Articolo 214 del Codice penale
Articolo 213Articolo 205
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1 luglio 1931
Art. 214.

(Inosservanza delle misure di sicurezza detentive)

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa e' data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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