TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 889/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 20 novembre 2025 ad ore 10,17 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. GLORIA MUGNAI in sostituzione dell'avv. DEL ROSSO IA Parte_1 GABRIELLA Per l'avv. MASSIMILIANO GORGONI in sostituzione dell'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1 L'avv. Mugnai rinuncia alla domanda di pagamento del supplemento di pensione, come da nota di deposito del 15.10.2025; quanto alla domanda di ripetizione di indebito, si riporta al contenuto del ricorso introduttivo, sottolineando che l'errore nella liquidazione originaria della pensione non può essere addebitato al ricorrente, il quale ha fatto legittimo affidamento sull'operato dell'istituto anche in ragione dell'ampio intervallo temporale intercorso e ha percepito le somme in piena buona fede, e avrebbe dovuto essere rilevata dall' sin dalla prima liquidazione della pensione;
rileva che il CP_1 provvedimento di supplemento di pensione ha natura definitiva, a prescindere dalla prassi seguita dall' e richiamata in memoria difensiva;
rileva che ha già trattenuto l'importo di € 375,00 CP_2 CP_1 al mese a decorrere dalla mensilità di luglio 2025; insiste per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. L'avv. Gorgoni si riporta alle difese della memoria difensiva, ribadendo che l'errore sia addebitabile al pensionato, che non può fare affidamento sul tempo trascorso;
chiede il rigetto della domanda del ricorso e prende atto della rinuncia di controparte alla domanda relativa al pagamento del supplemento di pensione.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 16,19, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 IA GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 FIRENZE presso il difensore avv. DEL ROSSO IA GABRIELLA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“dichiari che l' non ha diritto alla restituzione, da parte del ricorrente, della somma di euro CP_1 12.899,78; affinchè dichiari altresì che il ricorrente ha diritto di ricevere dall' la somma di euro CP_1 4.860,24 a titolo di supplemento di pensione, oltre interessi con decorrenza di legge. Con vittoria di compenso e spese”.
Il ricorrente ha riferito:
- di essere titolare di pensione di vecchiaia AUT categoria parasubordinati, liquidata con decorrenza
1.10.2012;
- di aver ricevuto dall' , nel maggio 2019, comunicazione di credito a suo favore per € 4.860,24 CP_1 quale effetto del calcolo di supplemento di pensione, importo ancora non corrispostogli;
- che, in data 16.5.2024, gli ha comunicato la formazione di un indebito per la riliquidazione CP_1 della pensione con decorrenza 1.11.2013 per complessivi € 12.899,78, indebito determinato dal versamento errato di contribuzione secondo un'aliquota diversa (e superiore) rispetto a quella applicabile;
- che tale indebito deve in realtà considerarsi irripetibile ai sensi dell'art. 52 L. 88/89, trattandosi di errore non addebitabile all'interessato e non riconoscibile a fronte del versamento della pensione in misura erronea per un periodo ultradecennale.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il CP_1 rigetto. In particolare, l' ha rilevato che il credito di € 4.860,24 è già stato corrisposto al CP_2 ricorrente nel mese di giugno 2019 e che per l'indebito non può operare nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 52 cit., difettandone i presupposti di legge.
La causa, istruita documentalmente, è decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Credito per supplemento di pensione
Con nota di deposito del 15.10.2025, parte ricorrente ha riconosciuto di aver percepito in data 3.6.2019 la somma di € 5.242,19 comprensiva del rateo pensionistico e dell'importo a titolo di supplemento di pensione oggetto di domanda giudiziale, come da estratto conto depositato dal ricorrente (che conferma quanto risultante dal doc. 2 fasc. res.).
Sul punto, quindi, la domanda del ricorso deve essere rigettata.
Indebito pensionistico
L'art. 52 L. 88/1989 dispone:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 L. 412/1991 (di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, cit.) stabilisce:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”. Come rilevato anche di recente dalla Suprema Corte, “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., 59842022; vd. anche Cass.,
22081/2021; nello stesso senso, ancora più di recente, Cass., 10337/2023).
Nel caso di specie, l'indebito è stato causato dall'errata applicazione dell'aliquota contributiva per i contributi versati nella Gestione Separata (applicazione alla contribuzione versata dell'aliquota intera anziché in forma ridotta, essendo il lavoratore titolare di pensione), verificata da in occasione CP_1 della (terza) domanda di supplemento di pensione presentata dal ricorrente il 18.10.2023 e riferita alla precedente (seconda) domanda di supplemento del 8.5.2019, che ha comportato dal mese di ottobre
2017 (decorrenza del secondo supplemento, ancorata alla data di presentazione della prima domanda di supplemento del 8.9.2017) il ricalcolo della pensione del ricorrente, passata da € 1.828,27 ad €
1.670,44, con un indebito complessivo di € 12.899,79 relativo ai maggiori importi percepiti, già al netto dell'incremento conseguito per effetto dell'ultimo (terzo) supplemento (pari ad € 40,26 al mese dal novembre 2023).
L' ha rilevato che quanto avvenuto nel caso di specie corrisponde alle modalità operative CP_2 ordinarie adottate in fase di elaborazione di una domanda di supplemento di pensione, in quanto per sua natura la liquidazione del supplemento di pensione è provvisoria e comporta sempre l'esame delle precedenti operazioni di supplemento, che sono suscettibili di ricalcolo.
Anche a ritenere che la liquidazione del supplemento di pensione sia definitiva (e non provvisoria), è da escludere che sussista un errore in capo all'ente previdenziale, essendo l'indebito scaturito da una erronea applicazione dell'aliquota sulla contribuzione versata, indipendentemente da quando l' CP_1 abbia provveduto alla riliquidazione della pensione ed essendo affermato in giurisprudenza che “in materia di indebito previdenziale, non sussiste l'errore imputabile all'ente erogatore, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991, qualora la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo configurabile un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass., 17417/2016).
Non ha infine pregio rilevare la durata dell'erogazione del trattamento prima della riliquidazione dello stesso, non potendo su ciò fondarsi irripetibilità dell'indebito (Cass., 2682/2024)
Anche sul punto il ricorso è da rigettare.
Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 889/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 20 novembre 2025 ad ore 10,17 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. GLORIA MUGNAI in sostituzione dell'avv. DEL ROSSO IA Parte_1 GABRIELLA Per l'avv. MASSIMILIANO GORGONI in sostituzione dell'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1 L'avv. Mugnai rinuncia alla domanda di pagamento del supplemento di pensione, come da nota di deposito del 15.10.2025; quanto alla domanda di ripetizione di indebito, si riporta al contenuto del ricorso introduttivo, sottolineando che l'errore nella liquidazione originaria della pensione non può essere addebitato al ricorrente, il quale ha fatto legittimo affidamento sull'operato dell'istituto anche in ragione dell'ampio intervallo temporale intercorso e ha percepito le somme in piena buona fede, e avrebbe dovuto essere rilevata dall' sin dalla prima liquidazione della pensione;
rileva che il CP_1 provvedimento di supplemento di pensione ha natura definitiva, a prescindere dalla prassi seguita dall' e richiamata in memoria difensiva;
rileva che ha già trattenuto l'importo di € 375,00 CP_2 CP_1 al mese a decorrere dalla mensilità di luglio 2025; insiste per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. L'avv. Gorgoni si riporta alle difese della memoria difensiva, ribadendo che l'errore sia addebitabile al pensionato, che non può fare affidamento sul tempo trascorso;
chiede il rigetto della domanda del ricorso e prende atto della rinuncia di controparte alla domanda relativa al pagamento del supplemento di pensione.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 16,19, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO Parte_1 C.F._1 IA GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 FIRENZE presso il difensore avv. DEL ROSSO IA GABRIELLA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“dichiari che l' non ha diritto alla restituzione, da parte del ricorrente, della somma di euro CP_1 12.899,78; affinchè dichiari altresì che il ricorrente ha diritto di ricevere dall' la somma di euro CP_1 4.860,24 a titolo di supplemento di pensione, oltre interessi con decorrenza di legge. Con vittoria di compenso e spese”.
Il ricorrente ha riferito:
- di essere titolare di pensione di vecchiaia AUT categoria parasubordinati, liquidata con decorrenza
1.10.2012;
- di aver ricevuto dall' , nel maggio 2019, comunicazione di credito a suo favore per € 4.860,24 CP_1 quale effetto del calcolo di supplemento di pensione, importo ancora non corrispostogli;
- che, in data 16.5.2024, gli ha comunicato la formazione di un indebito per la riliquidazione CP_1 della pensione con decorrenza 1.11.2013 per complessivi € 12.899,78, indebito determinato dal versamento errato di contribuzione secondo un'aliquota diversa (e superiore) rispetto a quella applicabile;
- che tale indebito deve in realtà considerarsi irripetibile ai sensi dell'art. 52 L. 88/89, trattandosi di errore non addebitabile all'interessato e non riconoscibile a fronte del versamento della pensione in misura erronea per un periodo ultradecennale.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il CP_1 rigetto. In particolare, l' ha rilevato che il credito di € 4.860,24 è già stato corrisposto al CP_2 ricorrente nel mese di giugno 2019 e che per l'indebito non può operare nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 52 cit., difettandone i presupposti di legge.
La causa, istruita documentalmente, è decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Credito per supplemento di pensione
Con nota di deposito del 15.10.2025, parte ricorrente ha riconosciuto di aver percepito in data 3.6.2019 la somma di € 5.242,19 comprensiva del rateo pensionistico e dell'importo a titolo di supplemento di pensione oggetto di domanda giudiziale, come da estratto conto depositato dal ricorrente (che conferma quanto risultante dal doc. 2 fasc. res.).
Sul punto, quindi, la domanda del ricorso deve essere rigettata.
Indebito pensionistico
L'art. 52 L. 88/1989 dispone:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 L. 412/1991 (di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, cit.) stabilisce:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla CP_1 misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”. Come rilevato anche di recente dalla Suprema Corte, “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., 59842022; vd. anche Cass.,
22081/2021; nello stesso senso, ancora più di recente, Cass., 10337/2023).
Nel caso di specie, l'indebito è stato causato dall'errata applicazione dell'aliquota contributiva per i contributi versati nella Gestione Separata (applicazione alla contribuzione versata dell'aliquota intera anziché in forma ridotta, essendo il lavoratore titolare di pensione), verificata da in occasione CP_1 della (terza) domanda di supplemento di pensione presentata dal ricorrente il 18.10.2023 e riferita alla precedente (seconda) domanda di supplemento del 8.5.2019, che ha comportato dal mese di ottobre
2017 (decorrenza del secondo supplemento, ancorata alla data di presentazione della prima domanda di supplemento del 8.9.2017) il ricalcolo della pensione del ricorrente, passata da € 1.828,27 ad €
1.670,44, con un indebito complessivo di € 12.899,79 relativo ai maggiori importi percepiti, già al netto dell'incremento conseguito per effetto dell'ultimo (terzo) supplemento (pari ad € 40,26 al mese dal novembre 2023).
L' ha rilevato che quanto avvenuto nel caso di specie corrisponde alle modalità operative CP_2 ordinarie adottate in fase di elaborazione di una domanda di supplemento di pensione, in quanto per sua natura la liquidazione del supplemento di pensione è provvisoria e comporta sempre l'esame delle precedenti operazioni di supplemento, che sono suscettibili di ricalcolo.
Anche a ritenere che la liquidazione del supplemento di pensione sia definitiva (e non provvisoria), è da escludere che sussista un errore in capo all'ente previdenziale, essendo l'indebito scaturito da una erronea applicazione dell'aliquota sulla contribuzione versata, indipendentemente da quando l' CP_1 abbia provveduto alla riliquidazione della pensione ed essendo affermato in giurisprudenza che “in materia di indebito previdenziale, non sussiste l'errore imputabile all'ente erogatore, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991, qualora la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo configurabile un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass., 17417/2016).
Non ha infine pregio rilevare la durata dell'erogazione del trattamento prima della riliquidazione dello stesso, non potendo su ciò fondarsi irripetibilità dell'indebito (Cass., 2682/2024)
Anche sul punto il ricorso è da rigettare.
Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.