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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Consigliere Ausil. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 104 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Pesaro (PU), alla Galleria Roma, 10/C, presso e nello studio dell'Avv. Anna
Bartoli, del medesimo Foro, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
CONTRO
(Cod. Controparte_1
Fisc. ), in persona del Direttore, Dott. legale P.IVA_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in
Ancona, alla P.zza Salvo d'Acquisto, 40, in uno con l'Avv. Luca Emili, dell'Avvocatura dello stesso Ente, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello,
Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 561/2021 del Tribunale Civile di Pesaro, datata 19.07.2021 e depositata il 23.07.2021, relativa al procedimento n. 1165/2019
R.G., in materia di: opposizione ex art. 32 D.Lgs. n. 150/2011.
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 18 ottobre 2023.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da annullava l'ingiunzione di Parte_1 pagamento della somma di € 11.768,45=, allo stesso notificata il 23.03.2019 dall' a titolo di rimborso spese per i lavori urgenti di messa in CP_1
sicurezza del fabbricato in comproprietà, avendo accertato che il credito di detto
Ente ammontava al diverso importo di € 5.794,03=, per poi compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Nella pronuncia veniva, innanzitutto, ricordato il contenuto delle difese di ciascuno dei contendenti, ovvero che:
a) il a sostegno della proposta opposizione e in quanto proprietario della Pt_1
quota di un sesto (1/6) dell'edificio sito in Orciano, località Terre Roveresche, Via della Fornace, 92, deduceva di aver ottenuto, all'esito del giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace, la condanna di alla corresponsione, in CP_1
proprio favore, di € 1.100,00=, quale risarcimento del danno da infiltrazioni nella propria unità abitativa, provocato dalla non corretta esecuzione dei predetti lavori,
e che in tal sede lo stesso Ente convenuto indicava in € 5.616,77= oltre Iva
l'ammontare del debito a carico di esso opponente, anziché nella maggiore somma ingiunta, e, ancora, l'avvenuto riscontro, a cura del proprio tecnico di parte, di danni all'immobile ammontanti a complessivi € 14.400,00=, concludendo per l'annullamento dell'ingiunzione, per la condanna di controparte al pagamento della predetta somma a titolo risarcitorio e, in subordine, per la compensazione tra i rispettivi crediti;
b) l'opposto, comproprietario per quattro sesti (4/6) del fabbricato, nel contestare l'avversa opposizione assumeva di essersi dovuto attivare nell'esecuzione delle opere a seguito della diffida comunale, quindi di avere titolo per ottenere il rimborso della spesa sostenuta, oltre a eccepire la decadenza del dalla garanzia per Pt_1
2 i vizi dell'opera e la prescrizione dell'azione relativa, come anche la preclusione, dovuta alla sentenza del Giudice di Pace, rispetto all'avversa domanda riconvenzionale di risarcimento danni, comunque non imputabili agli interventi eseguiti dall'appaltatore e tantomeno a esso committente, per averli affidati al primo, chiedendo, pertanto, di accertare la fondatezza dell'ingiunzione con conseguente rigetto dell'opposizione, nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per preclusione da giudicato e l'avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori.
A seguito dell'istruttoria, svolta sulla sola base dei documenti agli atti, il Tribunale riconosceva il diritto al rimborso della spesa sostenuta in via d'urgenza dall'
[...]
rilevando come, nella vicenda, sussistessero i requisiti di cui all'art. 1134 CP_1
c.c., ossia l'inerzia degli altri comproprietari, poiché non in contestazione tra le parti, e la necessità di intervenire, stante, oltre alla diffida emessa dal Parte_2
, datata 12.09.2014, per l'esecuzione di lavori a tutela dell'incolumità
[...]
pubblica e privata, anche l'allegazione dello stesso opponente nell'atto introduttivo, secondo cui “si configuravano situazioni di pericolo per l'incolumità dei residenti
a causa di cedimenti del tetto” (pag. 2 citazione).
Venivano, invece, giudicate non pertinenti le contestazioni del circa Pt_1
l'avvenuta individuazione, riferita all' dell'impresa esecutrice dei CP_1 lavori senza tener conto delle esigenze di “economicità”, posta l'indifferibilità, nella fattispecie, della spesa, tale, cioè, da non consentire ai condòmini di discuterne l'opportunità come se l'esborso fosse stato oggetto di deliberazione assembleare.
Riguardo all'ammontare del rimborso dovuto dall'opponente, il quale nell'atto di citazione deduceva trattarsi di € 6.616,77= oltre Iva, perché così indicato dallo stesso Ente convenuto nel giudizio tenutosi dinanzi al Giudice di Pace, il Tribunale, richiamando alcuni passaggi di rilevo della comparsa di risposta dell'opposto, compreso il documento 14 allegato alla medesima, rilevava che, in effetti, il a fronte di un impegno contrattuale di complessivi 39.700,61= per i lavori Pt_1
di manutenzione del fabbricato in comproprietà, aveva accettato di concorrere, secondo il riparto millesimale, per la quota di propria spettanza, pari a 1/6, ovvero per € 6.616,77= oltre Iva, da cui, scomputati € 1.000,00= riconosciutigli dal Giudice
3 di Pace a titolo di risarcimento del danno all'immobile, L indicava CP_1 in € 5.616,77= la consistenza del debito nei propri confronti.
Ulteriore considerazione, sempre evinta dalle citate difese dell'Ente, atteneva alla circostanza di risultare “imputata ad altro condòmino, titolare della medesima quota di comproprietà del identico importo di € 6.616,77= oltre Iva;
né Pt_1 valevoli a superare le precedenti emergenze, circa l'entità della somma dovuta al convenuto/opposto, potevano ritenersi i documenti da questi allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., essendo inidonei a dimostrare la somma in concreto versata all'appaltatore, “ma solo quella che si sarebbe dovuta pagare alla stessa impresa”, a motivo della valutata fondatezza, in sentenza, sia della contestazione di parte apponente sull'entità della quota a esso riferita, sia dell'eccezione, pure sollevata dal di compensazione con il credito di € 1.100,00= accertato Pt_1 giudizialmente, e, conseguentemente, del riconoscimento della “legittimità dell'ingiunzione per la minore somma indicata”.
In ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dal e previo rilievo della Pt_1
mancanza di fondamento delle eccezioni, sollevate dalla di CP_1
giudicato esterno, essendo, la sentenza dallo stesso prodotta, mancante della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., nonché di decadenza e prescrizione, poiché la predetta domanda riconvenzionale era stata proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale e non come parte del contratto di appalto, il
Tribunale, esaminate le singole voci di danno indicate nella consulenza di parte opponente, osservava come:
1) alcune di loro, nello specifico il “grave degrado del marciapiede perimetrale dell'edificio”, non fossero riferibili agli interventi urgenti che avevano interessato il tetto, le facciate e i cornicioni “(vedi comparsa di risposta pag.1; citazione pag.
2; s.c.i.a. per “rifacimento manto di copertura e messa in sicurezza di facciate e cornicioni”, doc. 5 opposto)”;
2) l'opponente, rispetto alla denunciata presenza, “nel muretto di recinzione”, di
“ferri di armatura sporgenti verso l'alto”, dallo stesso ascritta “al passaggio dei mezzi d'opera nel corso dei lavori eseguiti nel 2015”, non avesse fornito nessuna prova;
4 3) in riferimento alla denunciata “modifica prospettiva apportata al cornicione della copertura”, che avrebbe determinato “una concreta riduzione della funzionalità e fruibilità del balcone” di proprietà del da questi indicato Pt_1 quale deprezzamento dell'immobile, in effetti l' riconoscendo CP_1
l'inconveniente, avesse già autorizzato l'opponente al rimborso di tale intervento manutentivo “(vedi comparsa di risposta pag. 6)”, il quale, in base alla relazione del proprio tecnico di parte, ammontava a € 247,50= “(mq. 1,65 x €/mq. 750,00 =
€ 1.237,50 x 0,20%)”.
Pertanto la domanda riconvenzionale veniva accolta nei limiti della somma di €
247,50= che, rivalutata secondo gli indici Istat, trattandosi di debito di valore, dalla data della stima (08.04.2019) a quella della decisione, ammontava a € 250,47=.
In conclusione, compensati gli opposti crediti, quello dell' nei CP_1 confronti del risultava accertato per l'importo di € 5.267,30=, ossia “(€ Pt_1
6.617,77 - € 1.100,00 - € 250,47) oltre Iva 10% e, dunque, € 5.794,03=, con conseguente annullamento dell'ingiunzione di € 11.768,45= notificata all'opponente il 23.03.2019, e, considerata la reciproca soccombenza, “nonché i rilevanti contrasti interpretativi”, integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
con atto ritualmente notificato, impugnava tempestivamente la Parte_1
predetta decisione prospettando le ragioni di doglianza riportate in parte motiva, conveniva, infatti, in giudizio, la chiedendo, all'adita Corte, in via CP_1
preliminare: di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza appellata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; in via istruttoria: di disporre C.T.U., con riserva di formulazione dei quesiti, al fine: a) di accertare i danni reclamati in via riconvenzionale dall'opponente relativi all'incompleto ed errato intervento di ristrutturazione a opera di in particolare riguardanti la modifica CP_1
prospettica apportata al cornicione della copertura e la conseguente limitazione nell'utilizzo del balcone oltre a una riduzione della funzionalità e fruibilità dello stesso, la mancata esecuzione dei lavori al muro di recinzione e al marciapiede perimetrale;
b) quantificare il danno, derivato all'opponente, da deprezzamento dell'immobile di rispettiva proprietà, facente parte del fabbricato sito in Orciano, località Terre Roveresche, Via della Fornace, 92; nel merito, in accoglimento della
5 domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, odierno appellante, di condannare al pagamento in favore di esso della somma CP_1 Pt_1 quantificabile in € 14.500,00= o in quella diversa, maggiore o minore, risultante di giustizia anche all'esito della richiesta C.T.U., a titolo di risarcimento del danno ferma la compensazione (già operata nella gravata pronuncia, per effetto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale) del suddetto credito, facente capo allo stesso appellante, con il credito, giudizialmente accertato, di
[...]
pari a € 6.617,77= oltre Iva 10%. CP_1
- Per effetto dell'accoglimento della riconvenzionale, di riformare la sentenza impugnata anche in ordine alla statuizione sulle spese di lite, da porre, a carico della parte soccombente in entrambi i gradi del procedimento.
- In ogni caso, in accoglimento dell'appello circa la regolamentazione delle spese di lite, condannare alla relativa rifusione di entrambi i gradi di CP_1
giudizio o, quantomeno, disporre una parziale compensazione delle stesse in favore dell'opponente stante la indubbia minore soccombenza rispetto all'ingiungente opposto.
L'appellato costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto del CP_1
proposto gravame, perché infondato, con conferma della gravata pronuncia, e, in particolare, affinché venisse respinto il primo motivo d'impugnazione, stante l'osservanza, da parte del Tribunale, degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella misura in cui, pur valutando le argomentazioni tecniche dedotte dall'opponente, si era discostato dalle conclusioni del rispettivo C.T.P., per giungere, attraverso l'adozione di condivisibili massime d'esperienza, a ritenere che il deprezzamento dell'abitazione del fosse riconducibile all'unica voce di danno dimostrata, ossia quello Pt_1
del balcone, rispetto al quale esso opposto aveva esplicitato, già nella causa tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di Pesaro, decisa con sentenza n. 45 del 20.02.2019, la propria disponibilità al rimborso nella misura di € 1.100,00=; in via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della decisione di primo grado, per il rigetto del secondo motivo d'appello e, quindi, per la conferma della compensazione delle spese di lite, considerata sia la reciproca soccombenza, sia la mancata impugnazione, da parte appellante, del capo della pronuncia relativo
6 all'accertamento del credito di esso pari a € 5.794,03= al netto delle CP_1
compensazioni giudiziali.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2023, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e relative repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
a sostegno del proposto appello, poneva i seguenti motivi: Parte_1
1) erroneità della sentenza impugnata per non aver accolto integralmente la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ritenendo di riferire il danno da deprezzamento dell'immobile al solo balcone e quantificandolo in € 250,47= per effetto della rivalutazione secondo gli indici Istat.
Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado, nel riconoscere quale danno da svalutazione della propria unità immobiliare solo quello che interessava il balcone,
“senza valutare le ulteriori evidenze documentali”, non avrebbe “fatto buon governo delle norme di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c.”, con ciò intendendo non essere state considerate né l'iniziativa unilaterale dell' quanto CP_1 all'avvio dei lavori di manutenzione dell'edificio e all'incarico affidato all'
[...]
né la loro “incompleta e approssimativa” esecuzione, causa di Controparte_3
evidenti danni al suo appartamento, e tantomeno la contestazione, dallo stesso inviata all'Ente, sia a tale proposito, nonché preannunciandone l'esatta quantificazione riferita alle infiltrazioni, sia per ribadire l'assenza di accordo e approvazione circa “un siffatto intervento manutentivo”.
Il quindi, ricordava come il giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace Pt_1
di Pesaro, conclusosi con la condanna del convenuto Ente alla corresponsione, in proprio favore, di € 1.100,00=, riguardava unicamente il risarcimento del danno determinato da dette infiltrazioni, tant'è che il Tribunale aveva rilevato l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno, sollevata da controparte in riferimento all'oggetto della domanda riconvenzionale;
infondatezza che, però, rivestirebbe valore “non solo dal punto di vista formale”, siccome ritenuto in sentenza, “ma anche dal punto di vista sostanziale”, ovvero rispetto agli ulteriori danni riportati dall'immobile di proprietà di esso appellante a seguito delle opere commissionate dall' tutti rappresentati e documentati dal medesimo CP_1
7 richiedente il relativo ristoro, e il cui ammontare sarebbe ben superiore sia alla somma di € 6.617,77= sia a quella portata nell'ingiunzione di pagamento per €
11.768,45=, “annullata dal Giudice di prime cure”.
In particolare, il deprezzamento dell'unità immobiliare dell'appellante, pari al 20% del valore di mercato stimato in € 72.500,00=, ossia € 14.500,00= - oggetto della domanda riconvenzionale -, risulterebbe dalla perizia del proprio tecnico di parte,
Geom. prodotta in allegato all'atto introduttivo del giudizio in Persona_1
primo grado, comprovante, sempre in relazione agli interventi manutentivi eseguiti non a regola d'arte dall'impresa incaricata dal solo odierno appellato,
[...]
1) il grave degrado del marciapiede perimetrale del fabbricato;
2) la CP_1 sporgenza verso l'alto, e senza protezione, dei ferri di armatura del muro di recinzione in cemento armato, dovuta alla rimozione delle colonne ivi precedentemente insistenti;
3) l'immotivata riduzione dello sbalzo del cornicione in corrispondenza dei sottobalconi, con conseguente riduzione della funzionalità e fruibilità di quello del poiché non più coperto e quindi soggetto all'azione Pt_1
degli agenti atmosferici e alle piogge.
In altre parole, tra i vizi dell'immobile incidenti sul rispettivo deprezzamento, dall'appellante riferiti alla manutenzione come effettuata, venivano dallo stesso dedotti la mancata esecuzione di interventi riguardanti il marciapiede perimetrale e il muretto di recinzione del fabbricato, la cui necessità, oltre che dall'appena ricordata C.T.P. a firma del Geom. risiederebbe “nella nota ASUR del Per_1
09.09.2014”, agli atti, nonché nella relazione del “C.T.U. nominato dal G.E.”
(n.d.r. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare a carico del bene di proprietà del conclusasi precedentemente al giudizio in esame) e nel Pt_1
computo metrico, contenuto nel preventivo fornito dalla e acquisito CP_4 nell'appena ricordata consulenza d'ufficio.
Mentre, quanto all'intervenuta modifica prospettica del cornicione perimetrale, il conseguente danno consisterebbe sia nella limitazione dell'utilizzo, da parte dell'appellante, del proprio balcone, anche come prolungamento del suolo abitativo, per essere stata ridotta la sovrastante sporgenza che, prima dei lavori, lo riparava evitando il deterioramento delle murature e della pavimentazione, sia nel deturpamento estetico dell'edificio, così da determinare “un sicuro deprezzamento
8 dello stesso”, al cui proposito l'opponente aveva richiesto disporsi C.T.U.,
l'espletamento della quale “avrebbe permesso di ottenere l'accertamento pieno e
'super partes' dei danni reclamati in via riconvenzionale, oltre che la quantificazione del danno relativo al deprezzamento”; istanza che “inopinatamente rigettata dal G.I. nel corso del primo grado di giudizio” veniva riproposta in sede di appello con riserva di formulazione dei quesiti.
Sempre circa il danno al balcone, l'appellante evidenziava, altresì, l'erroneità della decisione per aver ritenuto che lo stesso fosse stato “oggetto di espresso riconoscimento da parte dell'opposto (v. comparsa di risposta pag. 6 “il Pt_1
è stato già autorizzato al rimborso del piccolo intervento manutentivo)”, poiché, in realtà, l'affermazione dell' sarebbe riferita alla sentenza del Giudice CP_1 di Pace e, quindi, al ristoro della spesa sostenuta dall'opponente, pari a € 1.100,00=, per eliminare le infiltrazioni verificatesi all'interno della propria abitazione.
In definitiva, essendo, l'odierno appellato, condomino di maggioranza, lo stesso sarebbe stato tenuto alla manutenzione dell'edificio in quanto destinatario della diffida da parte del , con conseguente assunzione della gestione Parte_2
delle parti comuni che necessitavano di interventi relativi alle criticità elencate, oltre a conservare “la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse inglobati, sì da reputarsi responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture e impianti”; valutazioni sulla cui base la domanda riconvenzionale formulata dal avrebbe dovuto essere integralmente accolta per la somma Pt_1 di € 14.500,00= da rivalutare secondo gli indici Istat a far data dalla stima del tecnico, Geom. quella della sentenza del Tribunale, pari a complessivi € Per_1
14.732,00=, salvo l'ammissione, in sede di appello, “della C.T.U. 'ad hoc', come richiesta in primo grado e reiterata” nell'attuale.
2) erroneità della sentenza relativamente alla disposta compensazione delle spese di lite.
Nel censurare la regolamentazione delle spese di lite, come adottata nella pronuncia di primo grado, il sulla duplice considerazione che “il criterio della Pt_1 soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c., deve essere riferito all'esito finale della lite”, e che, per elaborazione della giurisprudenza, può essere ritenuto soccombente
9 in senso sostanziale anche colui, tra i contendenti, le cui richieste siano state accolte in minima parte, richiamava una recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di soccombenza reciproca, e qualora il Giudice non decida di compensare le spese, queste vanno poste a carico di chi abbia visto accogliere la propria domanda avente però un valore minore rispetto all'altra ugualmente accolta
“(Cass. Civ. 21.02.2020 n. 1269)”, chiedendo, pertanto, nel caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, la condanna comunque di alla CP_1
rifusione, in proprio favore, delle spese processuali del precedente grado di giudizio o quantomeno una parziale compensazione, per avere, detto l'appellato, ingiunto il pagamento di una somma di denaro illegittima, in quanto l'ingiunzione era stata annullata dal Tribunale, mentre la domanda riconvenzionale proposta da esso opponente aveva, sebbene parzialmente, trovato accoglimento.
L'appellante eccepiva, poi, la presenza, nella vicenda processuale, dei “contrasti interpretativi” menzionati in sentenza a supporto della disposta compensazione integrale delle spese di lite del grado, insistendo affinché venissero poste a carico di parte appellata, con richiesta, infine, di sospensiva della provvisoria esecutività della pronuncia impugnata stante la ricorrenza dei presupposti del “fumus”, ossia la validità delle proprie deduzioni circa la responsabilità risarcitoria di
[...] ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., e del “periculum in mora” consistente CP_1
nel rischio concreto di non vedere tutelato il suo diritto nel caso di decisione a sé favorevole ma successiva all'esecuzione della sentenza, idonea a pregiudicare la sua condizione economica, essendo, egli, “privo di occupazione lavorativa e percettore di redditi annuali minimi”, come risultanti dal prodotto “modello PF
2021 - reddito complessivo euro 1673,00; reddito imponibile 1347,00”; istanza che la Corte, con ordinanza datata 01.06.2022, dichiarava inammissibile, in ragione della natura dichiarativa della pronuncia e, per questo, priva di efficacia esecutiva, anche per l'assenza di condanna alle spese.
Il proposto appello è infondato, viene, quindi, respinto per le ragioni che seguono.
Riguardo alle doglianze prospettate nel primo motivo di gravame - relative al mancato integrale accoglimento della domanda riconvenzionale, ossia della richiesta risarcitoria del danno da deprezzamento dell'immobile a causa della incompleta e non corretta esecuzione dei lavori manutentivi del fabbricato in
10 comproprietà, con conseguente responsabilità dell'Ente appellato quale partecipante maggioritario e committente di detti lavori - occorre muovere, in primo luogo, dalla riflessione che, nella vicenda in esame, l'urgenza e la necessità degli interventi è comprovata dalla diffida, agli atti, rivolta dal a tutti Parte_2
i comproprietari dello stabile, tra i quali il e che, pertanto, l' Pt_1 CP_1 si sia fatto parte diligente incaricando l'impresa esecutrice nell'interesse comune agli stessi comproprietari, il cui onere di partecipazione ai costi da ciò derivanti risiede nella titolarità del diritto dominicale e non già nella consistenza, maggiore o minore, della singola quota avente solo diverso rilievo economico nel momento della ripartizione dei suddetti costi.
Si ricorda, infatti, che nella comunione ordinaria, prima ancora che nel condominio, ciascun comproprietario è tenuto a partecipare alle spese per la conservazione della cosa comune (art. 1104 c.c.), ivi comprese quelle sostenute dal singolo, a fronte di opere urgenti e necessarie alla messa in sicurezza dello stesso bene nel caso dell'altrui inerzia (art. 1110 c.c.), in favore del quale è riconosciuto il diritto al rimborso, pro-quota, di quanto anticipato a tal fine (art. 1134 c.c.).
Chiarimento, quest'ultimo, conforme al pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. Civ. 18.02.2022 n. 5465; Cass. Civ. 30.04.2021 n. 11463;
Cass. Civ. 16.12.2019 n. 33158) e, quindi, valevole a superare l'affermazione dell'odierno appellante secondo cui l' condòmino maggioritario e CP_1
destinatario della diffida comunale (in realtà recapitata, lo si ripete, anche agli altri comproprietari, giuste missive agli atti), avrebbe dovuto, nell'assumersi la manutenzione dell'edificio - da cui l'invocata responsabilità, in capo allo stesso, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. -, provvedere alla realizzazione di tutte le opere relative alle criticità elencate da esso quindi anche del marciapiede Pt_1
perimetrale e del muretto di recinzione, poiché menzionate sia nella nota ASUR del
09.09.2014 allegata all'atto introduttivo del giudizio in primo grado, e prima ancora nella C.T.U. espletata in seno alla procedura esecutiva immobiliare che, all'epoca
(ossia precedentemente ai lavori), interessava il proprio appartamento.
Inoltre, dal confronto tra le risultanze dei documenti prodotti da ciascuna delle parti
- rispettivamente opponente, il e opposta, l' -, e le Pt_1 CP_1
argomentazioni svolte nella gravata sentenza in ordine al parziale accoglimento
11 della domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno appellante, si evince l'assenza di qualsivoglia erroneità della decisione sul punto, proprio perché, come ivi condivisibilmente rilevato, gli interventi necessari e urgenti che l'Ente opposto, quale parte diligente rispetto alla diffida comunale inoltrata a tutti i comproprietari, ha commissionato all' riguardavano esclusivamente il Controparte_3
rifacimento del manto di copertura dello stabile, nonché la messa in sicurezza delle facciate e dei cornicioni, tutti indicati nella SCIA del 17.10.2014 e successiva variante del 01.09.2015 (cfr. docc.ti 4 e 5 fascicolo primo grado , CP_1 con la conseguenza di non essere ascrivibile all'appellato la responsabilità, invocata dal per non aver commissionato, alla ditta esecutrice, anche ulteriori Pt_1
lavorazioni, rispetto a quelle strettamente indifferibili per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica e privata, ovvero altre opere realizzabili senza la ristrettezza dei termini fissati, dal , nella ricordata diffida datata Parte_2
12.09.2014, e, quindi, da potersi effettuare previo accordo tra i comproprietari secondo le previsioni normative in materia di comunione/condominio.
Tantomeno sono ravvisabili, nella fattispecie, i danni da deprezzamento dell'immobile del al netto di quello già riconosciuto dal Tribunale per la Pt_1
modifica prospettica del cornicione sovrastante il suo balcone, in quanto, oltre alla considerazione che la rispettiva perizia di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì una semplice allegazione difensiva (cfr. Cass. Civ. 01.02.2023 n. 2980; Cass.
Civ. 15.02.2022 n. 4933; Cass. Civ. 21.01.2021 n. 1053; Cass. Civ.15.09.2020 n.
19187), è comunque palese l'insussistenza di qualsivoglia collegamento causale tra la condotta dell' attivatosi nel mettere in sicurezza il fabbricato in CP_1 comproprietà, e la doglianza dell'appellante secondo cui, sebbene si sia trattato di soli interventi indifferibili, quindi necessitati dalle condizioni di degrado di alcune porzioni dello stesso immobile (in particolare tetto e cornicioni), ciò avrebbe comportato, anziché un generale miglioramento anche alle singole unità abitative, addirittura una svalutazione del proprio appartamento, la quale, lo si ricorda, è restata priva di riscontro oggettivo, al contrario di quanto, invece, risultante in ordine al pregresso stato di incuria manutentiva dello stabile, senz'altro arginata dall'iniziativa intrapresa dall'appellato, sebbene in adempimento della diffida comunale.
12 Da ultimo si rileva che anche l'eventuale C.T.U. - richiesta dal in primo Pt_1
grado e nuovamente nella presente sede - non avrebbe contribuito all'accertamento del nesso causale, in assenza della riferibilità, all' della mancata CP_1
esecuzione di lavori mai concordati tra i partecipanti alla comunione, compreso l'odierno appellante;
ulteriore ragione che conduce al rigetto del primo motivo di gravame.
Ugualmente priva di fondamento si rivela, poi, la doglianza dedotta nel secondo motivo d'appello, ossia la disposta compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, dal basata sull'assunto che il parziale accoglimento della propria Pt_1 domanda riconvenzionale, da un lato, e l'annullamento del ricorso per ingiunzione recante “il pagamento di una somma illegittima”, dall'altro lato, costituirebbero indice di soccombenza dell'Ente opposto, a carico del quale, pertanto, avrebbero dovuto essere poste le spese processuali nella loro totalità o quantomeno essere parzialmente compensate.
Infatti, considerato che la valutazione della soccombenza rapportata all'esito finale della lite opera anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allorché, come nel caso in esame, al creditore opposto venga riconosciuto, sebbene in misura minore, il credito richiesto in via monitoria, lo stesso non può essere ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, nonostante la revoca dell'ingiunzione, avendo, il debitore opponente, pur sempre lasciato insoddisfatta una legittima pretesa, così da configurarsi, sempre nella fattispecie, una situazione di reciproca soccombenza a fronte della quale il Giudice può disporre la compensazione parziale o integrale delle spese processuali ( Cass.
Civ. 08.06.2021 n. 15916; Cass. Civ. 27.08.2020 n. 17854; Cass. Civ. 24.10.2018
n. 26918).
Né può tacersi che la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, pari all'importo di € 14.500,00=, è stata accolta in minima parte, per cui, posta la reciproca parziale soccombenza, il Tribunale, nel regolare le spese di lite del giudizio, ne ha correttamente disposto la compensazione integrale tra i contendenti, effettuando una valutazione discrezionale, condivisibile nella presente sede poiché rispondente al principio di causalità, la quale ultima, nella fattispecie, è indubitabilmente riferibile al per aver contestato, con la proposta Pt_1
13 opposizione, il credito vantato nei suoi confronti dall' riconosciuto CP_1
dovuto anche se in misura minore (cfr. Cass. Civ. 27.12.2022 n. 37825; Cass. Civ.
08.10.2021 n. 27364; Cass. Civ. 02.03.2020 n. 5711).
Alla luce delle considerazioni che precedono e in osservanza sia della normativa in materia, sia dei richiamati orientamenti giurisprudenziali di legittimità, l'intestata
Corte respinge l'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante e Pt_1
vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Direttore, legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro-tempore, nonché avverso la sentenza n. 561/2021 del Tribunale
Civile di Pesaro, datata 19.07.2021 e depositata il 23.07.2021, relativa al procedimento n. 1165/2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite Parte_1 del grado che si liquidano in complessivi € 2.800,00= di cui € 800,00= per la fase di studio, € 600,00= per la fase introduttiva ed € 1.400,00= per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.p.a come per legge.
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
14 Ancona, lì 17.01.2024
Il G. A. Relatore
Dott. Federico D'Incecco
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
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