Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1312/2019, posta in decisione in data 14.11.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a PALERMO (PA) in [...] Parte_1 C.F._1
15/12/1941, con il patrocinio dell'Avv. DI BELLA GIUSEPPA e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via C/O AVV. TARANTINO SIMONA VIA F. FERRARA,
8 90141 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LA Controparte_1 P.IVA_1
MALFA ANTONINO e dall'Avv. LA MALFA MARIA ( ) C.F._2
VIA VIA GOETHE N.17 C/O AVV CALOGERO PISCIOTTA PALERMO;
e con
1
APPELLATO
(C.F. ), nato a PALERMO (PA) in [...] CP_2 C.F._3
01/01/1947, (C.F. ), nato a Controparte_3 C.F._4
MILAZZO (ME) in data 04/04/1968,
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Curatela del fallimento citava , e CP_1 Parte_1 CP_2 [...]
avanti al Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di CP_3
impresa, esponendo: che , nella qualità di Presidente del Controparte_3
Consiglio di amministrazione della società fallita, e gli altri convenuti, quali componenti del consiglio di amministrazione, avevano operato distrazioni di somme di denaro, compiuto atti in conflitto di interesse e omesso la tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
che tali condotte avevano aggravato lo stato della crisi della società e leso, in particolare, i creditori della stessa;
che per tali fatti CP_3
era stato rinviato a giudizio;
sicché, ai sensi dell'art. 146 L.F. e dell'art. 2394
[...]
c.c., chiedeva la restituzione delle somme distratte e la condanna al risarcimento dei danni.
Ritualmente costituitisi, , e Controparte_3 Parte_1 CP_2 eccepivano, in via preliminare: l'incompetenza del Tribunale adito, in luogo del
Tribunale di Barcellona P.G. che aveva dichiarato il fallimento della società; la prescrizione quinquennale, che nel caso di cumulo delle azioni ex art. 2393 e 2394
c.c., sarebbe decorsa dal momento dell'oggettiva percepibilità dei creditori dell'insufficienza dell'attivo. Nel merito, rilevavano l'infondatezza delle pretese attore, in fatto e in diritto.
2 Istruita la causa a mezzo CTU tecnico-contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 2537/2019 del 23.5.2019, il Tribunale accoglieva le domande e condannava , , in solido al pagamento Parte_1 Controparte_3 CP_2 di € 779.557,58 oltre interessi legali dalla sentenza.
In motivazione, il Giudice di prime cure, preliminarmente, vagliava le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, in particolare: a) quanto all'eccezione di incompetenza, rilevava che il D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n. 27, ha attribuito l'azione sociale di responsabilità alla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate previste dal D.LGS 27.06.2003, n.
168, art. 1 e che tale competenza si estende anche alle cause connesse, precedentemente introdotte e ricorre per tutte le azioni di responsabilità, da chiunque introdotte;
b) con riguardo alla prescrizione quinquennale, deduceva che questa decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità da parte dei creditori sociali dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti sociali e che al riguardo sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo di decorrenza della prescrizione con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della preesistenza al fallimento dello stato di incapienza patrimoniale attraverso la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza;
prova che in tal caso non era stata fornita. La somma indicata in condanna era data quindi dalla somma dei due importi, oltre la rivalutazione e interessi compensativi.
Nel merito, riteneva fondata la domanda, in primo luogo nei confronti del
Presidente , atteso che dalla produzione versata in atti Controparte_3
emergeva la distrazione di ingenti somme di denaro (€ 315.681,00) in favore di società fittizie e collegate alla fallita, corroborata dalla sentenza di patteggiamento resa nei confronti di da utilizzare quale ulteriore argomento di Controparte_3 prova. Quanto all'ulteriore addebito riguardante gli assegni circolari emessi per €
208.264,53 come da “conto transitorio assegni”, rilevava doversi ritenere emessi con finalità di distrazione, posto che il CTU aveva constatato la mancanza del libro giornale 2007 e l'impossibilità, dunque, di ricostruire le causali di detti assegni, considerando anche la mancanza di spiegazioni degli amministratori. Riteneva, poi,
3 sussistere la responsabilità anche dei componenti del Consiglio di amministrazione in ragione dell'omessa vigilanza degli stessi.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , con atto di Parte_1
citazione del 19.6.2019, al quale resisteva la Curatela fallimentare della CP_1
Nonostante la regolarità della notifica, rimanevano contumaci CP_3
e .
[...] CP_2
In data 14.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza. Sostiene che l'azione di responsabilità promossa dal Curatore ai sensi dell'art. 146 L.F. costituisce azione direttamente derivante dalla dichiarazione di fallimento, atteso che essa, pur mutuando dagli artt. 2392 e ss. c.c. alcuni presupposti, se ne discosta in maniera sostanziale e rilevante, assumendo caratteristiche sue proprie, in tema di legittimazione ad agire, di tipologia e natura delle azioni concretamente esperibili, attribuendo ad essa precise specificità in conseguenza della dichiarazione di fallimento e che da questa trae la propria fonte legittimante. Conclude, pertanto, che opererebbe il principio della vis attractiva con conseguente competenza del Tribunale fallimentare.
La censura è infondata. Come correttamente statuito dal primo Giudice, la proposizione, da parte del curatore fallimentare, dell'azione di responsabilità prevista dall'art. 146 L. Fall. non comporta la competenza del Tribunale fallimentare in quanto è pacifica la competenza della Sezione Specializzata del Tribunale delle
Imprese in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Invero, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, statuisce che le azioni che dipendono dai rapporti che si trovano già nel patrimonio della impresa sottoposta a procedura concorsuale al momento dell'apertura della procedura stessa, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguardano la formazione dello stato passivo dell'impresa e non sono quindi attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallimentare
(Cass. 29.9.2016 n. 19340). Pertanto, non avendo il presente giudizio ad oggetto
4 questioni attinenti specificamente alla procedura concorsuale, in quanto attiene ad azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, la competenza è radicata presso il Tribunale adito dal Curatore.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, ritenendosi competente, ha erroneamente ritenuto il Curatore legittimato ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Anche tale censura è infondata. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in un caso analogo avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata, hanno statuito che “prima della riforma del diritto delle società varata nel 2003, le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società a responsabilità limitata erano disciplinate dall'art. 2487 c.c. con un richiamo alle norme sulle società per azioni. Sicché non si dubitava della legittimazione del curatore del fallimento di una s.r.l. all'esercizio delle azioni di responsabilità, benché il testo originario dell'art. 146 l. fall. richiamasse solo gli artt. 2393 e 2394 c.c., relativi agli amministratori di società per azioni. Il d.lgs. n. 6 del 2003 ha poi disciplinato autonomamente la responsabilità degli amministratori di s.r.l., eliminando ogni richiamo alla disciplina delle s.p.a. Si discute pertanto se il curatore fallimentare sia ancora legittimato all'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. La questione deve ritenersi tuttavia superata dalla considerazione che l'art. 146 l. fall., nel suo testo originario, era destinato solo a riconoscere la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni di responsabilità comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c. E questa interpretazione risulta ora confermata dallo stesso legislatore, perché il nuovo testo dell'art. 146 l. fall., come sostituito dall'art. 130 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, prevede semplicemente che il curatore è legittimato a esercitare «le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori» della società fallita. Sicché deve concludersi che il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società” (Cass. SS. UU. n. 1641 del 23.1.2017; anche Cass. SS.UU.
21.7.2010 n. 17121).
5 Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949
c.c. a suo dire, erroneamente il Giudice avrebbe considerato la dichiarazione dello stato di insolvenza quale dies a quo per il calcolo della prescrizione, tenuto conto che lo stato di insolvenza era già percepibile in epoca di gran lunga anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La censura è infondata. L'appellante si limita a reiterare la contestazione sollevata in prime cure, senza tuttavia addurre alcun elemento a prova contraria. Va condivisa l'analisi del primo Giudice, poiché sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data di dichiarazione dello stato di insolvenza, mentre l'appellante, gravato dell'onere probatorio, non ha fornito alcuna prova circa l'anteriorità del dissesto e, soprattutto, circa la sua percepibilità all'esterno rispetto alla dichiarazione di fallimento, tenuto anche conto del fatto che sono emersi nel corso del giudizio elementi da cui evincere l'occultamento del dissesto della società.
Con il quarto motivo, l'appellante attacca la sentenza assumendo un vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale reso una condanna per le condotte distrattive ai danni della società, pur in assenza di specifica domanda della Curatela.
Il motivo è infondato. Invero, ben può constatarsi che, fin dall'atto introduttivo del giudizio, la Curatela ha contestato agli amministratori sia la mancata tenuta delle scritture contabili, sia il conflitto di interessi sia la distrazione di somme. Pertanto, correttamente il Tribunale ha vagliato tutte le domande spiegate e ha condannato gli amministratori per la condotta distrattiva, essendoci specifica richiesta della Curatela.
Con il quinto e il sesto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l' censura la sentenza nella CP_3
parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la condotta distrattiva, per appropriazioni pari ad € 315.681,00, sulla scorta della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del solo Quanto all'ulteriore addebito di € Controparte_3
208.264,53, oggetto anch'esso di condannatorio, lamenta l'appellante che il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare la mancanza del libro giornale del 2007 e la impossibilità di ricostruire le causali di detti assegni. Infine, conclude che, in ogni caso, pur ritenendo provati tali fatti, erroneamente il Tribunale ha esteso la
6 responsabilità a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2476 c.c.
I motivi sono privi di fondamento.
Quanto all'asserita carenza di prova, in punto di diritto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. F.) è tenuto ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli,
l'osservanza dei predetti doveri. La stessa conclusione si impone con riferimento alle società di persone. A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può dunque limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria” (Cass. n. 12567 del
12.5.2021).
Ora, nel caso di specie, deve rilevarsi che il Curatore ha puntualmente allegato le violazioni poste in essere dagli amministratori tanto in relazione alla mancata tenuta delle scritture contabili quanto alle condotte distrattive nonché il conseguente e derivante danno nei confronti della società. Peraltro, tali circostanze hanno trovato riscontro nella consulenza tecnica espletata in primo grado. Va evidenziato che, dalla documentazione versata in atti dalla Curatela, come correttamente già valutato dal primo Giudice, emerge con chiarezza che la distrazione di ingenti somme
(quantificate dal Tribunale in € 315.681,00) è frutto di artifizi perpetrati dagli amministratori, difatti, dai mastrini di sottoconto si evince la registrazione di fatture per prestazioni mai eseguite in favore di società che risultano collegate agli stessi amministratori. Sicché la sentenza di patteggiamento, che certamente può essere utilizzata quale indizio o principio di prova, vale solo a corroborare gli altri elementi valutati dal Giudice, dovendosi ritenere provato il fatto storico accertato nel giudizio
7 penale. Quanto alla doglianza sulla somma di cui agli assegni, il CTU ne ha riscontrato l'esistenza nel conto transitorio assegni e, di contro, ha constatato la mancanza del libro giornale 2007 e l'impossibilità, dunque, di ricostruire le causali.
A ciò deve aggiungersi che né il Presidente del Cda né i suoi componenti sono stati in grado di fornire prova contraria. Difatti, gli stessi si sono limitati ad eccepire l'infondatezza delle domande della Curatela senza tuttavia fornire chiarimenti in ordine alla mancata tenuta delle scritture contabili e alle ingenti somme distratte alle società, non avendo, soprattutto, dato alcuna ricostruzione alternativa per la dispersione di tali somme dal patrimonio della società.
Con riguardo, poi, alle censure circa l'estensione della responsabilità ai componenti del consiglio, in punto di diritto, deve rammentarsi che, anche secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi sono, sotto il profilo oggettivo, la condotta d'inerzia (combinata al fatto pregiudizievole antidoveroso altrui), il danno prodotto alla società ed il nesso causale tra i medesimi, mentre sotto il profilo soggettivo, emerge almeno il profilo della colpa, le cui caratteristiche possono ricavarsi dall'art. 2392 c.c., specie il 2° comma. La norma, invero, stabilisce che la colpa può consistere o nell'inadeguata conoscenza del fatto di altri, il quale in concreto abbia cagionato il danno, o nel non essersi il soggetto con diligenza utilmente attivato al fine di evitare l'evento. In altri termini, quando il fatto dannoso sia stato compiuto da un altro amministratore, la colpa concorrente dell'amministratore che non lo abbia direttamente posto in essere può dunque consistere nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i “segnali d'allarme” dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica, ovvero nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta (in tal senso, Cass.,
23 aprile 2018, n. 9973; Cass., 29 dicembre 2017, n. 31204; Cass. 9 novembre 2015,
n. 22848).
I principi della norma, applicabile con riguardo alla responsabilità degli amministratori non esecutivi di società azionaria, possono essere estesi all'amministrazione della società a responsabilità limitata. Sebbene l'art. 2476 c.c. sia ben più sintetico rispetto al dettato dell'art. 2392 c.c. e sebbene constino talune
8 differenze letterali, quali il mancato riferimento alla delega gestoria e alla circolazione dei flussi informativi all'interno del consiglio, secondo la Suprema
Corte, infatti, identico sarebbe comunque il contenuto normativo, trattandosi in ogni caso di responsabilità per colpa, non oggettiva;
alla “cognizione” del fatto altrui va equiparata la conoscibilità, mentre la mera annotazione del “dissenso” non sarebbe sufficiente, posto che l'esonero da responsabilità non va ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione, ma all'effettiva mancanza di qualsiasi colpa (Cass n. 2038/2018).
Ebbene, nel caso di specie, avendo già esaminato tanto il profilo del danno quanto del nesso di causalità, avuto riguardo al profilo della colpa in capo agli amministratori, deve rilevarsi che, analogamente al caso oggetto di giudizio di legittimità, emerge inequivocabilmente l'inerzia dell'intero Consiglio di amministrazione e, dunque, anche dell'odierno appellante. Difatti, nessuna allegazione o difesa è stata addotta dal medesimo circa i fatti e le circostanze denunciati dalla Curatela;
in particolare, non può sottacersi che nessuno degli amministratori abbia rilevato la gravità della mancanza delle scritture contabile obbligatorie, né è stata fornita alcuna giustificazione circa il mancato incasso delle fatture fittiziamente emesse nei confronti delle società collegate agli amministratori.
L'odierno appellante nulla ha dedotto, difatti, circa la sua mancata informazione e attivazione, soprattutto avuto riguardo al graduale dissesto in cui incorreva la società, per l'incasso delle predette fatture. Non ha, in definitiva, dato prova di essersi attivato anche in presenza di segnali di allarme né fornito alcuna giustificazione circa l'eventuale ignoranza dello stato di dissesto.
Per tali ragiono, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, i componenti del Cda devono essere ritenuti responsabili, in solido, per i danni arrecati alla società.
Con il settimo motivo, l'appellante attacca la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha applicato, alla somma oggetto di condanna, la rivalutazione monetaria, in quanto relativa a debito di valore, trattandosi di contro di debito di valuta perché ha ad oggetto il recupero di una somma di denaro.
Anche questo motivo è infondato. Su tale questione, si è pronunciata la Corte di
Cassazione, statuendo, in via generale, che “circa la natura di debito di valuta in
9 ragione dell'importo determinato del credito non incassato dalla società a causa della condotta inadempiente degli amministratori, si deve ricordare come la distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore ha riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro.
In altri termini, l'obbligazione di risarcimento del danno per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al pari dell'obbligazione risarcitoria ex delicto, costituisce debito di valore e non di valuta, in quanto destinata a sostituire la materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito in caso di esatto adempimento della prestazione. Lo stesso si è affermato proprio in tema di responsabilità gestoria, posto che il risarcimento del danno cui sono tenuti gli amministratori verso la società riveste natura di debito di valore, si tratti di danno emergente come di lucro cessante, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo” (Cass. n. 2038/2018).
Nella specie, la somma oggetto di condanna mira a ristorare la società, e per essa il , di un valore sottratto alla stessa a causa dell'illecito compiuto dagli CP_1
amministratori, laddove qualora l'illecito non fosse stato perpetrato, la società avrebbe potuto disporre di quelle somme di denaro, a suo tempo, per perseguire i suoi scopi. Trattasi quindi di debito di valore, sicchè correttamente il primo Giudice ne ha disposto la rivalutazione monetaria.
Con l'ottavo motivo, l'appellante censura la sentenza in punto di spese di lite.
Ebbene, stante l'esito complessivo del giudizio, la censura non è meritevole di accoglimento.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.256,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, in favore della Curatela costituita. Nulla sulle spese per le parti contumaci.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei
10 presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti, nella contumacia di CP_3
e ::
[...] CP_2
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
e la avverso la sentenza
[...] CP_2 Controparte_4
n. 2537/2019 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 23.5.2019;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata costituita, delle spese processuali che liquida in complessivi € 9.256,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, il giorno 16.4.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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