pag. 2 dell'atto di citazione avanti il Tribunale di
Vicenza, per le quali in ogni caso non erano mai stati pattuiti compensi né risultano provati esborsi e per le quali il sig. non aveva titolo di lucrare alcunché. Parte_1
7. Spese e competenze di causa rifuse, comprensive delle spese di CTU e di CTP sia della perizia grafologica e sia della perizia psichiatrica forense, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso e con condanna in capo al sig. al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c.
In via istruttoria
A. Si conferma la produzione documentale già agli atti;
B. Ordinarsi al sig. di esibire gli originali dei due files della convezione Parte_1
privata del 19.03.2018 e di quella del 06.02.2019 (docc.
7-8 fascicolo TE).
pag. 6/24 C. Disporsi CTU estimativa al fine di indicare il valore commerciale del compendio immobiliare sito in Santorso (VI) e catastalmente censito al foglio 14, part. n. 755 sub.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
D. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte, in quanto:
- i capitoli da 1) a 8) sono tutti irrilevanti:
➢ sia perché tesi a provare l'esistenza di crediti prescritti, quanto meno limitatamente alle attività relative ai contratti di locazione stipulati nei dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione (docc. 38-51 fascicolo TE);
➢ sia perché tesi a dimostrare attività rispetto alle quali non risulta pattuito alcun compenso in favore del sig. , che sono indicate in maniera del tutto Parte_1 generica e per le quali (l'attività di progettazione di cui ai capitoli 3 e 4 e quella di mediazione di cui ai capitoli 6 e 7) il sig. è privo delle necessarie Parte_1
competenze e/o abilitazioni professionali;
- i capitoli 9) e 10) sono irrilevanti;
- il cap. 11) è irrilevante;
- i capitoli 12) e 13) sono irrilevanti (ed invero il fatto stesso che il sig. Parte_1 sapesse che, nell'aprile 2020, il padre era stato ricoverato per broncopolmonite, attesta già tutto: sia la sua conoscenza di quella patologia e dello stato di saluta del padre, sia la sua irrilevanza rispetto al dedotto stato di incapacità naturale del sig. ). P_
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria, indicando come testimoni i signori: ; ; dott. Tes_1 Tes_2 Tes_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
società di famiglia (costituita dai genitori e ) P_ P_ P_
per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo assunto da con la scrittura P_
del 6.2.2019 a trasferire in suo favore alcuni immobili siti in Santorso (VI) via delle
Prese o, in subordine, l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dei beni oggetto di tale accodo, previo riconoscimento della autenticità delle firme.
Deduceva che tale impegno era stato assunto con l'allora legale rappresentante della società (padre di ) a seguito dell'accordo transattivo P_ Parte_1
pag. 7/24 sottoscritto il precedente 19.3.2018 in forza del quale, a fronte di pretese di pagamento avanzate da per prestazioni lavorative svolte per la società , Parte_1 P_ quest'ultima, sempre tramite l'allora legale rappresentante , si era impegnata P_
a definire le ragioni di credito dell'attore dietro pagamento di euro 800.000,00, riservandosi di stabilire le modalità con separato accordo e, comunque, con obbligo di corrispondere la somma a semplice richiesta.
Da qui l'impegno suggellato in data 6.2.19 a fronte della impossibilità per la società di pagare la somma per assenza di liquidità.
Si costituiva deducendo di voler provare, ex art. 1988 c.c., l'inesistenza del P_
rapporto sottostante, contestando la debenza di somme in favore del figlio, che era stato sempre retribuito per l'attività svolta nel negozio di alimentari sito in Valli del Pasubio
(VI) di proprietà del padre (dal 1992 al 1993) e (dal 1994 al 2003) nel mobilificio sito in
Santorso e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti fino al 2003, tenuto conto che in tale periodo si era interrotta la collaborazione con l'attività familiare per riprendere solo nel
2009 (a seguito di un lungo periodo trascorso da in Brasile). Parte_1
In ogni caso disconosceva ex art. 214 c.p. c. la sottoscrizione posta in calce ai documenti del 19.3.18 e 6.2.19 e, in via riconvenzionale, ne chiedeva l'annullamento ex art. 428 c.c. perché conclusi da quando si trovava in stato di incapacità P_
(produceva documentazione medica a partire dal 2016) e, in via riconvenzionale subordinata, la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., tenuto conto che la società era priva di liquidità e il valore degli immobili era di euro 4.576.443,50; rispetto a quest'ultima domanda l'attore ne eccepiva prescrizione e inammissibilità.
Qualificati i due atti come transazione (quello del 19.3.18) e contratto preliminare
(quello del 16.2.19) e disposte ed espletate consulenza tecnica grafologica (a fronte della formalizzazione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.) e consulenza medico-legale, che concludevano la prima per l'autenticità delle firme e la seconda per lo stato di incapacità di , con sentenza n. 2029/2022, il Tribunale di Vicenza: P_
- accertava e dichiarava l'attribuibilità delle sottoscrizioni apposte sulle scritture private del 19.3.2018 e del 6.2.2019 ad;
P_
- annullava ex artt. 428 e 1425 c.c. i contratti del 19.3.2018 e del 6.2.2019;
pag. 8/24 - in accoglimento dell'ulteriore domanda riconvenzionale proposta “in ogni caso” dalla convenuta, accertava e dichiarava che Controparte_1
nulla deve a per le attività svolte in favore della società fino al Parte_1
2016, in quanto prescritte quelle asseritamente svolte fino al 10.4.2007 e non provate quelle asseritamente svolte successivamente;
- ordinava la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali;
- rigettava le domande dell'attore;
- dichiarava assorbite le ulteriori domande della convenuta.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto sussistente l'incapacità naturale di e conseguentemente P_
annullato i contratti rigettando la domanda ex art. 2932 c.c. e nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza delle ragioni di credito vantate da in Parte_1
accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da . P_
Si costituiva tempestivamente resistendo al gravame. P_
Riassegnata la causa a nuovo giudice istruttore, all'udienza dell'8.4.2025 (così anticipata su istanza dell'appellante) la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, rinunciando a nuovi termini.
2. Motivo primo: Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2702-2703-2704
c.c., quanto all'affermata carenza di data certa nella scrittura 19/3/2018 – violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 cc.
Il motivo è finalizzato a contestare l'affermazione secondo cui la transazione del
19.3.2018 sarebbe priva di data certa, la cui rilevanza, secondo quanto addotto, dall'appellante “risiede nell'esigenza di riferire l'accertamento della capacità/incapacità alle date in cui vennero conclusi gli accordi di cui alle scritture private, considerato l'inequivoco tenore dell'art. 428 cc” (pag.34 atto di appello).
Il motivo è infondato.
E, infatti, il giudice di prime cure ha affrontato la tematica (trattandosi di contestazione sollevata dalla convenuta) con riferimento ai criteri di cui all'art. 2704 c.c. e nella parte dedicata alla qualificazione giuridica dei negozi.
pag. 9/24 Si legge, infatti, a pagina 9 della motivazione (par.3.1): “La convenzione del 19.3.2018
è stata formalizzata come una scrittura privata, non autenticata, redatta con un programma di videoscrittura. Le uniche parti a penna sono le sottoscrizioni e la data dell'accordo. L'atto è dunque privo di data certa, non essendo stato autenticato né essendo stati eseguiti accorgimenti utili a certare la data di sottoscrizione (ad es: invio tramite il servizio postale). La convenzione si compone di alcune premesse e quindi delle vere e proprie pattuizioni tra le parti. (…)” a cui segue l'esame dell'atto ai fini della qualificazione giuridica come transazione (stessa dinamica valutativa per la scrittura del 6.2.2019, par.
3.2. pag.10 motivazione).
La valutazione della capacità naturale, pur nella premessa di assenza di data certa dei documenti, è avvenuta con riferimento proprio al periodo di formazione dei contratti desunto sulla base della data indicata, come esplicitato sia nel quesito formulato al CTU sia nel ragionamento seguito dal giudice di primo grado per addivenire alla conclusione di incapacità al momento di conclusione dei negozi, in tal senso ribadendo, anche in risposta alle obiezioni formulate dall'attore, la valutazione della capacità rivolta al passato e non all'attualità (pag. 15 motivazione “già all'epoca di conclusione degli accordi”, “nel periodo di riferimento”; pag.17 motivazione “la sua capacità al momento di conclusione degli accordi impugnati”).
3. Motivo secondo: Violazione e/o errata applicazione degli artt. 428 e 1425 II° co.
c.c. in relazione all'adesione espressa alle conclusioni peritali sul punto dell'affermata incapacità naturale riferita alle date di conclusione delle due convenzioni private. Illogicità e contraddittorietà della motivazione resa sul punto medesimo.
Il motivo di appello si snoda sui seguenti profili: l'adesione, ritenuta acritica, del giudice di prime cure alle conclusioni del CTU;
l'irrilevanza dell'accertato deficit di memoria rispetto alla capacità in assenza di prova della sussistenza e modalità delle trattative;
l'omessa considerazione delle critiche alla CTU.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto ricordato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti
pag. 10/24 del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. sez. 1 ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Nel caso di specie, peraltro, il giudice di primo grado non si è limitato ad aderire alle conclusioni del CTU, ma ne ha condiviso il ragionamento, in particolare in punto di compromissione della memoria e incidenza sulla capacità di agire in situazioni contrattuali, verificandone, altresì, la rilevanza nella fattispecie fattuale concreta
(pagg.13-16 sentenza di primo grado).
Evidenzia, infatti, il giudice di primo grado: “Tale conclusione è particolarmente significativa alla luce del contenuto degli accordi impugnati: la convenzione del marzo
2018 costituisce una transazione “tombale” con cui (in persona di ) e P_ P_
concordavano di riconoscere al secondo a saldo e stralcio di ogni pretesa Parte_1 relativa al rapporto lavorativo/di collaborazione tra la società e l'attore l'importo di €
800.000,00. Per la conclusione di tale accordo, posto che l'attore rivendicava crediti relativi ad attività asseritamente svolte dal 1996 al 2016, era dunque essenziale che la memoria di non presentasse criticità (dovendo, nella valutazione delle P_
rispettive pretese, fare un vaglio della situazione dare/avere tra le parti per un arco ultraventennale). Il fatto che già nel 2018 la memoria dell'TE fosse significativamente compromessa comporta quindi che al momento della stipula di tale accordo (eseguita alla presenza dei soli due TE e, in base alla prospettazione attorea, a seguito di una rapida trattativa orale, intercorsa direttamente tra padre e figlio) l'allora l.r.p.t. di
fosse incapace. P_
Analogo discorso per la convenzione del 2019: presupposto di tale intesa era, infatti, la transazione del 2018. È quindi evidente che la compromissione della memoria a breve e soprattutto lungo termine rendesse incapace di intendere e volere, anche al P_
momento della stipula di tale accordo (per cui avrebbe dovuto avere piena cognizione della precedente intesa;
anche in questo caso l'accordo sarebbe stato firmato alla presenza dei soli due TE e, in base alla prospettazione attorea, a seguito di una rapida
pag. 11/24 trattativa orale, intercorsa direttamente tra padre e figlio)”.
Dunque, il lasso temporale in cui si erano sviluppate le rispettive pretese rispetto al deficit di memoria e all'insufficiente vaglio critico, unitamente a trattative intercorse solo oralmente e unicamente tra padre e figlio (di cui non è vero che non vi è traccia nel processo, essendo stata tale dinamica esposta dallo stesso attore-appellante, pag.3 atto di citazione di primo grado: “successivamente però e la società convenuta, Parte_1
in persona di , in seguito a trattativa svoltasi tra gli stessi nel corso del P_ marzo 2018…”) erano tali da compromettere irrimediabilmente la capacità nello svolgimento di quelle attività negoziali.
Con l'ulteriore precisazione che “mentre può anche ipotizzarsi che tra il 2018 e il 2019
fosse dotato di capacità di intendere e di volere quanto a diverse attività, P_
anche negoziali (si pensi alla conclusione di contratti di contenuto lineare) non lo era per gli accordi oggetto di causa”.
Sotto tale profilo, l'irrilevanza del ruolo gestorio assunto da nella società P_
per essere coadiuvato da parenti/collaboratori non costituisce mera P_
congettura, ma trova riscontro nelle stesse affermazioni dell'attore-appellante circa l'apporto prestato sia in favore di sia in favore della ditta individuale del P_
padre e le difficoltà gestionali rappresentate dalla madre sin dal 2007 (pag.3 memoria
183 nr.1 c.p.c.) ed è coerente con la natura familiare dell'attività.
Circostanza che trova conferma nella stessa denuncia sporta da nei Parte_1
confronti la madre in data 6.5.2017 (doc.60), laddove egli dichiara che la ditta individuale del padre era di fatto da lui gestita perché il padre era andato in pensione e da cui risulta che ad intervenire in loco per la diatriba in corso con sulla Parte_1 prosecuzione dell'attività fu la madre e non il padre. Dinamiche che trovano ulteriore riscontro nella denuncia parimenti sporta da in data 7.8.2017. P_
La rilevanza della stipula, nel medesimo periodo, di altri negozi anche notarili è stata correttamente superata dal giudice di prime cure, tenuto conto che lo stato di incapacità rileva in relazione al singolo atto (potendo il soggetto essere capace per alcuni atti e incapace per altri) e che in quei contesti poteva contare sulla presenza del P_
notaio o essere coadiuvato da collaboratori.
Va ulteriormente aggiunto che si tratta termine di paragone non equiparabile sia per la pag. 12/24 diversità dei contesti con la presenza del notaio a garanzia dell'esplicazione del contenuto e degli effetti dell'atto rispetto ad una situazione in cui si trovava P_
da solo con il figlio diretto interessato in un contesto di rapporti tesi tra le parti che certo non agevolavano la capacità di autodeterminazione sia per tipologia e contenuti degli atti rispetto a quelli in esame, che richiedevano una complessa valutazione di tutta una situazione pregressa che i riscontrati deficit del disponente non consentiva di effettuare e la consapevolezza in ordine alle implicazioni dell'atto che si stava per compiere.
Le critiche rivolte alla CTU, afferenti la ritenuta inconsistenza e insufficienza dei test somministrati, limitati al MMSE e al test dell'orologio; l'insufficienza di un solo incontro di circa 2 ore per l'esame del periziando;
l'erroneità della valutazione della raccolta anamnestica;
l'insufficienza ed incompletezza della pregressa documentazione medica;
la valutazione della specificità della capacità naturale in relazione alle convenzioni impugnate, sono state superate dal giudice di primo grado con motivazione esauriente e condivisibile (pagg.16-18 sentenza di primo grado) con cui l'appellante non si confronta:
- esame diretto ed eccessivamente conciso del periziando e accertamenti psicodiagnostici minimali: come correttamente osservato dal giudice di primo grado, i test somministrati sono quelli tradizionalmente utilizzati per valutare situazioni analoghe e l'esame del periziando era volto a comprendere il quadro patologico/neurologico/psichiatrico anche alla luce della documentazione clinica prodotta, ma lo scopo della consulenza era verificare la capacità al momento della stipula degli accordi e non all'attualità. Va aggiunto in questa sede che la metodologia ed esaustività degli strumenti utilizzati dal CTU per le sue valutazioni non è stata posta in discussione nemmeno dal consulente di parte dott.ssa che, anzi, nelle osservazioni, ne sottolinea l'accuratezza e la Per_1 valenza ( “vi è un unico dato oggettivo affidabile, costituito dall'esame del periziando, che, però, per quanto accurato e approfondito, viene condotto attualmente, ossia a distanza…” pag.4 osservazioni alla CTU) e ne avvalora la rilevanza (quanto ai test, pag.2 osservazioni CTP).
- La raccolta anamnestica presenta evidenti errori di valutazione avendo il CTU evidenziato quali indici rivelatori di possibile patologia una serie di risposte pag. 13/24 fornite da reputandole erroneamente inesatte e secondo l'appellante P_
“il Tribunale non ha minimamente valutato la circostanza che il CTU possa essere pervenuto alle note conclusioni in forza di un clamoroso errore di valutazione, vale a dire quello che lo avrebbe indotto (non si sa perché) a ritenere errate una serie di risposte -in realtà esatte – fornite da alla P_
maggior parte dei quesiti”: sul punto basti osservare che lo stesso CTP dott.ssa
(pag.2 osservazioni CTP) concorda sul fatto che le risposte fornite Per_1 dall'esaminando siano espressive di una certa “confusione”, benchè il consulente di parte la attribuisca all'assenza di spiegazioni o alla volontà di far apparire un quadro di maggiore “gravità” rispetto alla reale situazione. Si osserva, inoltre, che la valutazione del CTU è tutt'altro che atomistica e si basa, piuttosto, su una valutazione a ritroso del quadro che trova conforto nella documentazione clinica che accerta l'insorgere di deficit cognitivi sin dal 2016 (con riferite problematiche risalenti ad almeno 3 anni prima) con andamento ingravescente.
Nel rispondere alle osservazioni del CTP il CTU ha infatti sottolineato come “ circa la sintomatologia e la sua supposta fluttuazione (…) tali affermazioni sono basate esclusivamente sui valori di scale e test (MMSE, CDT, ENB, ecc.ecc.) mentre sono trascurate le valutazioni cliniche dirette operate dagli specialisti che si erano occupati del caso, come se le loro valutazioni fossero derivate esclusivamente da tali strumenti, i quali sono utili ma si affiancano all'osservazione clinica diretta, dalla quale non si può prescindere. E' per tale motivo che il quadro è stato descritto della gravità riportata nell'elaborato della
C.T.U. di grado compromissorio più importante di quanto valuta il C.t.p. (…)
Del resto, volendo seguire il modo di ragionare del C.t.p., se ci si dovesse basare sui test, poiché MMSE e CDT sono stati somministrati anche in questa
C.T.U. e dato che i risultati non sono poi dissimili dai precedenti, tenendo presente il rilievo diretto attuale del livello di compromissione, si dovrebbe concludere che il quadro di allora no n era poi discosto da quello che si osserva ora, quindi più grave di come lo descrive la ”. Pt_2
Né le articolate conclusioni della CTU possono essere poste in discussione dalle dichiarazioni rese dall'amministratore di sostegno avv.Rossi all'udienza dibattimentale pag. 14/24 dell'11.5.2023 (di cui è stata ammessa la produzione del relativo verbale).
Innanzitutto perché si tratta di valutazioni di fatto e non certo tecniche (non avendo l'amministratore di sostegno alcuna competenza medico legale) e, in ogni caso, perché non fanno che confermare il declino mentale e il deficit importante di memoria che, pur lasciando ad una certa autonomia negli atti quotidiani della vita, incide a P_
livello cognitivo (tanto che all'udienza dibattimentale si era presentato l'amministratore di sostegno in quanto per era stato presentato un certificato medico di P_
incapacità a testimoniare per declino mentale medio-grave che lo rende incapace di ricordare), che è proprio l'aspetto che, come già evidenziato, assume rilevanza nella valutazione della capacità nella conclusione degli atti del 19.3.18 e 6.2.19.
Né la valutazione (peraltro dubitativa “penso che sia una situazione di deterioramento cognitivo grave da 2-3 anni”) dell'amministratore di sostegno della retrodatazione della gravità della situazione di declino cognitivo al 2020 può avere valenza scientifica per una pluralità di ragioni: l'assenza di competenze medico legali nell'amministratore di sostegno;
l'assenza di conoscenza diretta dell'amministrato nel periodo precedente al
2021 essendo stata richiesta la nomina dell'amministratore di sostegno solo a giugno
2021; la presenza di documentazione clinica attestante la presenza di decadimento cognitivo dal 2016, peraltro, stando alla precisazione del CTU in sede di osservazioni al
CTP, con l'esecuzione di test cognitivi che attestavano già in allora una situazione di gravità.
Va aggiunto che la presenza di tali deficit – certamente incidenti in maniera significativa sulla capacità di formare una volontà cosciente, che presupponeva la precisa contezza di pretese eterogenee e risalenti nel tempo - coeva alle sottoscrizioni degli atti, come ritenuto dal CTU sulla base di una valutazione complessiva che ha preso in considerazione dati clinici e gli accertamenti evidenziati dalla documentazione sanitaria comparati all'esame obiettivo e agli esiti dei test somministrati, trova riscontro nei referti delle visite neurologiche ed esame neuropsichico effettuati proprio in prossimità temporale rispetto alla sottoscrizione degli atti:
- In data 06/02/2018 il referto dell'esame neuropsicologico e il referto di visita neurologica di controllo, come sottolineato dal CTU, evidenziano una
“situazione di declino cognitivo di media entità, con compromissione anche
pag. 15/24 della memoria di fissazione e di lavoro e con, inoltre, problematiche umorali che comportavano anche apatia, aspetti che sono confermati anche dalla documentazione successiva” (pag. 14 relazione peritale)
- Il 27/11/2018 nel Modulo di formulazione del Piano Terapeutico è riportata diagnosi di AD (ndr: Alzheimer Disease, Malattia di Alzheimer) e il 28/03/2019 nel Modulo di formulazione del Piano Terapeutico viene prescritto il Donepezil
5 mg cpr (farmaco tipicamente utilizzato nei decadimenti cognitivi tipo
Alzheimer) che, come evidenziato dal CTU, sono indicativi del fatto che “il quadro permanesse compromesso con andamento in ingravescenza anche nel periodo della firma del secondo documento (06/02/2019). E ciò trova con ferma anche nella documentazione successiva (ndr. referto esame neuropsicologico del
3/12/2019)” (pag. 15 relazione peritale).
4. Motivo terzo: Violazione e/o errata applicazione dell'art 428 c.c. e dell'art 1425-
II° comma c.c., nonché degli articoli 1969 e segg. c.c., degli artt. 115-116 c.p.c., e degli artt. 2727, 2728, 2729 c.c., in relazione al punto attinente la prova della malafede. Omessa e contraddittoria motivazione sul punto medesimo.
Il giudice di primo grado ha desunto la malafede da varie circostanze:
- lo stretto rapporto di parentela tra e , da cui deve desumersi Pt_1 P_
che il primo potesse ben rendersi conto del fatto che il padre, nello stipulare gli accordi, non fosse in grado di formarsi una volontà cosciente e non rilevando né
l'adotta inconsapevolezza delle condizioni di salute del padre di cui l'attore- appellante sarebbe stato tenuto all'oscuro nè l'assenza di cognizioni tecniche per rilevarle, tenuto conto che per stessa ammissione dell'attore egli aveva collaborato con il padre sino al 2016, che si erano svolte delle trattative orali direttamente con il padre per la conclusione dei due accordi, che i deficit di memoria sono percepibili anche da soggetto non dotato di particolari competenze specialistiche. E' stata esclusa la rilevanza, in senso contrario, sia dell'affermazione del CTU a pag.19 della relazione (“E' anche opportuno ricordare che ciò che interessa e si chiede al C.T.U. è non già e solo che il soggetto in esame appaia capace (o incapace) ad un qualunque osservatore non esperto, ma che sia sostanzialmente capace (o incapace), ovvero che comprenda
pag. 16/24 e voglia liberamente quanto si accinge a fare ed a sottoscrivere”) in quanto riferita alla rilevanza di valutazioni tecniche svolte da specialisti in altri settori della medicina sia all'andamento del procedimento per la nomina dell'ADS poiché è comprensibile che in quella sede si siano svolti approfondimenti per la nomina dell'ADS definitivo sia alla stipula di altri atti innanzi a notai, non conoscendosi l'iter che portò alla conclusione di detti accordi e dove P_
era coadiuvato dalla presenza di professionisti.
- l'esistenza di un grave pregiudizio a carico del contraente vale a dire , P_
quale emerge dalla lettura congiunta dei due accordi che portava per la società la perdita di vari immobili.
- la qualità dei contratti e in particolare le peculiari modalità con cui sarebbero stati conclusi, all'esito di trattative orali svolte solo tra padre e figlio.
Il motivo di appello ripropone i medesimi argomenti senza adeguatamente confrontarsi con le motivazioni addotte dal giudice di primo grado, sostenendo che il giudice di primo grado si è limitato a richiamare il rapporto di parentela senza dare ingresso alle istanze istruttorie volte a dimostrare che era stato tenuto all'oscuro delle Parte_1
condizioni di salute del padre e senza considerare i dati contrari costituiti dalla stipula nel medesimo periodo di altri atti anche notarili senza che alcun notaio abbia rilevato problemi di capacità, dagli approfondimenti fatti dal GT ai fini della nomina dell'ADS, dall'assenza di qualsivoglia valutazione del CTU sulla percepibilità del deficit da un interlocutore non esperto.
Il motivo, ai limiti dell'ammissibilità, è infondato.
Ciò che è stato ritenuto significativo non è il mero rapporto di parentela, ma la frequentazione tra le parti rispetto ad un deficit (quello della memoria) percepibile anche da soggetto non qualificato.
Irrilevanti le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 nr. 2 c.p.c. in quanto afferenti a fatto specifico (ricovero in ospedale del padre) e a periodo successivo a quello delle sottoscrizioni (anno 2020, cfr. capitoli 12 e 13) e perché, comunque, si tratta di valutare non se fosse stato partecipato dai familiari delle Parte_1
condizioni di salute del padre, ma se le problematiche che rendevano P_
incapace di sottoscrivere gli accordi fossero note ad . Parte_1
pag. 17/24 E, sotto questo profilo, risulta significativa la sussistenza di rapporti diretti tra padre e figlio per ragioni di lavoro, avendo egli prestato attività, per sua stessa ammissione, sino al 2016 e risultando dagli atti la prosecuzione anche in periodo successivo nell'attività imprenditoriale svolta per la ditta individuale del padre, tenuto conto che lo stesso attore appellante riferisce di attività svolta per la ditta individuale Centro CA d'TE di TE
IO (sia presso il negozio di alimentari di Valli del Pasubio sia presso l'esercizio di commercio mobili in Santorso, pag.2 memoria 183 co. 6 nr.1 c.p.c.) e che le denunce sporte da (in cui egli stesso dichiara di lavorare per il negozio del padre da Parte_1
25 anni! doc.60) e da , proprio inerenti la gestione del negozio paterno, si P_
collocano a maggio e agosto 2017 e, in continuità temporale, si collocano poi gli atti di disposizione patrimoniale in favore di (a partire dal contratto di comodato Parte_1
del 30.8.2017).
Le problematiche cognitive erano insorte precedentemente e, per tipologia e natura, erano immediatamente percepibili a chi aveva occasione di frequentare . P_
Infatti, il referto di prima visita neurologica del 5/09/2016 dà conto di riferiti deficit mnesici da circa 2/3 anni e all'esame obiettivo si riscontrava – già a maggio 2016 appunto! – “memoria a lungo termine verbale gravemente deficitaria con aspetti di intrusioni verbali in parte compensative, attenzione selettiva lievemente deficitaria, eloquio fluente comunicativo in produzione spontanea pur se tendente alla ripetitività del contenuto, deficit a livello moderato nell'accesso del lessico secondo il criterio fonemico”.
La valutazione neuropsicologica del novembre 2016 attesta “memoria deficitaria a livello moderato nella componente a BT uditivo verbale, a livello grave nella componente LT uditivo verbale e nella working memory;
deficit moderati gravi nella componente divisa e alternata dell'attenzione”.
Si è già richiamato sub 3 il referto del 6.2.2018, che evidenzia, a quella data, un consolidato quadro di decadimento cognitivo, proprio un mese prima della sottoscrizione del primo atto.
A fronte di tale quadro che depone per la inequivoca consapevolezza di Parte_1
delle difficoltà cognitive del padre e, quindi, della sua incapacità di autodeterminarsi consapevolmente rispetto a quegli accordi negoziali, le argomentazioni sulla stipula di pag. 18/24 altri atti anche notarili (di cui si è già detto sub 3) e sugli approfondimenti svolti in sede tutelare per la nomina dell'ADS sono del tutto ininfluenti.
Del resto la malafede trova riscontro in due ulteriori elementi indiziari:
- la significativa sproporzione tra le asserite pretese economiche vantate da
[...]
(800 mila euro) e il valore dei beni ceduti a tacitazione di tali pretese Pt_1
(oltre 4 milioni di euro, come da perizia di stima asseverata prodotta sub doc.25 dalla convenuta appellata).
- il contesto in cui matura la sottoscrizione degli atti: da maggio 2017 insorgono contrasti tra e sulla conduzione del negozio di Parte_1 P_
commercio di mobili in Santorso Via delle Prese nr. 58 della ditta individuale di
TE ma condotto su locali di proprietà di vi è una prima P_ P_
denuncia il 6.5.2017 di conseguente alla pretesa di chiusura del Parte_1
negozio; in data 7.8.2017 sporge denuncia nei confronti del figlio, P_
lamentando i comportamenti del figlio ed enunciando la volontà di chiudere l'attività estromettendolo;
in data 30.8.2017 (quindi poco più di 15 giorni dalla predetta denuncia) viene sottoscritto tra quale legale rappresentante P_
di e un contratto di comodato dei locali commerciali P_ Parte_1
siti in Santorso ove è esercitata appunto l'attività di commercio mobili (doc.5 convenuta-appellata); in data 19.3.2018 stipula presso il Notaio P_
di Schio, l'atto di donazione in favore di del ramo Per_2 Parte_1
d'azienda commercio mobili della ditta Centro CA d'TE; lo stesso giorno
19.3.2018 viene sottoscritta la transazione oggetto del presente giudizio;
con la convenzione del 6.2.2019 oggetto del presente giudizio cede gli P_
immobili commerciali siti in Santorso cioè i locali ove viene esercitata l'attività di commercio mobili che fu della ditta individuale di TE IO e per la quale sono insorti i contrasti che hanno portato alle reciproche denunce.
5. Motivo quarto. Parziale erroneità della qualificazione della domanda riconvenzionale come domanda di accertamento negativo. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.. Erroneità ed illogicità delle valutazioni esposte sulle prospettazioni attoree attinenti i crediti dedotti dall'attore. Violazione ed errata applicazione dell'art. 1965 c.c. Violazione ed errata applicazione dell'art.
pag. 19/24 244 c.p.c. e degli artt. 2721 e segg. c.c.. Omessa o carente motivazione sul punto della ritenuta inammissibilità delle prove orali. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2094, 2222 e 230 bis c.c.. Omessa o carente motivazione sul punto dell'accertamento della natura del rapporto.
L'appellante deduce che, una volta annullati i due contratti, tra loro intimamente legati, dedotti quali causae petendi delle domande attoree, che trovavano giustificazione nei crediti vantati da nei confronti della società per le prestazioni eseguite in Parte_1
passato, la riconvenzionale in questione avrebbe dovuto essere dichiarata “assorbita” per la sopravvenuta carenza di interesse.
Rileva, altresì, l'erroneità della qualificazione della domanda riconvenzionale come
“accertamento negativo” dei crediti in quanto, di fatto, consistente in due diverse domande:
- una di accertamento positivo dell'avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte verso l'attore per effetto delle prestazioni elencate da a) ad e) dell'atto di citazione per avvenuto adempimento, sicchè incombeva su l'onere della P_
prova del fatto estintivo;
- l'altra di accertamento negativo (con riferimento alle attività indicate dalla seconda metà di pagina 2 della citazione) basata sul fatto che non erano stati pattuiti compensi, la cui sussistenza sarebbe, invece, provata dalla stessa transazione, che mantiene intrinseca validità sotto il profilo del riconoscimento del credito, in quanto annullata non per vizi propri della transazione ma per incapacità.
Il motivo è infondato.
La domanda riconvenzionale proposta da in via autonoma (cfr. pag.11 P_
comparsa di risposta di primo grado) e non condizionata, non può ritenersi assorbita dalla pronuncia di annullamento dei contratti, perché è proprio dall'annullamento dell'atto di transazione, che può determinare la reviviscenza dei rapporti transatti, che sorge l'interesse all'accertamento che nulla è dovuto dalla società per i crediti vantati dall'appellante.
La riconvenzionale proposta da si articola effettivamente in due diverse P_
domande: la prima di accertamento di avvenuta estinzione dei rapporti per pagamento pag. 20/24 e/o prescrizione con riferimento alle prestazioni elencate da a) ad e) dell'atto di citazione;
la seconda di accertamento (negativo) che nulla è dovuto dalla società per le ulteriori pretese avanzate dalla seconda metà di pagina 2 dell'atto di citazione.
Con riferimento alla prima domanda di estinzione del credito, a fronte della tempestiva eccezione di prescrizione, correttamente sono stati ritenuti prescritti i crediti sorti sino al
10.4.2007 per decorso del termine decennale, in quanto l'unico atto di messa in mora è costituito dalla raccomandata del 10.4.2017.
I crediti deriverebbero, secondo la prospettazione dell'appellante, da opere prestate nei diversi cantieri tra il 1995 e il 2004 e consistenti in lavori manuali e di coordinamento dell'attività delle imprese coinvolte. Nel medesimo periodo di collocano anche
“contratti di compravendita e locazione promossi e conclusi” per opera dell'appellante
(così nell'atto di citazione di primo grado).
Il giudice di prime cure ha inquadrato le prestazioni come attività occasionale e di consulenza svolta parallelamente a quella lavorativa principale prestata per il mobilificio del padre e, comunque, interrotta per il viaggio prolungato in Brasile effettuato tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, momento individuato come dies a quo del termine prescrizionale.
E', invero, pacifico (perché ammesso dallo stesso appellante, pag. 2 memoria 183 nr.1
c.p.c. ma anche querela del 6.5.2017 sub doc.60) che, nel medesimo periodo temporale,
prestasse attività lavorativa non per la società ma per il Centro Parte_1 P_
CA d'TE di TE IO (ditta individuale).
Va, tuttavia, osservato che, al di là dell'inquadramento nell'ambito o meno di un rapporto di lavoro, le prestazioni si collocano in un periodo temporale che va dal 1995 al 2006 giacchè dal 2007 al 2009 non risultano svolte attività che sarebbero poi riprese dal 2009 al 2016 (peraltro coerentemente con l'allontanamento in Brasile dell'appellante, allegato da . P_
Infatti, l'attività svolta nei cantieri, per stessa indicazione dell'appellante, si è protratta sino al 2004.
L'attività - sporadica (sono solo 22 i contratti di locazione prodotti a sostegno dell'attività svolta in un arco temporale di 20 anni, dal 1996 al 2016!) e non meglio individuata - di “consulenza” per la stipula di contratti di locazione vede uno iato pag. 21/24 significativo tra il 2006 (doc.50) e il 2009 (doc.51) nel quale non risulta svolta alcuna attività, sicchè non può certo sostenersi una unicità di rapporto ai fini della prescrizione, che deve ritenersi decorrere dall'esecuzione delle singole prestazioni o, comunque, sicuramente dal 2006, data dell'ultima prestazione non coperta dalla messa in mora del
10.4.2017.
L'attività successiva, oggetto della domanda di accertamento negativo, sarebbe consistita nel curare la manutenzione ordinaria/straordinaria dei fabbricati di P_
nel “seguire” tra il 2013 e 2014 la predisposizione del progetto di ristrutturazione
[...]
di Villa Rossi ed esaminare/predisporre l'offerta economica presentata dall'appaltatore, nella promozione/conclusione di vari contratti di compravendita/locazione.
Il giudice di primo grado ha osservato che l'attore non ha provato né si è offerto di provare (atteso l'unico capitolo – sub 8 – formulato in modo generico) quali sarebbero state le intese con la società in merito alla retribuzione delle predette attività, che l'attività di manutenzione poteva essere ricondotta ad una ordinaria attività gestoria di immobili riconducibile alla società di famiglia, che non era in possesso di titoli professionali per la redazione del progetto di ristrutturazione di Villa Rossi, che non essendo iscritto nel ruolo dei mediatori non avrebbe comunque diritto ad alcun compenso per l'attività di mediazione mobiliare.
L'appellante evidenzia che nessuna forma di collaborazione lavorativa richiede la preventiva ed espressa pattuizione dei compensi, che comunque aveva formulato due capitoli di prova (1 e 8), che non aveva mai addotto di aver svolto attività di progettazione o intermediazione mobiliare ma piuttosto di aver “continuativamente seguito per conto e nell'interesse di lo sviluppo delle varie fasi della P_
progettazione, tenendo i rapporti con i professionisti abilitati ed incaricati della stessa, nonché di aver assistito, sempre nell'interesse di alle fasi di elaborazione del P_ computo metrico e dell'offerta economica finalizzate all'appalto” e “di aver curato, per conto e nell'interesse di e non certo in posizione di terzietà, le trattative e la P_
conclusione di svariati contratti di compravendita e di locazione, ancora una volta svolgendo attività che diversamente, avrebbe dovuto essere eseguita dall'amministratore”.
Va preliminarmente ricordato che “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della
pag. 22/24 prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (da ultimo Cass.Sez. 3, Ordinanza n.
9706 del 10/04/2024).
Nel caso di specie, a fronte della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta l'appellante, allora attore, era onerato di prendere specifica posizione sul P_
titolo e di allegare, nel termine della memoria ex art. 183 nr. 1 c.p.c. in cui si cristallizza il thema decidendum, quali e quante attività aveva svolto, avendo cura di precisarne la natura (a fronte dell'eccezione formulata dalla convenuta della mancanza dei requisiti per svolgere attività di mediazione immobiliare e della mancanza di competenze per seguire incarichi di progettazione) e, soprattutto, la tipologia di incarico conferito e con quali accordi, tenuto conto che ha contestato la sussistenza di intese in tal P_
senso, dando conto di una attività lavorativa svolta da – e sempre Parte_1
remunerata – solo per il negozio di alimentari sito in Valli del Pasubio e per il mobilificio sito in Santorso (pag. 2 comparsa di risposta di I grado).
Invece, a fondamento delle pretese, si è limitato a far riferimento agli Parte_1
accordi del 19.3.2018 e del 6.2.2019, ritenendoli prova documentale della prestazione di attività lavorativa.
In realtà nessuna prova può ricavarsi da tali documenti essendo stati annullati e non contenendo alcun riconoscimento delle pretese creditorie (che comunque resterebbe travolto dall'annullamento per incapacità), in quanto nell'accordo del 19.3.2018 si legge che “ sostiene di vantare un credito per attività lavorativa svolta quale Parte_1 dipendente o collaboratore familiare in favore della società e che “ P_ [...]
ha contestato tale pretesa avanzata dal figlio” e contiene l'ulteriore precisazione P_ che l'accordo transattivo “non comporta reciproco riconoscimento di alcuna pretesa”
(l'accordo del 6.2.2019 si limita di richiamare l'accordo del 19.3.18 senza nulla aggiungere).
Dunque, si deve concludere per l'assenza di diritto al compenso non essendo stato chiarito a monte il titolo delle pretese creditorie e quanti e quali crediti fossero oggetto delle pretese.
pag. 23/24 Il relativo onere di allegazione, che non è stato assolto e che si imponeva in forma particolarmente rafforzata a fronte del fatto che pacificamente svolgeva Parte_1
nel medesimo periodo altra attività lavorativa per la ditta individuale del padre e tenuto conto del contesto imprenditoriale di natura familiare, gravava sull'attore - appellante.
6. Motivo quinto. Erroneo ed illegittimo rigetto delle domande attoree dirette a conseguire il trasferimento della proprietà degli immobili in esecuzione delle convenzioni 19/3/2018 e 6/2/2019. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2932
c.c.
Il motivo resta assorbito da rigetto dei precedenti motivi e dalla conferma della sentenza in punto di annullamento delle scritture negoziali del 19.3.2018 e 6.2.2019, che, dunque,
a seguito di annullamento non possono determinare alcun effetto traslativo.
7. L'appello va dunque rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) secondo i valori medi.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 2029/2022 del Tribunale di
Vicenza pubblicata in data 29.11.2022;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.840,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 24/24