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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1060 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. RICCI SIMONA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con CP_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. CASSIANI ANDREA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/06/2025 con il quale e Controparte_1 CP_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) disporre che la figlia minore rimanga affidata a entrambi i genitori, i quali assumeranno Persona_2 di comune accordo le decisioni in ordine alle questioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) disporre che la figlia minore resti collocata presso la madre , anche Persona_2 Controparte_1 anagraficamente;
3) disporre che il padre frequenti la figlia secondo le modalità già adottate e CP_2 Per_1 precisamente:
− il padre frequenterà la figlia nel week end alternati dal venerdì pomeriggio fino la domenica pomeriggio;
− le vacanze natalizie e pasquali saranno gestite di anno in anno secondo l'accordo dei genitori;
4) disporre che il padre versi in favore della madre , entro il giorno 15 di CP_2 Controparte_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario, un contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00, Per_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
5) le spese straordinarie, individuate sulla base del Protocollo adottato dal Tribunale di Rimini, saranno poste per il 100% a carico del sig. sino al limite di € 500,00. CP_2
Le spese superiori ad € 500,00 saranno ripartite tra i genitori al 50%;
6) l'Assegno Unico, indipendentemente dal richiedente, verrà percepito integralmente dalla madre collocataria.
7) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L. 247/12.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 CP_2 nei confronti della figlia nata dall'unione a Rimini (RN) il 7.07.2008, si attengano alle condizioni Per_1 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. RICCI SIMONA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con CP_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. CASSIANI ANDREA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/06/2025 con il quale e Controparte_1 CP_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) disporre che la figlia minore rimanga affidata a entrambi i genitori, i quali assumeranno Persona_2 di comune accordo le decisioni in ordine alle questioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) disporre che la figlia minore resti collocata presso la madre , anche Persona_2 Controparte_1 anagraficamente;
3) disporre che il padre frequenti la figlia secondo le modalità già adottate e CP_2 Per_1 precisamente:
− il padre frequenterà la figlia nel week end alternati dal venerdì pomeriggio fino la domenica pomeriggio;
− le vacanze natalizie e pasquali saranno gestite di anno in anno secondo l'accordo dei genitori;
4) disporre che il padre versi in favore della madre , entro il giorno 15 di CP_2 Controparte_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario, un contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00, Per_1 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
5) le spese straordinarie, individuate sulla base del Protocollo adottato dal Tribunale di Rimini, saranno poste per il 100% a carico del sig. sino al limite di € 500,00. CP_2
Le spese superiori ad € 500,00 saranno ripartite tra i genitori al 50%;
6) l'Assegno Unico, indipendentemente dal richiedente, verrà percepito integralmente dalla madre collocataria.
7) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L. 247/12.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1 CP_2 nei confronti della figlia nata dall'unione a Rimini (RN) il 7.07.2008, si attengano alle condizioni Per_1 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3