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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 994/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 994/2016
TRA
difeso dall'avv. CORTESE DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria CP_1 CP_2
Grandizio ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Anna Fasanella
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18 aprile 2016, i ricorrenti proponevano opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 13976201600000088000 notificata in data 9 febbraio 2016, relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
n. 13920000006220322000
n. 13920010012413802000
n. 13920030001467458000
n. 13920030007480518000
n. 13920040002709189000
1 n. 13920040007949036000 per omesso versamento di contributi previdenziali
IVS, somme aggiuntive e premi , deducendo l'illegittimità dell'iscrizione CP_2
ipotecaria per i seguenti motivi:
a) Mancata notifica delle cartelle esattoriali: le cartelle sottese alla comunicazione ipotecaria non erano state mai notificate al ricorrente, con conseguente prescrizione dei crediti in esse contenuti.
b) Possibilità di far valere fatti estintivi del credito: la mancata opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999 non precludeva la possibilità di eccepire l'estinzione del credito in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., tale norma non prevedendo un termine finale per l'opposizione all'esecuzione, essa è sempre esperibile sino all'esaurimento della procedura esecutiva.
2. Si costituiva , eccependo: CP_4
a. L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e art. 24 D.Lgs.
46/1999, essendo il ricorso tardivo.
b. La regolare notifica delle cartelle esattoriali e l'omessa impugnazione delle stesse, con conseguente consolidazione del credito esattoriale.
c. Il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
d. Il termine decennale di prescrizione per i crediti iscritti a ruolo.
3. Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità, in quanto CP_1 proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di esecuzione, ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
4. Si costituiva , eccependo l'inammissibilità o nullità dell'opposizione. CP_2
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cessazione della materia del contendere
Per alcune cartelle esattoriali, in particolare per le cartelle n.
13920000006220322000; n. 13920010012413802000, n.
13920000006220322000, n. 13920010012413802000 ai sensi del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni nella L. 136/2018, i crediti sono stati annullati automaticamente.
2 Sul punto, il DL fiscale n° 119/18 collegato alla legge di Bilancio e in vigore dal
24.10.18 pubbl., nella G.U n° 247 del 23.10.18, all'art.4, convertito in legge con
L.136/2018 Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, al n° 1 stabilisce che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto ,fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ancorché riferiti a cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art.3, sono automaticamente annullati. L'annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.18 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege), per la cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, la immediata applicabilità delle leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio va rilevata in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato. Si osserva in proposito che la ratio della predetta disposizione è sicuramente quella principale di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione. In definitiva,
l'annullamento previsto per legge del debito, opera con efficacia immediata e determina fin da subito.
Infatti, solo le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite (n° 2 lett. a) mentre per quelle versate dalla data di entrata in vigore del decreto è previsto un regime di imputazione, per i debiti inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, un altro per quelli scaduti o in scadenza e uno ulteriore di rimborso (n° 2 lett. b).
Quanto al debito contestato deve dunque, ritenersi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, in relazione alla domanda volta alla declaratoria della sua estinzione per decorso del termine di prescrizione.
Manca tuttavia, una specifica disposizione intervenuta a regolare le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un
3 processo al momento della entrata in vigore del decreto, fermo restando l'applicabilità del principio generale che il processo quando ne siano venute meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere.
2. Nullità della notifica per altre cartelle e prescrizione del credito
Per altre cartelle esattoriali, precisamente per le cartelle di pagamento n.
13920030001467458000 e n. 13920030007480518000, la notifica risulta essere stata eseguita a mani di persona diversa dal destinatario, senza che sia stata prodotta la cartolina di avviso di avvenuta notifica, essenziale per certificare la conoscenza dell'atto.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. L, sent. n. 27593/2018), in caso di notifica a soggetto diverso dal destinatario, l'assenza della cartolina di avviso determina la nullità della notifica, con la conseguenza che il termine di prescrizione continua a decorrere. Così come l'Ordinanza n. 6243/2024 della
Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, è obbligatorio l'invio di una lettera raccomandata informativa.
Inoltre, l'ordinanza n. 6121 del 1° marzo 2023 della Corte di Cassazione ha confermato che la notifica di un atto eseguita dal messo comunale a persona diversa dal destinatario necessita dell'invio di una raccomandata informativa per perfezionarsi correttamente.
3. Effetti della mancata opposizione nei termini di legge
La mancata opposizione nei 40 giorni previsti dall'articolo 24, comma 5, del
D.Lgs. 46/1999 determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione della pretesa contributiva, consolidando formalmente il credito. Tuttavia, tale decadenza ha un effetto sostanziale limitato, in quanto non comporta la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c..
Pertanto, anche se non è stata proposta opposizione nei termini previsti, i crediti contributivi restano soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della Legge 335/1995, salvo interruzione regolare.
Stante la reciproca soccombenza dichiara la compensazione delle spese
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia nella persona della dott.sa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, così dispone:
4 1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle esattoriali n. 13920000006220322000; n. 13920010012413802000 n.
13920000006220322000n. 13920010012413802000.
2. Accoglie l'opposizione relativamente alle cartelle n. 13920030001467458000 e n. 13920030007480518000 e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei crediti corrispondenti, in applicazione dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, non essendo stato dimostrato alcun atto interruttivo idoneo a convertirne il termine in quello ordinario.
3. Annulla l'iscrizione ipotecaria n. 13976201600000088000 in relazione alle cartelle per le quali è intervenuta prescrizione o annullamento.
4. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso, 5.3.2025
Il giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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