Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Procedimento civile Rg n° 5271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5271/2023, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.” e assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4-4-2025 previa assegnazione dei termini per scritti conclusionali ex art. 281 quinques e 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t. dott. rapp.to e difeso, per procura in separato Parte_2
documento informatico, rilasciata in esecuzione di conforme decreto sindacale, dall'Avv. Antonella Di Bitonto della Civica Avvocatura con il quale elegge domicilio come in atti;
Opponente-Attore
E
( ), in persona del l.r. p.t. sig.ra CP_1 P.IVA_2 CP_2
( ), elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv.
[...] C.F._1
Tommaso Palma ( ), in S. Antimo (NA) alla Via Roma n. C.F._2
157, dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Opposto-Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente il difensore conclude Parte_1
come in atti e da memorie ex art. 127 ter c.p.c. che espressamente si richiamano nel senso che segue «…si riporta al proprio atto introduttivo ed alle istanze istruttorie ritualmente depositate chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rese.In particolare, si reiterano le conclusioni rese:
1. ritenere fondata ed accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare ovvero annullare e/o dichiarare nullo l'opposto d.i. n. 1485 del 13.04.2023 emesso nel giudizio n.
3624/2023 r.g. In ogni caso, in ragione delle sopra patrocinate causali:
2. rigettare integralmente nei confronti del medesimo Ente opponente ogni avversa pretesa creditoria della 3. condannare la in persona del CP_1 CP_1
l.r.p.t., al pagamento delle alle spese e competenze di giudizio ex d.m. 55/14. ».
Per parte opposta il difensore conclude come in atti e da CP_1
memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. nel seguente modo: «Per parte opposta…, preliminarmente, si riporta a tutti i propri scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle istanze, eccezioni e deduzioni tutte ivi formulate. Si insiste per il rigetto integrale dell'opposizione e, per l'effetto, per la conferma del d.i. n.
1485/2023. Ciò posto l'avv. Palma, previa parziale revoca dell'ordinanza resa in data 24.11.2023, se ritenuto di diritto, chiede autorizzarsi la chiamata in causa del terzo e, di seguito, ammettersi i mezzi istruttori di cui alle memorie 171 ter c.p.c..».
Si richiamano, inoltre, per le ulteriori conclusioni già rese in atti la nota scritta del
3-4-2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Si premette in punto di fatto che, mediante atto di citazione, notificato il
26.5.2023, il si opponeva al Decreto Ingiuntivo n. Parte_1 Procedimento civile Rg n° 5271/2023
1485/2023, emesso in data 13-4-2023 dal Tribunale di Napoli Nord, a definizione del procedimento monitorio R.G. 3624/2023 in quanto, nel richiamare la
Determina dirigenziale n. 392 del 10-7-2020 e n. 732 del 28-12-2020 (allegate in atti), con cui il Comune di aveva proceduto ad affidare in forma Parte_1
diretta il servizio di noleggio n.6 (sei) cassoni da collocare presso il Centro di
Raccolta Comunale per un periodo di mesi 3, poi prorogati di ulteriori 3 mesi, deduceva come l'opposta, sebbene avesse chiesto un decreto ingiunto per un totale di euro 13.725,11, nella sostanza risultava creditrice di un corrispettivo minore pari a complessivi €. 4392,00, comprensivi di IVA, per il periodo trimestrale decorrente dal 10-7-2020 e per il successivo periodo trimestrale decorrente dal 28-12-2020.
In particolare, “…L'affidataria avrebbe dovuto limitarsi, quindi, ad emettere esclusivamente le fatture relative ai due trimestri ed in particolare, le seguenti fatture: n. 65 del 31.07.2020 dell'importo di € 279,96; n. 73 del 31.08.2020 dell'importo di € 600,00; n. 83 del 30.09.2020 dell'importo di € 600,00; n.8 del 31.01.2021 dell'importo di € 600,00; n. 24 del 28.02.2021 dell'importo di €
600,00; n. 35 del 31.03.2021 dell'importo di € 600,00.” (così in comparsa conclusionale del 3-3-2025 con richiamo all'atto di opposizione, pag. 3).
La società aggiudicataria “…a fronte dell'affidamento di cui alla determina
n. 392 del 10.07.2020…avrebbe dovuto emettere esclusivamente le fatture relative al noleggio dei mesi di luglio, agosto e settembre;
laddove a fronte della determina
n. 732 del 28.12.2020 avrebbe dovuto emettere esclusivamente le fatture relative al noleggio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Di contro l'aggiudicataria ha continuato ad emettere le fatture pure a fronte degli affidamenti scaduti e tanto sia nell'intervallo tra il primo ed il secondo affidamento, sia dopo la scadenza del secondo affidamento e fino a quando ha ritirato i cassoni nel mese di marzo
2023.” (cfr. pag. 2 dell'opposizione).
Sulla scorta di quanto sopra riassunto, si concludeva per la revoca del DI n.
1485/2023, notificato il 17-4-2023, in quanto nullo, annullabile e inefficace in quanto non risultava emesso ulteriore atto contrattuale di proroga per i periodi Procedimento civile Rg n° 5271/2023
successivi relativi alle fatture azionate diverse da quelle sopra indicate, con condanna alle spese e competenze di giudizio.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva, mediante comparsa del 26-7-
2023, la società opposta la quale eccepiva CP_1
l'improcedibilità/improponibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 163, c. 3,
n.
3-bis, c.p.c.; nonché, nel merito, richiedeva il rigetto dell'opposizione con richiesta di munire, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il d.i. n.
1485/2023 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
nonché la condanna del alla corresponsione della somma di € 12.279,96, oltre Parte_1
interessi moratori maturati su ogni singola fattura, per il noleggio dei beni di cui ai provvedimenti n. 392/2020 e 732/2020 per tutto il periodo dal 17.7.2020 al
31.3.2022, stante le proroghe dei suddetti atti amministrativi;
e in via subordinata, la condanna del al pagamento della somma di € Parte_1
3.279,96, oltre interessi secondo le decorrenze specificate in comparsa e l'accertamento della sussistenza dell'ingiustificato arricchimento ex artt. 2041 c.c.
a vantaggio di parte attrice e a danno della società convenuta per i motivi esposti con condanna, altresì, del al pagamento della somma di Parte_1
€ 9.450,00, oltre interessi moratori maturati su ogni singola fattura, per il periodo non rientrante nelle Determine sopra indicate e, quindi, dall'1.10.2020 al
31.12.2020 e dall'1.4.2021 al 31.3.2022; richiedeva inoltre di essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il
[...]
con condanna di quest'ultimo, ai Controparte_3
sensi e per gli effetti dell'art. 191 TUEL al pagamento delle somme da ultimo indicate oltre interessi moratori.
In particolare, deduceva il riconoscimento parziale del credito ingiunto nella somma di almeno euro 3.279,96 oltre IVA per i trimestri indicati da parte opponente e comunque la mancata contestazione dell'utilizzo dei beni di proprietà dell'opposta per tutto il periodo riportato nelle fatture azionate, ossia dal 17-7-2022 al 31-3-2022. A fronte di tale evenienza, vi sarebbe stata una proroga tacita delle
Determine n. 392/2020 e 732/2020 e, in caso contrario, si era comunque verificato
4 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 5271/2023
un indebito arricchimento da parte dell'ente locale per il periodo “non coperto” per il quale lo stesso era tenuto a corrispondere quanto dovuto ai sensi dell'art. 2041
c.c. e/o 2900 c.c.
3. Trattato il giudizio mediante deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. per l'udienza di prima comparizione del 3-11-2023, mediante ordinanza del 24-11-
2023, nel rigettare l'istanza di chiamata del terzo, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1485/2023 limitatamente alla somma di euro
4.392,00 iva inclusa e la causa rinviata per la decisione all'udienza del 18-3-2025 previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c.
Subentrato lo scrivente al precedente GI, mediante ordinanza del 27-1-2025,
l'udienza veniva differita per riorganizzazione del ruolo, al 4-4-2025 con sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Sulla scorta delle conclusioni sopra richiamate, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. In diritto. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendone venuta meno la causa petendi, a fronte del pagamento della somma di euro
4.392,00, non potendosi, peraltro, far luogo a condanna per somme diverse ed ulteriori per i motivi di seguito esposti, salvo la debenza degli interessi moratori applicabili alla fattispecie.
4.1. In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione inerente la nullità dell'atto di opposizione a fronte dell'omissione della dichiarazione di cui all'art. 163, c. 3, n.
3-bis, c.p.c. in quanto tale indicazione è stata inserita dal D.lgs.
n. 149/2022 al fine di agevolare i controlli preliminari che il giudice deve compiere con il decreto di cui all'art.171 bis c.p.c., così favorendo la concentrazione processuale e la ragionevole durata dei procedimenti. In quest'ottica, l'art. 164
c.p.c. non prevede per tale omissione alcuna causa di nullità della citazione.
4.2. E' opportuno richiamare anzitutto la costante giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha ribadito il principio, da cui non vi è ragione per discostarsi, in base al quale "nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione
5 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 5271/2023
sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis" (cfr. Cass. n. 22754/2013).
Nel caso di specie, successivamente all'instaurazione del presente giudizio e in sede di verifica dell'istanza di provvisoria esecutorietà del d.i. avanzata da parte opposta, è emerso come fosse incontestato che il nel Parte_1
mese di gennaio 2024 ed “…in ottemperanza all'ordinanza del 24.11.2024, ha provveduto al versamento della somma di € 4.392,00.” (cfr. note conclusionali di parte opposta del 16-1-2025).
Tale circostanza sopravvenuta non è stata contestata e quindi è da ritenersi pacifica tra le parti.
4.3. Tanto premesso, non può essere accolta la richiesta di pagamento delle ulteriori somme indicate da parte opposta per il successivo periodo non coperto dai provvedimenti dirigenziali sopra indicati in quanto nei confronti della PA non è ammessa la proroga tacita dei rapporti contrattuali all'esito della procedura di evidenza pubblica intercorsa tra le parti.
Difatti, come indicato dalla difesa della PA opponente, “I contratti assoggettati al requisito della forma scritta ad substantiam, una volta cessati, non possono essere ripristinati per fatti concludenti, essendo, invece, ben possibile che essi si rinnovino tacitamente, per una durata predeterminata, in presenza di espressa pattuizione delle parti in tal senso per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito, e ciò anche nel caso in cui una delle parti sia una P.A., non risultando frustrata la necessità della forma scritta e quella, ad essa connessa, di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica.” (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26026).
Pertanto, risultano dovute solo le somme relative per la fornitura dei servizi da parte dell'opposta per i periodi indicati nelle Determine dirigenziali n. 392 del
6 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 5271/2023
10.07.2020 e n. 732 del 28.12.2020, somma ammontante ad euro 4.392,00 comprensiva di IVA.
4.3. Accoglibile è invece la domanda posta in via subordinata relativa al riconoscimento sulle somme sopra indicate degli interessi moratori come già richiesti nel ricorso monitorio e ribadito nel presente giudizio per il ritardato pagamento delle somme effettivamente dovute all'esito dell'espletamento del servizio a favore della PA,
In particolare, lo scrivente ritiene che gli interessi moratori al tasso legale abbiano decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture e relativamente agli importi ivi riportati.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna della amministrazione locale al pagamento degli interessi sopra indicati, in assenza di prova del relativo versamento che doveva essere fornita dalla parte opponente.
5. La domanda di parte opposta intesa all'accertamento dell'indebito arricchimento con responsabilità in capo alla P.A. e/o al funzionario delegato è inammissibile, nel presente giudizio.
E' noto che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'articolo
183 del Cpc (cfr Cassazione civile sez. III, 22/09/2023, n.27183; Cass. Civ., n.
9633 del 2022; conforme Cass.civile sez. III, 13/05/2024, n.13151).
7 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 5271/2023
Ebbene, nel caso in trattazione, l'udienza fissata in atto di citazione in opposizione al DI era quella del 3 novembre 2023, con termine di costituzione del convenuto opposto nel termine di settanta giorni prima ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 167, comma secondo, c.p.c.
Risulta che la società convenuta si sia costituito mediante deposito telematico della comparsa avvenuto il 26-7-2023 ossia oltre il termine sopra indicato scadente il 25-7-2023 con applicazione della sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Pertanto, la domanda riconvenzionale è tardiva ex art. 166 c.p.c. come anche la chiamata del terzo, peraltro non ribadita nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la quale non + stata depositata.
6. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e del tardivo pagamento effettuato nel corso del presente giudizio da parte opponente relativamente alla somma effettivamente dovuta e tenuto conto dell'inammissibilità delle ulteriori domande di parte opposta, le spese di lite vanno compensate per la metà, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al DM
55/2014, tenuto conto del valore della controversia in base al decisum per le fasi ivi previste (valore 4.392,00).
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1485/2023 emesso in data 13-4-2023;
2) condanna parte opponente al pagamento a favore di parte opposta degli interessi al tasso legale dovuti sulle seguenti fatture e calcolati sui seguenti importi:
n. 65 del 31.07.2020 sull'importo di € 279,96; n. 73 del 31.08.2020 sull'importo di
€.600,00; n. 83 del 30.09.2020 sull'importo di €.600,00; n.8 del 31.01.2021 Procedimento civile Rg n° 5271/2023
sull'importo di €.600,00; n. 24 del 28.02.2021 sull'importo importo di €.600,00; n.
35 del 31.03.2021 sull'importo di €.600,00 e ciò dal giorno successivo alla scadenza dei pagamenti fino al saldo effettivo, avvenuto nel mese di gennaio 2024;
3) dichiara inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali proposte da parte opposta;
4) compensa le spese di lite per la metà e, per la restante parte, condanna il nella persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1 CP_4
favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida, al netto della detta compensazione, in €.1.276,00= per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa il 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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