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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Silvia Vitro', ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1381/2024 promossa da:
(C.F. ), difesa dall'Avv. Manuela Monti Parte_1 C.F._1
Attrice contro
C.F./P.I. ), con l'Avv. Achille Saletti Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta
E contro
(C.F./P.I. ) e, per essa, con Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
l'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard
Convenuta
OGGETTO: Opposizione ex art. 650 c.p.c. - fideiussione
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE - disporre, anche ove occorrendo inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 649 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO - accertare e dichiarare la qualifica di consumatore della sig.ra
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive della Parte_1
fideiussione del 3.08.2007 sottoscritta dalla sig.ra in particolare della clausola n.5 Pt_1
derogatoria del termine ex art. 1957 c.c. ovvero di ogni altra, per i motivi di cui in narrativa;
- pagina 1 di 10 accertare e dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. di e per essa di ogni Controparte_1 avente causa e preteso cessionario - quale si dichiara – e in ogni caso la Controparte_2 liberazione dell'esponente fideiussore/consumatore da ogni obbligazione discendente dalla lettera fideiussoria del 03.08.2007 ovvero la sua estinzione;
- e per l'effetto revocare e/o dichiarare la nullità, invalidità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8727/2013 emesso dal Tribunale di Torino in data
20-21.6.2013 -R.G. 19354/2013 nei confronti della sig.ra mandandola assolta da Parte_1
ogni pretesa e/o domanda;
- condannare alla ripetizione di tutti gli importi Controparte_2 comunque percepiti, anche per il tramite della mandataria, in forza dell'opposto decreto ingiuntivo e degli atti esecutivi discendenti, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali ex
D.M. 55/2014, oltre C.p.a., I.v.a. ove dovuta come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA - con ogni più ampia riserva di indicare mezzi di prova, testi e formulare capitoli di prova ed ogni più opportuna istanza istruttoria nei termini di rito”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, - in via preliminare, respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.; - nel merito, respingere, in quanto infondate, le domande tutte proposte dalla sig.ra nei confronti di - in ogni caso, con vittoria di Parte_1 Controparte_1 spese e compenso professionale, oltre spese generali, CPA ed IVA”.
Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa, IN VIA
PRELIMINARE - dato atto del difetto di titolarità dal lato passivo dei rapporti controversi in capo alla conchiudente, nella sua veste di cessionaria dei crediti per cui è giudizio;
- respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, per mancanza di gravi motivi e per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
- concedere termine per l'avvio del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, commi 1 bis e 4 D.Lgs. 29/2010; NEL MERITO - respingere integralmente le domande tutte formulate dalla signora nei confronti di Parte_2 [...]
in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed i n diritto per i Controparte_4 motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, - confermare il decreto ingiuntivo n. 8727/2013 emesso dall'intestato Tribunale in data 20.06.2013 e condannare l'opponente al pagamento in favore della
pagina 2 di 10 cessionaria delle somme ivi indicate, con vittoria di Controparte_5
spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio;
- in ogni caso: - accertare e dichiarare che la signora (C.F. ), è debitrice nei confronti della qui Parte_2 C.F._1
conchiudente nella sua qualità di cessionaria del credito già in Controparte_6
capo alla cedente della somma complessiva di Euro 166.675,63 oltre interessi dal Controparte_7
13.02.2013 al saldo al tasso contrattualmente pattuito (comunque, in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege e DD.MM. applicativi per la specifica CP_8
categoria di operazioni e successive modifiche), quale residuo del finanziamento chirografario n.
4032845 stipulato in data 27.09.2005 e del finanziamento chirografario n. 4055469 del 03.08.2007 e, per l'effetto, - dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'attrice in opposizione al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro 1 66.675,63 oltre Controparte_9
interessi dal 13.02.2013 al saldo al tasso contrattualmente pattuito (comunque, in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege e DD.MM. applicativi CP_8
per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche), quale residuo del finanziamento chirografario n. 4032845 stipulato in data 27.09.2005 e del finanziamento chirografario n. 4055469 del 03.08.2007, oltre alle spese della procedura monitoria n. 19354/2013 R.G. Tribunale di Torino come liquidate e successive occorrende. - Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Visto l'atto di citazione del 16.01.2024, in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., con cui la SI.ra conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
riferendo: Controparte_2
- che con atto di precetto notificato il 20.02.2023, e, per essa, la mandataria CP_2 CP_3 quale cessionaria di intimava alla SI.ra il pagamento della somma di € Controparte_1 Pt_1
100.508,30, in forza di decreto ingiuntivo nr. 8727/2013, emesso dal Tribunale di Torino in data
21.06.2013;
- che tale somma derivava dalla garanzia fideiussoria prestata dalla stessa per i debiti Pt_1
contratti dalla Ges. Tec. Controparte_10
- che in forza del summenzionato atto di precetto e decreto ingiuntivo, la notificava atto di CP_2
pignoramento presso terzi;
- che la SI.ra promuoveva opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo la nullità Pt_1
delle clausole abusive della fideiussione da lei sottoscritta, in quanto consumatrice;
pagina 3 di 10 - che il Giudice dell'Esecuzione concedeva termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo nr. 8727/2013, al fine di accertare l'eventuale abusività delle clausole della fideiussione prestata, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso senza vaglio o motivazione alcuna circa il carattere vessatorio delle clasuole contrattuali in violazione della tutela consumeristica, come da
Sez. Unite nr. 9479/2023;
- che la SI.ra introduceva, pertanto, il presente giudizio di opposizione, rilevando la Pt_1
nullità, ex art. 33 Cod. Cons., della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., prevista nella lettera fideiussoria, attesa la natura di consumatrice della stessa;
- che, avendo la Banca violato il termine decadenziale semestrale previsto, appunto, dall'art. 1957
c.c., la medesima, nonché qualsiasi suo avente causa e/o cessionario, era decaduta dalla possibilità di attivare la fideiussione;
- che, infatti, la non era una imprenditrice e non rivestiva alcun ruolo gestorio della Pt_1
società debitrice principale, Ges. Tec. per la quale aveva prestato la Controparte_10
garanzia;
- che, più specificamente, la odierna opponente svolgeva la professione di attrice e che, sebbene fosse stata titolare di una minima partecipazione nella società garantita, non poteva essere considerata professionista, in assenza di poteri di amministrazione sulla società medesima.
Concludeva, pertanto, la chiedendo la revoca dell'ingiunzione opposta. Pt_3
Vista la comparsa costitutiva del 12.03.2024 di con cui parte convenuta Controparte_1 eccepiva l'infondatezza delle contestazioni attoree, sostenendo:
- che la SI.ra non poteva essere considerata consumatrice, atteso che alla data Parte_1
di rilascio della fideiussione (03.08.2007), ella non solo era socia della società garantita ma, comunque, svolgeva attività imprenditoriali, avendo incarichi gestori in altre due imprese: era socia e consigliera di amministrazione del gruppo SAE S.r.l., nonché socia accomandataria di “La Torre di Bonani Veronica
S.a.s.”, entrambe società che avevano rapporti strettissimi con la debitrice principale garantita, Ges.
Tec.;
- che, come attrice, la nell'anno di rilascio della fideiussione, aveva lavorato meno di un Pt_1 mese, come rilevabile dall'estratto Inps, pertanto, non era verosimile che l'attività artistica costituisse la principale e/o unica occupazione svolta dall'opponente;
- che esclusa la natura di consumatrice della garante, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. era pienamente valida ed efficace e, pertanto, non vi era stata alcuna decadenza da parte della Banca nell'escutere la garanzia;
pagina 4 di 10 - che, in ogni caso, anche a voler ritenere l'opponente consumatrice, la deroga all'art. 1957 c.c. era una pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, che non limitava la possibilità del debitore di proporre eccezioni ma riconosceva solo un maggior termine per il creditore per l'esercizio di un diritto e, pertanto, non rientrava tra le clausole vessatorie e, dunque, nulle di cui all'art. 33, comma 2, lett. T
Cod. Cons.;
- che, ancora, anche volendo ritenere nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la Banca non era incorsa in alcuna decadenza, atteso che trattandosi di fideiussione “a semplice richiesta” (art. 6 lettera di fideiussione), era sufficiente una diffida stragiudiziale per interrompere il termine semestrale decadenziale;
diffida regolarmente inviata, come da documento 10 depositato dalla stessa Pt_1
Ciò premesso, la chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. CP_11
Vista la comparsa costitutiva dell'11.03.2024 di con cui parte Controparte_2 convenuta eccepiva l'infondatezza delle contestazioni attoree, sostenendo:
- in via preliminare, il difetto di titolarità dal lato passivo dei rapporti oggetto del presente giudizio, subentrando il cessionario nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, ma senza alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali e tenuto, altresì, conto che i crediti che formano oggetto di operazioni di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio
“patrimonio separato”;
- sempre in via preliminare, la necessità di esperire il procedimento di mediazione, obbligatorio ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. nr. 29/2010;
- nel merito, che la SI.ra non poteva essere qualificata come consumatrice, avendo Pt_1 rivestito la qualifica di socia della stessa società garantita, con una partecipazione tutt'altro che minima;
- che a nulla rilevava che la stessa avesse anche svolto la professione di attrice, non potendo ciò essere sufficiente per escludere che la prestazione di garanzia fosse avvenuta sulla base di collegamenti che la legavano alla società debitrice principale;
- che, comunque, la fideiussione in oggetto non prevedeva la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. ma solo la deroga da 6 a 36 mesi, conseguentemente, non trattandosi di rinuncia a proporre eccezioni, non era applicabile l'art. 33 Cod. Cons.
Ciò premesso, anche la cessionaria chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_2
decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 10
2. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza del 13.11.2024, venivano respinte le istanze istruttorie di parte attrice, come da verbale che si richiama integralmente, e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Rilevato che l'opposizione è infondata e va, dunque, respinta, considerato:
1) In via preliminare: il procedimento di mediazione
A differenza di quanto sostenuto dalla convenuta , la fideiussione non rientra tra i CP_2
“contratti assicurativi e bancari” per i quali la mediazione è obbligatoria. La normativa di cui al D.
Lgs. nr. 28/2010 va, infatti, interpretata in senso restrittivo: la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5, comma
1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Analogamente, il semplice fatto che la parte beneficiaria della garanzia sia una
Banca, non è elemento sufficiente a far rientrare la polizza fideiussoria tra i contratti bancari, avendo natura – di garanzia, appunto - completamente diversa (tra le tante, si veda Cass. Civ., ordinanza 24 gennaio 2025, n. 1791).
Ne consegue, pertanto, che il presente procedimento, avente ad oggetto la fideiussione omnibus sottoscritta dall'odierno opponente il 03.08.2007, non è soggetto alla condizione di procedibilità della mediazione.
2) In via preliminare: la legittimazione passiva di Controparte_2
Non è accoglibile nemmeno la seconda doglianza formulata in via preliminare da , la CP_2
quale, trattandosi di mero cessionario del credito e non del contratto, ha sollevato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Va dedotto che la cessione dei crediti che caratterizza la cartolarizzazione non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà (cfr. Cass. Civ. n. 24657 del
02/12/2016). Si tratta, infatti, di un contratto bilaterale, traslativo, ad effetti reali che vede quali parti soltanto il cedente ed il cessionario, escludendo il debitore ceduto che resta completamente estraneo al negozio e che, in ossequio al principio della relatività degli effetti contrattuali (art. 1372 c.c.), non può subire un aggravamento della propria posizione.
pagina 6 di 10 Poste tali premesse, va osservato che la cessione del credito realizza il trasferimento del credito così come esistente tra i contraenti originari: il cessionario subentra quindi nella medesima posizione giuridica del cedente e, per tale ragione, si ritiene che il debitore ceduto, per quanto qui interessa, possa sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità e all'esistenza del negozio da cui è sorto il credito ceduto, dunque, nel caso di specie, la può eccepire alla cessionaria la Pt_1 nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. prevista nella fideiussione del 03.08.2007 e la relativa decadenza dal termine semestrale.
Né si ritiene di poter condividere la difesa della convenuta che fonda il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva sulla circostanza che i crediti che formano oggetto di operazioni di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”.
L'esistenza di un patrimonio separato, infatti, impedisce al debitore ceduto di opporre in compensazione al cessionario dei controcrediti vantati verso il cedente o di proporre domande giudiziali nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale intercorso tra loro, poiché in tal modo (e solo in tal modo) si verrebbe ad incidere sul patrimonio separato a destinazione vincolata, danneggiando il pubblico dei risparmiatori a cui, invece, la legge riserva, in via esclusiva, il diritto di soddisfarsi su tale patrimonio, ma non impedisce l'opponibilità al cessionario delle eccezioni riguardanti la validità del titolo, in quanto non incidenti sul patrimonio separato.
Tale conclusione trova un'indiretta conferma anche dal dettato normativo, infatti, l'art. 4 c. 2 legge 130/1999 stabilisce che “dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti (…), in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data"; con ciò limitando solo la proponibilità dell'eccezione di compensazione
(proprio perché, appunto, incide sul patrimonio separato) ma non le eccezioni riguardanti la validità del titolo.
3) Nel merito, la mancata qualifica di consumatore dell'odierna opponente e la deroga all'art. 1957 c.c.
Il motivo di opposizione tardiva all'ingiunzione nr. 8727/2013 riguarda la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., presente nella fideiussione omnibus sottoscritta dalla SI.ra in quanto Pt_1
vessatoria ex art. 33 Cod. Cons.; nullità che presuppone la qualifica di consumatore della stessa opponente e che comporta la decadenza della di potersi soddisfare sul fideiussore, non avendo CP_11
pagina 7 di 10 giudizialmente agito nei confronti del debitore principale nel termine – appunto non derogato – di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
È vero, come rilevato da parte attrice, che la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche, qualificabili nella categoria “consumatore” (fideiussore consumatore), costituisce clausola nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del
Consumo. Certamente la deroga a detta norma rientra nella libertà delle parti, non trattandosi di norma imperativa, ma la disciplina a tutela del consumatore è piuttosto rigida e non consente deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola.
Di contro, in mancanza della qualifica di consumatore del garante, la clausola in oggetto, specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., è da ritenersi valida.
Ora, nel caso di specie, la fideiussione omnibus del 03.08.2007 riporta, alla prima pagina, il testo dell'art. 1957 c.c., così da renderlo facilmente conoscibile alla garante e, alla pagina successiva, la clausola di deroga allo stesso, del seguente tenore:
L'articolo in questione risulta sottoscritto una prima volta, unitamente alle altre condizioni contrattuali, ed una seconda volta nel rispetto della disciplina contenuta agli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. doc. 11 atto di citazione). Si tratta, dunque, di un articolo valido in presenza di un garante non consumatore e la doglianza attorea circa la natura di consumatrice della SI.ra non può Pt_1
ritenersi fondata.
Infatti, molteplici sono gli elementi che permettono di ritenere che la comunque, Pt_1
persona fisica che svolgeva attività imprenditoriale, non avesse concluso il contratto di garanzia per soddisfare esigenze di vita quotidiane estranee all'esercizio di dette attività ma, piuttosto, per uno scopo connesso ad esse:
- alla data di sottoscrizione della fideiussione, la era socia della debitrice principale, Pt_1
Ges. con una partecipazione del 24%, pari ad una quota nominale di € Controparte_12
CP_ 2.400,00, su un capitale sociale di € 10.000 (cfr. doc. 8 comparsa doc. 12 comparsa 2), CP_1
dunque, una partecipazione che non può considerarsi propriamente minima;
- già dal 4 gennaio 1997 e, comunque, ancora alla data di sottoscrizione della garanzia, la Pt_1
era socia e consigliere di amministrazione della società Gruppo SAE S.r.l. (cfr. doc. 5 comparsa
, che aveva stretti legami con la società debitrice principale. Risulta, infatti, CP_1 documentalmente provato che l'attività imprenditoriale svolta dalla Ges.Tec. consisteva,
pagina 8 di 10 prevalentemente, nella gestione di immobili di proprietà, concessi in utilizzo proprio a Gruppo SAE
S.r.l. (cfr. doc. 5 cit.); che fu proprio il Gruppo SAE a chiedere alla Banca il finanziamento necessario per la società Ges.Tec. (cfr. doc. 10 comparsa e che, alla data di concessione della garanzia, CP_1
le entrate di Ges. Tec. erano costituite prevalentemente da bonifici del Gruppo SAE (cfr. doc. 11 comparsa;
CP_1
- dal 15.01.2007 e fino al 13.05.2008, dunque, anche alla data di sottoscrizione della fideiussione, la era socia accomandataria di un'altra società - La Torre di Bonani Veronica s.a.s. – anche Pt_1
essa con stretti legami con la debitrice garantita: La Torre s.a.s., infatti, era cessionaria di una licenza per la gestione di un ristorante, ubicato in un immobile di proprietà della stessa Ges.Tec. (cfr. doc. 6 comparsa . CP_1
Tanto dedotto, non è possibile qualificare l'odierna opponente come consumatrice, avendo garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale alla medesima riconducibile sulla scorta dei plurimi elementi sopra riportati.
Né assume rilevanza l'attività di attrice svolta dalla si trattava, comunque, di un'attività Pt_1
professionale diversa ma ulteriore rispetto a quella imprenditoriale che, innegabilmente, svolgeva alla data di sottoscrizione della fideiussione, come socia al 24% della società garantita Ges. Tec. e come socia e amministratrice delle altre due società, Gruppo SAE e La Torre, legate inequivocabilmente alla prima.
Tale attività imprenditoriale, peraltro, non è mai stata sostituita del tutto da quella di attrice, considerato anche il ruolo di amministratore unico, svolto sino a marzo 2011, di Controparte_13
(cfr. doc. 7 comparsa .
[...] CP_1
Non si può, dunque, che affermare che la avesse sottoscritto la fideiussione oggetto di Pt_1
causa per interessi legati alla sua attività imprenditoriale e non per scopi ad essa estranei, conseguentemente, è da negare la qualifica di consumatrice della stessa. Da ciò discende la validità, per quanto già sopra argomentato, della clausola di cui all'art. 5 di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.: valida la deroga, in alcuna decadenza risulta essere incorsa la Banca creditrice e il fideiussore non è liberato.
Per il principio della ragione più liquida, la mancata qualifica di consumatrice dell'opponente assorbe le due questioni, sollevate dalla banca creditrice, in ordine alla mancata natura vessatoria ex art. 33 Cod. Cons. dell'art. 5 della fideiussione in oggetto, non trattandosi di deroga totale ma solo di proroga del termine decadenziale da 6 a 36 mesi (con ciò impedendo anche di potersi ritenere la lettera fideiussoria 03.08.2007 corrispondente al famoso “schema ABI” condannato dalla Banca d'Italia nel
2005, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice nella terza memoria istruttoria), nonché in ordine pagina 9 di 10 alla circostanza che trattandosi di garanzia “a semplice richiesta scritta” già la diffida stragiudiziale prodotta dalla stessa opponente al doc. 10 avrebbe comunque interrotto il termine di cui all'art. 1957
c.c.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
- Rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr.
8727/2013 emesso in data 21.06.2013 dal Tribunale di Torino;
- Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 8.433,00 (di cui € 2.552,00 per fase studio, € 1.628,00 per fase introduttiva ed € 4.253,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- Condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio che liquida in € 8.433,00 (di cui € 2.552,00 per fase studio, € 1.628,00 per fase introduttiva ed € 4.253,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 6/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria UPP
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