Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
in persona della dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9209 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 19 dicembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Luceri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bonsegna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno e applicazione della sanzione prevista dall'art. 4 della L. n. 7 del 2016
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19 dicembre 2024 e relative note di trattazione scritta
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.11.2021, il ha esposto di essere graduato in Parte_1 servizio presso il 61° stormo A.M. di Galatina e di aver svolto fino al 15.7.2018 le mansioni di addetto al nucleo liquidazione fatture congiuntamente al 1°
[...]
suo superiore per grado ed anzianità, e sotto la direzione del Controparte_2
1° M.llo Lgt. capo del nucleo liquidazione fatture. CP_3
L'attore ha poi dedotto che, giunto presso l'ufficio in data 3.5.2018, è stato aggredito verbalmente dal collega il quale lo ha offeso con parole Controparte_1 lesive del suo onore e decoro, sostenendo che avesse indotto l'avvocato CP_4 da lui indicatogli per curare il recupero di alcuni crediti lavorativi della moglie, ad esigere il pagamento delle proprie competenze, altrimenti non dovute.
Il ha in seguito rappresentato che nei giorni immediatamente successivi Parte_1 all'occorso il ha contattato telefonicamente l'avvocato CP_1 CP_4 continuando ad offendere l'odierno attore, il quale a suo dire gli aveva promesso la gratuità della prestazione effettuata dal legale.
Ancora, ha dedotto che in data 10.5.2018, durante il colloquio convocato dal
Tenente su richiesta del sottufficiale al fine di dirimere il Tes_1 CP_3 diverbio sorto tra i due, il ha continuato ad ingiuriarlo. CP_1
E, infine, che in data 14.7.2021 il convenuto si è presentato presso l'abitazione dell'attore in Poggiardo, insistendo affinché ritirasse la querela sporta a suo carico e, al diniego manifestato da quest'ultimo, ha iniziato ad urlare proferendo parole offensive e sputando sul portone di casa.
In ragione di quanto riportato, il ha quindi chiesto di accertare e Parte_1 dichiarare che la condotta offensiva tenuta dal convenuto assume i caratteri dell'ingiuria o comunque di fatto illecito lesivo dell'onore e del decoro dell'attore; di condannare il convenuto al pagamento della sanzione civile prevista dall'art. 4 della
L. n. 7 del 2016; di accertare e dichiarare il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della condotta del convenuto e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 2.450 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di euro 30.582 o la somma minore
2 o maggiore accertata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di matrice biologica, nonché di un importo, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di matrice morale e dinamico relazionale patito, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 21.1.2022 si è costituito contestando di aver Controparte_1 proferito le frasi offensive riportate nell'atto introduttivo e sostenendo per converso di essere stato leso dalle molteplici iniziative giudiziarie intraprese nei suoi confronti dall'odierno attore;
per tali motivi, ha domandato il rigetto delle avverse pretese e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per stalking giudiziario spiegata nei confronti dell'odierno attore e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 50.000 o di quella maggiore o minore accertata, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale del convenuto, prova testimoniale e c.t.u. ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusioni e repliche.
***
Come esposto in premessa, la presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno e di applicazione della sanzione prevista dall'art. 4 della L.
n. 7 del 2016 proposta dal nei confronti di in ragione Parte_1 Controparte_1 dell'ingiuria che l'attore ritiene che il convenuto abbia commesso in suo danno, nonché della domanda riconvenzionale, spiegata da quest'ultimo, di risarcimento del danno per stalking giudiziario.
Al fine di verificare la sussistenza delle condotte lamentate, è opportuno in primo luogo chiarire quali siano gli elementi costitutivi del comportamento ingiurioso.
a) L'ingiuria – profili generali
Quanto al primo, si rammenta che “L'ingiuria — secondo le espressioni letterali usate dall'art. 594 c.p. — è costituita dall'offesa all'onore, inteso con riferimento alle qualità morali della persona, od al decoro, cioè al complesso di quelle altre qualità e condizioni che ne determinano il valore sociale. Lo sputo incide indubbiamente sul decoro, costituendo una manifestazione di disprezzo verso l'individuo nei cui confronti è diretto, né ha rilevanza che lo sputo sia rivolto direttamente alla persona,
3 in modo tale da colpirla materialmente, o, eventualmente, a terra, ma con specifico riferimento ad un determinato soggetto” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n.
4845 del 4 aprile 1990).
La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che “In tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata. Pertanto, alla luce di detti criteri, ed avuto riguardo alla coscienza sociale, l'espressione «non rompermi le scatole» non possiede alcuna carica offensiva.
(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto priva di rilevanza offensiva
l'espressione «non rompermi le scatole» pronunciata in occasione di un banale diverbio tra giovani automobilisti)” (Cassazione penale, Sez. VII, sentenza n. 41752 del 22 novembre 2001)
Ed ancora: “In tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate «ioci causa» (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 c.p. nelle espressioni usate da un legale nei confronti di un collega, al quale si era rivolto, in occasione di un'udienza civile, dicendogli 'vai a ..: Dio li fa e poi li accoppia, riferendosi anche al cliente dell'avvocato avversario” (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11632 del 14 marzo 2008).
Chiarito quanto sopra sotto un profilo generale, occorre ora ricostruire la vicenda, come risulta dalle emergenze processuali.
b) I fatti del 03.05.2018 e l'avv. CP_4
Come premesso, il ha esposto, giunto presso l'ufficio in data 3.5.2018, è Parte_1 stato aggredito verbalmente dal collega il quale lo ha offeso con Controparte_1
4 parole lesive del suo onore e decoro, sostenendo che avesse indotto l'avvocato da lui indicatogli per curare il recupero di alcuni crediti lavorativi della CP_4 moglie, ad esigere il pagamento delle proprie competenze, altrimenti non dovute.
La sussistenza di un dialogo tra colleghi su tale questione è stata confermata dalla prova orale.
Con riferimento a tali fatti, infatti, il teste ha confermato che quel CP_3 giorno, al momento dell'ingresso in ufficio dell'odierno attore, il gli ha CP_1 rinfacciato di aver esercitato pressione nei confronti dell'avvocato per la CP_4 richiesta del pagamento dell'onorario maturato, nonostante la precedente promessa di gratuità della prestazione dallo stesso fatta. Il teste ha tuttavia negato che il si sia rivolto all'indirizzo del affermando che fosse una CP_1 Parte_1 persona falsa, che fosse “scaduto”, che dovesse andarsene dall'ufficio e spendere i soldi in medicine, asserendo al contrario che il convenuto si limitava a dirgli di farsi un esame di coscienza per il fatto di aver cambiato in così breve tempo tanti uffici e di essere una persona scorretta.
Il teste ha inoltre dichiarato che successivamente vi era stata una discussione in merito alla circostanza che il avesse usato il computer dell'ufficio per Parte_1 scrivere la querela nei confronti del e per navigare su Facebook, ma di non CP_1 ricordare le frasi che furono proferite in quella occasione.
Con riferimento poi alla conversazione telefonica intercorsa tra il e l'Avv. CP_1
quest'ultima, ascoltata come testimone, ha confermato di aver ricevuto, CP_4 nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio 2018, la telefonata del e CP_1 che nel corso della stessa il predetto le ha comunicato che il IO gli aveva promesso la gratuità della prestazione legale effettuata. La ha inoltre CP_4 dichiarato che, durate la detta conversazione, il ha definito l'attore come CP_1 una persona scorretta e truffaldina, sostenendo che lo stesso avesse esercitato pressioni sulla professionista per il pagamento. Ha infine affermato che il le CP_1 ha chiesto di rendere dotto il della intercorsa conversazione telefonica. Parte_1
c) L'incontro del 10.05.2018
L'attore ha lamentato di aver subito comportamenti lesivi in occasione dell'incontro chiarificatore convocato il giorno 10.5.2018 dal Tenente ed al quale Tes_1 hanno partecipato l'attore, il convenuto ed il teste . CP_3
Il contenuto dell'incontro è stato confermato dalla prova orale e documentale.
5 In particolare, il teste ha confermato di aver affermato: “dall'ufficio o te ne CP_3 vai tu o me ne vado io! “sappi che se non te ne vai tu da là me ne dovrò andare io.
Per cui è sicuro che te ne vai ... Sappi che è così” e che il Pt_1 CP_1 immediatamente dopo ha esordito con “mi aggiungo pure io...”, precisando che tali frasi si riferivano allo scarso rendimento del sul posto di lavoro. Parte_1
Ha infine aggiunto che in conseguenza dei fatti sopra riportati è stato denunciato dal , scaturendo da tale denuncia un procedimento penale per Parte_1 favoreggiamento personale, conclusosi poi con l'archiviazione.
Sempre con riferimento al medesimo incontro, anche il teste ha riferito che Tes_1 nel corso dello stesso la discussione è stata animata ma di non ricordare con precisione le parole proferite in quel frangente dal ha inoltre aggiunto che CP_1 dal suddetto incontro sono scaturite varie vicende di natura penale, che in alcune di queste è stato sentito come persona informata sui fatti ed in altre è stato indagato, sebbene i suddetti procedimenti si siano conclusi con l'archiviazione.
Quanto innanzi riportato è stato comprovato dalla trascrizione della registrazione dell'incontro chiarificatore del 10.5.2018, depositata in giudizio dall'attore, dalla quale è difatti emerso che il convenuto, nel corso del menzionato incontro, ha affermato: in relazione alla discussione avuta con il il 3.5.2018, Parte_1 rivolgendosi al Tenente “ , siamo esseri umani non facce di bronzo! (…) Tes_1 Tes_1
Io mi sarei rimasto a casa perché se io non sto bene con gli altri, cerco, capo, io non posso entrare più in quell'ufficio…” ; e poi ancora, con riferimento al comportamento tenuto dal IO “Come se (il IO n.d.r.) in qualche modo si volesse fare addebitare questo (il pagamento dell'onorario n.d.r.), quasi per darsi una soddisfazione;
non manteneva la parola data, prima, dopo e durante”, frase, questa, confermata dal LL : “( n.d.r.) ha detto che sei scorretto!”; ed CP_3 CP_1 inoltre, con riguardo alla bozza di querela nei confronti del convenuto rinvenuta da quest'ultimo sul computer d'ufficio dell'attore: “non sai manco cancellare un file…
Pure un deficiente sa il computer come funziona. Scusami e, e beh…Se tu devi scrivere qualcosa contro qualcuno, non lo scrivi nell'ufficio. Noi siamo pagati per liquidare, non per fare… Ti ho dovuto togliere la password di Internet che stavi su
Facebook pure tu!”; ed infine, in riferimento al colloquio telefonico con il legale: “No scusami;
non so quanta gente a sette giorni dall'emissione della fattura, ti paga. Ho chiamato la collega, l'ho ringraziata, gli ho detto guarda, ti sto parlando io per
6 comunicarti che ho pagato la fattura e non faccio parlare mia moglie, perché sta molto soffrendo e c'è un limite a tutto, perché io non ho competenze giuridiche, sono un ignorante in questo, ma la coscienza ce l'ho EL… È una questione di coscienza
! Il signore che ti perdoni, ho detto!”. Tes_1
A ciò va aggiunto il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali del LL , assunte dai carabinieri in data 16.7.2018, nell'ambito CP_3 del procedimento penale numero 3387/2018 RGNR incardinato presso la procura della Repubblica di Lecce sulla base della denuncia querela presentata dall'odierno attore: “ricordo solo che nel corso della discussione, il ha detto al di CP_1 Parte_1 farsi un esame di coscienza per il fatto che in breve tempo ha cambiato diversi uffici”.
E di quelle rilasciate nel medesimo procedimento dal tenente “nel Tes_1 corso del colloquio avuto con me, comunque non c'è stato alcuno scambio di offese o di altro di rilievo penale, solo una frase detta dal al , quando ha CP_1 Parte_1 scoperto nei file recenti del pc dell'ufficio la querela del , quindi gli ha detto: Parte_1
“anche un deficiente sa cancellare i file dal computer”. Ed infine, delle dichiarazioni assunte su delega della procura militare di Napoli - alla quale il procedimento penale di cui innanzi era stato trasferito poiché avente ad oggetto fatti ascrivibili al codice penale militare di pace (n. 187/2018 RGNR) - dal tenente il Tes_1 quale, sempre con riferimento all'incontro del 10.5.2018, ha dichiarato che il CP_1 in quella sede si era limitato a riferire di aver affermato nel corso del precedente diverbio che l'odierno attore era una persona scorretta e che se aveva cambiato cinque uffici un motivo c'era; frase, questa, che ricordava essere stata confermata in quella occasione dal . CP_3
In sede di interrogatorio formale, il convenuto ha ammesso di aver detto al di farsi un esame di coscienza sul perché avesse cambiato negli ultimi Parte_1 anni così tanti uffici, di essere una persona scorretta, che non manteneva la parola data e, successivamente, di aver affermato: “non sai manco cancellare un file… Pure un deficiente sa il computer come funziona”, “Se tu devi scrivere qualcosa contro qualcuno, non lo scrivi nell'ufficio. Noi siamo pagati per liquidare, non per fare… “,
“Ti ho dovuto togliere la password di Internet che stavi su Facebook pure tu!”; ed ancora: “ siamo esseri umani, non facce di bronzo” in relazione al Tes_1 comportamento dell'attore il quale restava indifferente dinanzi ai suggerimenti dei colleghi e del capo ufficio;
ed infine: “io ho detto che il Signore sa la verità. Ed io di
7 coscienza, hai offeso la mia intelligenza e quella di mia moglie che sta soffrendo tanto”; “e c'è un limite a tutto, perché io non ho competenze giuridiche, sono un ignorante in questo, ma la coscienza ce l'ho EL” (Tondi n.d.r.); “È una questione di coscienza”.
d) Valutazione dei fatti del 03 e del 10 maggio 2018
Riconosciuta la sussistenza dei fatti come svoltisi in data 3 e 10 maggio 2018, deve escludersi che siano state utilizzate espressioni offensive o lesive dell'onore e del decoro altrui.
Difatti, le frasi proferite durante il diverbio del 3.5.2018 e nel corso dell'incontro del 10.5.2018 non integrano gli estremi del comportamento ingiurioso, essendo le stesse consone al contesto nel quale sono state rese, ossia una animata discussione tra colleghi.
Le affermazioni espresse dal sono infatti al più indicative di una sensazione CP_1 di insofferenza nei confronti del comportamento del collega , giudicato Parte_1 poco trasparente, senza tuttavia trasmodare nell'offesa diretta.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha peraltro chiarito come non abbiano contenuto ingiurioso le espressioni finalizzate a dichiarare insofferenza: nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, l'imputato aveva usato l'espressione “mi hai rotto i coglioni” nel corso di una animata discussione (Cass. pen., sez. V, sent. n.
19223/2012).
Non rileva, peraltro, che il fosse superiore del IO, stante la provata CP_1 confidenza tra i due interlocutori.
A ciò aggiungasi come anche affermare “pure un deficiente sa il computer come funziona”, sia ben diverso dall'esprimere un giudizio sulla persona, significando la suddetta affermazione che l'attività in questione è alla portata di tutti.
A diverse conclusioni si perviene invece con riguardo a quanto riferito dal al CP_1 legale (persona truffaldina) - il ricorso ad un intermediario, nel caso di CP_4 specie la stessa non osta alla sussistenza della condotta ingiuriosa CP_4 laddove quest'ultimo recapiti poi il messaggio offensivo (cfr. Cass. pen., sez. V, sent., n. 16425/2008). Tali espressioni sono infatti lesive dell'onore e del decoro del , in quanto sottendono la disonestà dell'attore e l'accusa di disonestà Parte_1
e condotta truffaldina è certamente lesiva dell'onore e del decoro della persona.
8 e) I fatti del 14.07.2018
Parte attrice ha lamentato di essere stata offesa dal convenuto in data 14.07.2018, in un incontro avvenuto presso la sua abitazione.
La ricostruzione della vicenda è avvenuta in modo chiaro per mezzo della prova testimoniale assunta.
Sui fatti avvenuti il 14.7.2018, infatti, il teste indicato dall'attore, Testimone_2 ha riferito che quel giorno, tra le 8:30 e le 9 circa, mentre era all'interno della casa del a montare una cassaforte, attraverso la finestra aperta, ha sentito il Parte_1 giungere presso la suddetta abitazione, presentarsi e dopodiché, al rifiuto CP_1 manifestato dal di rimettere la querela sporta nei suoi confronti, Parte_1 affermare: “sei viscido e miserabile, io ho pagato a sette giorni la fattura della
e tu non vuoi ritirare la denuncia! Sei un uomo di merda e il signore che tu CP_4 spenda i soldi in medicine! Brutto fallito! Sei un deficiente che si crede furbo! Faccia di cazzo!”; successivamente, di averlo sentito sputare sul portone di casa del urlando: “bastardo! Devi morire! Alla fine, ci hanno ascoltati a me Parte_1 CP_5
e a che ti hanno tolto l'incarico, da noi non servono i rompicoglioni come te, e CP_3 comunque non finisce qui.” Ha concluso poi che in quel frangente il si è Parte_1 limitato a rispondere che non avrebbe ritirato la querela ed a chiudere la porta di casa.
Affermazioni, quelle riportate, coerenti con la dichiarazione sottoscritta dal Tes_2 in data 1.8.2018 e depositata in giudizio.
Con riferimento al giorno indicato, parte convenuta ha ritenuto che il non CP_1 potesse trovarsi presso l'abitazione del , in quanto era a pranzo dai Parte_1 suoceri. A tal fine ha invocato la deposizione del testimone , che ha riferito Tes_3 che il ha pranzato presso l'abitazione dei suoceri, sita in Squinzano alla via CP_1
Tolstoj n. 28, ivi trattenendosi fino alle ore 17:00 del pomeriggio. Ha precisato di essere a conoscenza di ciò avendo egli stesso pranzato quel giorno presso la casa dei suoceri del con i quali aveva un rapporto di amicizia. CP_1
Il teste ha inoltre riportato che il all'epoca dei fatti era affetto da problemi CP_1 fisici che ne limitavano i movimenti, dovendosi sottoporre nei giorni successivi, come riferitogli dal medesimo e dai suoi genitori, ad un intervento chirurgico al ginocchio.
9 Circostanza, questa, confermata dal padre del il quale ha CP_1 Persona_1 dichiarato di aver accompagnato in data 16.7.2018 in auto a Perugia il figlio affinché si sottoponesse ad un intervento chirurgico, essendo quest'ultimo impossibilitato alla guida a causa dei problemi al ginocchio.
A tal riguardo, va tuttavia evidenziato come il teste , indicato dalla difesa Tes_3 del convenuto, si sia limitato a riferire che il il giorno 14.7.2018, si trovasse CP_1
a casa dei suoceri orientativamente dall'ora di pranzo e fino alle 17:00, nulla tuttavia riportando in merito a dove fosse all'orario indicato dal teste Tes_2
(8:30/9:00), essendo quindi plausibile che il convenuto si sia recato presso l'abitazione del nelle ore da quest'ultimo indicate. Parte_1
A ciò va aggiunto come le difficoltà di movimento lamentate non appaiono ostative alla percorrenza di un breve tragitto in auto, quale quello tra Squinzano e
Poggiardo.
Si ritiene dunque attendibile la ricostruzione offerta dal teste , in quanto Tes_3 coerente e non contrastante con alcun altro elemento processuale;
la stessa è inoltre conforme alle vicende pregresse e all'evolversi dei rapporti tra le parti.
Le espressioni utilizzate, confermate dalla prova orale, sono certamente lesive dell'onore e del decoro della persona.
Infatti, epiteti quali “viscido e miserabile”, “Sei un uomo di merda”, “Brutto fallito!
Sei un deficiente che si crede furbo! Faccia di cazzo!”, “bastardo! Devi CP_5 morire!”; “da noi non servono i rompicoglioni come te, e comunque non finisce qui”, sono volte in modo specifico ad offendere la persona, accusandola di non avere alcun valore, di assumere condotte illegali, con l'auspicio della morte e la minaccia di future azioni. Anche lo sputo contro la porta di casa ha valore chiaramente e volutamente offensivo dell'onore della persona.
d) il danno
Nonostante il riconoscimento di alcune condotte lesive, deve escludersi che la domanda di risarcimento del danno possa essere accolta.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
10 sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare l'elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza
n. 11269 del 10/05/2018).
Ed inoltre: “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento”
(Cass. civ., sez. 6, ord. n. 21865 del 24.9.2013).
Al fine di verificare se sussista l'invocato danno biologico, in corso di causa è stata espletata CTU a mezzo del Dott. , volta a verificare la sussistenza in Persona_2 capo all'attore di un danno psichico in nesso di causalità con gli eventi descritti nell'atto introduttivo nonché l'esistenza di eventuali patologie pregresse.
Il Perito, all'esito della visita medica compiuta e dell'esame della documentazione prodotta ha concluso: “il periziando è affetto da un disturbo ansioso depressivo reattivo. Esiste un danno psichico sul periziando ma esso non è, da solo, in nesso di causalità con gli eventi indicati in citazione. Non vi erano patologie pregresse o altri elementi rilevanti per l'emersione della patologia.”
Il difensore dell'attore ha osservato che la conclusione raggiunta dal perito d'ufficio, oltre a fondarsi sul generico riferimento, contenuto nei certificati redatti dalla
Dott.ssa a episodi di ingiuria da parte di colleghi (“La Dott.ssa iporta Per_3 Per_3 che la sintomatologia riscontrata è reattiva ad episodi di ingiuria da parte di colleghi...”), non tiene conto del principio secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, non esclude il rapporto di causalità tra azione od omissione. Derivando da ciò che l'azione del seppur in CP_1 connessione con le condotte di altri colleghi, risulta in nesso di causalità rispetto agli eventi descritti. Ciò tanto più laddove l'esordio del malessere dell'attore coincide temporalmente con i fatti di causa.
Tali osservazioni sono state tuttavia disattese dal perito incaricato, il quale ha ribadito l'assenza di nesso causale tra la condotta del e gli eventi riportati CP_1 precisando: “va rilevato che esse (le concause preesistenti simultanee e
11 sopravvenute) devono essere sufficientemente lesive, mentre nel caso del comportamento del esso, da solo, non lo era”. CP_1
Il CTU ha dunque escluso che il danno psichico riscontrato sull'attore fosse in nesso di causalità con le condotte descritte nell'atto di citazione, assumendo, con valutazione che si condivide in questa sede, che le frasi proferite, seppur ingiuriose, non apparissero di gravità tale da procurare, nella persona media, il danno psichico lamentato.
Si si ritiene che la pregressa situazione psicologica dell'attore fosse poco serena, come emerge dagli screenshot allegati dalla difesa del convenuto, e che ciò abbia senza dubbio contribuito ad enfatizzare le circostanze riportate nell'atto introduttivo.
In merito alla CTU si evidenzia poi come l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice sia priva di pregio, essendo i fatti considerati dal perito, come del resto riconosciuto dalla stessa difesa attorea, allegati dalle parti a processo;
oltre a ciò,
l'eccezione è in ogni caso tardiva, non essendo stata formulata, ai sensi dell'art. 157 co 2 c.p.c., alla prima difesa utile.
Parte attrice ha ritenuto che il CTU non abbia fatto corretta applicazione del principio della causalità adeguata, non avendo riconosciuto che la condotta concorsuale di diverse persone comporta per ciascuna di esse la responsabilità per il danno cagionato (nella specie, si tratterebbe del comportamento assunto da diversi colleghi).
L'affermazione, pur corretta sotto il profilo giuridico, non muta tuttavia i termini della questione.
Nel caso di specie, i comportamenti offensivi si sono concentrati in un arco temporale di un unico incontro mattutino (la telefonata con l'avv. pur in CP_4 sé offensiva, non assume valore oggettivo tale da poter comportare in un soggetto un PTSD, essendo di valore oggettivamente residuale e limitato). Si ritiene infatti assolutamente improbabile che un soggetto sano possa sviluppare una sindrome ansioso-depressiva dopo aver ricevuto insulti circoscritti, nell'ambito di un diverbio, con una condotta isolata consumatasi nel giro di pochi minuti.
È stato dimostrato in forma documentale che le condotte degli altri colleghi, pur ritenute offensive dall'attore, sono state tuttavia giudicate prive di rilevanza penale.
È stato anche provato in forma documentale che il ha denunciato altri 5 Parte_1
12 colleghi e ha presentato opposizione all'archiviazione nelle due denunce proposte contro tali colleghi, ricevendo in ogni caso un provvedimento di rigetto.
È dunque emerso che ciò che il percepiva come lesivo e offensivo era Parte_1 invero neutro e conforme alle ordinarie dinamiche sociali che si creano sui luoghi di lavoro, in caso di diverbio.
Nella stessa CTP a firma del dr. , peraltro, si evidenzia che il Persona_4 disturbo del IO è stato temporaneo, tanto che lo stesso ha interrotto la terapia, salvo una nuova riacutizzazione in occasione del cambio stagionale.
Tuttavia, come già evidenziato, sebbene il si sia sentito offeso e umiliato Parte_1 dai colleghi, tuttavia la prova documentale e quella orale hanno escluso che sia stato assunto un comportamento lesivo nel senso indicato.
Ritenere che gli insulti che il pronunciò il 14.07.2018, mentre era adirato CP_1 per aver saputo di essere stato denunciato, abbiano portata tale da poter creare un
PTSD è un'evidente forzatura. E la stessa CTP, pur concludendo per un danno biologico permanente del 6%, tuttavia riconosce che la sintomatologia è rientrata da tempo.
In ragione di quanto sopra, si esclude che la sindrome ansioso-depressiva da cui il
è affetto sia riconducibile alla vicenda oggetto di causa, anche a titolo di Parte_1 concausa, trovando invece la propria genesi nel vissuto dell'attore e nella sua personalità.
Si esclude, dunque, la sussistenza di un danno biologico.
Va poi esclusa la sussistenza del danno morale: le offese proferite, infatti, considerato il mutamento della sensibilità e della coscienza sociale, seppur censurabili sul piano del costume, sono ormai accettate, se non sopportate, dalla maggioranza dei cittadini.
In linea con quanto esposto, difatti, il , dinanzi alle ingiurie riferite dal Parte_1 sotto la propria abitazione, reagiva in maniera composta, rispondendo che CP_1 non avrebbe ritirato la querela, senza manifestare alcun turbamento o preoccupazione - così come riferito dal teste “il rispondeva solo che Tes_2 Parte_1 non avrebbe ritirato la querela e chiudeva la porta di casa”.
In ragione di quanto esposto, difettando tanto il danno non patrimoniale che quello patrimoniale dallo stesso derivante (spese mediche), la domanda va dunque rigettata.
13 Per tale motivo, non risulta neppure irrogabile la sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4 L. n. 7 del 2016 dal momento che, ai sensi dell'art. 8 co. 2 della disposizione legislativa richiamata, essa può essere comminata solo in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
f) La riconvenzionale di stalking giudiziario
Lo stalking giudiziario va “inteso come abuso del diritto giudiziario, utilizzato come strumento di intimidazione o persecuzione, assimilabile alla condotta prevista e punita dall'art. 612 bis c.p.” (Corte appello Firenze sez. II, 14/05/2018, n.1057).
A tal riguardo va inoltre chiarito come “la reiterazione delle iniziative giudiziarie, che poi non abbiano esito positivo, possono integrare molestie ai fini che qui interessano, solo se appaiono del tutto strumentali e perciò, appunto, aventi una sola finalità persecutoria, per cui in assenza di tale specifica condizione, il ricorso ripetuto agli strumenti giuridici dovrà intendersi legittimo esercizio del diritto di tutelare i propri interessi a fronte di situazioni che sono o che appaiono effettivamente illegittime (in applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.)”.( Corte appello Firenze sez. II,
14/05/2018, n.1057).
Al riguardo, va in primo luogo evidenziato come le azioni giudiziarie intraprese dal nei confronti del si limitino a due: la querela - sfociata nel proc. Parte_1 CP_1
n. 3387/2018 R.G.N.R. poi conclusosi con l'archiviazione e la conseguente trasmissione dei fascicoli al g.i.p. Militare di Napoli - e la presente, mancando quindi il numero elevato di iniziative legali.
Allo stesso modo neppure sussiste la strumentalità delle azioni legali esperite, considerata la sussistenza, quantomeno in astratto, di un comportamento illecito.
Vedasi il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Lecce (“atteso che le espressioni proferite dagli indagati hanno al più integrato gli estremi della fattispecie ormai depenalizzata di ingiuria, ovvero quelli del reato previsto dall'art. 196 del codice penale militare di pace (ingiuria ad inferiore)”, oltre che quanto accertato nel presente giudizio.
Infine, i pregiudizi patiti dal (ansia, paura) non sono stati dimostrati, CP_1 essendo peraltro i certificati prodotti al fine di provare la modificazione delle abitudini di vita, in ogni caso relativi al solo periodo 2021 e 2022 e non anche a quello antecedente (dal 2018 fino al 2021), inidonei a provare in modo dirimente l'asserito mutamento.
14 Non sussistendo quindi i presupposti della suddetta condotta, né essendo stato provato il danno subito, la domanda va dunque rigettata.
g) Le spese di lite.
In merito alle spese di lite, si evidenzia che solo una delle condotte indicate come lesive è stata considerata tale;
che per la telefonata all'avv. e la vicenda CP_4 del 14.07.2018 è stato riconosciuto il comportamento offensivo;
che è stato ritenuto insussistente un danno;
che la domanda riconvenzionale è stata rigettata.
Sussistendo profili di soccombenza reciproca, le spese di lite sono interamente compensate.
Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico dell'attore, in quanto ha dato causa all'accertamento peritale, risultando sullo stesso soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 9209/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Lecce, 13.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal MOT dott.ssa Ludovica Stefanelli, con la supervisione del magistrato affidatario
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