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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2980/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IM in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2980/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, promossa da:
, C.F. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania
Urbinati del foro di IM (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2
del predetto Avvocato in IM (RN), Corso d'Augusto 97/C, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ettore Dall'Alba (C.F. ) con studio a Cattolica C.F._4
(RN), Via Mancini n. 4/A e Luca Nebbia con studio a Riccione (RN), Viale Piacenza n. 4 (C.F.
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ettore Dall'Alba a C.F._5
pagina 1 di 9 Cattolica (RN), Via Mancini n. 4/A, PEC: e PEC: Email_2
giusta procura in atti;
Email_3
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di IM
. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 29.09.2022 la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. esponendo di aver contratto matrimonio in Senegal il 3.06.1979, Controparte_1 precisando che tale atto non è stato trascritto nei registri di Stato Civile Italiano, e che dalla loro relazione Per_ sono nate in data 14.01.2012 le gemelle e e in data 19.12.2013, a IM, è nato Per_1 Persona_3
La ricorrente ha riferito che nel corso degli anni sono sorti dei contrasti che hanno determinato in via definitiva il venire meno della affectio coniugalis e il 2.03.2021 lei ha sporto denuncia presso i Carabinieri di
Cattolica per maltrattamenti in famiglia. La sig.ra ha rappresentato che Parte_1 attualmente il marito non vive più nella casa familiare e si è trasferito in un domicilio a lei non conosciuto.
In relazione alla situazione reddituale del coniuge, la ricorrente ha esposto che il sig. Controparte_1 lavora presso la ditta “OR” di Cattolica quale meccanico di autobus mentre lei è disoccupata.
[...]
Si è costituito in giudizio a seguito della adozione di ordinanza presidenziale il resistente il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e si è riservato di meglio articolare le proprie difese in sede di memorie ex art 183 c.p.c., ritenendo corrette le disposizioni adottate con provvedimenti presidenziale.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale di prima comparizione delle parti i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, i minori sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione: il piccolo, presso la madre;
le più grandi, presso la nonna materna all'estero. In tale sede è stato altresì previsto che il padre possa vedere e tenere presso di sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori ed è stato posto a suo carico assegno mensile di euro 500 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei figli. All'udienza del 9.03.2023 i difensori delle parti hanno rappresentato che il sig. è stato sottoposto alla misura del Controparte_1 divieto di avvicinamento alla sig.ra e il difensore di parte ricorrente ha Parte_1
pagina 2 di 9 chiesto che venisse disposto affido esclusivo dei minori alla madre. Con ordinanza depositata in data
14.03.2023 il Giudice istruttore, previo esame della documentazione relativa al procedimento penale a carico di parte resistente, ha modificato i provvedimenti adottati in sede presidenziale e ha previsto che il figlio minore venisse affidato al Servizio Sociale competente sul territorio di Cattolica, ha Persona_3
Per_ attribuito i poteri di ordinaria amministrazione relativamente alle minori e alla nonna materna Per_1 presso cui le stesse risiedono in Senegal e ha delegato il Servizio all'organizzazione degli incontri padre/figlio. All'udienza del 22.06.2023 è stata rimessa alla decisione del Collegio la decisione relativa alla pronuncia parziale sul vincolo che è stata pronunciata con sentenza del 26.06.2023 e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione relativa alle domande accessorie.
All'udienza del 19.10.2023 entrambi le parti hanno rappresentato il loro favore a che la disciplina relativa agli incontri e al passaggio del minore da un genitore all'altro venisse affidata ad un soggetto terzo e il
Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 aprile 2024. A detta udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 26 luglio 2024, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, evidenziando Per_ che le figlie minori e si trovano in Senegal presso la nonna materna alla quale sono altresì stati Per_1 conferiti i poteri relativi agli atti di ordinaria amministrazione e ha posto alla attenzione delle parti la questione relativa all'eventuale difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative al loro affido.
All'udienza del 10 settembre 2024 le parti hanno chiesto termine per dedurre in ordine alla questione relativa al difetto di giurisdizione e hanno altresì chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata rinviata all'udienza del 26 novembre 2024 e in tal circostanza le parti si sono riportate alle note conclusionali già depositate, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., e hanno chiesto che la causa venisse rimessa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”). pagina 3 di 9 Essendosi il presente Collegio già pronunciato con sentenza parziale sulla domanda relativa alla separazione delle parti, residuano da essere esaminate soltanto le domande accessorie relative all'affido e alla collocazione del minore nonché quelle relative alle questioni di carattere patrimoniale.
SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI E SULLE VISITE PADRE/FIGLIO
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che il figlio minore venga a lei affidato in via Persona_3 esclusiva con collocazione insieme alla stessa nell'abitazione sita in Cattolica (RN), Via Bovio n. 11 e ha chiesto che gli incontri padre/figlio siano subordinati al suo previo consenso e nella loro individuazione si tenga conto delle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte dal minore.
Parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dedotto che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di presso la madre e in relazione agli incontri Persona_3 ha domandato che venga disposto che lui possa vedere il figlio ogni volta che vorrà.
Giova premettere che con provvedimento presidenziale del 17 gennaio 2023 i minori sono stati affidati Per_ congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione di presso la madre e di e Per_3 Per_1 presso la nonna materna in Senegal. Come già esposto con provvedimento dell'11.03.2023 il minore Per_3
è stato affidato ai Servizi Sociali e i poteri di ordinaria amministrazione relativi alle gemelle e
[...] Per_1
Per_
sono stati conferiti alla nonna materna.
Dato atto che soltanto attualmente vive in Italia e le parti in sede di precisazione delle Persona_3
Per_ conclusioni hanno rinunciato alle domande relative all'affido e alla collocazione di e che Per_1 attualmente si trovano all'estero, è solo con riferimento a che dovranno essere esaminate le Persona_3 questioni relative al suo affido e alla sua collocazione nonché quelle relative alla disciplina inerente alle visite con il padre.
A riguardo giova evidenziare che in punto di diritto l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità pagina 4 di 9 genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario.
Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Le condizioni pregiudizievoli per la prole che legittimano la scelta di non disporre l'affido condiviso ricorrono nel caso di sostanziale abbandono del figlio minore da parte di un genitore, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica, l'esercizio discontinuo del diritto di visita, il totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il rifiuto categorico del minore di vedere l'altro genitore, nel caso in cui risulti accertata la perdurante tendenza alla aggressività di uno dei genitori, fonte di possibile pregiudizio per la prole o ancora nel caso di grave conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro.
Residua da esaminare l'affido a terzi del minore. A riguardo l'art. 330 c.p.c. prevede che quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti. Il contenuto dei provvedimenti convenienti può essere il più vario in relazione alle circostanze del caso concreto: in ogni caso essi si sostanziano nell'imposizione di limitazioni alla discrezionalità di cui godono i genitori nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti della persona del minore e nell'assoggettamento del loro operato e delle loro scelte a vincoli più o meno penetranti. Il parametro della convenienza deve essere valutato in via esclusiva con riferimento all'interesse del minore. Tra i provvedimenti che il giudice può adottare rientra anche l'affidamento temporaneo del minore a un parente stretto ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze del minore e a salvaguardarne il sano pagina 5 di 9 ed equilibrato sviluppo psico-fisico ovvero ad una famiglia diversa da quella di origine ovvero ai Servizi
Sociali.
Con particolare riferimento all'affido ai Servizi Sociali giova evidenziare che detto provvedimento rientra nel novero dei provvedimenti opportuni e convenienti nell'interesse del minore ex art. 330 c.c., finalizzati a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza però dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
tale decisione è da preferire tutte le volte in cui vi siano pesanti dubbi in ordine alla convenienza di un affidamento congiunto del figlio minore, qualora, sulla base degli elementi raccolti in giudizio, emerga una situazione genitoriale particolarmente complessa, caratterizzata da forte instabilità psicologica o conflittualità dei genitori che di sicuro minerebbero la crescita e la formazione del minore.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha evidenziato che la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 10.12.2018, n. 31902).
Nel caso di specie con ordinanza del 14.03.2023 il Giudice ha modificato i provvedimenti provvisori presidenziali con i quali era stato previsto l'affido congiunto dei minori e ha disposto l'affido del minore al Servizio Sociale di Cattolica. Tale decisione è stata determinata in conseguenza del Persona_3 deposito del provvedimento di convalida dell'arresto di parte resistente e di applicazione allo stesso della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie in relazione ai fatti del 2.03.2023, giorno in cui, secondo quanto riferito in sede di sommarie informazioni dalla sig.ra , il marito si è presentato Pt_1 presso la sua abitazione e a fronte del suo diniego di aprirgli la porta ha tentato di sfondarla e l'ha minacciata verbalmente fintanto che non sono intervenute le forze dell'ordine che lo hanno condotto in arresto.
Con relazione depositata in data 29.09.2023 i Servizi Sociali hanno riferito sull'andamento degli incontri padre/figlio, evidenziando le difficoltà organizzative che sono sorte a causa degli impegni lavorativi del sig. che gli permettono di vedere il minore solo la domenica e hanno sottolineando la necessità di Pt_1 proseguire gli incontri padre/figlio in modalità protetta al fine di supportare e monitorare la relazione della diade. Nonostante l'esito positivo degli incontri nel corso dei quali il minore si è mostrato felice di vedere il padre, i Servizi hanno riferito che a scuola è emersa una evidente fragilità emotiva del bambino e per tale ragione hanno chiesto che venisse disposta la attivazione di un percorso di supporto psicologico per il pagina 6 di 9 minore. A detta relazione ha fatto seguito quella del 13.02.2024 nella quale i Servizi Sociali hanno dato atto che gli incontri padre/figlio avvengono per il tramite della intermediazione di un soggetto terzo (sig.
che gestisce i passaggi del minore da un genitore all'altro in modo tale da evitare che Persona_4 il padre violi il divieto di avvicinamento. Nella medesima relazione i Servizi hanno rappresentato che
è stato riscontrato affetto da ritardo mentale lieve e hanno concluso evidenziando che è Persona_3 ancora necessario il monitoraggio del nucleo familiare oltre alla prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per il minore.
Dalla documentazione depositata in atti e, in particolare, dalle conclusioni rese dai Servizi Sociali è emerso un quadro probatorio tale da escludere che l'affido congiunto sia conforme all'interesse del minore.
La situazione intercorrente tra la sig.ra e il sig. è connotata da una elevata conflittualità e ciò Pt_1 Pt_1
è confermato dai plurimi procedimenti penali a carico del resistente che lo hanno visto imputato per il delitto di maltrattamenti. In data 2.03.2021 la ricorrente ha sporto denuncia presso la Legione Carabinieri
“Emilia Romagna” nei confronti del marito riferendo che a seguito della nascita di in plurime Per_3 occasioni è stata picchiata talvolta anche alla presenza del figlio e il 22 febbraio 2021 il marito l'ha nuovamente aggredita cagionandole delle contusioni multiple che la hanno costretta a recarsi al pronto soccorso. A seguito di tale evento entrambi hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro per le Famiglie del distretto di Riccione e dalla relazione degli operatori è emerso che per la sig.ra il dialogo con il sig. sull'esercizio delle funzioni genitoriali era fonte di Pt_1 Pt_1 preoccupazione. Due anni dopo la ricorrente è stata nuovamente aggredita dal marito e lo stesso è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento.
Gli scatti d'ira del padre e la debolezza della madre che continua a nutrire timore nei confronti del sig. come è emerso anche dall'esposizioni delle ragioni che la hanno indotta a rimettere la querela in Pt_1 ordine al reato di maltrattamenti, costituiscono atteggiamenti che minano la crescita e lo sviluppo del minore e che conducono a confermare l'affido del minore ai servizi sociali. Ritiene il presente Collegio che sia necessario demandare ai Servizi la adozione delle scelte relative al minore in quanto l'elevato grado di conflittualità presente tra le parti potrebbe essere fonte di ulteriori scontri con pregiudizio per il minore.
Sotto il profilo relativo alla durata di detta forma di affido si evidenzia che in conformità a quanto evidenziato dalla giurisprudenza di Cassazione l'affidamento ai Servizi costituisce un provvedimento revocabile e modificabile e, nel caso di specie, la sua modifica è inscindibilmente legata alla cessazione della situazione di conflitto tra i genitori.
Sotto il profilo della collocazione, che consiste nel legame dei figli con un determinato luogo, deve essere mantenuta ferma la collocazione presso la madre in modo tale da non alterare la situazione di equilibrio che è stata raggiunta sotto tale profilo da Detta soluzione, inoltre, è conforme alle Per_3
pagina 7 di 9 conclusioni rese anche da parte resistente che ha domandato che il minore venga collocato presso la casa della sig.ra Parte_1
Residua da esaminare la disciplina inerente agli incontri padre/figlio che in conformità alle conclusioni rese dai Servizi Sociali potranno svolgersi in modalità libera soltanto con la intermediazione di un soggetto terzo, in modo tale da evitare occasioni di incontro tra il resistente e la ricorrente e previa calendarizzazione da parte del Servizio stesso.
Resta fermo con riferimento a il prosieguo del percorso di sostegno piscologico che si Persona_3 rende necessario al fine di creare al minore uno spazio neutro nel quale poter depositare ciò che sente e ciò che vive rispetto alla situazione genitoriale-familiare.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL MINORE
Parte ricorrente ha dedotto che venga stabilito in euro 300,00 mensili l'assegno che il resistente sarà tenuto a corrisponderle per il mantenimento del minore oltre una somma equivalente al costo del canone di locazione della abitazione ove vive unitamente al figlio.
Parte resistente, al contrario, ha dedotto che venga stabilito in euro 200,00 l'assegno di mantenimento, somma già comprensiva del canone di locazione.
Non costituisce profilo controverso quello relativo all'an dell'assegno di mantenimento in quanto anche parte ricorrente ne ha riconosciuto la ricorrenza dei presupposti ciò che residua da doversi esaminare è il solo ammontare.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno, inoltre, deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
In relazione alla situazione reddituale della ricorrente, la sig.ra ha depositato la certificazione Pt_1 unica relativa all'anno 2021 dalla quale è emerso che in tale anno ha percepito un reddito di circa 4.500,00 euro. La stessa ha riferito di dover mensilmente versare per il pagamento del canone di locazione l'importo di euro 720,00.
Con riferimento alla situazione reddituale del sig. dalla documentazione depositata in atti è Pt_1 emerso che egli lavora alle dipendenze della ditta OR e dall'esame dell'ultima certificazione risulta che egli ha dichiarato un reddito pari ad euro 22.539,54. Più nel dettaglio, il resistente percepisce un reddito di circa 1.450,00 euro al mese (doc. 5 memoria art. 183 c.p.c.).
pagina 8 di 9 Ritiene, pertanto, il presente Collegio che vada stabilito in euro 400,00 l'assegno mensile che il sig. dovrà corrispondere alla ricorrente per il mantenimento del figlio minore residente in Italia oltre il Pt_1
50% delle spese straordinarie. Detto importo tiene conto sia della disparità reddituale presente tra le parti sia della collocazione prevalente di presso la madre. Per_3
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di IM, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida il minore ai Servizi Sociali con collocazione abitativa prevalente presso la Persona_3 madre;
➢ Dispone la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico del minore, delegando la predisposizione delle modalità di svolgimento ai Servizi Sociali;
➢ Dispone che gli incontri tra il padre e il figlio si svolgano in modalità libera, delegandone al
Servizio la relativa calendarizzazione;
➢ Pone a carico del sig. di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla Controparte_1 sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT - di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio;
➢ Compensa le spese di lite.
IM, così deciso nella Camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IM in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2980/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, promossa da:
, C.F. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania
Urbinati del foro di IM (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2
del predetto Avvocato in IM (RN), Corso d'Augusto 97/C, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ettore Dall'Alba (C.F. ) con studio a Cattolica C.F._4
(RN), Via Mancini n. 4/A e Luca Nebbia con studio a Riccione (RN), Viale Piacenza n. 4 (C.F.
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ettore Dall'Alba a C.F._5
pagina 1 di 9 Cattolica (RN), Via Mancini n. 4/A, PEC: e PEC: Email_2
giusta procura in atti;
Email_3
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di IM
. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 29.09.2022 la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. esponendo di aver contratto matrimonio in Senegal il 3.06.1979, Controparte_1 precisando che tale atto non è stato trascritto nei registri di Stato Civile Italiano, e che dalla loro relazione Per_ sono nate in data 14.01.2012 le gemelle e e in data 19.12.2013, a IM, è nato Per_1 Persona_3
La ricorrente ha riferito che nel corso degli anni sono sorti dei contrasti che hanno determinato in via definitiva il venire meno della affectio coniugalis e il 2.03.2021 lei ha sporto denuncia presso i Carabinieri di
Cattolica per maltrattamenti in famiglia. La sig.ra ha rappresentato che Parte_1 attualmente il marito non vive più nella casa familiare e si è trasferito in un domicilio a lei non conosciuto.
In relazione alla situazione reddituale del coniuge, la ricorrente ha esposto che il sig. Controparte_1 lavora presso la ditta “OR” di Cattolica quale meccanico di autobus mentre lei è disoccupata.
[...]
Si è costituito in giudizio a seguito della adozione di ordinanza presidenziale il resistente il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e si è riservato di meglio articolare le proprie difese in sede di memorie ex art 183 c.p.c., ritenendo corrette le disposizioni adottate con provvedimenti presidenziale.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale di prima comparizione delle parti i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, i minori sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione: il piccolo, presso la madre;
le più grandi, presso la nonna materna all'estero. In tale sede è stato altresì previsto che il padre possa vedere e tenere presso di sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori ed è stato posto a suo carico assegno mensile di euro 500 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei figli. All'udienza del 9.03.2023 i difensori delle parti hanno rappresentato che il sig. è stato sottoposto alla misura del Controparte_1 divieto di avvicinamento alla sig.ra e il difensore di parte ricorrente ha Parte_1
pagina 2 di 9 chiesto che venisse disposto affido esclusivo dei minori alla madre. Con ordinanza depositata in data
14.03.2023 il Giudice istruttore, previo esame della documentazione relativa al procedimento penale a carico di parte resistente, ha modificato i provvedimenti adottati in sede presidenziale e ha previsto che il figlio minore venisse affidato al Servizio Sociale competente sul territorio di Cattolica, ha Persona_3
Per_ attribuito i poteri di ordinaria amministrazione relativamente alle minori e alla nonna materna Per_1 presso cui le stesse risiedono in Senegal e ha delegato il Servizio all'organizzazione degli incontri padre/figlio. All'udienza del 22.06.2023 è stata rimessa alla decisione del Collegio la decisione relativa alla pronuncia parziale sul vincolo che è stata pronunciata con sentenza del 26.06.2023 e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione relativa alle domande accessorie.
All'udienza del 19.10.2023 entrambi le parti hanno rappresentato il loro favore a che la disciplina relativa agli incontri e al passaggio del minore da un genitore all'altro venisse affidata ad un soggetto terzo e il
Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 aprile 2024. A detta udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 26 luglio 2024, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, evidenziando Per_ che le figlie minori e si trovano in Senegal presso la nonna materna alla quale sono altresì stati Per_1 conferiti i poteri relativi agli atti di ordinaria amministrazione e ha posto alla attenzione delle parti la questione relativa all'eventuale difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative al loro affido.
All'udienza del 10 settembre 2024 le parti hanno chiesto termine per dedurre in ordine alla questione relativa al difetto di giurisdizione e hanno altresì chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata rinviata all'udienza del 26 novembre 2024 e in tal circostanza le parti si sono riportate alle note conclusionali già depositate, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., e hanno chiesto che la causa venisse rimessa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”). pagina 3 di 9 Essendosi il presente Collegio già pronunciato con sentenza parziale sulla domanda relativa alla separazione delle parti, residuano da essere esaminate soltanto le domande accessorie relative all'affido e alla collocazione del minore nonché quelle relative alle questioni di carattere patrimoniale.
SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI E SULLE VISITE PADRE/FIGLIO
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che il figlio minore venga a lei affidato in via Persona_3 esclusiva con collocazione insieme alla stessa nell'abitazione sita in Cattolica (RN), Via Bovio n. 11 e ha chiesto che gli incontri padre/figlio siano subordinati al suo previo consenso e nella loro individuazione si tenga conto delle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte dal minore.
Parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dedotto che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente di presso la madre e in relazione agli incontri Persona_3 ha domandato che venga disposto che lui possa vedere il figlio ogni volta che vorrà.
Giova premettere che con provvedimento presidenziale del 17 gennaio 2023 i minori sono stati affidati Per_ congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione di presso la madre e di e Per_3 Per_1 presso la nonna materna in Senegal. Come già esposto con provvedimento dell'11.03.2023 il minore Per_3
è stato affidato ai Servizi Sociali e i poteri di ordinaria amministrazione relativi alle gemelle e
[...] Per_1
Per_
sono stati conferiti alla nonna materna.
Dato atto che soltanto attualmente vive in Italia e le parti in sede di precisazione delle Persona_3
Per_ conclusioni hanno rinunciato alle domande relative all'affido e alla collocazione di e che Per_1 attualmente si trovano all'estero, è solo con riferimento a che dovranno essere esaminate le Persona_3 questioni relative al suo affido e alla sua collocazione nonché quelle relative alla disciplina inerente alle visite con il padre.
A riguardo giova evidenziare che in punto di diritto l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità pagina 4 di 9 genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario.
Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Le condizioni pregiudizievoli per la prole che legittimano la scelta di non disporre l'affido condiviso ricorrono nel caso di sostanziale abbandono del figlio minore da parte di un genitore, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica, l'esercizio discontinuo del diritto di visita, il totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il rifiuto categorico del minore di vedere l'altro genitore, nel caso in cui risulti accertata la perdurante tendenza alla aggressività di uno dei genitori, fonte di possibile pregiudizio per la prole o ancora nel caso di grave conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro.
Residua da esaminare l'affido a terzi del minore. A riguardo l'art. 330 c.p.c. prevede che quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti. Il contenuto dei provvedimenti convenienti può essere il più vario in relazione alle circostanze del caso concreto: in ogni caso essi si sostanziano nell'imposizione di limitazioni alla discrezionalità di cui godono i genitori nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti della persona del minore e nell'assoggettamento del loro operato e delle loro scelte a vincoli più o meno penetranti. Il parametro della convenienza deve essere valutato in via esclusiva con riferimento all'interesse del minore. Tra i provvedimenti che il giudice può adottare rientra anche l'affidamento temporaneo del minore a un parente stretto ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze del minore e a salvaguardarne il sano pagina 5 di 9 ed equilibrato sviluppo psico-fisico ovvero ad una famiglia diversa da quella di origine ovvero ai Servizi
Sociali.
Con particolare riferimento all'affido ai Servizi Sociali giova evidenziare che detto provvedimento rientra nel novero dei provvedimenti opportuni e convenienti nell'interesse del minore ex art. 330 c.c., finalizzati a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza però dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
tale decisione è da preferire tutte le volte in cui vi siano pesanti dubbi in ordine alla convenienza di un affidamento congiunto del figlio minore, qualora, sulla base degli elementi raccolti in giudizio, emerga una situazione genitoriale particolarmente complessa, caratterizzata da forte instabilità psicologica o conflittualità dei genitori che di sicuro minerebbero la crescita e la formazione del minore.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha evidenziato che la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 10.12.2018, n. 31902).
Nel caso di specie con ordinanza del 14.03.2023 il Giudice ha modificato i provvedimenti provvisori presidenziali con i quali era stato previsto l'affido congiunto dei minori e ha disposto l'affido del minore al Servizio Sociale di Cattolica. Tale decisione è stata determinata in conseguenza del Persona_3 deposito del provvedimento di convalida dell'arresto di parte resistente e di applicazione allo stesso della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie in relazione ai fatti del 2.03.2023, giorno in cui, secondo quanto riferito in sede di sommarie informazioni dalla sig.ra , il marito si è presentato Pt_1 presso la sua abitazione e a fronte del suo diniego di aprirgli la porta ha tentato di sfondarla e l'ha minacciata verbalmente fintanto che non sono intervenute le forze dell'ordine che lo hanno condotto in arresto.
Con relazione depositata in data 29.09.2023 i Servizi Sociali hanno riferito sull'andamento degli incontri padre/figlio, evidenziando le difficoltà organizzative che sono sorte a causa degli impegni lavorativi del sig. che gli permettono di vedere il minore solo la domenica e hanno sottolineando la necessità di Pt_1 proseguire gli incontri padre/figlio in modalità protetta al fine di supportare e monitorare la relazione della diade. Nonostante l'esito positivo degli incontri nel corso dei quali il minore si è mostrato felice di vedere il padre, i Servizi hanno riferito che a scuola è emersa una evidente fragilità emotiva del bambino e per tale ragione hanno chiesto che venisse disposta la attivazione di un percorso di supporto psicologico per il pagina 6 di 9 minore. A detta relazione ha fatto seguito quella del 13.02.2024 nella quale i Servizi Sociali hanno dato atto che gli incontri padre/figlio avvengono per il tramite della intermediazione di un soggetto terzo (sig.
che gestisce i passaggi del minore da un genitore all'altro in modo tale da evitare che Persona_4 il padre violi il divieto di avvicinamento. Nella medesima relazione i Servizi hanno rappresentato che
è stato riscontrato affetto da ritardo mentale lieve e hanno concluso evidenziando che è Persona_3 ancora necessario il monitoraggio del nucleo familiare oltre alla prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per il minore.
Dalla documentazione depositata in atti e, in particolare, dalle conclusioni rese dai Servizi Sociali è emerso un quadro probatorio tale da escludere che l'affido congiunto sia conforme all'interesse del minore.
La situazione intercorrente tra la sig.ra e il sig. è connotata da una elevata conflittualità e ciò Pt_1 Pt_1
è confermato dai plurimi procedimenti penali a carico del resistente che lo hanno visto imputato per il delitto di maltrattamenti. In data 2.03.2021 la ricorrente ha sporto denuncia presso la Legione Carabinieri
“Emilia Romagna” nei confronti del marito riferendo che a seguito della nascita di in plurime Per_3 occasioni è stata picchiata talvolta anche alla presenza del figlio e il 22 febbraio 2021 il marito l'ha nuovamente aggredita cagionandole delle contusioni multiple che la hanno costretta a recarsi al pronto soccorso. A seguito di tale evento entrambi hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Centro per le Famiglie del distretto di Riccione e dalla relazione degli operatori è emerso che per la sig.ra il dialogo con il sig. sull'esercizio delle funzioni genitoriali era fonte di Pt_1 Pt_1 preoccupazione. Due anni dopo la ricorrente è stata nuovamente aggredita dal marito e lo stesso è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento.
Gli scatti d'ira del padre e la debolezza della madre che continua a nutrire timore nei confronti del sig. come è emerso anche dall'esposizioni delle ragioni che la hanno indotta a rimettere la querela in Pt_1 ordine al reato di maltrattamenti, costituiscono atteggiamenti che minano la crescita e lo sviluppo del minore e che conducono a confermare l'affido del minore ai servizi sociali. Ritiene il presente Collegio che sia necessario demandare ai Servizi la adozione delle scelte relative al minore in quanto l'elevato grado di conflittualità presente tra le parti potrebbe essere fonte di ulteriori scontri con pregiudizio per il minore.
Sotto il profilo relativo alla durata di detta forma di affido si evidenzia che in conformità a quanto evidenziato dalla giurisprudenza di Cassazione l'affidamento ai Servizi costituisce un provvedimento revocabile e modificabile e, nel caso di specie, la sua modifica è inscindibilmente legata alla cessazione della situazione di conflitto tra i genitori.
Sotto il profilo della collocazione, che consiste nel legame dei figli con un determinato luogo, deve essere mantenuta ferma la collocazione presso la madre in modo tale da non alterare la situazione di equilibrio che è stata raggiunta sotto tale profilo da Detta soluzione, inoltre, è conforme alle Per_3
pagina 7 di 9 conclusioni rese anche da parte resistente che ha domandato che il minore venga collocato presso la casa della sig.ra Parte_1
Residua da esaminare la disciplina inerente agli incontri padre/figlio che in conformità alle conclusioni rese dai Servizi Sociali potranno svolgersi in modalità libera soltanto con la intermediazione di un soggetto terzo, in modo tale da evitare occasioni di incontro tra il resistente e la ricorrente e previa calendarizzazione da parte del Servizio stesso.
Resta fermo con riferimento a il prosieguo del percorso di sostegno piscologico che si Persona_3 rende necessario al fine di creare al minore uno spazio neutro nel quale poter depositare ciò che sente e ciò che vive rispetto alla situazione genitoriale-familiare.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL MINORE
Parte ricorrente ha dedotto che venga stabilito in euro 300,00 mensili l'assegno che il resistente sarà tenuto a corrisponderle per il mantenimento del minore oltre una somma equivalente al costo del canone di locazione della abitazione ove vive unitamente al figlio.
Parte resistente, al contrario, ha dedotto che venga stabilito in euro 200,00 l'assegno di mantenimento, somma già comprensiva del canone di locazione.
Non costituisce profilo controverso quello relativo all'an dell'assegno di mantenimento in quanto anche parte ricorrente ne ha riconosciuto la ricorrenza dei presupposti ciò che residua da doversi esaminare è il solo ammontare.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno, inoltre, deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
In relazione alla situazione reddituale della ricorrente, la sig.ra ha depositato la certificazione Pt_1 unica relativa all'anno 2021 dalla quale è emerso che in tale anno ha percepito un reddito di circa 4.500,00 euro. La stessa ha riferito di dover mensilmente versare per il pagamento del canone di locazione l'importo di euro 720,00.
Con riferimento alla situazione reddituale del sig. dalla documentazione depositata in atti è Pt_1 emerso che egli lavora alle dipendenze della ditta OR e dall'esame dell'ultima certificazione risulta che egli ha dichiarato un reddito pari ad euro 22.539,54. Più nel dettaglio, il resistente percepisce un reddito di circa 1.450,00 euro al mese (doc. 5 memoria art. 183 c.p.c.).
pagina 8 di 9 Ritiene, pertanto, il presente Collegio che vada stabilito in euro 400,00 l'assegno mensile che il sig. dovrà corrispondere alla ricorrente per il mantenimento del figlio minore residente in Italia oltre il Pt_1
50% delle spese straordinarie. Detto importo tiene conto sia della disparità reddituale presente tra le parti sia della collocazione prevalente di presso la madre. Per_3
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di IM, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida il minore ai Servizi Sociali con collocazione abitativa prevalente presso la Persona_3 madre;
➢ Dispone la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico del minore, delegando la predisposizione delle modalità di svolgimento ai Servizi Sociali;
➢ Dispone che gli incontri tra il padre e il figlio si svolgano in modalità libera, delegandone al
Servizio la relativa calendarizzazione;
➢ Pone a carico del sig. di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, alla Controparte_1 sig.ra la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT - di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse, individuate come da Protocollo in uso presso l'Ufficio;
➢ Compensa le spese di lite.
IM, così deciso nella Camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
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