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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2024, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 9476/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9476 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to ROCERETO ROSSANA presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to D'AVINO ANTONIO presso cui elettivamente CP_1
domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 15.03.2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Il P.M. ha espresso parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2022, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Formicola (CE) il 28/08/1999 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie (il 31.03.2001) e (il 17.10.2007). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 17187/2018 del 16.11.2018, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, con le uniche modifiche riguardanti l'assegno di mantenimento in favore della LI minore (non più 250,00 ma
350,00 euro mensili) e il termine per la comunicazione delle vacanze estive.
Si costituiva parte resistente che non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva ridursi l'assegno di mantenimento in favore della prima LI a 200,00 euro mensili.
All'udienza del 06.07.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava la disciplina della separazione.
All'udienza cartolare del 15.03.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
“Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Formicola (CE), atto n. 3, P. 2, S. A, anno
1999, in regime di comunione dei beni;
Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale in data 16/11/2018 avanti al Tribunale di S. Maria C.V. (CE) con Decreto n. cron. n. 17187/2018 del 16/11/2018
(R.G. n. 4348/2018), con l'unica modifica relativa al punto 3) dei patti e condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale e per l'effetto determinare: riguardo al punto 3) ed a parziale modifica: per quanto concerne il mantenimento delle figlie e , il padre si impegna a versare, Per_1 Per_2
entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese:
- la somma di € 250,00 direttamente alla LI (ormai maggiorenne) con versamento Per_1
sulla carta ricaricabile intestata alla medesima;
Organizzazione_1
- la somma di € 300,00 alla LI (ancora minorenne) a mezzo bonifico sul conto Per_2
corrente della sig.ra ; Parte_1
Le spese straordinarie rimangono divise al 50% tra i coniugi.
Riguardo al punto 4) a parziale modifica dello stesso: le vacanze estive dovranno essere concordate e/o comunicate entro il 30 del mese di maggio.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della LI minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Formicola (CE) il 28.08.1999 (atto n. 3, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999);
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formicola (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9476 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to ROCERETO ROSSANA presso cui Parte_1
elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to D'AVINO ANTONIO presso cui elettivamente CP_1
domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 15.03.2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Il P.M. ha espresso parere favorevole. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2022, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Formicola (CE) il 28/08/1999 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie (il 31.03.2001) e (il 17.10.2007). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. 17187/2018 del 16.11.2018, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, con le uniche modifiche riguardanti l'assegno di mantenimento in favore della LI minore (non più 250,00 ma
350,00 euro mensili) e il termine per la comunicazione delle vacanze estive.
Si costituiva parte resistente che non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva ridursi l'assegno di mantenimento in favore della prima LI a 200,00 euro mensili.
All'udienza del 06.07.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava la disciplina della separazione.
All'udienza cartolare del 15.03.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
“Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Formicola (CE), atto n. 3, P. 2, S. A, anno
1999, in regime di comunione dei beni;
Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale in data 16/11/2018 avanti al Tribunale di S. Maria C.V. (CE) con Decreto n. cron. n. 17187/2018 del 16/11/2018
(R.G. n. 4348/2018), con l'unica modifica relativa al punto 3) dei patti e condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale e per l'effetto determinare: riguardo al punto 3) ed a parziale modifica: per quanto concerne il mantenimento delle figlie e , il padre si impegna a versare, Per_1 Per_2
entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese:
- la somma di € 250,00 direttamente alla LI (ormai maggiorenne) con versamento Per_1
sulla carta ricaricabile intestata alla medesima;
Organizzazione_1
- la somma di € 300,00 alla LI (ancora minorenne) a mezzo bonifico sul conto Per_2
corrente della sig.ra ; Parte_1
Le spese straordinarie rimangono divise al 50% tra i coniugi.
Riguardo al punto 4) a parziale modifica dello stesso: le vacanze estive dovranno essere concordate e/o comunicate entro il 30 del mese di maggio.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della LI minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Formicola (CE) il 28.08.1999 (atto n. 3, parte II, serie A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1999);
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formicola (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 25/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio