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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17324/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17324/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Pigafetta, 41 10129 Torino presso lo studio dell'avv. SARDI DARIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliata in Via Controparte_1 C.F._2
Cordero di Pamparato, 30 10143 Torino presso lo studio dell'avv. BARATTO ANNALISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO il 28/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 794 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.04.2008 e il 10.07.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14.05.2021. Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
, i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che la responsabilità genitoriale ordinaria sui minori sarà esercitata da ciascun genitore in via autonoma quando i figli saranno con ciascuno di loro, mentre quella straordinaria verrà esercitata congiuntamente.
DISPONE che, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alternate secondo il seguente calendario: - una settimana dal lunedì dalle ore 19.00, quando andrà a prenderli a casa della madre, al mercoledì mattina quando li porterà a scuola e dal venerdì sera dalle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00 quando li riporterà a casa della madre;
-
l'altra settimana dal mercoledì dalle 19.00, quando andrà a prenderli a casa della madre, sino al venerdì mattina quando li porterà a scuola;
- fermo quanto sopra, dal giorno dopo aver chiuso positivamente l'udienza cartolare nanti il Presidente o il Giudice Relatore ove i coniugi – non volendosi riconciliare – richiederanno di accogliere le conclusioni congiunte e il Giudice rimetterà la causa in decisione ovvero da gennaio 2025 ove la medesima udienza cartolare fosse fissata successivamente, il padre terrà con sé i figli minori una domenica al mese con pernotto fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola, fatto salvo il caso in cui se il lunedì mattina concordato dovesse coincidere con una trasferta di lavoro il padre avvertirà almeno 3 - 4 gg. prima la madre di non poter tenere i figli e che li terrà la domenica / lunedì mattina successivi;
- in occasione delle festività natalizie ciascun genitore terrà con sé i figli, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza della sera del 24 dicembre e del pranzo del 25 dicembre in modo che i figli possano festeggiare il Natale con ciascun genitore e nucleo familiare;
- in occasione delle vacanze pasquali ciascun genitore terrà con sé i figli ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà coi i figli un periodo di 3 (tre) settimane anche consecutive (al fine di consentire ai figli minori di trascorrere più tempo con i nonni paterni che vivono in Calabria) da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Se le tre settimane scelte cadono tutte nel mese di agosto, si procederà ad anni alternati l'uno con il padre e l'altro con la madre.
PRENDE ATTO che per i mesi di marzo, aprile e maggio 2024 il SI. ha già corrisposto Parte_1 alla SI.ra , quale contributo al mantenimento dei due figli minori, l'assegno perequativo CP_1 mensile rivalutato di € 265,00 (duecentosessantacinque/00) per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese.
DISPONE che dal mese di giugno 2024 e fino a maggio 2025 compreso il SI. corrisponderà Parte_1 alla SI.ra , quale contributo al mantenimento dei due figli minori, l'assegno perequativo CP_1 mensile di € 283,54 (duecentoottantatre/54) per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese, da rivalutare annualmente a partire dal mese di giugno 2025 secondo gli indici ISTAT (si precisa che il Signor per il periodo indicato, ha già corrisposto il mantenimento per i figli Parte_1 minori per i mesi di giugno e luglio 2024 nella misura di Euro 283,54 per ciascun mese e per ciascun figlio).
DISPONE che le spese extra saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno regolamentate dal noto Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino con la sola eccezione delle spese per il centro estivo che saranno convenzionalmente e senza ulteriore accordo a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
PRENDE ATTO che i coniugi attribuiscono il 100% dell'assegno familiare (assegno unico) alla madre.
PRENDE ATTO CHE le parti hanno trovato accordo sulla quantificazione degli arretrati ISTAT per il periodo compreso da giugno 2022 a luglio 2024 in € 240,00 già corrisposti dal SI. in Parte_1 occasione della sottoscrizione del presente ricorso.
PRENDE ATTO CHE da agosto 2024 la SI.ra rimborserà mensilmente al SI. la CP_1 Parte_1 somma di € 60,00 (sessanta) quale quota spettante dell'assegno unico della famiglia fintanto che verrà corrisposto.
PRENDE ATTO che i libretti di risparmio postale intestati ai figli minori e Per_1 Persona_3 continueranno ad essere tenuti in custodia dal padre.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo di mantenimento e dichiarano, fatti salvi i punti di cui sopra, di aver risolto ogni altra questione economico-patrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a preservare, agevolare e a non ostacolare il rapporto dei figli con i nonni paterni e materni e, quindi, a favorire la frequentazione degli stessi.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente nulla osta al rinnovo del passaporto e concedono il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto dei minori e della carta di identità valida per l'espatrio o documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17324/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Pigafetta, 41 10129 Torino presso lo studio dell'avv. SARDI DARIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliata in Via Controparte_1 C.F._2
Cordero di Pamparato, 30 10143 Torino presso lo studio dell'avv. BARATTO ANNALISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO il 28/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 794 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.04.2008 e il 10.07.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14.05.2021. Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
, i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che la responsabilità genitoriale ordinaria sui minori sarà esercitata da ciascun genitore in via autonoma quando i figli saranno con ciascuno di loro, mentre quella straordinaria verrà esercitata congiuntamente.
DISPONE che, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alternate secondo il seguente calendario: - una settimana dal lunedì dalle ore 19.00, quando andrà a prenderli a casa della madre, al mercoledì mattina quando li porterà a scuola e dal venerdì sera dalle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00 quando li riporterà a casa della madre;
-
l'altra settimana dal mercoledì dalle 19.00, quando andrà a prenderli a casa della madre, sino al venerdì mattina quando li porterà a scuola;
- fermo quanto sopra, dal giorno dopo aver chiuso positivamente l'udienza cartolare nanti il Presidente o il Giudice Relatore ove i coniugi – non volendosi riconciliare – richiederanno di accogliere le conclusioni congiunte e il Giudice rimetterà la causa in decisione ovvero da gennaio 2025 ove la medesima udienza cartolare fosse fissata successivamente, il padre terrà con sé i figli minori una domenica al mese con pernotto fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola, fatto salvo il caso in cui se il lunedì mattina concordato dovesse coincidere con una trasferta di lavoro il padre avvertirà almeno 3 - 4 gg. prima la madre di non poter tenere i figli e che li terrà la domenica / lunedì mattina successivi;
- in occasione delle festività natalizie ciascun genitore terrà con sé i figli, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza della sera del 24 dicembre e del pranzo del 25 dicembre in modo che i figli possano festeggiare il Natale con ciascun genitore e nucleo familiare;
- in occasione delle vacanze pasquali ciascun genitore terrà con sé i figli ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà coi i figli un periodo di 3 (tre) settimane anche consecutive (al fine di consentire ai figli minori di trascorrere più tempo con i nonni paterni che vivono in Calabria) da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Se le tre settimane scelte cadono tutte nel mese di agosto, si procederà ad anni alternati l'uno con il padre e l'altro con la madre.
PRENDE ATTO che per i mesi di marzo, aprile e maggio 2024 il SI. ha già corrisposto Parte_1 alla SI.ra , quale contributo al mantenimento dei due figli minori, l'assegno perequativo CP_1 mensile rivalutato di € 265,00 (duecentosessantacinque/00) per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese.
DISPONE che dal mese di giugno 2024 e fino a maggio 2025 compreso il SI. corrisponderà Parte_1 alla SI.ra , quale contributo al mantenimento dei due figli minori, l'assegno perequativo CP_1 mensile di € 283,54 (duecentoottantatre/54) per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese, da rivalutare annualmente a partire dal mese di giugno 2025 secondo gli indici ISTAT (si precisa che il Signor per il periodo indicato, ha già corrisposto il mantenimento per i figli Parte_1 minori per i mesi di giugno e luglio 2024 nella misura di Euro 283,54 per ciascun mese e per ciascun figlio).
DISPONE che le spese extra saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno regolamentate dal noto Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino con la sola eccezione delle spese per il centro estivo che saranno convenzionalmente e senza ulteriore accordo a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
PRENDE ATTO che i coniugi attribuiscono il 100% dell'assegno familiare (assegno unico) alla madre.
PRENDE ATTO CHE le parti hanno trovato accordo sulla quantificazione degli arretrati ISTAT per il periodo compreso da giugno 2022 a luglio 2024 in € 240,00 già corrisposti dal SI. in Parte_1 occasione della sottoscrizione del presente ricorso.
PRENDE ATTO CHE da agosto 2024 la SI.ra rimborserà mensilmente al SI. la CP_1 Parte_1 somma di € 60,00 (sessanta) quale quota spettante dell'assegno unico della famiglia fintanto che verrà corrisposto.
PRENDE ATTO che i libretti di risparmio postale intestati ai figli minori e Per_1 Persona_3 continueranno ad essere tenuti in custodia dal padre.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo di mantenimento e dichiarano, fatti salvi i punti di cui sopra, di aver risolto ogni altra questione economico-patrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a preservare, agevolare e a non ostacolare il rapporto dei figli con i nonni paterni e materni e, quindi, a favorire la frequentazione degli stessi.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente nulla osta al rinnovo del passaporto e concedono il reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto dei minori e della carta di identità valida per l'espatrio o documenti equipollenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.