TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11023 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15149/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della G.O.P. EL ON, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 5 1 4 9 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : r i s a r c i me n t o d e i d a n n i
T R A
F . l l i A C C I E T T O S A S d i A c c i e t t o G i o r g i o e C . i n p l r p t c . f .
0 4 9 1 4 7 6 1 2 1 0 c o n l ' a v v . R o b e r t o Vi o l a c . f . p e c CodiceFiscale_1
r o b e r t o v i o l a @ a v v o c a t i n a p o l i . l e g a l ma i l . i t
A t t r i c e
[...]
[...]
in plrpt c.f. con l'avv. Capasso Pietro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
pec C.F._2 Email_1
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.6.22 la società conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
AP la società , e, premettendo di esercitare attività di organizzazione di Controparte_1 eventi, di ristorazione ed affini, con il marchio “ , lamentando un duplice CP_2
disservizio alla rete elettrica che alimenta la propria fornitura di energia a servizi o dell'utenza di cui innanzi, generatore di ingenti danni materiali ( guasti ad apparecchiature elettriche ed elettroniche di proprietà della tenuta ) avvenuto nei giorni 8 e 20 gennaio 2022, la CP_2
società attrice chiedeva condannarsi , ai sensi degli art. 2050, 2051, e, in Controparte_1
subordine 1678, 1228 cc e 2043 cc, al risarcimento dei suddetti danni subiti, quantificati in
€21.050,88 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la società convenuta che negava il verificarsi dell'evento del 20.1.22, nonché ogni responsabilità a qualsivoglia titolo ad essa imputata in relazione agli eventi dedotti in giudizio e contestava le avverse domande, delle quali chiedeva il rigetto in quanto infondate e comunque carenti di prova, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice ha chiesto all'ausiliare Ing. di accertare le cause dell'evento. Controparte_3
E' emerso dai registri tenuti da a norma di legge, relativamente agli eventi Controparte_1 riguardanti la linea elettrica che alimenta la fornitura attorea, che dalle ore 00,00 dell'8.1.22 alle ore 23.59 del 20.1.22 l'utenza della società attrice è stata interessata solo da un brevissima interruzione del servizio in data 8.1.22 della durata di appena due minuti dalle ore 15,47 alle ore 15,49 mentre alcun evento risulta nella data del 20.1.22.
Detta interruzione determinata da un evento classificato di natura accidentale secondo i criteri di classificazione stabiliti dalle norme tecniche emanate dall'Autorità garante ovvero in ogni caso da fatti non riferibili al Distributore di energia elettrica non è derivata da guasti della rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica, bensì da eventi che si eliminano da soli e che non lasciano tracce sugli impianti, per cui i disservizi stessi non sono imputabili al distributore di energia elettrica.
Il Ctu ha ritenuto che non vi siano danni riconducibili all'interruzione di energia elettrica eziologicamente ascrivibili ad un disservizio dell'ente distributore, ma l'evento dannoso è stato determinato da un malfunzionamento dell'infrastruttura di proprietà della parte attrice.
Infatti, in conseguenza dell'interruzione del servizio di fornitura dell'energia elettrica, è intervenuto il Gruppo elettrogeno di proprietà dei F.lli Accietto per l'alimentazione dei carichi
2 prioritari interni alla struttura, al ripristino della fornitura di energia elettrica si è verificato il malfunzionamento del sistema contatori/interblocco tra il dispositivo di Rete e il dispositivo del
Generatore che ha provocato la messa in parallelo del Gruppo Elettrogeno con la Rete;
a causa del mancato sincronismo tra le due terne di tensioni, si è generata una corrente di corto circuito con il conseguente danneggiamento delle apparecchiature interne alla struttura nonché la generazione dei fenomeni elettrici lamentati dalla parte attrice ed esposti nella Perizia Tecnica del Ctp.
Il Ctu ha ritenuto che non vi siano stati danni riconducibili all'interruzione di energia elettrica ascrivibili eziologicamente ad un disservizio dell'Ente distributore, l'evento dannoso è stato determinato da un malfunzionamento dell'infrastruttura di proprietà della parte attrice. Deve concludersi, dunque, per l'ausiliare, che i lamentati danni non sono riconducibili a condotta colposa o dolosa della convenuta società distributrice, presunta danneggiante. L'attrice non ha neanche fornito i rilievi fotografici degli apparecchi e /o delle parti danneggiate né tanto meno ha dedotto ed allegato di avere conservato in loco elementi o componenti (ad es. i pezzi danneggiati degli apparecchi) suscettibili di un'utile indagine peritale. Dunque non veniva fornito l'elenco puntuale, la descrizione ed un rilievo fotografico delle apparecchiature danneggiate, laddove il sig. dichiarava che tutto il materiale danneggiato, in CP_4
occasione dei lamentati eventi dannosi, era stato già smaltito. Ma la parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale in merito agli effettivi esborsi asseritamente da essa sostenuti.
Il Ctu, pertanto, ha avuto conoscenza solo delle apparecchiature elettriche acquistate, ma non ha potuto avere conoscenza di quelle originali. A giudizio del ctu, pertanto, la determinazione degli assunti danni patrimoniali subiti dalla parte attrice doveva muovere dalla valutazione delle apparecchiature danneggiate, dalla loro vetustà, dal costo necessario per la loro riparazione/sostituzione, giammai dalla sommatoria degli importi indicati in una documentazione contabile, tra l'altro, non riconducibile alla effettiva strumentazio ne danneggiata. La parte attrice, peraltro, non ha prodotto idonea e completa “Dichiarazione di conformità” del proprio impianto elettrico. Di qui l'ulteriore inammissibilità dell'istanza risarcitoria. Il Ctu rilevava che la manutenzione veniva effettuata unicamente su guasto, e che nel quadro elettrico dell' non c'è lo scaricatore di sovratensione. I lamentati danni Pt_1 potevano facilmente prevenirsi o evitarsi ove l'impianto elettrico e il gruppo elettrogeno dell'utente avesse correttamente funzionato. Il Ctu ha accertato che il gruppo elettrogeno attoreo, installato nel lontano 2010, risultava mancante della “Targa identificativa” ed appariva in carente stato manutentivo. Nell'effettuare l'ispezione dei luoghi, visionava il “Quadro
3 Generale “di distribuzione elettrica della struttura, il “Quadro di commutazione Rete-Gruppo
Elettrogeno” e le apparecchiature ivi esistenti, e non rilevava segni di “sfiammate e scintille”.
La scrivente gop, condividendo gli esiti della Ctu, ritiene pertanto non accoglibile la domanda attorea di risarcimento dei danni, né la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza, incluse le spese di Ctu già riconosciute con decreto
14.2.2025 e, t e n u t o c o n t o d e l l ' a t t i v i t à d i f e n s i v a e d e l l ' i s t r u t t o r i a s v o l ta , s i giustifica una liquidazione secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D. M . 5 5 / 1 4 p e r l e f a s i d i s t u d i o e d i n t r o d u t t i v a , e d a l D . M . 1 4 7 / 2 2 p e r l e f a s i d i i s t r u t t o r i a / d e c i s i o n a l e .
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea, condanna l'attrice in plrpt a ristorare alla controparte in plrpt le spese di Ctu e le spese di lite pari a €2499,oo oltre accessori di legge se dovuti.
AP 16.11.2025
La Gop
EL ON
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della G.O.P. EL ON, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 1 5 1 4 9 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : r i s a r c i me n t o d e i d a n n i
T R A
F . l l i A C C I E T T O S A S d i A c c i e t t o G i o r g i o e C . i n p l r p t c . f .
0 4 9 1 4 7 6 1 2 1 0 c o n l ' a v v . R o b e r t o Vi o l a c . f . p e c CodiceFiscale_1
r o b e r t o v i o l a @ a v v o c a t i n a p o l i . l e g a l ma i l . i t
A t t r i c e
[...]
[...]
in plrpt c.f. con l'avv. Capasso Pietro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
pec C.F._2 Email_1
Convenuta
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.6.22 la società conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
AP la società , e, premettendo di esercitare attività di organizzazione di Controparte_1 eventi, di ristorazione ed affini, con il marchio “ , lamentando un duplice CP_2
disservizio alla rete elettrica che alimenta la propria fornitura di energia a servizi o dell'utenza di cui innanzi, generatore di ingenti danni materiali ( guasti ad apparecchiature elettriche ed elettroniche di proprietà della tenuta ) avvenuto nei giorni 8 e 20 gennaio 2022, la CP_2
società attrice chiedeva condannarsi , ai sensi degli art. 2050, 2051, e, in Controparte_1
subordine 1678, 1228 cc e 2043 cc, al risarcimento dei suddetti danni subiti, quantificati in
€21.050,88 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la società convenuta che negava il verificarsi dell'evento del 20.1.22, nonché ogni responsabilità a qualsivoglia titolo ad essa imputata in relazione agli eventi dedotti in giudizio e contestava le avverse domande, delle quali chiedeva il rigetto in quanto infondate e comunque carenti di prova, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice ha chiesto all'ausiliare Ing. di accertare le cause dell'evento. Controparte_3
E' emerso dai registri tenuti da a norma di legge, relativamente agli eventi Controparte_1 riguardanti la linea elettrica che alimenta la fornitura attorea, che dalle ore 00,00 dell'8.1.22 alle ore 23.59 del 20.1.22 l'utenza della società attrice è stata interessata solo da un brevissima interruzione del servizio in data 8.1.22 della durata di appena due minuti dalle ore 15,47 alle ore 15,49 mentre alcun evento risulta nella data del 20.1.22.
Detta interruzione determinata da un evento classificato di natura accidentale secondo i criteri di classificazione stabiliti dalle norme tecniche emanate dall'Autorità garante ovvero in ogni caso da fatti non riferibili al Distributore di energia elettrica non è derivata da guasti della rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica, bensì da eventi che si eliminano da soli e che non lasciano tracce sugli impianti, per cui i disservizi stessi non sono imputabili al distributore di energia elettrica.
Il Ctu ha ritenuto che non vi siano danni riconducibili all'interruzione di energia elettrica eziologicamente ascrivibili ad un disservizio dell'ente distributore, ma l'evento dannoso è stato determinato da un malfunzionamento dell'infrastruttura di proprietà della parte attrice.
Infatti, in conseguenza dell'interruzione del servizio di fornitura dell'energia elettrica, è intervenuto il Gruppo elettrogeno di proprietà dei F.lli Accietto per l'alimentazione dei carichi
2 prioritari interni alla struttura, al ripristino della fornitura di energia elettrica si è verificato il malfunzionamento del sistema contatori/interblocco tra il dispositivo di Rete e il dispositivo del
Generatore che ha provocato la messa in parallelo del Gruppo Elettrogeno con la Rete;
a causa del mancato sincronismo tra le due terne di tensioni, si è generata una corrente di corto circuito con il conseguente danneggiamento delle apparecchiature interne alla struttura nonché la generazione dei fenomeni elettrici lamentati dalla parte attrice ed esposti nella Perizia Tecnica del Ctp.
Il Ctu ha ritenuto che non vi siano stati danni riconducibili all'interruzione di energia elettrica ascrivibili eziologicamente ad un disservizio dell'Ente distributore, l'evento dannoso è stato determinato da un malfunzionamento dell'infrastruttura di proprietà della parte attrice. Deve concludersi, dunque, per l'ausiliare, che i lamentati danni non sono riconducibili a condotta colposa o dolosa della convenuta società distributrice, presunta danneggiante. L'attrice non ha neanche fornito i rilievi fotografici degli apparecchi e /o delle parti danneggiate né tanto meno ha dedotto ed allegato di avere conservato in loco elementi o componenti (ad es. i pezzi danneggiati degli apparecchi) suscettibili di un'utile indagine peritale. Dunque non veniva fornito l'elenco puntuale, la descrizione ed un rilievo fotografico delle apparecchiature danneggiate, laddove il sig. dichiarava che tutto il materiale danneggiato, in CP_4
occasione dei lamentati eventi dannosi, era stato già smaltito. Ma la parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale in merito agli effettivi esborsi asseritamente da essa sostenuti.
Il Ctu, pertanto, ha avuto conoscenza solo delle apparecchiature elettriche acquistate, ma non ha potuto avere conoscenza di quelle originali. A giudizio del ctu, pertanto, la determinazione degli assunti danni patrimoniali subiti dalla parte attrice doveva muovere dalla valutazione delle apparecchiature danneggiate, dalla loro vetustà, dal costo necessario per la loro riparazione/sostituzione, giammai dalla sommatoria degli importi indicati in una documentazione contabile, tra l'altro, non riconducibile alla effettiva strumentazio ne danneggiata. La parte attrice, peraltro, non ha prodotto idonea e completa “Dichiarazione di conformità” del proprio impianto elettrico. Di qui l'ulteriore inammissibilità dell'istanza risarcitoria. Il Ctu rilevava che la manutenzione veniva effettuata unicamente su guasto, e che nel quadro elettrico dell' non c'è lo scaricatore di sovratensione. I lamentati danni Pt_1 potevano facilmente prevenirsi o evitarsi ove l'impianto elettrico e il gruppo elettrogeno dell'utente avesse correttamente funzionato. Il Ctu ha accertato che il gruppo elettrogeno attoreo, installato nel lontano 2010, risultava mancante della “Targa identificativa” ed appariva in carente stato manutentivo. Nell'effettuare l'ispezione dei luoghi, visionava il “Quadro
3 Generale “di distribuzione elettrica della struttura, il “Quadro di commutazione Rete-Gruppo
Elettrogeno” e le apparecchiature ivi esistenti, e non rilevava segni di “sfiammate e scintille”.
La scrivente gop, condividendo gli esiti della Ctu, ritiene pertanto non accoglibile la domanda attorea di risarcimento dei danni, né la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza, incluse le spese di Ctu già riconosciute con decreto
14.2.2025 e, t e n u t o c o n t o d e l l ' a t t i v i t à d i f e n s i v a e d e l l ' i s t r u t t o r i a s v o l ta , s i giustifica una liquidazione secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D. M . 5 5 / 1 4 p e r l e f a s i d i s t u d i o e d i n t r o d u t t i v a , e d a l D . M . 1 4 7 / 2 2 p e r l e f a s i d i i s t r u t t o r i a / d e c i s i o n a l e .
PQM
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea, condanna l'attrice in plrpt a ristorare alla controparte in plrpt le spese di Ctu e le spese di lite pari a €2499,oo oltre accessori di legge se dovuti.
AP 16.11.2025
La Gop
EL ON
4