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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa . M.Rosaria Lombardi quale giudice del lavoro ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 18252 del 2024, R.G. Previdenza, avente ad OGGETTO: assegno nucleo familiare
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti .Sara Santochirico e Alessandro Faggiano Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rap.to e difeso dall'avv Roberto Maisto CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 1 agosto 2024 la ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo
Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 1.4.2022, data di riconoscimento della pensione ai superstiti o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia, fino al 30.6.2023, data di riconoscimento della prestazione in via amministrativa;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio fino al 30.6.2023, data di riconoscimento della prestazione in via amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari”. La ricorrente assumeva di aver percepito dall' la pensione di reversibilità da lavoro dipendente CP_1 del coniuge categoria SO (pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti) certificato numero 29247705, e che, in data 01.04.2022, pertanto, inoltrava all' di CP_1
Napoli domanda per il riconoscimento degli Assegni per il Nucleo Familiare. Rilevava, inoltre, che l' riconosceva dapprima la prestazione dal 01.07.2023 liquidandola e che CP_1 successivamente, a seguito di ricorso amministrativo, anche dal 01.04.2022, non provvedeva a liquidare gli Assegni per il Nucleo Familiare, ai sensi dell'art. 2 d.l. 13.3.1988 n. 69, conv. in l. 13.5.1988 n. 153 per tale periodo. Tanto premesso, deducendo di essere unico componente del proprio nucleo familiare (per non avere altri familiari a carico) titolare di pensione ai superstiti totalmente inabile al lavoro già a far data dalla domanda, ed atteso il perfezionamento dei requisiti reddituali, chiedeva la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'assegno nucleo familiare. L' si costituiva eccependo la decadenza e, nel merito, l'infondatezza. CP_1
Non richiedendo la istruttoria supplementare la causa veniva decisa a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. L'art. 2 comma 8 l. 153/1988 prevede il diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare, per i nuclei familiari composti da persona, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. In proposito, la Cassazione ha chiarito che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del
D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
A parere del Giudicante, le patologie lamentate dalla ricorrente, unitamente all'età avanzata, la rendono assolutamente inabile al proficuo lavoro già dal 01.04.2022, come riconosciuto dall' CP_1 con provvedimento del 09.08.2023 ed evincibile dal Verbale .sanitario di riconoscimento CP_1 dell'indennità di accompagnamento dalla domanda del 26.5.2023 D'altronde, l' costituendosi in giudizio afferma che la ragione del mancato riconoscimento deve CP_1 rinvenirsi non nell'inesistenza del requisito sanitario ma nel “mancato soddisfacimento del requisito di composizione percentuale del reddito, nella misura minima del 70%, da reddito da lavoro dipendente ed assimilati, per l'anno 2021, per il quale l'unico reddito era costituito da quello dell'immobile di prima abitazione”. Ai sensi del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10, è previsto che "l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare". Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Orbene, dall'analisi della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente 2021, emerge che il reddito complessivo del coniuge e dell'intero nucleo familiare era costituito da € 9012,00 di cui € 6392,00 per redditi da loro dipendente così come indicati nel quadro RC per cui pari al 70% così come richiesto dalla disposizione.
Ne consegue, pertanto, il riconoscimento dell'ANF dal 01.04 2022 al 30.06.2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno nucleo familiare dal 01.04.2022 al 30.06.2023 e condanna l' al pagamento degli stessi oltre interessi legali;
CP_1 c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.100,00 oltre Iva CPA e CP_1 spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 27 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott.MR. Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa . M.Rosaria Lombardi quale giudice del lavoro ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 18252 del 2024, R.G. Previdenza, avente ad OGGETTO: assegno nucleo familiare
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti .Sara Santochirico e Alessandro Faggiano Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rap.to e difeso dall'avv Roberto Maisto CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 1 agosto 2024 la ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo
Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 1.4.2022, data di riconoscimento della pensione ai superstiti o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia, fino al 30.6.2023, data di riconoscimento della prestazione in via amministrativa;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio fino al 30.6.2023, data di riconoscimento della prestazione in via amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari”. La ricorrente assumeva di aver percepito dall' la pensione di reversibilità da lavoro dipendente CP_1 del coniuge categoria SO (pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti) certificato numero 29247705, e che, in data 01.04.2022, pertanto, inoltrava all' di CP_1
Napoli domanda per il riconoscimento degli Assegni per il Nucleo Familiare. Rilevava, inoltre, che l' riconosceva dapprima la prestazione dal 01.07.2023 liquidandola e che CP_1 successivamente, a seguito di ricorso amministrativo, anche dal 01.04.2022, non provvedeva a liquidare gli Assegni per il Nucleo Familiare, ai sensi dell'art. 2 d.l. 13.3.1988 n. 69, conv. in l. 13.5.1988 n. 153 per tale periodo. Tanto premesso, deducendo di essere unico componente del proprio nucleo familiare (per non avere altri familiari a carico) titolare di pensione ai superstiti totalmente inabile al lavoro già a far data dalla domanda, ed atteso il perfezionamento dei requisiti reddituali, chiedeva la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'assegno nucleo familiare. L' si costituiva eccependo la decadenza e, nel merito, l'infondatezza. CP_1
Non richiedendo la istruttoria supplementare la causa veniva decisa a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. L'art. 2 comma 8 l. 153/1988 prevede il diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare, per i nuclei familiari composti da persona, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. In proposito, la Cassazione ha chiarito che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del
D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
A parere del Giudicante, le patologie lamentate dalla ricorrente, unitamente all'età avanzata, la rendono assolutamente inabile al proficuo lavoro già dal 01.04.2022, come riconosciuto dall' CP_1 con provvedimento del 09.08.2023 ed evincibile dal Verbale .sanitario di riconoscimento CP_1 dell'indennità di accompagnamento dalla domanda del 26.5.2023 D'altronde, l' costituendosi in giudizio afferma che la ragione del mancato riconoscimento deve CP_1 rinvenirsi non nell'inesistenza del requisito sanitario ma nel “mancato soddisfacimento del requisito di composizione percentuale del reddito, nella misura minima del 70%, da reddito da lavoro dipendente ed assimilati, per l'anno 2021, per il quale l'unico reddito era costituito da quello dell'immobile di prima abitazione”. Ai sensi del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10, è previsto che "l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare". Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Orbene, dall'analisi della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente 2021, emerge che il reddito complessivo del coniuge e dell'intero nucleo familiare era costituito da € 9012,00 di cui € 6392,00 per redditi da loro dipendente così come indicati nel quadro RC per cui pari al 70% così come richiesto dalla disposizione.
Ne consegue, pertanto, il riconoscimento dell'ANF dal 01.04 2022 al 30.06.2023.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno nucleo familiare dal 01.04.2022 al 30.06.2023 e condanna l' al pagamento degli stessi oltre interessi legali;
CP_1 c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.100,00 oltre Iva CPA e CP_1 spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 27 marzo 2025
Il Giudice del lavoro dott.MR. Lombardi